Legge federale che promuove un'offerta di alloggi a pigioni e prezzi moderati

Disegno

(Legge sulla promozione dell'alloggio, LPA) del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 108 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 27 febbraio 20022, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1

Scopo

1

La presente legge si prefigge di promuovere gli alloggi destinati alle economie domestiche a basso reddito nonché l'accesso alla proprietà di abitazioni.

2

In particolare essa tiene conto degli interessi delle famiglie, dei nuclei monoparentali, dei disabili, degli anziani indigenti e delle persone in formazione.

Art. 2

Oggetto

1

La Confederazione promuove la costruzione, il rinnovo e l'acquisto di alloggi a prezzi moderati e sostiene l'attività delle organizzazioni di utilità pubblica che operano nella costruzione di abitazioni.

2

Essa sostiene forme innovative di costruzione e abitazione, come pure il rinnovo degli insediamenti.

Art. 3

Campo d'applicazione

1

La presente legge si applica a tutti i tipi di alloggi, segnatamente alle abitazioni in locazione e in proprietà e alle case unifamiliari.

2

Essa non si applica alle residenze secondarie e di vacanza.

Art. 4

Definizioni

1

Per «alloggio» s'intende l'insieme dei locali che fungono durevolmente da abitazione.

1 2

RS 101 FF 2002 2543

2001-0522

2621

Legge sulla promozione dell'alloggio

2

Per «organizzazioni di utilità pubblica attive nella costruzione di abitazioni» s'intendono le imprese che svolgono un'attività di utilità pubblica nella costruzione di abitazioni, le loro organizzazioni mantello, le centrali d'emissione, gli istituti di fideiussione ipotecaria e altre istituzioni, che si adoperano per promuovere abitazioni a pigioni e prezzi moderati.

3 È ritenuta «di utilità pubblica» un'attività che non ha scopo lucrativo e che serve a coprire il fabbisogno di alloggi a pigioni e prezzi moderati.

Art. 5

Principi della promozione

La promozione si basa su: a.

un uso parsimonioso di risorse quali il suolo e l'energia;

b.

un'elevata qualità edilizia e un'elevata funzionalità dell'alloggio;

c.

un'organizzazione dell'alloggio e dell'habitat attenta alle esigenze delle famiglie, degli anziani e dei disabili;

d.

una composizione sociale equilibrata degli abitanti.

Art. 6

Fabbisogno e priorità

1

I crediti stanziati per la promozione sono accordati in funzione del fabbisogno dimostrato di alloggi a pigioni e prezzi moderati.

2

Il dipartimento può definire priorità secondo le esigenze del mercato dell'alloggio.

Art. 7

Rinnovo di alloggi esistenti

Il Consiglio federale stabilisce le condizioni particolari alle quali l'aiuto federale è accordato per il rinnovo degli alloggi esistenti.

Art. 8

Limiti dei costi

1

La costruzione, il rinnovo e l'acquisto di alloggi soggiacciono a limiti di costi. I locali secondari sono adeguatamente considerati.

2

L'Ufficio federale delle abitazioni (Ufficio federale) stabilisce i limiti dei costi.

Art. 9

Obbligo d'informare

1

Le persone, che chiedono od ottengono l'aiuto federale, devono fornire le informazioni necessarie secondo l'articolo 11 capoversi 2 e 3 della legge del 5 ottobre 19903 sui sussidi (LSu).

2 In caso di violazione dell'obbligo d'informare, sono applicabili le sanzioni di diritto amministrativo previste nell'articolo 40 LSu.

3

RS 616.1

2622

Legge sulla promozione dell'alloggio

Sezione 2: Abitazioni a pigioni moderate Art. 10

Principio

L'Ufficio federale promuove l'offerta di abitazioni a pigioni moderate per persone economicamente o socialmente sfavorite.

Art. 11

Strumenti

Ai fini della promozione sono impiegati: a.

mutui senza interessi o a tassi favorevoli;

b.

fideiussioni.

Art. 12

Mutui senza interessi o a tassi favorevoli

1

L'Ufficio federale può versare ai proprietari di abitazioni in locazione e ai titolari di un diritto di superficie su abitazioni in locazione mutui, se:

2

3

a.

i proprietari dispongono di una determinata somma di capitale proprio;

b.

le pigioni sono fissate di regola per tutto l'immobile in base ai costi.

