02.066 Messaggio concernente una Convenzione per evitare le doppie imposizioni con la Repubblica di Lituania dell'11 settembre 2002

Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale concernente una Convenzione di doppia imposizione in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio con la Repubblica di Lituania, firmata il 27 maggio 2002.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

11 settembre 2002

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Compendio Il 27 maggio 2002 è stata firmata con la Repubblica di Lituania una convenzione di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

Oltre all'eliminazione della doppia imposizione, la Convenzione offre a persone che hanno rapporti fiscali con ambedue gli Stati e, segnatamente alle imprese investitrici anche una protezione istituzionale in campo tributario. Essa favorisce nuovi investimenti e garantisce che questioni di natura fiscale non indeboliscano la posizione competitiva delle imprese svizzere rispetto a quella dei loro concorrenti degli altri Stati. La Convenzione segue in larga misura il modello di convenzione elaborato dall'OCSE ed è conforme alla prassi svizzera in materia.

Nell'ambito della procedura di consultazione, i Cantoni e le cerchie economiche interessate hanno accolto favorevolmente la conclusione della Convenzione.

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Messaggio 1

Genesi

Dopo il crollo dell'Unione sovietica nel 1991, la Lituania ha riacquisito l'indipendenza quale Stato sovrano. Il Paese è retto da una democrazia parlamentare e conta 3,7 milioni di abitanti. È membro di numerose organizzazioni e istituzioni internazionali tra cui l'ONU, l'ECE/ONU, l'OMC, il Consiglio di Europa, le Istituzioni di Bretton Woods (Banca mondiale e FMI) e partecipa all'accordo di libero scambio baltico. Le trattative in vista di un'adesione all'UE sono in corso dal mese di febbraio del 2000.

Dall'entrata in vigore nel 1997 dell'accordo di libero scambio (AELS), il commercio tra la Svizzera e la Lituania è in continuo aumento. La bilancia commerciale è notevolmente a favore della Svizzera. Secondo i dati lituani, nel mese di ottobre del 1999, con circa 93 milioni di dollari americani, la Svizzera occupava il settimo posto nella graduatoria degli investimenti esteri.

Le trattative per la conclusione di una convenzione di doppia imposizione si sono tenute congiuntamente con gli altri due Stati baltici in tre cicli di negoziati dal 16 al 19 giugno 1997, dal 12 al 15 gennaio 1999 e dal 26 al 30 marzo 2001. L'ultimo ciclo di negoziati si è concluso con la parafatura di un progetto di convenzione.

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Commento alle disposizioni della Convenzione

Sotto l'aspetto formale e materiale, la Convenzione segue in larga misura il modello di convenzione elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) ed è conforme alla relativa prassi svizzera. Qui di seguito ci limiteremo pertanto a indicare le caratteristiche principali della Convenzione nonché a commentare le principali deroghe al modello di convenzione, rispettivamente alla prassi svizzera.

Art. 2

Imposte considerate

Il campo d'applicazione materiale della Convenzione comprende le imposte sul reddito e sul patrimonio. Conformemente alla prassi svizzera in materia di convenzioni, l'imposta preventiva trattenuta sulle vincite alle lotterie è esclusa dal campo di applicazione.

Art. 3

Definizioni generali

Nel suo diritto interno la Lituania prevede l'imposizione di molteplici attività finalizzate alla ricerca e allo sfruttamento di risorse naturali dello zoccolo continentale facendole rientrare nella fattispecie della stabile organizzazione. Dato che le disposizioni originarie in materia di stabile organizzazione avrebbero favorito unilateralmente la Lituania, è stato convenuto di limitare il campo d'applicazione territoriale alla terraferma e alle acque territoriali escludendo quindi lo zoccolo continentale. In singoli casi tale situazione potrebbe portare a una doppia imposizione. Tale svantag-

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gio deve tuttavia essere preso in considerazione per evitare concessioni unilaterali da parte della Svizzera e, in tal modo, effetti pregiudizievoli.

Di conseguenza, in base a una disposizione del Protocollo, il termine «Lituania» non comprende le zone marine adiacenti alle acque territoriali, sulle quali la Lituania secondo il proprio diritto nazionale e in sintonia con il diritto internazionale può esercitare diritti per quanto concerne il fondo e il sottosuolo marini nonché le sue risorse naturali.

