A Ordinanza dell'Assemblea federale concernente la modifica dell'allegato alla legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

Disegno

(Revisione 1 dell'allegato alla LPGA) Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 83 capoverso 2 della legge federale del 6 ottobre 20001 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA); visto il messaggio del Consiglio federale del 7 novembre 20012, decreta: I L'allegato alla LPGA è modificato come segue, prima dell'entrata in vigore: 7. Legge federale del 20 dicembre 1946 3 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) Art. 1 4 1

Secondo l'allegato alla LPGA.

2

Ad eccezione degli articoli 32 e 33 la LPGA non è applicabile alla concessione di sussidi per l'assistenza alle persone anziane (art. 101bis).

Art.1a5 1-3 4

Secondo l'allegato alla LPGA.

Possono aderire all'assicurazione: a.

1 2 3 4 5

Assicurazione obbligatoria

le persone domiciliate in Svizzera che, in virtù di una convenzione internazionale, non sono assicurate;

RS ...; RU ... (FF 2000 4379) FF 2002 715 RS 831.10 Il testo del capoverso 2 adottato il 6 ottobre 2000 nell'allegato alla LPGA (FF 2000 4379) è modificato prima dell'entrata in vigore.

Il testo del capoverso 4 adottato il 6 ottobre 2000 nell'allegato alla LPGA (FF 2000 4379) è modificato prima dell'entrata in vigore.

2001-1689

745

Assicurazioni sociali. Revisione 1 dell'allegato alla LPGA. O dell'AF

5

b.

le persone che, in virtù di uno scambio di lettere con un'organizzazione internazionale concernente lo statuto dei funzionari internazionali di cittadinanza svizzera riguardo alle assicurazioni sociali svizzere, non sono assicurate;

c.

i coniugi senza attività lucrativa di persone che esercitano un'attività lucrativa e che sono assicurate in virtù dei capoversi 1 lettera c, 3 lettera a o in virtù di una convenzione internazionale, in quanto domiciliati all'estero.

Secondo l'allegato alla LPGA.

Art. 2 cpv. 1 1

Secondo il diritto vigente 6.

Art. 49b 7 Abrogato Art. 50 8 Abrogato Art. 50a cpv. 1-3 e 4 frase introduttiva 9 1

Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, i dati possono essere comunicati, in deroga all'articolo 33 LPGA10: a.

6 7 8 9 10 11

746

in singoli casi e su richiesta scritta e motivata: 1. alle autorità d'assistenza sociale, qualora ne necessitino per determinare o modificare prestazioni, chiederne la restituzione o prevenire pagamenti indebiti, 2. ai tribunali civili, qualora ne necessitino per decidere di una controversia relativa al diritto di famiglia o successorio, 3. ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per accertare un crimine o un delitto, 4. agli uffici d'esecuzione, conformemente agli articoli 91, 163 e 222 della legge federale dell'11 aprile 188911 sulla esecuzione e sul fallimento, 5. alle autorità fiscali, qualora ne necessitino per l'applicazione delle leggi in materia fiscale;

La modifica adottata il 6 ottobre 2000 nell'allegato alla LPGA (FF 2000 4379) è abrogata prima dell'entrata in vigore.

Modifica del diritto vigente.

Sono abrogati sia la modifica adottata il 6 ottobre nell'allegato alla LPGA (FF 2000 4379) che il diritto vigente.

Modifica del diritto vigente.

RS ...; RU ... (FF 2000 4379) RS 281.1

Assicurazioni sociali. Revisione 1 dell'allegato alla LPGA. O dell'AF

2

b.

ad altri organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione, qualora ne necessitino per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge;

c.

agli organi di altre assicurazioni sociali, qualora, in deroga all'articolo 32 capoverso 2 LPGA, l'obbligo di comunicazione sia sancito da una legge federale;

d.

agli organi della statistica federale, conformemente alla legge federale del 9 ottobre 199212 sulla statistica federale;

e.

alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per denunciare o impedire un crimine.

Abrogato

3

In deroga all'articolo 33 LPGA, i dati d'interesse generale in relazione all'applicazione della presente legge possono essere pubblicati. L'anonimato degli assicurati è garantito.

4 Negli altri casi, in deroga all'articolo 33 LPGA, i dati possono essere comunicati a terzi alle condizioni seguenti: ...

Art. 62 cpv. 2 secondo periodo 13 2 ... La cassa di compensazione affilia inoltre gli studenti assicurati in virtù dell'articolo 1a capoverso 3 lettera b.

