Termine di referendum: 17 ottobre 2002

Legge federale sulla modifica dell'allegato alla legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (Revisione 3 dell'allegato alla LPGA) del 21 giugno 2002

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 7 novembre 20011, decreta: I L'allegato alla legge federale del 6 ottobre 20002 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) è modificato come segue, prima dell'entrata in vigore: 7. Legge federale del 20 dicembre 1946 3 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) Art. 101ter

Rimedi giuridici

1

Contro le decisioni dell'ufficio federale competente secondo l'articolo 101bis può essere interposto ricorso, entro 30 giorni dalla notificazione, presso la Commissione federale di ricorso in materia di prestazioni collettive dell'assicurazione per la vecchiaia e l'invalidità (Commissione federale di ricorso).

2

Il Consiglio federale istituisce la Commissione federale di ricorso. Ne disciplina l'organizzazione e la procedura.

3

Contro le decisioni della Commissione federale di ricorso può essere interposto un ricorso di diritto amministrativo presso il Tribunale federale delle assicurazioni.

1 2 3

FF 2002 715 RS 830.1; RU ... (FF 2000 4379) RS 831.10

2001-1691

3969

Revisione 3 dell'allegato alla LPGA

8. Legge federale del 19 giugno 1959 4 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) Art. 75bis 5

Rimedi giuridici

1

Contro le decisioni dell'ufficio federale competente secondo gli articoli 73 e 74 può essere interposto ricorso, entro 30 giorni dalla notificazione, presso la Commissione federale di ricorso in materia di prestazioni collettive dell'assicurazione per la vecchiaia e l'invalidità (Commissione federale di ricorso). Fanno eccezione le decisioni riguardanti contributi che non si fondano su un diritto previsto dalla legislazione federale.

2e3

Secondo l'allegato alla LPGA

16. Legge del 25 giugno 1982 6 sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) Art. 1 7 1

Secondo l'allegato alla LPGA

2

L'articolo 21 LPGA non è applicabile. L'articolo 24 capoverso 1 LPGA non è applicabile al diritto a prestazioni arretrate.

3

Secondo l'allegato alla LPGA

Art. 20 cpv. 3 8 Secondo il diritto vigente Art. 53 cpv. 3 9 Secondo il diritto vigente Art. 100 10 1

Principi

Secondo l'allegato alla LPGA

2

In deroga all'articolo 52 capoverso 1 LPGA, i Cantoni possono dichiarare competente per trattare l'opposizione un servizio diverso da quello che ha notificato la decisione.

4 5 6 7 8 9 10

RS 831.20 Il testo dell'articolo 75bis cpv. 1 LAI adottato il 6 ottobre 2000 nell'allegato alla LPGA (FF 2000 4379) è modificato prima dell'entrata in vigore.

RS 837.0 Il testo del capoverso 2 adottato il 6 ottobre 2000 nell'allegato alla LPGA (FF 2000 4379) è modificato prima dell'entrata in vigore.

La modifica del capoverso 3 adottata il 6 ottobre 2000 nell'allegato alla LPGA (FF 2000 4379) è abrogata prima dell'entrata in vigore.

La modifica adottata il 6 ottobre 2000 nell'allegato alla LPGA (FF 2000 4379) è abrogata prima dell'entrata in vigore.

Il testo dei capoversi 2 e 3 adottato il 6 ottobre 2000 nell'allegato alla LPGA (FF 2000 4379) è modificato prima dell'entrata in vigore.

3970

Revisione 3 dell'allegato alla LPGA

3

Il Consiglio federale può disciplinare la competenza per territorio del tribunale cantonale delle assicurazioni in deroga all'articolo 58 capoversi 1 e 2 LPGA.

Art. 102 11

Legittimazione speciale di ricorso

1

Contro le decisioni dei servizi cantonali, degli uffici di collocamento regionali e delle casse, anche l'UFIAML12 ha diritto di ricorrere davanti ai tribunali cantonali delle assicurazioni.

2 Contro le decisioni dei tribunali cantonali delle assicurazioni, anche l'UFIAML, i servizi cantonali e le casse hanno diritto di ricorrere davanti al Tribunale federale delle assicurazioni.

II 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

3

Se entra in vigore successivamente alla legge federale del 6 ottobre 200013 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, la presente legge non costituisce una modifica dell'allegato alla LPGA, ma, per analogia, una modifica del diritto vigente. Gli articoli 20 capoverso 3 e 53 capoverso 3 della legge del 25 giugno 198214 sull'assicurazione contro la disoccupazione sono applicabili nel tenore vigente precedentemente all'entrata in vigore della LPGA.

Consiglio degli Stati, 21 giugno 2002

Consiglio nazionale, 21 giugno 2002

Il presidente: Anton Cottier Il segretario: Christoph Lanz

La presidente: Liliane Maury Pasquier Il segretario: Christophe Thomann

Data di pubblicazione: 9 luglio 200215 Termine di referendum: 17 ottobre 2002 3056

11 12

13 14 15

Il testo adottato il 6 ottobre 2000 nell'allegato alla LPGA (FF 2000 4379) è abrogato prima dell'entrata in vigore.

Ora: «Segretariato di Stato dell'economia (Seco)» (art. 5 dell'ordinanza del 14 giugno 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia - RS 172.216.1; RU 2000 187; art. 8).

RS 830.1; RU ... (FF 2000 4379) RS 837.0 FF 2002 3969

3971