Testo originale

Protocollo d'applicazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito del turismo

Preambolo La Repubblica d'Austria, la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Principato del Liechtenstein, il Principato di Monaco, la Repubblica di Slovenia, la Confederazione Svizzera, nonché la Comunità europea, in conformità con il loro mandato in base alla Convenzione per la protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi), del 7 novembre 1991, di assicurare una politica globale di protezione e di sviluppo sostenibile del territorio alpino; in attuazione dei loro impegni di cui all'articolo 2 commi 2 e 3 della Convenzione delle Alpi; considerata la volontà delle Parti contraenti di armonizzare gli interessi economici e le esigenze ecologiche e di garantire uno sviluppo sostenibile; coscienti del fatto che le Alpi rappresentano lo spazio di vita e di sviluppo economico della popolazione locale; convinti che la popolazione locale debba essere posta nelle condizioni di determinare essa stessa le prospettive del proprio sviluppo sociale, culturale e economico, nonché di concorrere alla sua realizzazione nel quadro del vigente ordinamento istituzionale; considerato il fatto che la nostra civiltà urbana sviluppa una crescente esigenza di turismo e di attività ricreative diversificate per l'uomo d'oggi; considerato che le Alpi rimangono uno dei più vasti spazi turistici e ricreativi d'Europa, grazie alle loro immense possibilità di attività ricreative, alla ricchezza dei suoi paesaggi e alla diversità delle condizioni ecologiche, e che sia quindi necessario situare le sue problematiche in un contesto più ampio di quello nazionale; considerato che una parte notevole della popolazione di alcune Parti contraenti abita sulle Alpi e che il turismo alpino è d'interesse pubblico in quanto contribuisce alla permanenza della popolazione locale; considerato che il turismo di montagna si sta sviluppando in un quadro concorrenziale mondializzato e contribuisce in modo significativo ai risultati economici del territorio alpino; 2002-0160

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considerato che la tendenza attuale sembra andare nel senso di una migliore armonia tra turismo ed ambiente: interesse sempre più marcato da parte della clientela per una bellezza naturale intatta sia d'inverno che d'estate, che spinge molti amministratori locali a migliorare la qualità della ricettività tutelando l'ambiente; considerato che nell'area alpina i limiti di adattamento degli ecosistemi di ogni sito vanno tenuti nella massima considerazione e vanno valutati in funzione della propria specificità; coscienti del fatto che il patrimonio naturale e culturale, così come i paesaggi, costituiscono delle basi essenziali del turismo alpino; coscienti del fatto che le diversità naturali, culturali, economiche ed istituzionali che caratterizzano gli Stati alpini hanno dato origine a sviluppi autonomi ed a una molteplicità di offerte turistiche che, lungi dal creare uniformità a livello internazionale, dovrebbero costituire fonti di attività turistiche diversificate e complementari; coscienti del fatto che si rende necessario uno sviluppo sostenibile dell'economia turistica basato sulla valorizzazione del patrimonio naturale e sulla qualità delle prestazioni e die servizi, tenuto conto della dipendenza economica della maggior parte delle regioni alpine dal turismo e della possibilità di sopravvivenza che esso rappresenta per le popolazioni interessate; coscienti dell'esigenza di incentivare i turisti a rispettare la natura, di portarli a capire meglio le popolazioni che abitano e lavorano nelle regioni frequentate e di creare le migliori condizioni per una effettiva scoperta della natura dell'area alpina in tutta la sua diversità; coscienti che spetta alle organizzazioni turistiche di categoria e agli enti territoriali creare, in un quadro concertato a livello del territorio alpino, gli strumenti per migliorare le proprie strutture produttive e il loro funzionamento; desiderosi di garantire lo sviluppo sostenibile del territorio alpino con un turismo che tuteli l'ambiente, e che costituisce a sua volta una base essenziale delle condizioni di vita ed economiche della popolazione locale; convinti che determinati problemi possono essere risolti soltanto sul piano transfrontaliero e richiedono misure comuni degli Stati alpini, hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I Disposizioni generali Art. 1

Finalità

Obiettivo del presente Protocollo è contribuire, nell'ambito dell'ordinamento istituzionale vigente, ad uno sviluppo sostenibile del territorio alpino grazie ad un turismo che tuteli l'ambiente, mediante specifici provvedimenti e raccomandazioni che tengano conto degli interessi della popolazione locale e dei turisti.