Art. 63 cpv. 5 14 5

Le casse di compensazione possono, con l'autorizzazione del Consiglio federale e sotto la responsabilità delle associazioni fondatrici o dei Cantoni giusta l'articolo 78 LPGA15 e l'articolo 70 della presente legge, affidare a terzi l'esecuzione di determinati compiti. Gli incaricati e il loro personale sottostanno all'obbligo del segreto giusta l'articolo 33 LPGA e sono tenuti a rispettare le prescrizioni della presente legge relative al trattamento e alla comunicazione di dati. L'autorizzazione può essere subordinata a condizioni e oneri.

Art. 64 cpv. 3bis e 6 3bis Le persone assicurate in virtù dell'articolo 1a capoverso 4 lettera c sono affiliate alla stessa cassa di compensazione del coniuge.16 6

Secondo l'allegato alla LPGA.

12 13 14 15 16

RS 431.01 Modifica del diritto vigente.

Il testo adottato il 6 ottobre 2000 nell'allegato alla LPGA (FF 2000 4379) è modificato prima dell'entrata in vigore.

RS ...; RU ... (FF 2000 4379) Modifica del diritto vigente.

747

Assicurazioni sociali. Revisione 1 dell'allegato alla LPGA. O dell'AF

Disposizioni finali della modifica del 7 ottobre 1994 (10a revisione AVS) Lett. a cpv. 2 17 Abrogato 8. Legge federale del 19 giugno 1959 18 sull'assicurazione per l'invalidità Art. 9 cpv. 3 19 3

Gli stranieri che non hanno ancora compiuto il 20° anno e hanno il domicilio e la dimora abituale (art. 13 LPGA20) in Svizzera, hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione se adempiono essi stessi le condizioni previste nell'articolo 6 capoverso 2 o se: a.

all'insorgenza dell'invalidità, il padre o la madre, quando si tratti di stranieri, conta almeno un anno intero di contribuzione o dieci anni di dimora ininterrotta in Svizzera e se

b.

essi stessi sono nati invalidi in Svizzera oppure, al manifestarsi dell'invalidità, risiedono in Svizzera ininterrottamente da almeno un anno o dalla nascita. Sono parificati ai figli nati invalidi in Svizzera quelli con domicilio e dimora abituale in Svizzera, ma nati invalidi all'estero, la cui madre, immediatamente prima della loro nascita, ha risieduto all'estero per due mesi al massimo. Il Consiglio federale determina in che misura l'assicurazione per l'invalidità debba assumere le spese causate dall'invalidità all'estero.

Art. 66 21

Disposizioni applicabili della LAVS

Per quanto la presente legge non vi deroghi, sono applicabili per analogia le disposizioni della LAVS22 concernenti il trattamento di dati personali, i datori di lavoro, le casse di compensazione, il regolamento dei conti e dei pagamenti, la contabilità, la revisione delle casse e il controllo dei datori di lavoro, la copertura delle spese amministrative, l'assunzione di costi e le tasse postali, l'Ufficio centrale di compensazione, il numero d'assicurato e l'effetto sospensivo. La responsabilità per danni è disciplinata secondo l'articolo 78 LPGA e per analogia secondo gli articoli 52, 70 e 71a LAVS.

17 18 19 20 21 22

748

La modifica adottata il 6 ottobre 2000 nell'allegato alla LPGA (FF 2000 4379) è abrogata prima dell'entrata in vigore.

RS 831.20 Il testo adottato il 6 ottobre 2000 nell'allegato alla LPGA (FF 2000 4379) è modificato prima dell'entrata in vigore.

RS ...; RU ... (FF 2000 4379) Il testo adottato il 6 ottobre 2000 nell'allegato alla LPGA (FF 2000 4379) è modificato prima dell'entrata in vigore.

RS 831.10

Assicurazioni sociali. Revisione 1 dell'allegato alla LPGA. O dell'AF

Art. 66a cpv. 1 frase introduttiva e cpv. 2 23 1 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, in deroga all'obbligo del segreto giusta l'articolo 33 LPGA24, i dati possono essere comunicati: 2

Per il resto è applicabile per analogia l'articolo 50a LAVS, incluse le deroghe alla LPGA.

Art. 69 25

Rimedi giuridici: disposizioni particolari

1

In deroga all'articolo 58 capoverso 1 LPGA26, i ricorsi contro decisioni e decisioni su opposizione degli uffici cantonali AI sono giudicati dal tribunale delle assicurazioni del luogo dell'ufficio AI.

2

Secondo l'allegato alla LPGA.

9. Legge federale del 19 marzo 196527 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) Art. 13 28

Applicabilità delle disposizioni della LAVS

Le disposizioni della LAVS29 concernenti il trattamento e la comunicazione di dati personali si applicano per analogia, incluse le deroghe alla LPGA30.

