Proroga dell'autorizzazione all'esecuzione di pene detentive sotto forma di sorveglianza elettronica al di fuori dell'istituto di pena Istanze dei Cantoni di Basilea Campagna, Basilea Città e Berna nonché dei Cantoni Ginevra, Ticino e Vaud 1

Il 28 agosto 2002 il Consiglio federale ha deciso quanto segue:

1.1 Sulla base dell'articolo 397bis capoverso 4 del Codice penale, i Cantoni di Basilea Campagna e Basilea Città sono autorizzati a eseguire sotto forma di sorveglianza elettronica esterna all'istituto penitenziario pene detentive di breve durata, compresa tra 20 giorni e 12 mesi, nonché pene detentive di lunga durata che volgono al termine o invece della semilibertà, per una durata compresa tra 1 e 12 mesi. Questi due Cantoni sono inoltre autorizzati a combinare l'esecuzione della pena sotto forma di sorveglianza elettronica con lavoro di utilità pubblica (settore Frontdoor).

1.2 Sulla base dell'articolo 397bis capoverso 4 del Codice penale, il Canton Berna è autorizzato a eseguire sotto forma di sorveglianza elettronica esterna all'istituto penitenziario pene detentive di breve durata compresa tra 1 e 12 mesi; esso è inoltre autorizzato a eseguire sotto forma di sorveglianza elettronica esterna all'istituto penitenziario le pene detentive di lunga durata a partire da 18 mesi invece della semilibertà per una durata compresa tra 3 e 9 mesi. Il Canton Berna è inoltre autorizzato a combinare l'esecuzione della pena sotto forma di sorveglianza elettronica con lavoro di utilità pubblica (settore Frontdoor).

1.3 Sulla base dell'articolo 397bis capoverso 4 del Codice penale, il Canton Ginevra è autorizzato a eseguire sotto forma di sorveglianza elettronica esterna all'istituto penitenziario pene detentive di breve durata, compresa tra 20 giorni e 6 mesi, nonché pene detentive di lunga durata per le quali la semilibertà volge al termine per una durata compresa tra 1 e 6 mesi.

1.4 Sulla base dell'articolo 397bis capoverso 4 del Codice penale il Canton Ticino è autorizzato a eseguire sotto forma di sorveglianza elettronica esterna all'istituto penitenziario pene detentive di breve durata, compresa tra 20 giorni e 12 mesi, nonché pene detentive di lunga durata che volgono al termine o invece della semilibertà per una durata compresa tra 1 e 6 mesi.

1.5 Sulla base dell'articolo 397bis capoverso 4 del Codice penale, il Canton Vaud è autorizzato a eseguire sotto forma di sorveglianza elettronica esterna all'istituto penitenziario pene detentive di breve durata, compresa tra 20 giorni e 12 mesi, nonché pene detentive di lunga durata che volgono al termine o invece della semilibertà per una durata compresa
tra 1 e 12 mesi.

1.6 L'esecuzione mediante sorveglianza elettronica esterna all'istituto penitenziario può essere in linea di principio effettuata soltanto se: a. il condannato vi acconsente; b. le persone che vivono in comunione domestica con il condannato vi acconsentono; c. le autorità cantonali competenti garantiscono l'accompagnamento e l'assistenza del condannato.

2002-1830

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Le autorizzazioni sono valide fino all'entrata in vigore della revisione della Parte generale del Codice penale, ma al più tardi fino al 31 agosto 2005.

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Conformemente all'ordinanza del 30 giugno 1993 sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali (RS 431.012.1), i Cantoni sono tenuti a partecipare alle rilevazioni statistiche effettuate periodicamente dall'Ufficio federale di statistica (UFS) relative all'esecuzione delle pene detentive sotto forma di sorveglianza elettronica al di fuori dell'istituto di pena. Le autorità cantonali competenti preposte all'esecuzione sono tenute a fornire le informazioni necessarie. Esse devono compilare i questionari trasmessi dall'UFS conformemente alle prescrizioni e ritornarli a quest'ultimo.

4

I Cantoni sono inoltre tenuti ad allestire una valutazione delle esperienze fatte con l'esecuzione delle pene detentive sotto forma di sorveglianza elettronica al di fuori dell'istituto di pena e a consegnare periodicamente un rapporto in merito all'Ufficio federale di giustizia (UFG). L'UFG decide sul momento in cui occorre fornire i rapporti e in merito a quali altri dati statistici o di altra natura sono necessari per la valutazione.

5

Le ordinanze e le direttive cantonali in materia dovranno essere adeguate alle modifiche menzionate precedentemente entro la fine del 2002; tutti i progetti di modifica pertinenti vanno sottoposti al Dipartimento per esame.

6

Qualora non venissero adempiti gli oneri e le condizioni summenzionate, la presente autorizzazione può essere revocata.

10 settembre 2002

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Ufficio federale di giustizia