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Art. 2

Cooperazione internazionale

(1) Le Parti contraenti si impegnano ad eliminare gli ostacoli alla cooperazione internazionale tra gli enti territoriali del territorio alpino e a promuovere la soluzione dei problemi comuni grazie ad una cooperazione al livello territoriale appropriato.

(2) Le Parti contraenti appoggiano una maggiore cooperazione internazionale tra le rispettive istituzioni competenti. Danno particolare rilievo alla valorizzazione delle aree di confine, coordinando attività turistiche e ricreative che tutelino l'ambiente.

(3) Nel caso in cui gli enti territoriali non possono prendere taluni provvedimenti, perché di competenza nazionale o internazionale, è necessario garantire loro la possibilità di rappresentare efficacemente gli interessi della popolazione.

Art. 3

Considerazione delle finalità nelle altre politiche

Le Parti contraenti si impegnano a considerare gli obiettivi stabiliti da questo Protocollo anche nelle altre loro politiche, in particolare nei settori della pianificazione territoriale, dei trasporti, dell'agricoltura, dell'economia forestale, della tutela dell'ambiente e della natura, nonché per quanto riguarda l'approvvigionamento idrico ed energetico, per ridurne gli eventuali effetti negativi o contraddittori.

Art. 4

Partecipazione degli enti territoriali

(1) Ciascuna Parte contraente stabilisce, nel quadro istituzionale vigente, il livello più idoneo alla concertazione e cooperazione tra le istituzioni e gli enti territoriali direttamente interessati, al fine di promuovere una responsabilità solidale e, in particolare, di valorizzare e di sviluppare le sinergie potenziali nell'attuazione della politica turistica nonché delle misure conseguenti.

(2) Nel rispetto delle loro competenze, nel quadro istituzionale vigente, gli enti territoriali direttamente interessati partecipano ai diversi stadi di preparazione e attuazione delle relative politiche e misure.

Capitolo II Misure specifiche Art. 5

Pianificazione dell'offerta

(1) Le Parti contraenti si impegnano a provvedere ad uno sviluppo turistico sostenibile con un turismo rispettoso dell'ambiente. A questo fine favoriscono l'elaborazione e la realizzazione di linee guida, di programmi di sviluppo, di piani settoriali, promossi dalle istanze competenti al livello più appropriato, che tengano conto degli obiettivi del presente Protocollo.

(2) Tali provvedimenti consentiranno di valutare e di comparare i vantaggi e gli inconvenienti degli sviluppi previsti, in particolare ai fini:

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a)

delle conseguenze socioeconomiche per le popolazioni locali;

b)

delle conseguenze per i suoli, l'acqua, l'aria, l'equilibrio naturale e i paesaggi, tenendo conto dei dati ecologici specifici, delle risorse naturali e dei limiti di adattamento degli ecosistemi;

c)

delle conseguenze per le finanze pubbliche.

Art. 6

Orientamenti dello sviluppo turistico

(1) Le Parti contraenti tengono conto, per lo sviluppo turistico, delle esigenze di protezione, della natura e di salvaguardia del paesaggio. Si impegnano a promuovere, nella misura del possibile, solamente progetti che rispettino i paesaggi e siano compatibili con l'ambiente.

(2) Esse avviano una politica sostenibile che rafforzi la competitività di un turismo alpino a contatto con la natura, portando in tal modo un notevole contributo allo sviluppo socioeconomico del territorio alpino. Saranno privilegiati i provvedimenti a favore dell'innovazione e della diversificazione dell'offerta.

(3) Le Parti contraenti provvederanno affinché nelle zone fortemente turistiche sia perseguito un rapporto equilibrato tra forme di turismo intensivo ed estensivo.

