Pubblicazioni dei Dipartimenti e degli Uffici della Confederazione
Adeguamento delle rendite LPP superstiti e invaliditā all'evoluzione dei prezzi per il 1° gennaio 2003 del 22 ottobre 2002
Giusta l'articolo 1 capoverso 2 e l'articolo 2 capoverso 2 dell'ordinanza del 16 settembre 1987 sull'adeguamento delle rendite superstiti e invaliditā all'evoluzione dei prezzi (RS 831.426.3), l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali pubblica il tasso per il primo adeguamento e gli adeguamenti successivi.
Primo adeguamento Devono essere adeguate per la prima volta, per il 1° gennaio 2003, tutte le rendite per superstiti e invalidi il cui versamento č iniziato nel corso del 1999. Il tasso d'adeguamento č dell'2,6 per cento.
Adeguamenti successivi Gli adeguamenti devono effettuarsi nello stesso momento degli adeguamenti delle rendite dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
Ultimo adeguamento: 1° gennaio 2002 Tutte le rendite per superstiti e invalidi versate nel corso del 1998 devono essere adeguate il 1° gennaio 2003. Il tasso d'adeguamento č fissato allo 0,5 per cento.
Ultimo adeguamento: 1° gennaio 2001 Il 1° gennaio 2003 devono essere adeguate anche tutte le rendite per superstiti e invalidi versate per la prima volta prima del 1998. I tassi d'adeguamento appropriati divergono a seconda dei tassi applicati effettivamente al momento dell'ultimo adeguamento dell'1° gennaio 2001.
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2002-2245
Anno della prima rendita
A titolo informativo Pubblicazione
Tassi d'adeguamento applicati il 1° gennaio 2001
Adeguamento successivo il 1° gennaio 2003
19851995 1996 1997
19 dicembre 2000 (FF 2000 5300)
2,7 % 1,4 % 2,7 %
1,2 % 1,2 % 1,2 %
19851995 1996 1997
23 ottobre 2000 (FF 2000 4553)
3,5 % 2,3 % 3,6 %
0,4 % 0,3 % 0,3 %
22 ottobre 2002
Ufficio federale delle assicurazioni sociali
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