Art. 15a (nuovo)

Esclusione del regresso

Gli articoli 72-75 LPGA31 non sono applicabili.

Art. 16a Abrogato nel tenore del 6 ottobre 2000 32.

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Modifica del diritto vigente.

RS ...; RU ... (FF 2000 4379) Il testo del capoverso 1 adottato il 6 ottobre 2000 nell'allegato alla LPGA (FF 2000 4379) è modificato prima dell'entrata in vigore.

RS ...; RU ... (FF 2000 4379) RS 831.30 Modifica del diritto vigente. L'abrogazione degli articoli 12a e 13 LPC decisa il 6 ottobre 2000 nell'allegato alla LPGA (FF 2000 4379) concerne ora soltanto l'articolo 12a LPC.

RS 831.10 RS ...; RU ... (FF 2000 4379) RS ...; RU ... (FF 2000 4379) La modifica adottata il 6 ottobre 2000 nell'allegato alla LPGA (FF 2000 4379) è abrogata prima dell'entrata in vigore. Non è abrogato il tenore dell'articolo 16a LPC ai sensi della legge federale concernente l'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (FF 1999 7464).

749

Assicurazioni sociali. Revisione 1 dell'allegato alla LPGA. O dell'AF

11. Legge federale del 18 marzo 1994 33 sull'assicurazione malattie (LAMal) Art. 21 1-5 Secondo

il diritto vigente 34.

5bis

In deroga all'articolo 33 LPGA35, l'Ufficio federale può rendere pubblici i provvedimenti di cui al capoverso 536.

6

Secondo il diritto vigente.

Art. 72 Concerne solo la versione tedesca.

Art. 82 37

Assistenza amministrativa e giudiziaria particolare

In deroga all'articolo 33 LPGA38, su richiesta, gli assicuratori forniscono gratuitamente alle autorità cantonali competenti le informazioni e i documenti necessari per: a.

esercitare il diritto di regresso sancito dall'articolo 41 capoverso 3;

b.

stabilire la riduzione dei premi.

Art. 84a cpv. 1-4 e 5 frase introduttiva 39 1

Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, i dati possono essere comunicati, in deroga all'articolo 33 LPGA40: a.

33 34 35 36 37 38 39 40

750

in singoli casi e su richiesta scritta e motivata: 1. alle autorità d'assistenza sociale, qualora ne necessitino per determinare o modificare prestazioni, chiederne la restituzione o prevenire pagamenti indebiti, 2. ai tribunali civili, qualora ne necessitino per decidere di una controversia relativa al diritto di famiglia o successorio, 3. ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per accertare un crimine o un delitto,

RS 832.10 La modifica adottata il 6 ottobre 2000 nell'allegato alla LPGA (FF 2000 4379) è abrogata prima dell'entrata in vigore.

RS ...; RU ... (FF 2000 4379) Modifica del diritto vigente.

Il testo adottato il 6 ottobre 2000 nell'allegato alla LPGA (FF 2000 4379) è modificato prima dell'entrata in vigore.

RS ...; RU ... (FF 2000 4379) Modifica del diritto vigente.

RS ...; RU ... (FF 2000 4379)

Assicurazioni sociali. Revisione 1 dell'allegato alla LPGA. O dell'AF

4.

2

agli uffici d'esecuzione, conformemente agli articoli 91, 163 e 222 della legge federale dell'11 aprile 188941 sulla esecuzione e sul fallimento;

b.

ad altri organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione, qualora ne necessitino per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge;

c.

agli organi di altre assicurazioni sociali, qualora, in deroga all'articolo 32 capoverso 2 LPGA, l'obbligo di comunicazione sia sancito da una legge federale;

d.

alle autorità competenti per l'imposta alla fonte, conformemente agli articoli 88 e 100 della legge federale del 14 dicembre 199042 sull'imposta federale diretta, nonché alle rispettive disposizioni cantonali;

e.

agli organi della statistica federale, conformemente alla legge federale del 9 ottobre 199243 sulla statistica federale;

f.

agli organi incaricati di allestire statistiche per l'esecuzione della presente legge, qualora i dati siano necessari all'adempimento di tale obbligo e l'anonimato degli assicurati sia garantito;

g.

alle competenti autorità cantonali, qualora i dati rientrino nel campo d'applicazione dell'articolo 21 capoverso 4 e siano necessari per la pianificazione degli ospedali e delle case di cura;

h.

alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per denunciare o impedire un crimine.