(4) Qualora venissero presi provvedimenti di incentivazione, andrebbero rispettati gli aspetti seguenti: a)

per il turismo intensivo, l'adattamento delle strutture e degli impianti turistici esistenti alle esigenze ecologiche e lo sviluppo di nuove strutture conformi agli obiettivi del presente Protocollo;

b)

per il turismo estensivo, il mantenimento o lo sviluppo di un'offerta turistica prossima alle condizioni naturali e che rispetti l'ambiente, nonché la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale delle regioni turistiche interessate.

Art. 7

Ricerca della qualità

(1) Le Parti contraenti avviano una politica di ricerca permanente e sistematica della qualità dell'offerta turistica sull'insieme del territorio alpino, tenendo conto in particolare delle esigenze ecologiche.

(2) Esse favoriscono lo scambio di esperienze e la realizzazione di programmi d'azione comuni, che tendano ad un miglioramento qualitativo concernente in particolare: a)

l'inserimento degli impianti nei paesaggi e nell'ambiente naturale, l'urbanistica, l'architettura (costruzioni nuove e recupero dei Paesi);

c)

le strutture alberghiere e l'offerta di servizi turistici;

d)

la diversificazione dell'offerta turistica del territorio alpino, valorizzando le attività culturali delle diverse zone interessate.

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Art. 8

Controllo dei flussi turistici

Le Parti contraenti favoriscono misure di pianificazione dei flussi turistici, in particolare nelle aree protette, organizzando la distribuzione e il soggiorno dei turisti in modo da garantire la preservazione di questi siti.

Art. 9

Limiti naturali dello sviluppo

Le Parti contraenti provvedono affinché lo sviluppo turistico sia adeguato alle peculiarità dell'ambiente e alle risorse disponibili della località o della regione interessata. In caso di progetti che potrebbero avere un forte impatto ambientale, sarà opportuno stabilire, nell'ambito dell'ordinamento istituzionale vigente, una valutazione preventiva dell'impatto, di cui tenere conto al momento della decisione.

Art. 10

Zone di quiete

Le Parti contraenti si impegnano, in conformità con la propria normativa e secondo i criteri ecologici, a delimitare zone di quiete in cui si rinuncia agli impianti turistici.

Art. 11

Politica alberghiera

Le Parti contraenti attuano una politica alberghiera che tenga conto della scarsità dello spazio disponibile, privilegiando la ricettività commerciale, il recupero e 1'uso degli edifici esistenti, modernizzando e migliorando la qualità delle strutture esistenti.

Art. 12

Impianti di risalita

(1) Le Parti contraenti convengono, nell'ambito delle procedure nazionali di autorizzazione degli impianti di risalita, di attuare, al di là delle esigenze economiche e di sicurezza, una politica che risponda alle esigenze ecologiche e paesaggistiche.

(2) Nuove autorizzazioni all'esercizio e concessioni di impianti di risalita saranno condizionate allo smontaggio e alla rimozione degli impianti di risalita fuori esercizio e alla rinaturalizzazione delle superfici inutilizzate con priorità alle specie vegetali di origine locale.

Art. 13

Traffico e trasporti turistici

(1) Le Parti contraenti favoriscono i provvedimenti destinati a ridurre il traffico a motore all'interno delle stazioni turistiche.

(2) Inoltre incoraggiano le iniziative pubbliche o private miranti a migliorare l'accesso ai siti e ai centri turistici tramite i mezzi pubblici e a incentivarne 1'uso da parte dei turisti.

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Art. 14

Tecniche particolari di assetto territoriale

(1) Piste da sci: a)

le Parti contraenti provvedono affinché la realizzazione, la manutenzione e l'esercizio delle piste da sci si integrino nel miglior modo possibile nel paesaggio, tenendo conto degli equilibri naturali e della sensibilità dei biotopi;

b)

le modifiche del terreno vanno limitate il più possibile e, se le condizioni naturali lo permettono, nelle aree modificate andrà ripristinata la vegetazione dando priorità alle specie di origine locale.

