Comunicazione di Commissione della concorrenza (art. 28 della legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza, LCart; RS 251)

La Segreteria della Commissione della concorrenza (Comco), su mandato della Commissione della concorrenza, ha aperto un'inchiesta secondo l'articolo 27 della legge sui cartelli (LCart) contro la Cablecom GmbH con sede a Winterthur e contro l'Associazione per Reti di Comunicazione Swisscable con sede a Berna.

Quale esercente di una rete via cavo, Cablecom trasmette da anni alla maggior parte degli abbonati a Teleclub nella Svizzera tedesca i programmi analogici di quest'ultima. Da marzo di quest'anno, Teleclub dispone di una concessione per la trasmissione digitale dei suoi programmi. Teleclub intende, dopo una fase transitoria, sostituire i programmi analogici con quelli digitali. La ricezione di un programma digitale è possibile unicamente grazie ad un cosiddetto Set-Top-Box. A questo proposito, fra le condizioni poste da Cablecom per la messa in servizio dei programmi Teleclub, vi è la rinuncia, da parte di Teleclub, all'uso del suo Set-Top-Box a favore dello SwissFun Set-Top-Box della stessa Cablecom. Inoltre Cablecom e Teleclub non concordano sulle condizioni per la trasmissione di programmi digitali attraverso la rete via cavo di Cablecom.

La Comco, nel quadro della decisione sulla messa in vigore di misure cautelari, è giunta alla conclusione che molto probabilmente, con il suo comportamento, Cablecom abusa, ai sensi dell'articolo 7 LCart, della sua posizione di mercato dominante, discriminando le imprese che sono in concorrenza con la sua televisione a pagamento. Di conseguenza, la concorrenza sul mercato delle televisioni a pagamento è in pratica completamente ostacolata. Le misure cautelari hanno quindi indotto Cablecom a mettere in servizio da subito il programma digitale Teleclub e a permettere l'utilizzo del Set-Top-Box di Teleclub. Questa decisione è però stata impugnata da Cablecom che ha interposto ricorso di diritto amministrativo. Per questo motivo, al momento di questa pubblicazione, la decisione non è ancora passata in giudicato.

L'inchiesta dovrà verificare se Cablecom abusa di un'eventuale posizione di mercato dominante giusta l'articolo 7 LCart o se, con Swisscable, si comporta in modo illecito giusta l'articolo 5 LCart.

Swisscable è l'associazione che riunisce gli esercenti di reti via cavo. In sostanza tutti gli esercenti di reti via cavo ne sono membri. Swisscable ha
raccomandato ai suoi membri di non negoziare direttamente con Teleclub, ma di lasciarle il compito di condurre i negoziati sulla trasmissione digitale dei programmi. Nella fattispecie si è trattato fra l'altro di impedire l'utilizzo del Set-Top-Box di Teleclub. L'inchiesta dovrà dimostrare se Swisscable, per questo motivo o per altri comportamenti, contravvenga agli articoli 5 o 7 LCart.

Terze persone che desiderassero partecipare all'inchiesta possono annunciarsi alla Segreteria della Commissione della concorrenza entro 30 giorni dalla presente pubblicazione. Conformemente all'articolo 43 capoverso 1 lettere a­c LCart possono annunciarsi i terzi seguenti:

2002-2464

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a.

le persone che a motivo della limitazione della concorrenza sono impedite nell'accesso o nell'esercizio della concorrenza;

b.

le associazioni professionali ed economiche autorizzate per statuto a difendere gli interessi economici dei loro membri, sempreché anche i membri dell'associazione o di una sezione possano partecipare all'inchiesta;

c.

le organizzazioni di importanza nazionale o regionale che per statuto si dedicano alla difesa dei consumatori.

Gli annunci devono pervenire alla Segreteria della Commissione della concorrenza, Effingerstrasse 27, 3003 Berna, telefono 031 322 20 40, fax 031 322 20 53.

19 novembre 2002

Commissione della concorrenza: Segreteria

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