Legge federale Disegno A2 sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) (Naturalizzazione agevolata dei giovani stranieri della seconda generazione / Semplificazioni procedurali nel settore della naturalizzazione ordinaria) Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 21 novembre 20011, decreta: I La legge sulla cittadinanza del 29 settembre 19522 è modificata come segue: Art. 1 cpv. 1 frase introduttiva Concerne solo il testo tedesco e francese.

Art. 12 titolo marginale e cpv. 2 Principio

2

La naturalizzazione è valida soltanto con l'approvazione della Confederazione.

Art. 13

Approvazione della Confederazione

1

Il Cantone sottopone la propria decisione di naturalizzazione all'Ufficio federale degli stranieri (Ufficio federale)..

2

Esso può domandare l'approvazione federale già dopo la naturalizzazione nel Comune. In tal caso, la durata di validità dell'approvazione federale è limitata a tre anni.

3

L'Ufficio federale approva la naturalizzazione se il richiedente adempie segnatamente i presupposti di cui agli articoli 14 capoverso 1 lettere a-d e 15 capoversi 1-3.

1 2

FF 2002 1736 RS 141.0

2001-2379

1825

Legge sulla cittadinanza

Art. 14 Idoneità

1

Le leggi cantonali devono prevedere che il richiedente adempia le condizioni d'idoneità seguenti:

2

a.

essere integrato in Svizzera;

b.

essersi familiarizzato con le condizioni e i modi di vita in Svizzera;

c.

conformarsi all'ordinamento giuridico svizzero;

d.

non compromettere la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

I Cantoni possono prevedere ulteriori condizioni d'idoneità.

Art. 15 Residenza

1

Il richiedente deve adempiere le condizioni di residenza seguenti: a.

essere in possesso di un permesso di dimora o di domicilio o di un altro titolo di soggiorno durevole; e

b.

aver risieduto nella Svizzera durante otto anni, di cui tre nel corso dei cinque anni precedenti la domanda.

2

La domanda presentata congiuntamente da due persone che vivono da almeno tre anni in unione coniugale è ricevibile anche se soltanto una soddisfa le condizioni del capoverso 1, purché l'altra abbia risieduto in Svizzera per cinque anni, incluso quello precedente la domanda.

3

I termini del capoverso 2 si applicano anche al richiedente il cui coniuge è già stato naturalizzato individualmente.

4

Le leggi cantonali devono prevedere termini di residenza conformi ai capoversi 1-3. I Cantoni possono prevedere ulteriori termini di residenza nel Cantone o nel Comune di tre anni al massimo.

Art. 16

Cittadinanza onoraria

Il conferimento da parte di un Cantone o di un Comune della cittadinanza onoraria a una persona straniera non ha gli effetti di una naturalizzazione senza l'approvazione della Confederazione.

Art. 28a (nuovo)

Giovani stranieri

1

Il giovane straniero titolare di un permesso di dimora o di domicilio o di un altro titolo di soggiorno durevole può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se: a.

1826

ha frequentato cinque anni della scuola dell'obbligo in Svizzera;

Legge sulla cittadinanza

b.

dalla fine della scuola dell'obbligo fino alla presentazione della domanda ha dimorato in Svizzera;

c.

un genitore è o è stato in possesso di un permesso di dimora o di domicilio o di un altro titolo di soggiorno durevole;

d.

è familiarizzato con le condizioni e i modi di vita in Svizzera.

2

I soggiorni temporanei all'estero per motivi di formazione non interrompono il computo della residenza.

3

La domanda va presentata dopo il compimento del quindicesimo e prima del compimento del ventiquattresimo anno d'età.

4

La domanda può essere presentata nel Cantone e nel Comune in cui il richiedente risiede o ha risieduto per almeno due anni.

5

Si presume che i giovani stranieri adempiano le condizioni del capoverso 1 lettera d e dell'articolo 26 capoverso 1 lettera a.

Art. 32 cpv. 2 2

In deroga al capoverso 1, il Cantone decide in merito alla naturalizzazione agevolata di giovani stranieri secondo l'articolo 28a; esso sente prima l'Ufficio federale.

Art. 51 titolo marginale (concerne solo il testo francese) e cpv. 4 4 L'Ufficio federale è legittimato a esercitare i rimedi giuridici del diritto cantonale contro le decisioni in materia di naturalizzazione agevolata secondo l'articolo 28a.

II 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Essa è pubblicata nel Foglio federale accettato che sia dal popolo e dai Cantoni il decreto federale del ...3 sulla naturalizzazione ordinaria e la naturalizzazione agevolata dei giovani stranieri della seconda generazione.

3

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

3209

3

FF 2002 1824

1827