(2) Impianti di innevamento: Le legislazioni nazionali possono autorizzare la fabbricazione di neve durante i periodi di freddo specifici di ogni sito, in particolare per rendere più sicure le zone esposte qualora le condizioni idrologiche, climatiche e ecologiche del rispettivo sito lo consentano.

Art. 15

Attività sportive

(1) Le Parti contraenti si impegnano a definire una politica di controllo delle attività sportive all'aperto, particolarmente nelle aree protette, in modo da evitare effetti negativi per l'ambiente. Questo controllo può condurre, ove necessario, a vietarne la pratica.

(2) Le Parti contraenti si impegnano a limitare al massimo e, ove necessario, a vietare le attività sportive che comportano l'uso di motori al di fuori delle zone determinate dalle autorità competenti.

Art. 16

Deposito da aeromobili

Le Parti contraenti si impegnano a limitare al massimo e, ove sia il caso, a vietare, al di fuori degli aerodromi, il deposito da aeromobili a fini sportivi.

Art. 17

Sviluppo delle regioni e delle aree economicamente deboli

Viene raccomandato alle Parti contraenti di studiare al livello territoriale appropriato soluzioni adeguate che permettano uno sviluppo equilibrato delle regioni e delle aree economicamente deboli.

Art. 18

Scaglionamento delle vacanze

(1) Le Parti contraenti cercheranno di scaglionare meglio nello spazio e nel tempo la domanda turistica delle regioni interessate.

(2) A tale scopo, è opportuno incoraggiare la cooperazione fra gli Stati per quanto riguarda lo scaglionamento delle vacanze e le esperienze di prolungamento delle stagioni turistiche.

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Art. 19

Incentivazione dell'innovazione

Viene raccomandato alle Parti contraenti di sviluppare ogni forma di incentivazione che possa favorire l'attuazione degli orientamenti di questo Protocollo; a tale scopo esse esamineranno in particolare l'organizzazione di un concorso alpino mirante a ricompensare iniziative e prodotti turistici innovativi conformi agli obiettivi di questo Protocollo.

Art. 20

Cooperazione tra turismo, agricoltura, economia forestale e artigianato

Le Parti contraenti promuovono la collaborazione tra turismo, agricoltura, economia forestale e artigianato. In particolare favoriscono combinazioni di attività in grado di creare posti di lavoro nell'ottica di uno sviluppo sostenibile.

Art. 21

Misure integrative

Le Parti contraenti possono adottare misure integrative a quelle previste dal presente Protocollo per il turismo sostenibile.

Capitolo III Ricerca, formazione einformazione Art. 22

Ricerca e osservazione

(1) Le Parti contraenti promuovono e armonizzano, in stretta cooperazione, la ricerca e l'osservazione sistematica in funzione di una migliore conoscenza delle interazioni fra turismo ed ambiente sulle Alpi, nonché l'analisi degli sviluppi futuri.

(2) Le Parti contraenti provvedono affinché i risultati nazionali della ricerca e dell'osservazione sistematica siano raccolti in un sistema comune di osservazione e informazione permanenti e siano resi pubblicamente accessibili nel quadro istituzionale vigente.

(3) Le Parti contraenti si impegnano a scambiare informazioni sulle proprie esperienze, utili all'attuazione dei provvedimenti e delle raccomandazioni di questo Protocollo, ed a raccogliere i dati rilevanti in materia di sviluppo turistico qualitativo.

Art. 23

Formazione e informazione

(1) Le Parti contraenti promuovono la formazione e l'aggiornamento, nonché l'informazione pubblica in relazione agli obiettivi, alle misure e all'attuazione del presente Protocollo.

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(2) Viene raccomandato alle Parti contraenti di includere nelle formazioni professionali afferenti al turismo e al suo indotto, nozioni su natura e ambienti. Potrebbero così essere creati indirizzi di formazione originali che uniscano turismo ed ecologia, come ad esempio: ­

«animatori ecologici»;

­

«responsabili della qualità delle stazioni turistiche»;

­

«assistenti turistici per persone disabili».