Abrogato

3

In deroga all'articolo 33 LPGA, i dati d'interesse generale in relazione all'applicazione della presente legge possono essere pubblicati. L'anonimato degli assicurati è garantito.

4 In deroga all'articolo 33 LPGA, gli assicuratori sono autorizzati a comunicare i dati necessari alle autorità d'assistenza sociale o ad altre autorità cantonali competenti in caso di inadempienze nei pagamenti da parte dell'assicurato, se quest'ultimo, benché diffidato, non paga premi o partecipazioni ai costi, scaduti.

5 Negli altri casi, in deroga all'articolo 33 LPGA, i dati possono essere comunicati a terzi alle condizioni seguenti: ...

41 42 43

RS 281.1 RS 642.11 RS 431.01

751

Assicurazioni sociali. Revisione 1 dell'allegato alla LPGA. O dell'AF

Art. 93a cpv. 2 44 2 In deroga all'articolo 79 LPGA45, l'Ufficio federale persegue e giudica dette infrazioni secondo la legge federale del 22 marzo 197446 sul diritto penale amministrativo.

12. Legge federale del 20 marzo 1981 47 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) Art. 18 48

Invalidità

1

L'assicurato invalido (art. 8 LPGA49) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita d'invalidità.

2

Secondo l'allegato alla LPGA.

Art. 54a 50 Secondo il diritto vigente Art. 79 cpv. 1 Concerne solo la versione francese Titolo prima dell'art. 96

Capitolo 1: Trattamento e comunicazione di dati, assistenza amministrativa 51 Art. 96 52 Art. 97a vigente

44 45 46 47 48 49 50 51

52

752

Modifica del diritto vigente.

RS ...; RU ... (FF 2000 4379) RS 313.0 RS 832.20 Il testo del capoverso 1 adottato il 6 ottobre 2000 nell'allegato alla LPGA (FF 2000 4379) è modificato prima dell'entrata in vigore.

RS ...; RU ... (FF 2000 4379) La modifica adottata il 6 ottobre 2000 nell'allegato alla LPGA (FF 2000 4379) è abrogata prima dell'entrata in vigore.

Il tenore adottato il 6 ottobre 2000 nell'allegato alla LPGA (FF 2000 4379) è modificato prima dell'entrata in vigore. È parimenti modificata l'abrogazione degli articoli 96-99 LAINF ivi decisa.

La modifica adottata il 6 ottobre 2000 nell'allegato alla LPGA (FF 2000 4379) è abrogata prima dell'entrata in vigore.

Assicurazioni sociali. Revisione 1 dell'allegato alla LPGA. O dell'AF

Art. 97 53

Comunicazione di dati

1

Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, i dati possono essere comunicati, in deroga all'articolo 33 LPGA54:

53 54 55 56 57 58 59 60 61

a.

in singoli casi e su richiesta scritta: 1. alle autorità d'assistenza sociale, qualora ne necessitino per determinare o modificare prestazioni, chiederne la restituzione o prevenire pagamenti indebiti, 2. ai tribunali civili, qualora ne necessitino per decidere di una controversia relativa al diritto di famiglia o successorio, 3. ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per accertare un crimine o un delitto, 4. agli uffici d'esecuzione, conformemente agli articoli 91, 163 e 222 della legge federale dell'11 aprile 188955 sulla esecuzione e sul fallimento;

b.

ad altri organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione, qualora ne necessitino per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge;

c.

agli organi di altre assicurazioni sociali, qualora, in deroga all'articolo 32 capoverso 2 LPGA, l'obbligo di comunicazione sia sancito da una legge federale;

d.

alle autorità competenti per la riscossione dell'imposta alla fonte, conformemente agli articoli 88 e 100 della legge federale del 14 dicembre 199056 sull'imposta federale diretta, nonché alle rispettive disposizioni cantonali;

e.

alle autorità incaricate dell'esecuzione della legge federale del 12 giugno 195957 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare, conformemente all'articolo 24 di tale legge;

f.

agli organi della statistica federale, conformemente alla legge federale del 9 ottobre 199258 sulla statistica federale;

g.

agli organi esecutivi della legge federale del 19 marzo 197659 sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici, della legge federale del 21 marzo 196960 sul commercio dei veleni, della legge federale del 7 ottobre 198361 sulla protezione dell'ambiente, nonché dell'ordinanza del 22 giugno

La modifica adottata il 6 ottobre 2000 nell'allegato alla LPGA (FF 2000 4379) è abrogata prima dell'entrata in vigore.

