02.067 Messaggio a sostegno di misure di risanamento delle finanze federali del 30 settembre 2002

Onorevoli presidenti e consiglieri, Con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, due disegni di modifica di legge e un disegno di abrogazione di un decreto federale. Si tratta delle leggi e del decreto federale seguenti: ­

la legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio;

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il decreto federale del 18 marzo 1980 che stanzia un credito quadro per la pianificazione del territorio;

­

la legge del 30 aprile 1997 sulle poste.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

30 settembre 2002

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

6208

2002-1506

Compendio Nelle sue direttive concernenti il preventivo 2003 e il piano finanziario 2004-2006 il Consiglio federale ha incaricato i dipartimenti di sottoporgli le modifiche di legge necessarie per la realizzazione dell'obiettivo di risparmio conformemente ai postulati del freno all'indebitamento.

Grazie a una riduzione di 700 milioni di franchi rispetto al piano finanziario del settembre 2001, il Consiglio federale ha potuto presentare un preventivo 2003 conforme al freno all'indebitamento senza dover elaborare un programma di risparmio basato su modifiche di legge. Le riduzioni hanno interessato sia i gruppi di compiti importanti (esercito, agricoltura, trasporti), sia il settore proprio della Confederazione (costruzioni civili, prestazioni di servizio di terzi). Entro la fine dell'autunno 2002 il Consiglio federale valuterà nuovamente la situazione budgetaria e deciderà se vi è necessità di un programma di risanamento delle finanze. Scopo di un tale programma dovrà essere il rispetto, nell'ambito del piano finanziario, dei postulati del freno all'indebitamento e la creazione di un margine di manovra sufficiente per garantire il finanziamento delle spese prioritarie e di quelle nuove.

Indipendentemente dai risultati di questa valutazione il Consiglio federale ha già deciso di dare seguito a una proposta di modifica di leggi formulata dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), volta a realizzare economie nell'ambito della pianificazione del territorio e della Posta. Le modifiche concernono gli atti seguenti: ­

la legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio;

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il decreto federale del 18 marzo 1980 che stanzia un credito quadro per la pianificazione del territorio;

­

la legge del 30 aprile 1997 sulle poste.

Nell'ambito della pianificazione del territorio le modifiche proposte permetteranno alla Confederazione di realizzare economie dell'ordine di 1,7 milioni di franchi a partire dal 2005. La riduzione dell'indennità versata alla Posta per la copertura delle tariffe preferenziali applicate al trasporto di giornali e di periodici in abbonamento permetterà invece di risparmiare 20 milioni di franchi l'anno a partire dal 2004.

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Messaggio 1

Parte generale

Considerato l'ampio consenso raccolto dal freno all'indebitamento nella votazione popolare del 2 dicembre 2001, il nostro Consiglio ha deciso di attuare immediatamente questo strumento applicandolo al preventivo 2003 e al piano finanziario 2004-2006.

Per quel che concerne il preventivo 2003 l'applicazione del freno all'indebitamento è stata coronata da successo: il progetto di preventivo sottoposto alle Camere prevede un saldo positivo di circa 60 milioni di franchi e, rispetto all'anno in corso, un aumento delle spese di circa l'1 per cento. Questo risultato, che ha richiesto tagli dell'ordine di 700 milioni di franchi rispetto al piano finanziario dell'anno precedente, è stato raggiunto grazie a nuove valutazioni delle stime, alla posticipazione di taluni trasferimenti finanziari e a economie nel settore proprio (costruzioni civili, prestazioni di servizio di terzi e salari) nonché nei gruppi di compiti (difesa, agricoltura, trasporti). Altre economie sono state possibili rinunciando all'avvio di nuovi progetti o posticipandone la realizzazione e riducendo il ritmo di crescita dei progetti già avviati (soprattutto nell'ambito della cultura e della lotta contro la criminalità organizzata). Tutte le misure hanno potuto essere realizzate senza mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi principali del nostro Consiglio.

