Decreto federale che approva una Convenzione per evitare le doppie imposizioni con l'Uzbekistan

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1, visto il messaggio del Consiglio federale del 4 settembre 20022, decreta:

Art. 1 1

La Convenzione, firmata il 3 aprile 2002, tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica dell'Uzbekistan per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio č approvata.

2

Il Consiglio federale č autorizzato a ratificarla.

Art. 2 Il presente decreto non sottostā al referendum.

1 2

RS 101 FF 2002 6224

6230

2002-1836