Decreto federale Disegno concernente un credito quadro per l'ambiente globale del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 52a capoverso 1 lettera d della legge federale del 7 ottobre 19832 sulla protezione dell'ambiente; visto il messaggio del Consiglio federale del 6 novembre 20023, decreta:
Art. 1 1
È autorizzato un credito quadro di 125 milioni di franchi della durata minima di quattro anni per finanziare le attività nell'ambito della politica ambientale internazionale.
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I crediti di pagamento annui sono iscritti nel bilancio di previsione/piano finanziario.
Art. 2 I mezzi menzionati nell'articolo 1 possono essere utilizzati per: a.
contributi al Fondo globale per l'ambiente, GEF (99,07 mio fr. al massimo);
b.
contributi al Fondo per l'ozono del Protocollo di Montreal (17,43 mio fr. al massimo);
c.
contributi nell'ambito del clima (5 mio fr. al massimo);
d.
costi d'esecuzione del credito quadro (3,5 mio fr. al massimo).
Art. 3 A carico della voce 810.3600.505 possono essere finanziati al massimo due posti di lavoro a tempo pieno. L'assunzione avviene conformemente alla legge del 24 marzo 20004 sul personale federale.
Art. 4 Il presente decreto non sottostà al referendum.
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RS 101 RS 814.01; RU... (FF 2002 7084) FF 2002 7042 RS 172.220.1
2002-0830
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