La situazione è invece meno soddisfacente per quel che concerne il piano finanziario 2004-2006, che, invece del saldo positivo richiesto dal freno all'indebitamento, prevede un deficit di circa 500 milioni di franchi nel 2004, di circa 600 milioni nel 2005 e di oltre 900 milioni nel 2006. Il nostro Consiglio intende pertanto chinarsi nuovamente sulla situazione finanziaria questo autunno e, se necessario, elaborare un programma di risanamento per permettere ulteriori economie e migliorare nel contempo il margine di manovra per nuovi compiti prioritari. A prescindere dalle misure che adotteremo in tale sede, abbiamo già deciso, su proposta del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), di sottoporre al Parlamento due modifiche di legge parallelamente al messaggio sul preventivo e al rapporto sul piano finanziario; questa possibilità era d'altronde già stata annunciata nelle direttive per il preventivo 2003. Le modifiche
di legge concernono i settori della pianificazione del territorio e della Posta e permetterebbero economie dell'ordine di vari milioni di franchi.

Nell'ambito della pianificazione del territorio proponiamo di porre fine al versamento di contributi da parte della Confederazione alle spese sostenute dai Cantoni per la realizzazione dei piani direttori. A tale scopo occorre modificare l'articolo 28 della legge del 22 giugno 19791 sulla pianificazione del territorio (LPT), che costituisce la base legale per il versamento di questi contributi, e abrogare il decreto federale del 18 marzo 19802, che istituisce un credito quadro di durata indeterminata di 15 milioni di franchi per la copertura dei relativi costi. Tenendo conto degli impegni già assunti la misura permetterebbe di rinunciare, a partire dal 2005, all'assegnazione dell'importo restante del credito, ovvero 1,7 milioni di franchi.

1 2

RS 700 FF 1980 I 1006

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La seconda misura proposta concerne la prassi attuale secondo cui la Posta applica tariffe preferenziali al trasporto dei giornali e dei periodici, in base segnatamente alla frequenza di pubblicazione, al peso, alla tiratura, al formato e all'importanza della parte redazionale delle pubblicazioni, nonché in base alla proporzione della tiratura il cui trasporto le è affidata («premio di fedeltà»). I costi non coperti risultanti da questo trattamento privilegiato sono compensati dalla Confederazione con un importo pari a 100 milioni di franchi l'anno. Questo sistema di aiuto indiretto alla stampa è oggetto di numerose critiche, concernenti soprattutto la natura indifferenziata del sussidio. Il nostro Consiglio aveva pertanto in un primo tempo ipotizzato una modifica dell'ordinanza del 29 ottobre 19973 sulle poste (OPO) che, mediante un sostegno più mirato della stampa locale e regionale, avrebbe permesso di realizzare economie di almeno 20 milioni di franchi. Nella consultazione il relativo progetto ha però incontrato un'opposizione massiccia. Sebbene non sia stata messa in dubbio la necessità di rivedere il regime di finanziamento della stampa attuale, le cerchie consultate hanno espresso la convinzione che tale revisione debba basarsi su una concezione globale a lungo termine e non su parametri ritenuti arbitrari come la frequenza delle pubblicazioni o il numero di abbonati.

Nonostante le reazioni negative in sede di consultazione, permane la necessità di realizzare economie. Nel presente messaggio proponiamo pertanto una modifica dell'articolo 15 capoverso 2 della legge del 30 aprile 19974 sulle poste (LPO) volta a limitare a 80 milioni di franchi il contributo della Confederazione alle spese non coperte risultanti dal trattamento privilegiato del trasporto della stampa. Proponiamo di mantenere in vigore tale nuova disposizione fino all'entrata in vigore di una nuova normativa in materia di sostegno della stampa, al massimo tuttavia fino alla fine del 2007. Con questa modifica intendiamo inoltre avviare un dibattito su larga scala su questa tematica.

2

Parte speciale

2.1

Elementi fondamentali dei disegni

I due disegni perseguono un obiettivo comune: diminuire il carico sulle finanze federali. Essi sono pertanto presentati in un messaggio unico, sottoposto parallelamente al progetto di preventivo 2003 e al rapporto sul piano finanziario 2004-2006.