Art. 4

Residenza

Per le persone giuridiche la residenza è il luogo della sede o dell'amministrazione.

Non appena la Lituania sarà passata al concetto del luogo della sede della direzione effettiva dell'impresa, secondo una disposizione del protocollo, nei casi di doppia residenza, per le persone non fisiche prevarrà questa disposizione.

Art. 5

Stabile organizzazione

Un cantiere di costruzione o di montaggio, un impianto o un'attività di sorveglianza connessa costituiscono una stabile organizzazione se la loro durata oltrepassa i nove mesi.

Art. 6

Redditi immobiliari

I redditi provenienti da società di azionisti-inquilini e da enti comparabili, che hanno investito in una proprietà fondiaria e consentono alle loro società l'usufrutto dei beni immobili sono, secondo una disposizione del protocollo, ritenuti provenienti da beni immobili.

Art. 7

Utili delle imprese

Il progetto segue il principio fissato nel modello di convenzione dell'OCSE, secondo cui una stabile organizzazione è imponibile unicamente per gli utili che le possono essere attribuiti.

In una disposizione del protocollo, le deduzioni ammesse per la stabile organizzazione sono limitate alle spese direttamente legate all'attività della stabile organizzazione.

Art. 10

Dividendi

Nei rapporti di partecipazione l'imposta a favore dello Stato della fonte ammonta al 5 per cento nel caso in cui la partecipazione ammonta ad almeno il 20 per cento del capitale della società che paga i dividendi. In tutti gli altri casi ammonta al massimo al 15 per cento.

Art. 11

Interessi

L'imposta alla fonte sugli interessi è in generale limitata al 10 per cento.

Secondo la Convenzione sono esenti dall'imposta alla fonte gli interessi provenienti da titoli di Stato, prestazioni d'interesse provenienti da istituzioni statali o dalla

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Banca nazionale dell'altro Stato, gli interessi di prestiti statali garantiti nonché gli interessi di vendita a credito tra imprese non associate.

Il protocollo contiene una clausola automatica della nazione più favorita in relazione alle condizioni più vantaggiose che la Lituania potrebbe convenire in futuro con un qualsiasi altro Stato terzo membro dell'OCSE, in particolare per quanto riguarda gli interessi in caso di vendita a credito tra imprese associate o aliquote d'imposta alla fonte più basse.

Art. 12

Canoni

L'imposta alla fonte sui canoni è in generale limitata al 10 per cento.

I canoni per leasing sono gravati da un'imposta alla fonte del 5 per cento al massimo.

Anche per i canoni il protocollo contiene una clausola automatica della nazione più favorita in relazione alle condizioni più vantaggiose che la Lituania potrebbe convenire in futuro con un qualsiasi altro Stato terzo membro dell'OCSE. Sono espressamente comprese le modifiche al termine «canoni» definito dalla Convenzione, disposizioni d'eccezione per determinati canoni o aliquote d'imposta alla fonte più basse.

Art. 13

Utili di capitale

In caso di alienazione di partecipazioni a società immobiliari la Convenzione prevede un diritto d'imposizione dello Stato in cui sono situati i beni.

Art. 14

Professioni indipendenti

Anche il residente di uno Stato contraente è assoggettato a imposta per i redditi che ritrae dall'esercizio di una libera professione nell'altro Stato contraente se, nell'arco di 12 mesi, soggiorna in detto Stato per 183 o più giorni.

Art. 17

Artisti e sportivi

Al fine di evitare abusi, anche i redditi ritratti da altre persone possono essere imposti nello Stato in cui è svolta la prestazione, nella misura in cui l'artista o lo sportivo partecipi direttamente o indirettamente a tali redditi.

Il diritto d'imposizione dello Stato in cui è svolta la prestazione non è applicabile se i pertinenti redditi dell'artista o dello sportivo derivano in larga misura da sussidi pubblici di uno o dell'altro Stato contraente.

Art. 21

Altri redditi

Per quanto concerne gli altri redditi, la Convenzione contiene una regola di ripartizione a favore dello Stato di residenza del beneficiario.

