Legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero

Disegno

(LAFE) Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 122 della Costituzione federale1; visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 15 ottobre 20012, visto il parere del Consiglio federale del 21 novembre 20013, decreta: I La legge federale del 16 dicembre 19834 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero č modificata come segue: Art. 8 cpv. 3 3

... alienando il fondo a una persona all'estero. (Stralciare l'ultimo periodo) Art. 9 titolo marginale e cpv. 4 (nuovo)

Motivi cantonali d'autorizzazione

4

Un'autorizzazione non č computata nel contingente: a.

se l'alienante ha giā ottenuto l'autorizzazione per l'acquisto dell'abitazione di vacanza o dell'unitā d'abitazione in un apparthotel;

b.

se essa č rilasciata giusta l'articolo 8 capoverso 3;

c.

per l'acquisto di una parte di comproprietā di un'abitazione di vacanza o di un'unitā di abitazione in un apparthotel, a condizione che l'acquisto di un'altra parte di comproprietā della medesima abitazione di vacanza o unitā d'abitazione in un apparthotel sia giā stato computato nel contingente.

Art. 11 cpv. 1 e 2 1

Il Consiglio federale stabilisce i contingenti cantonali annui delle autorizzazioni per l'acquisto di appartamenti di vacanza e di unitā d'abitazione in apparthotel nei limiti di un numero massimo previsto 1 2 3 4

RS 101 FF 2002 964 FF 2002 ...

RS 211.412.41

2001-2616

973

Acquisto di fondi da parte di persone all'estero. LF

per l'insieme del Paese, tenendo conto degli interessi superiori dello Stato e degli interessi economici del Paese.

2

Il numero massimo non deve superare le 1500 unitā di contingente.

II 1

La presente legge sottostā al referendum facoltativo.

2

Entra in vigore il primo giorno del secondo mese dopo la scadenza del termine di referendum o il giorno dell'accettazione in votazione popolare.

3125

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