È accordata una riduzione degli interessi sui mutui, se: a.

i locatari non superano determinati limiti di reddito e sostanza;

b.

le abitazioni in locazione sono occupate adeguatamente.

Il Consiglio federale determina: a.

l'ammontare del capitale proprio necessario;

b.

i costi immobiliari computabili;

c.

i limiti determinanti di reddito e di sostanza dei locatari;

d.

il numero minimo di occupanti per i diversi tipi d'abitazione.

4

I mutui devono essere garantiti da pegno immobiliare.

5

Essi devono essere ammortizzati.

Art. 13

Spese accessorie

Le spese accessorie possono essere conteggiate separatamente ai locatari.

Art. 14

Obbligo di riversare la riduzione degli interessi

I proprietari e i titolari di un diritto di superficie sono obbligati a riversare ai locatari, diminuendo le pigioni, la riduzione dei costi immobiliari conseguita grazie alla concessione di mutui senza interessi o a tassi favorevoli.

2623

Legge sulla promozione dell'alloggio

Art. 15

Verifica delle condizioni per la riduzione degli interessi

1

I servizi competenti verificano il rispetto delle prescrizioni determinanti in materia di reddito, sostanza e occupazione delle abitazioni.

2

I locatari devono fornire loro le informazioni necessarie.

Art. 16

Calcolo dei mutui

1

I mutui sono accordati sotto forma di importi forfettari in funzione della grandezza dell'abitazione.

2

L'Ufficio federale determina l'ammontare degli importi forfettari.

Art. 17

Calcolo della riduzione degli interessi

1

La riduzione degli interessi sui mutui è calcolata in modo da ottenere la diminuzione voluta delle pigioni.

2

L'Ufficio federale può adeguare il tasso d'interesse alla situazione economica e all'evoluzione generale dei redditi.

Art. 18

Fideiussioni

1

L'Ufficio federale può garantire mutui ipotecari di grado posteriore se i proprietari dispongono di una determinata somma di capitale proprio.

2

La pigione è stabilita in base ai costi immobiliari.

Art. 19 1

Durata dell'aiuto federale

L'aiuto federale è accordato per 25 anni al massimo.

2

Se, per lungo tempo, la riduzione degli interessi sui mutui non è più chiesta, l'Ufficio federale può esigere che, entro un termine adeguato, il finanziamento sia convertito e l'aiuto federale soppresso.

3 Su domanda e con il consenso dell'Ufficio federale, è possibile porre fine anticipatamente all'aiuto federale, se i mutui sono stati rimborsati o la Confederazione è stata liberata dalla fideiussione.

Art. 20

Mantenimento della destinazione

1

Gli alloggi che beneficiano delle misure di promozione devono essere utilizzati unicamente a scopo abitativo per tutta la durata dell'aiuto federale (divieto di cambiamento della destinazione).

2 A garanzia del mantenimento della destinazione, la Confederazione gode durante questo periodo di un diritto di compera e di prelazione per un ammontare pari al valore di reddito che può essere conseguito con una locazione conforme alla destinazione.

2624

Legge sulla promozione dell'alloggio

3

Il divieto di cambiamento della destinazione nonché il diritto correlato di compera e di prelazione devono essere iscritti a registro fondiario quali limitazioni di diritto pubblico della proprietà.

4

I diritti di compera e di prelazione possono essere ceduti ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni di utilità pubblica attive nella costruzione di abitazioni.

Art. 21

Realizzazione forzata

La realizzazione forzata di un oggetto in locazione che beneficia delle misure di promozione pone fine all'aiuto federale.

Sezione 3: Abitazioni in proprietà a prezzi moderati Art. 22

Principio

L'Ufficio federale promuove l'acquisto, la costruzione e il rinnovo di abitazioni in proprietà a prezzi moderati.

Art. 23

Strumenti

Ai fini della promozione sono impiegati: a.

mutui senza interessi o a tassi favorevoli;

b.

fideiussioni al regresso.

Art. 24

Mutui senza interessi o a tassi favorevoli

1

L'Ufficio federale può accodare per abitazioni in proprietà mutui garantiti da pegno immobiliare.

2

I mutui sono accordati sotto forma di importi forfettari.

3

Essi devono essere ammortizzati.

4

L'Ufficio federale determina gli importi forfettari.

