ad 01.456 Iniziativa parlamentare Decreto federale sui servizi del Parlamento Modifica Rapporto dell'Ufficio del Consiglio nazionale Rapporto dell'Ufficio del Consiglio degli Stati del 9 novembre 2001

Parere del Consiglio federale del 21 novembre 2001

Onorevoli presidenti e consiglieri, conformemente all'articolo 21quater capoverso 4 della legge sui rapporti fra i Consigli (LRC; RS 171.11), ci pregiamo sottoporvi il nostro parere sul rapporto del 9 novembre 2001 dell'Ufficio del Consiglio nazionale e dell'Ufficio del Consiglio degli Stati concernente il decreto federale sui servizi del Parlamento.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

21 novembre 2001

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2001-2618

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Parere 1

Situazione iniziale

Il 1° gennaio 2002 è entrata in vigore la legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers, RS 172.220.1), applicabile anche al personale dei Servizi del Parlamento. Pure le disposizioni d'esecuzione di questa legge sono applicabili al personale dei Servizi del Parlamento, sempre che l'Assemblea federale non emani per il suo personale disposizioni completive o divergenti (cfr. art. 37 cpv. 2 LPers e art. 8novies cpv. 7 della legge sui rapporti fra i Consigli (LRC, RS 171.11). Per poter applicare la nuova LPers ai Servizi del Parlamento è necessario un adeguamento del decreto federale del 7 ottobre 1988 sui Servizi del Parlamento (RS 171.115) per quanto concerne il diritto del personale.

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Parere del Consiglio federale

Le modifiche concretizzano l'attuazione della nuova politica del personale in seno ai Servizi del Parlamento. Il Consiglio federale è favorevole a un'adozione differenziata delle disposizioni dell'ordinanza sul personale federale (OPers, RS 172.220.111.3) e a un adeguamento del decreto federale sui servizi del Parlamento.

Sulle seguenti disposizioni il Consiglio federale precisa: Art. 16

Nomina del segretario generale

Come rilevato nel commento a questo articolo, i rapporti di lavoro del segretario generale sono retti dalle disposizioni dell'ordinanza sul personale federale e dell'ordinanza sulla durata della funzione. Secondo l'articolo 15 è evidente che le disposizioni d'esecuzione della legge sul personale federale sono applicabili nella misura in cui il decreto federale sui Servizi del Parlamento non disponga altrimenti. L'articolo 16 disciplina la nomina del segretario generale. Esso non menziona però l'ordinanza del 17 ottobre 2001 sulla durata della funzione. L'applicabilità di questa ordinanza dovrebbe essere esplicitamente menzionata nell'articolo 16.

Art. 19

Colloqui con i collaboratori

Le eccezioni previste per i collaboratori con un grado di occupazione basso sono giustificate. Con riferimento al capoverso 3 occorre evidenziare che un aumento annuo dello stipendio del 3 per cento non è affatto possibile senza un colloquio di valutazione o sulle reciproche aspettative. La formulazione del capoverso 2 (colloqui sulle reciproche aspettative almeno una volta ogni due anni) sembrerebbe fondarsi sull'ipotesi secondo cui le prestazioni fornite nel periodo di due anni intercorrente tra un colloquio sulle aspettative e l'altro corrispondano di regola al livello di valutazione A (= «buono»). Se l'aumento di stipendio è inferiore al 3 per cento previsto per questo livello, bisognerebbe prima effettuare un colloquio con il personale in questione. La determinazione dello stipendio deve essere giustificabile.

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Art. 21

Valutazione della funzione

Questa disposizione si fonda sull'autonomia dei Servizi del Parlamento in quanto datori di lavoro. Essa può comportare problemi se le valutazioni effettuate dal servizio specializzato dei Servizi del Parlamento risultino nettamente differenti da quelle abitualmente effettuate in seno all'Amministrazione federale. In questo caso, classificazioni discordi per funzioni comparabili potrebbero essere ritenute ingiuste. Questa problematica dovrebbe essere considerata soprattutto nella prassi di messa a concorso dei posti.

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