Pubblicazioni dei Dipartimenti e degli Uffici della Confederazione

Adeguamento delle rendite LPP superstiti e invaliditā all'evoluzione dei prezzi per il 1° gennaio 2003 del 22 ottobre 2002

Giusta l'articolo 1 capoverso 2 e l'articolo 2 capoverso 2 dell'ordinanza del 16 settembre 1987 sull'adeguamento delle rendite superstiti e invaliditā all'evoluzione dei prezzi (RS 831.426.3), l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali pubblica il tasso per il primo adeguamento e gli adeguamenti successivi.

Primo adeguamento Devono essere adeguate per la prima volta, per il 1° gennaio 2003, tutte le rendite per superstiti e invalidi il cui versamento č iniziato nel corso del 1999. Il tasso d'adeguamento č dell'2,6 per cento.

Adeguamenti successivi Gli adeguamenti devono effettuarsi nello stesso momento degli adeguamenti delle rendite dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

Ultimo adeguamento: 1° gennaio 2002 Tutte le rendite per superstiti e invalidi versate nel corso del 1998 devono essere adeguate il 1° gennaio 2003. Il tasso d'adeguamento č fissato allo 0,5 per cento.

Ultimo adeguamento: 1° gennaio 2001 Il 1° gennaio 2003 devono essere adeguate anche tutte le rendite per superstiti e invalidi versate per la prima volta prima del 1998. I tassi d'adeguamento appropriati divergono a seconda dei tassi applicati effettivamente al momento dell'ultimo adeguamento dell'1° gennaio 2001.

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2002-2245

Anno della prima rendita

A titolo informativo Pubblicazione

Tassi d'adeguamento applicati il 1° gennaio 2001

Adeguamento successivo il 1° gennaio 2003

1985­1995 1996 1997

19 dicembre 2000 (FF 2000 5300)

2,7 % 1,4 % 2,7 %

1,2 % 1,2 % 1,2 %

1985­1995 1996 1997

23 ottobre 2000 (FF 2000 4553)

3,5 % 2,3 % 3,6 %

0,4 % 0,3 % 0,3 %

22 ottobre 2002

Ufficio federale delle assicurazioni sociali

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