Art. 25

Calcolo della riduzione degli interessi

1

La riduzione degli interessi sui mutui è calcolata in modo che vi sia una diminuzione sostanziale dei costi d'abitazione per i gruppi interessati.

2

L'Ufficio federale può adeguare il tasso d'interesse alla situazione economica e all'evoluzione generale dei redditi.

Art. 26

Fideiussioni al regresso

1

L'Ufficio federale può concedere fideiussioni al regresso per garantire fideiussioni di istituti di fideiussione ipotecaria, se esse servono ad assicurare il finanziamento di abitazioni in proprietà a prezzi moderati.

2625

Legge sulla promozione dell'alloggio

2 Se l'istituto di fideiussione ipotecaria garantisce inoltre anticipi, la fideiussione al regresso copre anche questi ultimi.

3 Il Consiglio federale disciplina la ripartizione adeguata dei rischi fra gli istituti di fideiussione ipotecaria e la Confederazione.

Art. 27 1

Beneficiari dell'aiuto federale

Beneficiari dell'aiuto federale sono i proprietari degli oggetti.

2

Sono equiparati ai proprietari i titolari di altri diritti reali o personali che conferiscono un diritto d'abitazione equivalente a quello derivante dalla proprietà.

Art. 28 1

Condizioni per ottenere l'aiuto federale

Mutui o fideiussioni al regresso sono accordati, se il proprietario: a.

dispone di una determinata somma di capitale proprio;

b.

dispone di un reddito tale da garantire il pagamento degli interessi e l'ammortamento dei mutui ipotecari;

c.

si serve dell'oggetto di regola per l'uso proprio e lo occupa adeguatamente;

d.

possiede una sostanza non superiore a un determinato limite.

2

In caso di mutuo, il reddito del proprietario non può inoltre superare un determinato limite.

3

Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Esso stabilisce in particolare: a.

l'ammontare del capitale proprio necessario;

b.

l'occupazione minima delle abitazioni;

c.

i limiti di reddito e di sostanza;

d.

le condizioni alle quali è consentita in via eccezionale la locazione dell'oggetto.

Art. 29

Verifica delle condizioni per la riduzione degli interessi

1

I servizi competenti verificano il rispetto dei limiti determinanti in materia di reddito, sostanza e occupazione delle abitazioni.

2

I proprietari devono fornire loro le informazioni necessarie.

Art. 30 1

Durata dell'aiuto federale

L'aiuto federale è accordato per 25 anni al massimo.

2 Su domanda e con il consenso dell'Ufficio federale, è possibile porre fine anticipatamente all'aiuto federale, se i mutui sono stati rimborsati o la Confederazione è stata liberata dalla fideiussione al regresso.

2626

Legge sulla promozione dell'alloggio

Art. 31

Mantenimento della destinazione

1

Le abitazioni in proprietà che beneficiano delle misure di promozione devono essere utilizzate unicamente a scopo abitativo per tutta la durata dell'aiuto federale.

2

A garanzia del mantenimento della destinazione, sono iscritti a registro fondiario il divieto di cambiamento della destinazione e la limitazione del diritto d'alienazione quali limitazioni di diritto pubblico della proprietà.

Art. 32

Realizzazione forzata

La realizzazione forzata di un oggetto in proprietà che beneficia delle misure di promozione pone fine all'aiuto federale.

Sezione 4: Organizzazioni di utilità pubblica attive nella costruzione di abitazioni Art. 33

Principio

1

L'Ufficio federale promuove l'attività di organizzazioni di utilità pubblica attive nella costruzione di abitazioni al fine di coprire il fabbisogno di alloggi a pigioni e prezzi moderati.

2

Il Consiglio federale stabilisce le esigenze minime che le organizzazioni che beneficiano delle misure di promozione devono soddisfare quanto a definizione e garanzia dello scopo, gestione, presentazione dei conti e statuti.

Art. 34

Strumenti

Ai fini della promozione sono impiegati: a.

fideiussioni per prestiti in obbligazioni di centrali d'emissione di utilità pubblica;

b.

fideiussioni al regresso per ipoteche di grado posteriore;

c.

mutui senza interessi o a tassi favorevoli;

d.

partecipazioni di capitale.