2.2

Modifica della legge sulla pianificazione del territorio e abrogazione del decreto federale che stanzia un credito quadro per la pianificazione del territorio

2.2.1

Situazione iniziale e risultato della procedura preliminare

A tenore dell'articolo 28 capoverso 1 della legge del 22 giugno 19795 sulla pianificazione del territorio (LPT) la Confederazione versa sussidi ai Cantoni per i piani direttori. I Cantoni hanno diritto a tali sussidi se allestiscono, adattano o rielaborano 3 4 5

RS 783.01 RS 783.0 RS 700

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i piani direttori conformemente ai principi della LPT, sempre che i mezzi occorrenti superino in modo rilevante i lavori cantonali usuali di pianificazione, segnatamente se si deve far capo a specialisti esterni all'amministrazione6. Per assegnare ai Cantoni i sussidi a cui, adempiendo i presupposti citati, hanno diritto per legge, l'Assemblea federale ha stanziato con decreto del 18 marzo 19807 un credito quadro di 15 milioni di franchi8, destinato a sostenere i Cantoni nei loro sforzi per rendere i piani direttori un efficace strumento di gestione e di coordinamento.

L'elaborazione di piani direttori è un compito impegnativo che richiede molto tempo; di conseguenza l'obiettivo summenzionato non ha potuto ancora essere raggiunto con i piani direttori della prima generazione. Visto tuttavia che il credito quadro stanziato dall'Assemblea federale è restato vigente oltre la data in cui i piani direttori avrebbero dovuto essere elaborati9, i sussidi della Confederazione hanno potuto essere versati ai Cantoni fino ad oggi. In totale hanno potuto essere assegnati circa 13,3 milioni di franchi.

Le esperienze raccolte con i piani direttori della seconda generazione elaborati sino ad oggi mostrano invero che con i loro piani direttori i Cantoni contribuiscono in modo determinante al rafforzamento dell'ambiente naturale ed economico.

Considerata la situazione tesa delle finanze federali come pure il fatto che l'obiettivo perseguito con il sostegno finanziario ai lavori per l'elaborazione dei piani direttori nei Cantoni ha potuto essere raggiunto, pare giustificato rinunciare all'assegnazione dell'importo restante del credito quadro di 15 milioni, ossia circa 1,7 milioni di franchi.

Questa opzione è del resto in sintonia con le proposte relative alla nuova impostazione della perequazione finanziaria. Anche in questo ambito si prevede di rinunciare in futuro al sovvenzionamento da parte della Confederazione dei piani direttori cantonali e quindi di riunire l'esecuzione e il finanziamento della pianificazione del territorio al livello dei Cantoni10, cui del resto tale compito spetta a tenore dell'articolo 75 capoverso 1 Cost.

Affinché in futuro non debbano più essere assegnati sussidi federali ai costi dei piani direttori occorre abrogare sia l'articolo 28 LPT sia il correlativo decreto federale del 18
marzo 1980 che stanzia un credito quadro per la pianificazione del territorio.

Con lettera del 26 giugno 2002 i membri dei governi cantonali sono stati informati dall'Ufficio federale dello sviluppo territoriale che nell'ambito dell'elaborazione del preventivo e del piano finanziario devono essere creati i presupposti per non dover più in futuro assegnare sussidi federali alle spese dei piani direttori.

6 7 8 9

10

Cfr. art. 1 cpv. 1 dell'ordinanza del 13 agosto 1980 concernente i sussidi alle spese per i piani direttori (RS 700.4).

Decreto federale del 18 marzo 1980 che stanzia un credito quadro per la pianificazione del territorio (FF 1980 I 1006).

Questo decreto federale poggia sull'art. 28 cpv. 2 LPT in virtù del quale l'Assemblea federale stanzia i mezzi finanziari mediante un credito d'impegno pluriennale.

Conformemente all'art. 35 cpv. 1 lett. a LPT i piani direttori avrebbero dovuto essere presentati al più tardi entro la fine del 1984. La continuazione della validità del credito quadro risulta dall'art. 1 cpv. 2 del decreto federale del 18 marzo 1980.

Cfr. il nostro messaggio del 14 novembre 2001 concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e dei compiti tra Confederazione e Cantoni (FF 2002 2065).

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Nel corso degli anni di vigenza del decreto, circa il 90 per cento dei mezzi stanziati a tal fine dall'Assemblea federale hanno potuto essere assegnati ai Cantoni. Nel frattempo l'elaborazione dei piani direttori nei Cantoni si è talmente ben introdotta, che un sostegno da parte della Confederazione non pare oggettivamente più necessario.

In tale situazione, l'abrogazione dei fondamenti giuridici dell'assegnazione di sussidi federali alle spese dei piani direttori non è di rilevante portata politica né economica, sicché, in applicazione dell'articolo 1 capoverso 2 lettera b dell'ordinanza del 17 giugno 199111 sulla procedura di consultazione, si è potuto rinunciare a svolgere una procedura di consultazione.