RS ...; RU ... (FF 2000 4379) RS 281.1 RS 642.11 RS 661 RS 431.01 RS 819.1 RS 813.0 RS 814.01

753

Assicurazioni sociali. Revisione 1 dell'allegato alla LPGA. O dell'AF

199462 sulla radioprotezione, qualora ne necessitino per adempiere i compiti conferiti loro dagli atti summenzionati; h.

agli enti incaricati di promuovere la prevenzione degli infortuni non professionali conformemente all'articolo 88 capoverso 1, qualora ne necessitino per l'adempimento dei loro compiti;

i.

alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per denunciare o impedire un crimine.

2

In deroga all'articolo 33 LPGA, i dati possono altresì essere comunicati alle competenti autorità fiscali nell'ambito della procedura di notificazione di cui all'articolo 19 della legge federale del 13 ottobre 196563 sull'imposta preventiva.

3

In deroga all'articolo 33 LPGA i dati personali in relazione a un infortunio o a una malattia professionale possono essere eccezionalmente comunicati a terzi, qualora sia necessario per evitare un pericolo per la vita o la salute. Gli interessi privati preponderanti devono rimanere tutelati.

4 In deroga all'articolo 33 LPGA, i dati d'interesse generale in relazione all'applicazione della presente legge possono essere pubblicati. L'anonimato degli assicurati è garantito.

5

I medici impiegati quali specialisti della sicurezza del lavoro sono tenuti al segreto medico. In deroga all'articolo 33 LPGA, possono tuttavia comunicare al datore di lavoro e agli organi di cui all'articolo 85 capoverso 1 conclusioni relative all'idoneità di un lavoratore per determinati lavori, qualora la salute e la sicurezza di tale persona o di altri lavoratori rappresentino un interesse preponderante e il consenso della persona interessata non possa essere ottenuto. Questa deve essere informata in ogni caso.

6 Negli altri casi, in deroga all'articolo 33 LPGA, i dati possono essere comunicati a terzi alle condizioni seguenti:

7

a.

per i dati non personali: se la comunicazione è giustificata da un interesse preponderante;

b.

per i dati personali: se, nel caso specifico, la persona interessata ha dato il suo consenso scritto o, qualora non sia possibile ottenerlo, le circostanze permettono di presumere che la comunicazione dei dati sia nell'interesse dell'assicurato.

Possono essere comunicati solo i dati necessari per l'obiettivo perseguito.

8

Il Consiglio federale disciplina le modalità di comunicazione e d'informazione della persona interessata.

9 I dati sono di norma comunicati per scritto e gratuitamente. Il Consiglio federale può prevedere la riscossione di un emolumento qualora sia necessario un particolare dispendio di lavoro.

10 Se un lavoratore comunica in via confidenziale agli organi di cui all'articolo 85 capoverso 1 o agli specialisti della sicurezza del lavoro fatti relativi all'azienda o a 62 63

754

RS 814.501 RS 642.21

Assicurazioni sociali. Revisione 1 dell'allegato alla LPGA. O dell'AF

persone, la sua identità deve essere mantenuta segreta anche nei confronti del datore di lavoro.

Art. 97a 64 Abrogato Art. 98 65

Assistenza amministrativa e giudiziaria particolare

Le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni, nonché gli organi delle altre assicurazioni sociali forniscono nel singolo caso gratuitamente agli organi incaricati dell'esecuzione della presente legge, su richiesta scritta e motivata, i dati necessari per prevenire gli infortuni o le malattie professionali.

Titolo prima dell'art. 99

Capitolo 2: Esecuzione forzata e responsabilità civile Art. 99 66

Esecuzione forzata dei conteggi dei premi

I conteggi dei premi fondati sulle decisioni passate in giudicato sono esecutivi ai sensi dell'articolo 54 LPGA67.

Art. 100 68

Responsabilità per danni

Le domande di risarcimento di cui all'articolo 78 LPGA69 devono essere inoltrate all'assicuratore; esso statuisce mediante decisione.

Art. 101 70 Abrogato Art. 102a 71 Abrogato

64 65 66 67 68 69 70 71

Modifica del diritto vigente.

La modifica adottata il 6 ottobre 2000 nell'allegato alla LPGA (FF 2000 4379) è abrogata prima dell'entrata in vigore.

La modifica adottata il 6 ottobre 2000 nell'allegato alla LPGA (FF 2000 4379) è abrogata prima dell'entrata in vigore.

RS ...; RU ... (FF 2000 4379) Il testo adottato il 6 ottobre 2000 nell'allegato alla LPGA (FF 2000 4379) è abrogato prima dell'entrata in vigore.

RS ...; RU ... (FF 2000 4379) Sono abrogati sia il testo adottato il 6 ottobre nell'allegato alla LPGA (FF 2000 4379) che il diritto vigente.

