Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi Modifica del 18 gennaio 2002

Il Consiglio federale svizzero decreta: I Art. 2

Campo d'applicazione (modificazione dei cpv. 4 e 5)

II Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per la posa di ponteggi, allegato ai decreti del Consiglio federale del 9 dicembre 1999, del 6 luglio 2000 e del 9 ottobre 20011, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Art. 12 cpv. 3 e 4

Disposizioni relative all'orario di lavoro

Art. 17 cpv. 1 e 14

Retribuzioni

Allegato 3 (Salari base)

Abrogato

III I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° aprile 2001, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 17 capoverso 14 del contratto collettivo di lavoro.

IV Il presente decreto entra in vigore il 1° febbraio 2002 e ha effetto sino al 31 marzo 2004.

18 gennaio 2002

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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FF 1999 8667, 2000 3437, 2001 5245 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'EDMZ, 3003 Berna.

2002-0014

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