2.2.2

Commento alle modifiche

2.2.2.1

Commento alla modifica della LPT

L'articolo 28 capoverso 1 LPT costituisce la base legale per assegnare i sussidi federali in questo campo. Il capoverso 2 obbliga l'Assemblea federale a stanziare i mezzi finanziari necessari a tal fine.

Se si intende rinunciare in futuro ad assegnare sussidi, occorre abrogare la disposizione.

2.2.2.2

Commento al decreto abrogativo

Il decreto federale del 18 marzo 1980 che stanzia un credito quadro per la pianificazione del territorio si fonda sull'articolo 28 LPT. L'abrogazione di quest'ultimo implica pertanto che anche la vigenza del decreto deve cessare.

Trattandosi di un decreto federale che non è di obbligatorietà generale, la sua abrogazione necessita, per parallelismo formale, un decreto federale semplice a sé stante.

Considerato il suo stretto legame con l'articolo 28 LPT, la sua entrata in vigore deve coincidere con quella della modifica della LPT.

2.2.3

Conseguenze

2.2.3.1

Conseguenze finanziarie e ripercussioni sull'effettivo del personale

2.2.3.1.1

Per la Confederazione

La rinuncia a futuri sussidi della Confederazione alle spese d'elaborazione dei piani direttori consente uno sgravio degli oneri finanziari federali di un importo complessivo di 1,7 milioni di franchi.

Queste economie esplicheranno i loro effetti soltanto a medio termine, poiché occorre ancora versare ai Cantoni tutti i sussidi già assegnati loro in precedenza. L'incidenza di questa rinuncia sarà tangibile la prima volta nel 2005; fino a quell'anno i 11

RS 172.062

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mezzi iscritti nel preventivo e nel piano finanziario saranno utilizzati per onorare gli impegni contratti precedentemente.

La rinuncia a futuri sussidi non ha effetti sull'effettivo del personale.

2.2.3.1.2

Per i Cantoni

La rinuncia a futuri sussidi significa per i Cantoni dover assumere la totalità dei costi afferenti all'allestimento, all'adattamento e alla rielaborazione dei piani direttori cantonali. I restanti 1,7 milioni di franchi che avrebbero potuto essere ancora assegnati ai Cantoni non saranno pertanto distribuiti.

I sussidi già assegnati in data anteriore saranno invece interamente versati. Gli importi versati e le date del pagamento dipenderanno dai crediti di pagamento di cui disporrà di anno in anno l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale. Gli ultimi pagamenti saranno verosimilmente effettuati nel corso del 2005.

Se per i lavori di pianificazione i Cantoni devono far capo a specialisti esterni all'amministrazione, le relative spese saranno in futuro a loro carico. Per i Cantoni ne potranno risultare talune spese supplementari, che resteranno tuttavia limitate soprattutto considerato che i Cantoni dispongono già oggi di ottimi fondamenti in materia ai sensi dell'articolo 6 LPT.

La misura proposta non dovrebbe avere conseguenze sul piano del personale.

2.2.3.2

Conseguenze in materia informatica

La misura proposta non esplica alcun effetto sulle applicazioni informatiche.

2.2.3.3

Conseguenze per l'economia

Indipendentemente dalla fruizione futura da parte dei Cantoni di sussidi federali, l'allestimento dei piani direttori resta un compito pubblico di spettanza cantonale in virtù del diritto federale.

La misura proposta provoca innanzi tutto uno scambio di oneri tra Confederazione e Cantoni. Non è possibile valutare con certezza se e in quale misura il raggruppamento a livello cantonale dell'esecuzione e del finanziamento della pianificazione potrà avere effetti su terzi. Le eventuali ripercussioni economiche sarebbero comunque di lieve entità, sicché pare superfluo procedere a verifiche approfondite.

2.2.4

Programma di legislatura

Il presente progetto non è annunciato nel programma di legislatura 1999-2003 (FF 2000 2037). Si veda in merito anche il numero 4.

6214

2.2.5

Rapporto con il diritto europeo

Il progetto non presenta alcun rapporto con il diritto europeo.

2.2.6

Fondamenti giuridici

L'atto modificatore poggia sulle stesse basi costituzionali dell'atto modificato.