Art. 35

Fideiussioni

L'Ufficio federale può garantire i prestiti in obbligazioni di centrali d'emissione di utilità pubblica che, con i fondi raccolti, accordano mutui per la promozione di alloggi a pigioni e prezzi moderati a: a.

imprese di utilità pubblica attive nella costruzione di abitazioni;

b.

associazioni di proprietari costituite a fini di utilità pubblica che adempiono le prescrizioni previste nell'articolo 28 capoverso 1.

2627

Legge sulla promozione dell'alloggio

Art. 36

Fideiussioni al regresso

1

L'Ufficio federale può accordare fideiussioni al regresso per garantire fideiussioni di istituti di fideiussione ipotecaria, se esse servono ad assicurare il finanziamento di abitazioni a pigioni moderate di imprese di utilità pubblica attive nella costruzione di abitazioni.

2

Le fideiussioni sono accordate, se le imprese di utilità pubblica attive nella costruzione di abitazioni dispongono di una determinata somma di capitale proprio.

3 Il Consiglio federale disciplina la ripartizione adeguata dei rischi fra gli istituti di fideiussione ipotecaria e la Confederazione e fissa l'ammontare del capitale proprio necessario.

Art. 37

Mutui senza interessi o a tassi favorevoli a organizzazioni mantello

1

L'Ufficio federale può mettere risorse finanziarie a disposizione di organizzazioni mantello di imprese di utilità pubblica che operano nella costruzione di abitazioni, affinché tali organizzazioni possano accordare alle imprese di utilità pubblica che costruiscono o rinnovano alloggi a pigioni e prezzi moderati mutui senza interessi o a tassi favorevoli.

2

Il Consiglio federale fissa le modalità.

Art. 38

Partecipazioni di capitale

L'Ufficio federale può partecipare in casi eccezionali al capitale di organizzazioni di utilità pubblica attive nella costruzione di abitazioni.

Art. 39

Controllo

1

L'Ufficio federale controlla regolarmente l'attività delle organizzazioni mantello, delle centrali d'emissione, degli istituti di fideiussione ipotecaria e delle altre istituzioni.

2

Tali organismi sono tenuti a riferire all'Ufficio federale, in particolare sull'efficacia della loro attività.

Art. 40

Conclusione straordinaria della promozione

Può essere sospesa la promozione dell'attività delle organizzazioni di utilità pubblica attive nella costruzione di abitazioni che non soddisfano più i requisiti essenziali.

Sezione 5: Ricerca Art. 41 1

Promozione della ricerca

L'Ufficio federale può promuovere, nell'ambito dei crediti stanziati, la ricerca nel settore dell'alloggio. Essa serve in particolare ad aumentare la trasparenza del mercato e a elaborare le basi per migliorare l'offerta di alloggi e l'habitat.

2628

Legge sulla promozione dell'alloggio

2

3

L'Ufficio federale può: a.

conferire mandati di studio a istituzioni e specialisti competenti in materia;

b.

partecipare finanziariamente a progetti di ricerca;

c.

promuovere progetti esemplari a carattere innovativo e sostenibile.

Esso può collaborare con organizzazioni internazionali.

Art. 42

Obbligo d'informare

1

Per quanto sia necessario alla ricerca e non vi si opponga alcun interesse preponderante privato o pubblico, le persone fisiche e giuridiche di diritto privato o pubblico sono obbligate a fornire entro un termine adeguato e gratuitamente informazioni veritiere.

2

Nel raccogliere le informazioni occorre badare a procurare alle persone tenute a fornirle il minimo di inconvenienti possibile.

Sezione 6: Finanziamento ed emolumenti Art. 43

Approntamento delle risorse

L'Assemblea federale decide mediante decreto federale semplice crediti d'impegno a termine per: a.

mutui senza interessi e a tassi favorevoli secondo gli articoli 11 lettera a, 23 lettera a e 34 lettera c nonché partecipazioni di capitale secondo l'articolo 34 lettera d;

b.

fideiussioni e fideiussioni al regresso secondo gli articoli 11 lettera b, 23 lettera b e 34 lettere a e b.

Art. 44

Emolumenti

1

I servizi incaricati dell'esecuzione della presente legge possono riscuotere emolumenti per decisioni e prestazioni.

2

Il Consiglio federale stabilisce le tariffe degli emolumenti.

Art. 45

Esenzione dagli emolumenti

1

Le iscrizioni nel registro fondiario previste dalla presente legge e le relative modifiche sono esenti da emolumenti.

