Legge federale sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale

Disegno

(Assistenza in materia penale, AIMP) Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 1° maggio 20021, decreta: I La legge federale del 20 marzo 19812 sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale è modificata come segue: Art. 25 cpv. 2bis (nuovo) 2bis È ammissibile il ricorso contro una domanda svizzera volta a far assumere a uno Stato estero l'esecuzione di una decisione penale relativa a una consegna ai sensi dell'articolo 101 capoverso 2.

Art. 101 cpv. 2 (nuovo) 2

Il condannato può essere consegnato senza il suo consenso, se una convenzione internazionale ratificata dalla Svizzera lo preveda. In questo caso, le condizioni e gli effetti della consegna sono retti esclusivamente dalla convenzione internazionale.

II 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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FF 2002 3864 RS 351.1

2001-2736

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