A Decreto federale concernente la riforma della direzione dello Stato
Disegno
del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 19 dicembre 20011, decreta: I La Costituzione federale2 è modificata come segue: Art. 162 cpv. 1 1
I membri dell'Assemblea federale e del Governo federale nonché il cancelliere della Confederazione non incorrono giuridicamente in alcuna responsabilità per quanto da loro espresso nelle Camere e negli organi parlamentari.
Titolo prima dell'art. 174
Capitolo 3: Consiglio federale, Governo federale e Amministrazione federale Sezione 1: Organizzazione e procedura Art. 174 rubrica nonché cpv. 2 e 3 (nuovi) Consiglio federale e Governo federale 2
Può affidare determinati compiti di Governo ai ministri delegati.
3
I membri del Consiglio federale nonché i ministri delegati formano il Governo federale.
Art. 175 cpv. 3, 4 e 5 (nuovo) 3
Concerne soltanto il testo francese.
4
I ministri delegati sono nominati dal Consiglio federale. La nomina richiede la conferma da parte dell'Assemblea federale.
5 Per quanto concerne l'elezione dei membri del Consiglio federale e la nomina dei ministri delegati occorre provvedere affinché le regioni del Paese e le regioni linguistiche siano equamente rappresentate.
1 2
FF 2002 1895 RS 101
2001-2477
1949
Riforma della direzione dello Stato. DF
Art. 177 cpv. 2 2 Per la loro preparazione ed esecuzione, gli affari del Governo federale sono ripartiti fra i singoli membri del Consiglio federale e i ministri delegati secondo i dipartimenti.
Art. 179 primo periodo La Cancelleria federale è lo stato maggiore generale del Governo federale. ...
II Il presente decreto sottostà al voto del popolo e dei Cantoni.
3129
1950