Modifica del diritto vigente.

755

Assicurazioni sociali. Revisione 1 dell'allegato alla LPGA. O dell'AF

Titolo prima dell'art. 103

Capitolo 3: Relazioni con altre branche delle assicurazioni sociali 13. Legge federale del 19 giugno 1992 72 sull'assicurazione militare (LAM) Art. 67 73 1

Principi

Secondo l'allegato alla LPGA74.

2 Nel caso di danno causato nell'ambito dell'attività di servizio di militari, personale federale, persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile o persone soggette all'obbligo di prestare servizio civile, è fatta salva, in deroga agli articoli 72-75 LPGA, la surrogazione di altri organi federali secondo le disposizioni speciali.

Art. 94b 75 Abrogato Art. 95a cpv. 1-5 e 6 frase introduttiva 76 1

Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, i dati possono essere comunicati, in deroga all'articolo 33 LPGA77: a.

72 73 74 75 76

77 78 79

756

in singoli casi e su richiesta scritta: 1. alle autorità d'assistenza sociale, qualora ne necessitino per determinare o modificare prestazioni, chiederne la restituzione o prevenire pagamenti indebiti, 2. ai tribunali civili, qualora ne necessitino per decidere di una controversia relativa al diritto di famiglia o successorio, 3. ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per accertare un crimine o un delitto, 4. ai tribunali militari, conformemente all'articolo 18 della procedura penale militare del 23 marzo 197978, 5. agli uffici d'esecuzione, conformemente agli articoli 91, 163 e 222 della legge federale dell'11 aprile 188979 sulla esecuzione e sul fallimento,

RS 833.1 Il testo del capoverso 2 adottato il 6 ottobre 2000 nell'allegato alla LPGA (FF 2000 4379) è modificato prima dell'entrata in vigore.

RS ...; RU ... (FF 2000 4379) Modifica del diritto vigente.

Modifica del diritto vigente. L'abrogazione degli articoli 95-103 LAM decisa il 6 ottobre 2000 nell'allegato alla LPGA (FF 2000 4379) non concerne l'articolo 95a LAM, in quanto entrato in vigore posteriormente.

RS ...; RU ... (FF 2000 4379) RS 322.1 RS 281.1

Assicurazioni sociali. Revisione 1 dell'allegato alla LPGA. O dell'AF

6.

2

alle autorità fiscali, qualora ne necessitino per l'applicazione delle leggi in materia fiscale;

b.

agli organi di altre assicurazioni sociali, qualora, in deroga all'articolo 32 capoverso 2 LPGA, l'obbligo di comunicazione sia sancito da una legge federale;

c.

alle autorità incaricate dell'esecuzione della legge federale del 12 giugno 195980 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare, conformemente all'articolo 24 di tale legge;

d.

agli organi della statistica federale, conformemente alla legge federale del 9 ottobre 199281 sulla statistica federale;

e.

al Gruppo della sanità, qualora ne necessiti per adempiere i compiti della commissione per la visita sanitaria;

f.

ai medici di fiducia della protezione civile e del Corpo svizzero di aiuto umanitario, qualora ne necessitino per valutare l'idoneità al servizio;

g.

al servizio medico dell'amministrazione generale della Confederazione e all'Istituto di medicina aeronautica, qualora ne necessitino per accertamenti relativi ad assicurati a titolo professionale (art. 1a cpv. 1 lett. b) o piloti militari;

h.

alle organizzazioni d'assistenza ai militari e alle loro famiglie, qualora ne necessitino per decidere in merito a domande di aiuto;

i.

alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per denunciare o impedire un crimine.

Abrogato

3

In deroga all'articolo 33 LPGA, i dati possono altresì essere comunicati alle competenti autorità fiscali nell'ambito della procedura di notifica di cui all'articolo 19 della legge federale del 13 ottobre 196582 sull'imposta preventiva.

4 In deroga all'articolo 33 LPGA, i dati d'interesse generale in relazione all'applicazione della presente legge possono essere pubblicati. L'anonimato degli assicurati è garantito.

5 In deroga all'articolo 33 LPGA, i dati personali relativi ad affezioni comparse durante il servizio possono eccezionalmente essere comunicati a terzi se è necessario per evitare un pericolo per la vita o la salute. Gli interessi privati preponderanti devono rimanere tutelati.

6 Negli altri casi, in deroga all'articolo 33 LPGA, i dati possono essere comunicati a terzi alle condizioni seguenti: ...

