Legge federale sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
Disegno
(Assistenza in materia penale, AIMP) Modifica del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 1° maggio 20021, decreta: I La legge federale del 20 marzo 19812 sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale è modificata come segue: Art. 25 cpv. 2bis (nuovo) 2bis È ammissibile il ricorso contro una domanda svizzera volta a far assumere a uno Stato estero l'esecuzione di una decisione penale relativa a una consegna ai sensi dell'articolo 101 capoverso 2.
Art. 101 cpv. 2 (nuovo) 2
Il condannato può essere consegnato senza il suo consenso, se una convenzione internazionale ratificata dalla Svizzera lo preveda. In questo caso, le condizioni e gli effetti della consegna sono retti esclusivamente dalla convenzione internazionale.
II 1
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
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FF 2002 3864 RS 351.1
2001-2736
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