2

Non possono essere riscossi emolumenti per estratti del registro fondiario e del registro di commercio di cui l'Ufficio federale necessita per adempiere i suoi compiti.

2629

Legge sulla promozione dell'alloggio

Sezione 7: Esecuzione Art. 46

Competenze

1

Il Consiglio federale emana le disposizione d'esecuzione.

2

L'Ufficio federale è incaricato dell'esecuzione della presente legge.

3

Esso coordina ed armonizza l'esecuzione con l'attività dei Cantoni, dei Comuni e delle organizzazioni di utilità pubblica attive nella costruzione di abitazioni.

Art. 47

Delega di compiti d'esecuzione; mandati di prestazione

1

L'Ufficio federale può delegare compiti inerenti all'esecuzione della presente legge a organizzazioni mantello, centrali d'emissione, istituti di fideiussione ipotecaria e altre istituzioni idonee.

2

La delega di compiti d'esecuzione avviene mediante mandati di prestazione.

3

I mandati di prestazione definiscono: a.

genere, entità e indennità delle prestazioni che devono essere fornire dagli enti incaricati;

b.

le modalità di presentazione di un rapporto periodico, del controllo di qualità, dell'allestimento del preventivo e della presentazione dei conti.

Art. 48

Valutazione

Il Consiglio federale si adopera affinché le misure adottate in virtù della presente legge siano valutate scientificamente. Una volta terminata la valutazione, il dipartimento competente riferisce al Consiglio federale e presenta proposte per il seguito.

Art. 49

Commissione federale dell'abitazione

1

Il Consiglio federale istituisce la Commissione federale dell'abitazione (Commissione). Ne nomina i membri assicurando una rappresentanza paritetica di tutte le cerchie interessate.

2

3

La Commissione: a.

fornisce consulenza al Consiglio federale nelle questioni riguardanti l'alloggio;

b.

segue le ripercussioni della presente legge;

c.

osserva l'evoluzione del mercato dell'alloggio;

d.

presenta al Consiglio federale e al dipartimento competente proposte di modifiche di legge e misure d'esecuzione.

La segreteria della Commissione è tenuta dall'Ufficio federale.

2630

Legge sulla promozione dell'alloggio

Art. 50

Protezione dei dati

1

L'Ufficio federale gestisce un sistema d'informazioni allo scopo di verificare se i richiedenti hanno diritto all'aiuto federale. Esso può contenere dati personali degni di particolare protezione sulla salute o su misure dell'assistenza sociale.

2 L'Ufficio federale può comunicare ad altre autorità federali, cantonali e comunali nonché a scuole universitarie e istituti finanziari solo i dati necessari all'esecuzione della presente legge. Il richiedente deve provare tale necessità. I dati personali degni di particolare protezione non possono essere comunicati senza il consenso dell'interessato.

3

I dati personali non degni di particolare protezione possono essere resi accessibili mediante una procedura di richiamo.

4 Il Consiglio federale disciplina in particolare l'esercizio del sistema d'informazioni, la responsabilità del trattamento dei dati, le categorie di dati da rilevare nonché la loro durata di conservazione, l'autorizzazione per l'accesso e il trattamento e la sicurezza dei dati.

Art. 51

Sanzioni di diritto amministrativo

1

L'assegnazione o il versamento dell'aiuto federale è rifiutato a chiunque induca in errore o tenti di indurre in errore l'autorità fornendo indicazioni fallaci o alterando e dissimulando i fatti; le prestazioni già fornite devono essere restituite.

2

Chi viola il capoverso 1 o gli articoli 37 e 38 LSu4 può essere escluso dalla concessione di aiuti federali in virtù della presente legge o di altri atti normativi della Confederazione o dall'aggiudicazione di lavori della Confederazione.

Art. 52

Disposizioni penali

Ai delitti, al conseguimento fraudolento di un profitto e al perseguimento penale sono applicabili gli articoli 37-39 LSu5.

Art. 53

Misure straordinarie

Se il beneficiario dell'aiuto federale non è più in grado di soddisfare gli impegni finanziari, l'Ufficio federale può rinunciare in tutto o in parte al rimborso dei mutui e onorare anticipatamente le fideiussioni escludendo il suo diritto di regresso quale garante, se in tal modo i rischi per la Confederazione vengono nel complesso ridotti.