80 81 82

RS 661 RS 431.01 RS 642.21

757

Assicurazioni sociali. Revisione 1 dell'allegato alla LPGA. O dell'AF

Art. 95b 83 Secondo il diritto vigente 14. Legge federale del 25 settembre 1952 84 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile (LIPG) Art. 21 cpv. 2 e 3 85 2 Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, si applicano per analogia le disposizioni della LAVS86 concernenti i datori di lavoro, le casse di compensazione, il regolamento dei conti e dei pagamenti, la contabilità, la revisione delle casse e il controllo dei datori di lavoro, l'Ufficio centrale di compensazione e il numero d'assicurato. La responsabilità per danni degli organi dell'AVS di cui all'articolo 49 LAVS è retta dagli articoli 78 LPGA87 e, per analogia, 52, 70 e 71a LAVS.

3

Secondo l'allegato alla LPGA.

Art. 29 88

Disposizioni applicabili

Le disposizioni della legge sull'AVS89 concernenti il trattamento di dati personali, l'effetto sospensivo, l'assunzione delle spese e le tasse postali sono applicabili per analogia.

Art. 29a 90

Comunicazione di dati

1

Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, in singoli casi e su richiesta scritta e motivata, i dati possono essere comunicati, in deroga all'articolo 33 LPGA91, alle autorità incaricate di applicare la legge federale del 12 giugno 195992 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare, conformemente all'articolo 24 di tale legge.

2 Per il resto è applicabile per analogia l'articolo 50a della LAVS93, incluse le deroghe alla LPGA.

83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93

758

L'abrogazione degli art. 95-103 LAM decisa il 6 ottobre 2000 nell'allegato alla LPGA (FF 2000 4379) non concerne l'art. 95b LAM, in quanto entrato in vigore posteriormente.

RS 834.1 Il testo del capoverso 2 adottato il 6 ottobre 2000 nell'allegato alla LPGA (FF 2000 4379) è modificato prima dell'entrata in vigore.

RS 831.10 RS ...; RU ... (FF 2000 4379) Il testo adottato il 6 ottobre 2000 nell'allegato alla LPGA (FF 2000 4379) è modificato prima dell'entrata in vigore.

RS 831.10 Modifica del diritto vigente.

RS ...; RU ... (FF 2000 4379) RS 661 RS 831.10

Assicurazioni sociali. Revisione 1 dell'allegato alla LPGA. O dell'AF

15. Legge federale del 20 giugno 1952 94 sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF) Art. 25 95

Applicabilità della legge sull'AVS96

1

Per quanto la presente legge e la LPGA97 non contengano tutte le disposizioni esecutive necessarie, sono applicabili per analogia le disposizioni della legge sull'AVS.

2 L'articolo 49 LAVS si applica per analogia al trattamento di dati personali; l'articolo 50a LAVS è applicabile alla comunicazione di dati, incluse le deroghe alla LPGA.

3 La responsabilità per danni degli organi dell'AVS di cui all'articolo 49 LAVS è retta dall'articolo 78 LPGA e dagli articoli 52, 70 e 71a LAVS.

16. Legge del 25 giugno 1982 98 sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) Art. 82 rubrica, cpv. 1, 5 e 6 (nuovo) Responsabilità verso la Confederazione99 1e5

Secondo il diritto vigente 100

6 La responsabilità si estingue se l'ufficio di compensazione non emette alcuna decisione entro un anno a partire dalla data in cui ha avuto conoscenza del danno, in ogni caso dieci anni dopo l'atto pregiudizievole.

Art. 85d 101

Responsabilità dei Cantoni

1

Il Cantone risponde verso la Confederazione per i danni cagionati dal servizio cantonale, dagli uffici di collocamento regionali, dalle commissioni tripartite o dagli uffici del lavoro dei suoi Comuni in seguito a un atto punibile o alla violazione di prescrizioni intenzionale o dovuta a negligenza.

2 L'ufficio di compensazione stabilisce, mediante decisione, l'importo del risarcimento. In caso di colpa lieve, può rinunciare a far valere i propri diritti.

3

I pagamenti eseguiti dal Cantone sono bonificati al fondo di compensazione.

4

La responsabilità si estingue qualora l'ufficio di compensazione non pronunci una decisione entro un anno a partire dalla data alla quale ha avuto conoscenza del danno, in ogni caso dieci anni dopo l'atto pregiudizievole.

94 95

RS 836.1 Il testo adottato il 6 ottobre 2000 nell'allegato alla LPGA (FF 2000 4379) è modificato prima dell'entrata in vigore.

96 RS 831.10 97 RS ...; RU ... (FF 2000 4379) 98 RS 837.0 99 Rubrica secondo l'allegato alla LPGA del 6 ottobre 2000 (FF 2000 4379).

