Decreto federale
Disegno
concernente il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea sui diritti dell'uomo e la biomedicina del 12 gennaio 1998 sul divieto di clonazione di esseri umani del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 e 166 capoverso 2 della Confederazione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 12 settembre 20012, decreta:
Art. 1 1 Il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea sui diritti dell'uomo e la biomedicina del 12 gennaio 1998 sul divieto di clonazione di esseri umani è approvato.
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Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare il Protocollo aggiuntivo.
Art. 2 L'Assemblea federale sottopone il presente decreto al referendum facoltativo in materia di trattati internazionali ai sensi dell'articolo 141 capoverso 2 della Costituzione.
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RS 101 FF 2002 245 2001-1634