2.3

Modifica della legge sulle poste

2.3.1

Situazione iniziale

Allo scopo di contribuire a salvaguardare una stampa diversificata, segnatamente in ambito regionale e locale, conformemente all'articolo 15 della legge del 30 aprile 199712 sulle poste (LPO) la Posta applica prezzi preferenziali alla distribuzione dei giornali e dei periodici in abbonamento. La Posta fissa i prezzi in particolare in base alla frequenza di pubblicazione, al peso, alla tiratura, al formato e all'importanza della parte redazionale. Inoltre, tiene conto della quota della tiratura affidatale per il trasporto (cosiddetti «premi di fedeltà»). La Confederazione versa ogni anno alla Posta un'indennità pari a circa 100 milioni di franchi per i costi non coperti del trasporto dei giornali e dei periodici.

Il sistema vigente della promozione indiretta della stampa è oggetto di critiche da più parti. Gli oppositori del sistema sostengono che esso si limita al versamento di sovvenzioni indifferenziate che causano distorsioni della concorrenza e contribuiscono a mantenere strutture antiquate senza peraltro realizzare l'obiettivo principale menzionato sopra: promuovere una stampa diversificata, soprattutto a livello regionale e locale.

2.3.2

Risultato della procedura preliminare

Il 27 marzo 2002 il nostro Consiglio ha autorizzato il DATEC a porre in consultazione l'avamprogetto di una revisione parziale dell'ordinanza del 29 ottobre 199713 sulle poste (OPO) presso i governi cantonali, i partiti e le organizzazioni interessate.

Ricordiamo brevemente gli obiettivi principali di tale revisione:

12 13

­

migliorare la promozione della stampa locale e regionale: alle pubblicazioni che escono almeno una volta la settimana con al massimo 30 000 abbonati si prevedeva di concedere uno sconto ulteriore sul prezzo di base di circa 5 centesimi per esemplare; inoltre si intendeva concedere a queste pubblicazioni il premio di fedeltà indipendentemente dalla quota della tiratura affidata alla Posta per il trasporto.

­

Parallelamente si intendeva permettere economie dell'ordine di almeno 20 milioni di franchi riducendo notevolmente la cerchia delle pubblicazioni che RS 783.0 RS 783.01

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avrebbero usufruito della distribuzione a prezzo ridotto. A tale scopo si prevedeva di limitare a 300 000 il numero massimo di abbonati e di applicare condizioni più severe in merito alla frequenza di pubblicazione. Rispetto alla situazione attuale queste misure avrebbero portato all'esclusione di 2800 pubblicazioni dal sistema di promozione della stampa: il numero di pubblicazioni con diritto alle tariffe ridotte sarebbe passato dalle attuali 3300 a circa 500.

Nell'elaborazione dell'avamprogetto di revisione si è inoltre dovuto tenere conto dell'esigenza della massima compatibilità con i lavori intrapresi dalla Sottocommissione media e democrazia della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale (CIP-N), che sta elaborando un progetto volto a garantire una stampa diversificata.

L'avamprogetto posto in consultazione è stato in massima parte respinto. La maggioranza delle cerchie consultate ha riconosciuto la necessità di una revisione del settore della promozione della stampa ma ha sottolineato che la revisione deve poggiare su un approccio globale e su una prospettiva a lungo termine. Gli ambienti consultati hanno inoltre criticato l'inevitabile arbitrarietà dei due criteri cui faceva riferimento la proposta: quello della frequenza di pubblicazione e del numero di abbonati. La maggior parte delle risposte ha pertanto chiesto di attendere i risultati dei lavori della citata sottocommissione della CIP-N. Anche la Posta si è espressa contro la revisione proposta segnalando che la perdita di grandi clienti potrebbe causare la soppressione di varie centinaia di posti di lavoro. La Posta ha inoltre fatto notare che sarebbe costretta a chiedere tariffe diverse a seconda delle regioni per la consegna dei giornali e dei periodici che non potrebbero più usufruire delle tariffe preferenziali. Tra i partiti, l'UDC ha appoggiato in linea generale l'avamprogetto. Il PLR si è detto d'accordo con la tendenza generale e il calendario previsti dall'avamprogetto, ne ha però chiesto una rielaborazione che avrebbe a sua volta comportato ulteriori problemi.