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Art. 23

Eliminazione della doppia imposizione

La Lituania elimina la doppia imposizione ricorrendo al metodo del computo.

La Svizzera applica come di consueto il metodo dell'esenzione dell'imposta con riserva della progressione e, per dividendi, interessi e canoni concede il computo globale d'imposta. È inoltre stabilito che i dividendi che una società svizzera riceve da una fonte lituana fruiscono dei medesimi vantaggi di cui beneficerebbero i dividendi pagati da una società svizzera.

Art. 24

Non discriminazione

Nonostante il campo d'applicazione materiale della Convenzione, la clausola della non discriminazione vale per tutte le imposte degli Stati contraenti.

Art. 26

Scambio di informazioni

Nella Convenzione è stata integrata una clausola sullo scambio d'informazioni come già avvenuto con altri Stati dell'Europa dell'Est. Lo scambio è limitato a informazioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni della Convenzione. Le informazioni trasmesse possono essere utilizzate solo per la tassazione e la riscossione delle imposte contemplate nella Convenzione. Lo scambio di informazioni suscettibili di rivelare segreti commerciali o d'affari, bancari, industriali, professionali o metodi commerciali è escluso.

Art. 27

Membri di missioni diplomatiche e di rappresentanze consolari

La clausola è conforme alla prassi svizzera, più dettagliata rispetto al modello di convenzione dell'OCSE.

Art. 28

Entrata in vigore

Le disposizioni della Convenzione sono applicabili a partire dall'anno successivo a quello in cui a seguito della notificazione la Convenzione è entrata in vigore.

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Conseguenze finanziarie

In una convenzione di doppia imposizione i due Stati contraenti rinunciano a determinate entrate fiscali. Per la Svizzera queste perdite risultano in particolare dal rimborso parziale dell'imposta preventiva e dal computo delle imposte trattenute alla fonte nella Repubblica di Lituania sui dividendi, sugli interessi e sui canoni conformemente agli articoli 10, 11 e 12. L'ammanco dovuto al rimborso parziale dell'imposta preventiva a persone residenti della Repubblica di Lituania non dovrebbe essere molto ingente. Anche il computo globale d'imposta, sancito nell'omonima ordinanza del 22 agosto 1967, comporterà una leggera diminuzione delle entrate per le finanze pubbliche svizzere. Queste perdite, che non possono essere valutate a causa della mancanza di dati appropriati, saranno parzialmente compensate dall'imposizione in Svizzera dell'ammontare lordo dei redditi provenienti dalla Repubblica di Lituania, mentre finora l'imposta alla fonte lituana doveva essere ammessa in deduzione dalla base di calcolo.

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Nella Convenzione le parti hanno convenuto soluzioni per evitare la doppia imposizione, che conferiscono alla Svizzera e alla sua economia nel rapporto bilaterale una valida base e che permettono di eliminare possibili svantaggi concorrenziali nei confronti di altri Stati con cui la Lituania ha concluso una Convenzione per evitare la doppia imposizione. Per gli investitori ed esportatori svizzeri, la Convenzione comporta nel complesso notevoli vantaggi. È quindi presumibile che essa possa contribuire a promuovere gli investimenti diretti svizzeri in Lituania.

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Costituzionalità

La presente Convenzione si fonda sull'articolo 54 della Costituzione federale (Cost.)

che accorda alla Confederazione la competenza in materia di affari esteri. Secondo l'articolo 166 capoverso 2 Cost., spetta all'Assemblea federale approvarla. La Convenzione è conclusa per un periodo indeterminato, ma è denunciabile per la fine di ogni anno civile con preavviso di almeno sei mesi. Essa non prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale e non implica un'unificazione multilaterale del diritto. Il decreto federale non è dunque sottoposto al referendum facoltativo giusta l'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost.

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Conclusioni

La presente Convenzione segue ampiamente il modello di Convenzione dell'OCSE e la prassi svizzera in materia di convenzioni. Essa crea certezza del diritto, apporta agli investitori svizzeri un importante sgravio dalle imposte lituane e dovrebbe favorire, in linea di massima, un ulteriore sviluppo delle relazioni economiche bilaterali fra la Svizzera e la Repubblica di Lituania.

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