Legge federale Disegno A2 sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) (Naturalizzazione agevolata dei giovani stranieri della seconda generazione / Semplificazioni procedurali nel settore della naturalizzazione ordinaria) Modifica del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 21 novembre 20011, decreta: I La legge sulla cittadinanza del 29 settembre 19522 è modificata come segue: Art. 1 cpv. 1 frase introduttiva Concerne solo il testo tedesco e francese.
Art. 12 titolo marginale e cpv. 2 Principio
2
La naturalizzazione è valida soltanto con l'approvazione della Confederazione.
Art. 13
Approvazione della Confederazione
1
Il Cantone sottopone la propria decisione di naturalizzazione all'Ufficio federale degli stranieri (Ufficio federale)..
2
Esso può domandare l'approvazione federale già dopo la naturalizzazione nel Comune. In tal caso, la durata di validità dell'approvazione federale è limitata a tre anni.
3
L'Ufficio federale approva la naturalizzazione se il richiedente adempie segnatamente i presupposti di cui agli articoli 14 capoverso 1 lettere a-d e 15 capoversi 1-3.
1 2
FF 2002 1736 RS 141.0
2001-2379
1825
Legge sulla cittadinanza
Art. 14 Idoneità
1
Le leggi cantonali devono prevedere che il richiedente adempia le condizioni d'idoneità seguenti:
2
a.
essere integrato in Svizzera;
b.
essersi familiarizzato con le condizioni e i modi di vita in Svizzera;
c.
conformarsi all'ordinamento giuridico svizzero;
d.
non compromettere la sicurezza interna o esterna della Svizzera.
I Cantoni possono prevedere ulteriori condizioni d'idoneità.
Art. 15 Residenza
1
Il richiedente deve adempiere le condizioni di residenza seguenti: a.
essere in possesso di un permesso di dimora o di domicilio o di un altro titolo di soggiorno durevole; e
b.
aver risieduto nella Svizzera durante otto anni, di cui tre nel corso dei cinque anni precedenti la domanda.
2
La domanda presentata congiuntamente da due persone che vivono da almeno tre anni in unione coniugale è ricevibile anche se soltanto una soddisfa le condizioni del capoverso 1, purché l'altra abbia risieduto in Svizzera per cinque anni, incluso quello precedente la domanda.
3
I termini del capoverso 2 si applicano anche al richiedente il cui coniuge è già stato naturalizzato individualmente.
4
Le leggi cantonali devono prevedere termini di residenza conformi ai capoversi 1-3. I Cantoni possono prevedere ulteriori termini di residenza nel Cantone o nel Comune di tre anni al massimo.
Art. 16
Cittadinanza onoraria
Il conferimento da parte di un Cantone o di un Comune della cittadinanza onoraria a una persona straniera non ha gli effetti di una naturalizzazione senza l'approvazione della Confederazione.
Art. 28a (nuovo)
Giovani stranieri
1
Il giovane straniero titolare di un permesso di dimora o di domicilio o di un altro titolo di soggiorno durevole può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se: a.
1826
ha frequentato cinque anni della scuola dell'obbligo in Svizzera;
Legge sulla cittadinanza
b.
dalla fine della scuola dell'obbligo fino alla presentazione della domanda ha dimorato in Svizzera;
c.
un genitore è o è stato in possesso di un permesso di dimora o di domicilio o di un altro titolo di soggiorno durevole;
d.
è familiarizzato con le condizioni e i modi di vita in Svizzera.
2
I soggiorni temporanei all'estero per motivi di formazione non interrompono il computo della residenza.
3
La domanda va presentata dopo il compimento del quindicesimo e prima del compimento del ventiquattresimo anno d'età.
4
La domanda può essere presentata nel Cantone e nel Comune in cui il richiedente risiede o ha risieduto per almeno due anni.
5
Si presume che i giovani stranieri adempiano le condizioni del capoverso 1 lettera d e dell'articolo 26 capoverso 1 lettera a.
Art. 32 cpv. 2 2
In deroga al capoverso 1, il Cantone decide in merito alla naturalizzazione agevolata di giovani stranieri secondo l'articolo 28a; esso sente prima l'Ufficio federale.
Art. 51 titolo marginale (concerne solo il testo francese) e cpv. 4 4 L'Ufficio federale è legittimato a esercitare i rimedi giuridici del diritto cantonale contro le decisioni in materia di naturalizzazione agevolata secondo l'articolo 28a.
II 1
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2
Essa è pubblicata nel Foglio federale accettato che sia dal popolo e dai Cantoni il decreto federale del ...3 sulla naturalizzazione ordinaria e la naturalizzazione agevolata dei giovani stranieri della seconda generazione.
3
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
3209
3
FF 2002 1824
1827