4 5

RS 616.1 RS 616.1

2631

Legge sulla promozione dell'alloggio

Sezione 8: Procedura e rimedi giuridici Art. 54

Controllo delle pigioni

1

Per tutta la durata dell'aiuto federale, l'Ufficio federale controlla le pigioni negli immobili che beneficiano delle misure di promozione secondo la sezione 2.

2

I locatari possono chiedere in ogni momento una verifica. L'Ufficio federale tenta di indurre le parti a un accordo. Se le parti non si accordano, l'Ufficio federale emana una decisione.

3 La procedura davanti all'Ufficio federale è gratuita; eventuali spese procedurali possono essere messe totalmente o parzialmente a carico della parte temeraria.

4

Per la verifica delle spese accessorie sono competenti le autorità di conciliazione secondo il Codice delle obbligazioni6.

Art. 55

Trattamento delle domande da parte di terzi incaricati

Alle domande trattate da terzi incaricati secondo gli articoli 24, 26, 36 e 37 è applicabile la procedura conformemente alle disposizioni della LSu7.

Art. 56

Protezione giuridica

1

Le decisioni di istituti di fideiussione ipotecaria, organizzazioni mantello e altre istituzioni sono impugnabili mediante ricorso all'Ufficio federale.

2 Le decisioni e le decisioni su ricorso dell'Ufficio federale sono impugnabili mediante ricorso alla Commissione di ricorso DFE.

3

Per il rimanente sono applicabili le disposizioni generali sulla procedura federale.

Art. 57

Controversie relative a mandati di prestazione

Sulle controversie relative a mandati di prestazione fra la Confederazione e gli incaricati decide la Commissione di ricorso DFE quale commissione arbitrale.

Sezione 9: Disposizioni finali Art. 58

Diritto previgente: abrogazioni

I seguenti atti normativi sono abrogati: 1.

6 7 8

la legge federale del 19 marzo 19658 per promuovere la costruzione d'abitazioni;

RS 220 RS 616.1 RU 1966 449, 1970 891, 1973 448 1115, 1977 2249, 1991 362, 1992 288

2632

Legge sulla promozione dell'alloggio

2.

Art. 59

il decreto federale dell'11 marzo 19719 concernente il finanziamento suppletivo della costruzione d'abitazioni.

Disposizioni transitorie

1

Le domande, che sono state presentate in virtù della legge federale del 4 ottobre 197410 che promuove la costruzione d'abitazioni e l'accesso alla loro proprietà (LCAP) e per le quali prima dell'entrata in vigore della presente legge non era stata emanata alcuna decisione sull'assegnazione di aiuti federali sono trattate conformemente al nuovo diritto.

2 L'aiuto federale secondo la presente legge può essere accordato, su domanda, anche per abitazioni la cui costruzione inizia dopo il 1° gennaio 2003.

3 Ai mandati di ricerca conferiti prima dell'entrata in vigore della presente legge è applicabile la LCAP.

4

La Commissione federale per la costruzione di abitazioni di cui all'articolo 55 LCAP è sostituita con l'entrata in vigore della presente legge dalla Commissione federale dell'abitazione di cui all'articolo 49 della presente legge.

5 Con l'entrata in vigore della presente legge, le prescrizioni sul controllo delle pigioni di cui all'articolo 54 sono applicabili anche alle controversie giudicate secondo la LCAP. Le controversie riguardanti le spese accessorie, ancora pendenti all'entrata in vigore della presente legge, sono giudicate dall'Ufficio federale.

6 Nell'ambito di risanamenti finanziari, la Confederazione può onorare anticipatamente le fideiussioni accordate in virtù della LCAP per immobili locativi e rinunciare quale garante al diritto di regresso, se:

a.

tale rinuncia riduce nel complesso i rischi per la Confederazione;

b.

altri creditori interessati rinunciano a crediti considerevoli;

c.

i proprietari effettuano nuovi investimenti per il finanziamento.

Art. 60

Mutui accordati secondo il diritto anteriore

Con l'entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio federale amministra i mutui accordati in virtù del decreto federale del 7 ottobre 194711 inteso a promuovere la costruzione di alloggi per il personale della Confederazione.

Art. 61

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

3271

9 10 11

RU 1971 348 RS 843 CS 10 945; RU 1958 97

2633