2.3.3

Commento alle modifiche

2.3.3.1

Panoramica

Nonostante nella consultazione si sia manifestato un ampio rigetto dell'avamprogetto, permane la necessità di risparmi. In questo ambito il nostro Consiglio intende risparmiare annualmente 20 milioni di franchi conformemente ai seguenti dati di massima: ­

le sovvenzioni della Confederazione devono essere limitate a 80 milioni di franchi all'anno a partire dal 2004;

­

le pubblicazioni ad alta tiratura destinate ai membri di associazioni devono essere escluse dalle sovvenzioni nell'ambito della distribuzione (risparmi per la Confederazione: ca. 10 mio di fr.);

­

le eventuali perdite devono poter essere compensate tramite aumenti moderati dei prezzi applicati dalla Posta, escludendo tuttavia nell'ambito della presente revisione l'aumento dei prezzi di base per la stampa locale e regionale (risparmi per la Confederazione: ca. 10 mio di fr.);

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­

l'attuale promozione indiretta della stampa deve essere proseguita soltanto fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni sulla promozione della stampa, al massimo fino al 2007.

Per dotare i risparmi previsti di una chiara base legale e per permettere una discussione a livello politico delle misure proposte, il nostro Consiglio ha deciso di sottoporre il presente disegno di revisione di legge. La revisione fissa a 80 milioni di franchi l'importo massimo concesso annualmente in questo settore, inoltre limita l'applicazione di tale norma fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni sul promovimento della stampa, al massimo tuttavia fino al 2007.

Del rimanente per l'essenziale si propone di mantenere il sistema vigente fino al 2007. In particolare resterà praticamente invariato il numero di pubblicazioni con diritto alla distribuzione a prezzo ridotto; in questo ambito abbiamo pertanto tenuto conto delle forti critiche espresse in merito al proposto inasprimento del criterio della frequenza di pubblicazione. Infine si mantengono inalterate le disposizioni attuali sul premio di fedeltà.

Considerate le critiche espresse riguardo alla riduzione dei prezzi di distribuzione concessa alle pubblicazioni di talune associazioni di grande diffusione (segnatamente alle riviste della Migros, della Coop e del Touring Club Svizzero) proponiamo un adeguamento delle relative disposizioni d'esecuzione nell'ordinanza sulle poste. Dopo l'entrata in vigore della presente revisione della legge sulle poste, prevista per il 2004, intendiamo introdurre un limite massimo di 500 000 abbonati quale criterio per la distribuzione a prezzo ridotto. Secondo lo stato attuale questa misura escluderebbe 7 pubblicazioni dal sistema. La Posta potrebbe comunque stipulare tariffe convenzionali con gli editori colpiti. I risparmi che deriverebbero per la Confederazione dall'esclusione delle 7 pubblicazioni dal sistema di sovvenzioni sono stimati sui 10 milioni di franchi.

Le modifiche proposte e l'adeguamento dell'ordinanza sulle poste entreranno in vigore a partire dal 2004. La Posta e gli editori interessati disporranno pertanto del tempo necessario per adeguare i contratti attuali alle nuove circostanze (base legale modificata e nuove tariffe della Posta).

2.3.3.2

Articolo 15 capoverso 1 LPO

L'articolo 15 capoverso 1 LPO non è modificato. Intendiamo così sottolineare la nostra intenzione di non cambiare la prassi attuale in merito alla definizione dei giornali e dei periodici (segnatamente la delimitazione rispetto agli altri prodotti della posta per lettere) né le modalità di distribuzione. Tuttavia, basandosi sulla normativa vigente il nostro Consiglio introdurrà nelle disposizioni d'esecuzione un limite massimo di 500 000 abbonati.

Inoltre in virtù dell'articolo 15 capoverso 1 LPO i giornali e i periodici che escono almeno una volta la settimana e hanno al massimo 30 000 abbonati (stampa locale e regionale) potranno usufruire di un trattamento privilegiato rispetto agli altri giornali e periodici distribuiti a tariffa ridotta. Infine è stabilito che i prezzi di base per la distribuzione di pubblicazioni non potranno essere aumentati in relazione con la presente modifica della LPO. Il nostro Consiglio adeguerà in tal senso l'ordinanza sulle poste.