Capitolo IV Attuazione, controllo e valutazione Art. 24

Attuazione

Le Parti contraenti si impegnano ad assicurare l'attuazione del presente Protocollo mediante misure adeguate nel quadro istituzionale vigente.

Art. 25

Controllo del rispetto degli obblighi

(1) Le Parti contraenti presentano regolarmente al Comitato permanente un resoconto sulle misure adottate in base al presente Protocollo. Nel resoconto è indicata anche l'efficacia delle misure adottate. La Conferenza delle Alpi stabilisce la periodicità dei resoconti.

(2) Il Comitato permanente esamina i resoconti al fine di verificare se le Parti contraenti hanno assolto agli obblighi derivanti dal presente Protocollo. Esso può chiedere ulteriori informazioni alle Parti contraenti interessate o assumere informazioni da altre fonti.

(3) Il Comitato permanente redige un resoconto per la Conferenza delle Alpi sul rispetto da parte delle Parti contraenti degli obblighi derivanti dal presente Protocollo.

(4) La Conferenza delle Alpi prende atto di questo resoconto. Essa, qualora constati un mancato adempimento degli obblighi, può adottare raccomandazioni.

Art. 26

Valutazione dell'efficacia delle disposizioni

(1) Le Parti contraenti esaminano e valutano ad intervalli regolari le disposizioni contenute nel presente Protocollo, sotto il profilo della loro efficacia. Per quanto sarà necessario al conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo, esse prenderanno in considerazione la possibilità di adottare modifiche appropriate del Protocollo medesimo.

(2) A questa valutazione partecipano gli enti territoriali, nel quadro istituzionale vigente. Possono essere sentite le organizzazioni non-governative attive nel campo specifico.

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Capitolo V Norme finali Art. 27

Corrispondenza tra la Convenzione delle Alpi e il Protocollo

(1) Il presente Protocollo costituisce un Protocollo della Convenzione delle Alpi ai sensi dell'articolo 2 e degli altri articoli pertinenti della stessa Convenzione.

(2) Possono divenire Parti contraenti del presente Protocollo esclusivamente le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi. Ogni denuncia della Convenzione delle Alpi vale anche come denuncia del presente Protocollo.

(3) Quando la Conferenza delle Alpi delibera questioni concernenti il presente Protocollo, solo le Parti contraenti dello stesso Protocollo sono ammesse alle relative votazioni.

Art. 28

Firma e ratifica

(1) Il presente Protocollo è depositato per la firma da parte degli Stati firmatari della Convenzione delle Alpi e della Comunità europea, il 16 ottobre 1998 nonché dal 16 novembre 1998 presso la Repubblica d'Austria quale Depositario.

(2) Il presente Protocollo entra in vigore per le Parti contraenti che hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolate dallo stesso Protocollo, tre mesi dopo il giorno in cui tre Stati avranno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

(3) Per le Parti contraenti che esprimeranno successivamente il proprio consenso ad essere vincolate dal presente Protocollo, esso entrerà in vigore tre mesi dopo il giorno del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione. In seguito all'entrata in vigore di una modifica del presente Protocollo, ogni nuova Parte contraente del Protocollo medesimo diventa Parte contraente dello stesso Protocollo modificato.

Art. 29

Notifiche

Il Depositario notifica a ciascuno Stato nominato nel preambolo e alla Comunità europea in relazione al presente Protocollo: a)

ciascun atto di firma;

b)

ciascun deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione;

c)

ciascuna data di entrata in vigore;

d)

ciascuna dichiarazione rilasciata da una Parte contraente o firmataria;

e)

ciascuna denuncia notificata da una Parte contraente, con la data della sua efficacia.

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In fede di che, il presente Protocollo è stato sottoscritto dai firmatari debitamente autorizzati. Fatto a Bled, il 16 ottobre 1998, in lingua francese, italiana, slovena e tedesca, laddove ciascuno dei quattro testi fa egualmente fede, in un originale depositato presso l'Archivio di Stato austriaco. Il Depositario trasmette copie certificate conformi alle Parti firmatarie.

Seguono le firme 3241

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