100 Per quanto concerne i capoversi 1 e 5, la modifica adottata il 6 ottobre 2000 nell'allegato alla LPGA (FF 2000 4379) è abrogata prima dell'entrata in vigore.

101 Il testo adottato il 6 ottobre 2000 nell'allegato alla LPGA (FF 2000 4379) è modificato prima dell'entrata in vigore.

759

Assicurazioni sociali. Revisione 1 dell'allegato alla LPGA. O dell'AF

5 La Confederazione rimborsa adeguatamente al Cantone il rischio di responsabilità.

Il Consiglio federale disciplina i particolari.

Art. 92 cpv. 5 e 7 terzo periodo 5

Secondo il diritto vigente 102

7

... Tiene debitamente conto dei costi per gli accantonamenti necessari per il superamento di fluttuazioni del mercato del lavoro e dei rischi di responsabilità (art. 85d).103 ...

Art. 96a 104 Abrogato Art. 96b e 96c 105 Secondo il diritto vigente Art. 96d 106 Abrogato Art. 97a cpv. 1-3 e 4 frase introduttiva 107

1

Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, i dati possono essere comunicati, in deroga all'articolo 33 LPGA108: a.

102 103 104

105

106

107

108

760

in singoli casi e su richiesta scritta: 1. alle autorità d'assistenza sociale, qualora ne necessitino per determinare o modificare prestazioni, chiederne la restituzione o prevenire pagamenti indebiti, 2. ai tribunali civili, qualora ne necessitino per decidere di una controversia relativa al diritto di famiglia o successorio,

Per quanto concerne il capoverso 5 primo periodo, la modifica adottata il 6 ottobre 2000 nell'allegato alla LPGA (FF 2000 4379) è abrogata prima dell'entrata in vigore.

Modifica del diritto vigente.

Modifica del diritto vigente. L'abrogazione degli articoli 96-98 LADI decisa il 6 ottobre 2000 nell'allegato alla LPGA (FF 2000 4379) non concerne l'articolo 96a LADI, in quanto entrato in vigore posteriormente.

L'abrogazione degli articoli 96-98 LADI decisa il 6 ottobre 2000 nell'allegato alla LPGA (FF 2000 4379) non concerne gli articoli 96b e 96c LADI, in quanto entrati in vigore posteriormente.

Modifica del diritto vigente. L'abrogazione degli articoli 96-98 LADI decisa il 6 ottobre 2000 nell'allegato alla LPGA (FF 2000 4379) non concerne l'articolo 96d LADI, in quanto entrato in vigore posteriormente.

Modifica del diritto vigente. L'abrogazione degli articoli 96-98 LADI decisa il 6 ottobre 2000 nell'allegato alla LPGA (FF 2000 4379) non concerne l'articolo 97a LADI, in quanto entrato in vigore posteriormente.

RS ...; RU ... (FF 2000 4379)

Assicurazioni sociali. Revisione 1 dell'allegato alla LPGA. O dell'AF

3.

4.

5.

2

ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per accertare un crimine o un delitto, agli uffici d'esecuzione, conformemente agli articoli 91, 163 e 222 della legge federale dell'11 aprile 1889109 sulla esecuzione e sul fallimento, alle autorità fiscali, qualora ne necessitino per l'applicazione delle leggi in materia fiscale;

b.

ad altri organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione, qualora ne necessitino per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge;

c.

agli organi di altre assicurazioni sociali, qualora, in deroga all'articolo 32 capoverso 2 LPGA, l'obbligo di comunicazione sia sancito da una legge federale;

d.

alle autorità competenti per la riscossione dell'imposta alla fonte, conformemente agli articoli 88 e 100 della legge federale del 14 dicembre 1990110 sull'imposta federale diretta, nonché alle rispettive disposizioni cantonali;

e.

agli organi della statistica federale, conformemente alla legge federale del 9 ottobre 1992111 sulla statistica federale;

f.

alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per denunciare o impedire un crimine.

Abrogato

3

In deroga all'articolo 33 LPGA, i dati d'interesse generale in relazione all'applicazione della presente legge possono essere pubblicati. L'anonimato degli assicurati è garantito.

4 Negli altri casi, in deroga all'articolo 33 LPGA, i dati possono essere comunicati a terzi alle condizioni seguenti:

Art. 111 cpv. 2 112 2 È fatta salva l'emanazione di decisioni secondo l'articolo 82 capoverso 3 o l'articolo 85d capoverso 2.

II Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore.

3054

109 110 111 112

RS 281.1 RS 642.11 RS 431.01 Modifica del diritto in vigore.

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