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2.3.3.3

Articolo 15 capoverso 2 LPO

Secondo la nostra proposta la Confederazione in futuro coprirà soltanto una parte dei costi causati dalla distribuzione a prezzo ridotto dei giornali e delle riviste. In tal modo, contrariamente alle disposizioni vigenti, l'importo delle sovvenzioni non sarà più determinato dai costi non coperti della Posta ma fissato a 80 milioni di franchi all'anno. Considerata la massiccia opposizione contro l'adozione di misure più incisive rinunciamo al taglio ulteriore di 10 milioni di franchi l'anno previsto dall'avamprogetto posto in consultazione.

2.3.3.4

Entrata in vigore

Come menzionato sopra, il principio dell'attuale sistema di promozione indiretta della stampa è contestato da varie parti. Per questo motivo proponiamo di limitare l'applicazione dell'articolo 15 LPO fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni sulla promozione della stampa, al più tardi comunque fino al 2007. Siamo convinti che entro tale termine sarà possibile condurre un dibattito su larga scala in merito alla riforma del promovimento della stampa. Il progetto sul mantenimento di una stampa diversificata elaborato dalla CIP-N si presterà certamente come possibile spunto per tale dibattito. Se il Parlamento non dovesse adottare un nuovo sistema entro questa data, l'attuale promozione della stampa sarà semplicemente abolita a partire dal 1o gennaio 2008.

2.3.4

Conseguenze finanziarie e ripercussioni sull'effettivo del personale

2.3.4.1

Per la Confederazione

Le misure proposte permetteranno alla Confederazione di risparmiare annualmente 20 milioni di franchi a partire dal 2004.

2.3.4.2

Per la Posta

Le economie della Confederazione dovranno essere compensate mediante un aumento generale delle tariffe applicate ai clienti del servizio di trasporto dei giornali (ca. 3100 pubblicazioni). Attualmente non è possibile prevedere con precisione l'ammontare degli aumenti: questi dipenderanno infatti dalle reazioni del mercato.

Secondo le nostre stime l'aumento dovrebbe in media situarsi tra 2 e 4 centesimi per esemplare, con possibili variazioni a seconda dei segmenti di mercato. Tuttavia la stampa regionale e locale (ca. 200 pubblicazioni) sarà esclusa dall'aumento generale delle tariffe e beneficerà pertanto di un certo vantaggio rispetto alla stampa quotidiana a tiratura più elevata.

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2.3.4.3

Per i Cantoni e i Comuni

La presente revisione della legge sulle poste non ha conseguenze immediate per le finanze o il personale dei Cantoni e dei Comuni.

2.3.5

Programma di legislatura

Il progetto non è annunciato nel programma di legislatura 1999-2003 (FF 2000 2037). Si veda in merito anche il numero 4.

2.3.6

Rapporto con il diritto europeo

Il progetto non presenta alcun rapporto con il diritto europeo.

2.3.7

Fondamenti giuridici

La revisione si basa sull'articolo 92 della Costituzione federale (Cost.). Non comporta nessuna nuova delega di competenze legislative. Tuttavia il nostro Consiglio si fonderà sulla nuova versione dell'articolo 15 LPO per adeguare le disposizioni esecutive dell'ordinanza sulle poste alle nuove condizioni quadro.

3

Conseguenze finanziarie e ripercussioni sull'effettivo del personale

3.1

Per la Confederazione

I due progetti permettono alla Confederazione di realizzare economie pari a circa 22 milioni di franchi.

I progetti non hanno alcuna ripercussione sull'effettivo del personale.

3.2

Per i Cantoni

Con la soppressione dei contributi alle spese per i piani direttori, i costi di tali piani saranno interamente a carico dei Cantoni. Le spese supplementari che ne risulteranno, segnatamente per i lavori di pianificazione che necessitano della partecipazione di specialisti esterni all'amministrazione, dovrebbero tuttavia restare limitate considerate le buone basi di cui dispongono i Cantoni in materia. La misura non si ripercuote sull'effettivo del personale.

La modifica della legge sulle poste non ha alcuna ripercussione sui Cantoni, né a livello finanziario né in merito all'effettivo del personale.

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4

Programma di legislatura

I due progetti non sono anunciati nel programma di legislatura 1999-2003. La necessità di queste due modifiche di legge si è delineata soltanto dopo l'accettazione del freno all'indebitamento nella votazione popolare del 2 dicembre 2001.

5

Rapporto con il diritto europeo

I due progetti non presentano alcun rapporto con il diritto europeo.

6

Costituzionalità

Si rimanda ai numeri 2.2.6 e 2.3.7.

3684

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