C Ordinanza dell'Assemblea federale sull'organizzazione dell'esercito

Disegno

(Organizzazione dell'esercito, OEs) del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 93 e 149 della legge militare del 3 febbraio 1995 (LM)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 24 ottobre 20012, ordina:

Art. 1

Principio

L'organizzazione dell'esercito deve, a tutti i livelli, conformarsi alla missione del medesimo.

Art. 2

Composizione dell'esercito

L'esercito consta dell'esercito attivo e della riserva.

Art. 3

Esercito attivo

L'esercito attivo consta dei militari: a.

obbligati a prestare servizi d'istruzione e incorporati in formazioni dell'esercito attivo;

b.

assunti come personale militare.

Art. 4

Riserva

La riserva consta dei militari soggetti all'obbligo di prestare servizio militare che, ad eccezione degli ufficiali, non devono più prestare servizi d'istruzione.

Art. 5

Effettivo dell'esercito

1

Per adempiere i suoi compiti, l'esercito dispone di un effettivo massimo di 220 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare.

2

L'esercito attivo dispone di un effettivo massimo di 140 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare.

3

La riserva dispone di un effettivo massimo di 80 000 persone. Essa è articolata in formazioni (stati maggiori o unità di truppa).

1 2

RS 510.10; RU ... (FF 2002 813) FF 2002 768

2001-0468

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Organizzazione dell'esercito. O dell'AF

4 L'effettivo dell'esercito non comprende le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare incorporate negli stati maggiori del Consiglio federale o che non sono incorporate in formazioni conformemente all'articolo 60 LM.

Art. 6 1

Struttura

L'esercito si articola in: a.

Stato maggiore generale, stato maggiore di condotta dell'esercito e frazioni dello stato maggiore dell'esercito;

b.

stati maggiori di condotta delle Forze terrestri e delle Forze aeree;

c.

formazioni d'addestramento delle Forze terrestri e delle Forze aeree: scuole, corsi di formazione e corsi;

d.

brigate nell'articolazione di base;

e.

base logistica dell'esercito;

f.

corpi di truppa: battaglioni, gruppi, comando dei granatieri, comandi d'aerodromo, squadre;

g.

unità di truppa: compagnie, batterie, squadriglie.

2 Per

l'istruzione, il Consiglio federale può subordinare i corpi di truppa e le unità di truppa alle brigate o alle formazioni d'addestramento. Esso tiene conto delle affinità regionali.

3

Per l'allestimento della prontezza d'impiego e l'impiego, i corpi di truppa e le unità di truppa sono subordinati allo stato maggiore di condotta dell'esercito oppure agli stati maggiori d'impiego delle Forze terrestri o delle Forze aeree.

Art. 7

Armi, formazioni di professionisti e servizi ausiliari

1

Le Armi sono elementi dell'esercito per la cui istruzione sono organizzate scuole reclute. Per i servizi ausiliari non sono organizzate scuole reclute.

2

L'esercito comprende: a.

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le Armi: 1. la fanteria, 2. le truppe blindate, 3. l'artiglieria, 4. le truppe d'aviazione, 5. le truppe di difesa contraerea, 6. le truppe del genio, 7. le truppe d'aiuto alla condotta, 8. le truppe di trasmissione, 9. le truppe di salvataggio, 10. le truppe della logistica, 11. le truppe sanitarie,

Organizzazione dell'esercito. O dell'AF

12. le truppe della sicurezza militare, 13. le truppe di difesa ABC; b.

le formazioni di professionisti: 1. parti delle formazioni delle Forze aeree, 2. parti delle formazioni della sicurezza militare, 3. il distaccamento d'esplorazione dell'esercito, 4. parti delle compagnie di pronto intervento per l'aiuto in caso di catastrofe;

c.

i servizi ausiliari: 1. il servizio di stato maggiore generale, 2. il servizio informazioni militare, 3. la giustizia militare, 4. l'assistenza spirituale dell'esercito, 5. il servizio dell'informazione alla truppa, 6. il servizio territoriale, 7. il servizio di prontezza.

3

Il Consiglio federale può unire o sciogliere Armi, formazioni di professionisti e servizi ausiliari oppure cambiarne la denominazione.

Art. 8

Stati maggiori del Consiglio federale

1

Il Consiglio federale dispone di stati maggiori che lo assistono nell'adempimento dei suoi compiti. Questi stati maggiori non sottostanno all'autorità di comando dell'esercito.

2 Il Consiglio federale disciplina i compiti, l'organizzazione, l'istruzione e la chiamata in servizio dei suoi stati maggiori.

3

I membri degli stati maggiori del Consiglio federale hanno i medesimi diritti e obblighi di tutti gli altri militari.

Art. 9 1

Competenze

Il Consiglio federale stabilisce le strutture dell'esercito.

2

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (Dipartimento) disciplina: a.

l'articolazione particolareggiata dei corpi di truppa e delle formazioni;

b.

l'equilibrio degli effettivi nell'intero esercito.

Art. 10

Costituzione dei corpi di truppa e delle formazioni

1

Il Dipartimento presta attenzione affinché i corpi di truppa e le formazioni siano costituiti, se possibile, di militari provenienti dalla medesima regione.

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Organizzazione dell'esercito. O dell'AF

2 Esso provvede affinché per le persone soggette all'obbligo di leva vi siano adeguate possibilità di scelta tra le Armi e i servizi ausiliari.

Art. 11

Disposizioni d'esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione ed è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

Art. 12

Diritto previgente: abrogazione

Il decreto federale del 3 febbraio 19953 sull'organizzazione dell'esercito è abrogato.

Art. 13

Entrata in vigore

Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore.

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3

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RU 1995 5341, 1996 208