Autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica, nella riunione plenaria del 31 ottobre 2001, nella procedura per circolazione degli atti del 22 novembre 2001, nella riunione plenaria del 30 gennaio 2002 nonché nella procedura per circolazione degli atti del 28 febbraio 2002, visti: l'articolo 321bis del Codice penale svizzero (CP, RS 311.0); gli articoli 1, 2, 9 capoversi 4 e 5, 10, 11 e 13 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 concernente l'autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica (OATSP, RS 235.154); in re progetto di tesi «Erhebung aus den Geburtenbücher aller Schweizer Spitäler betreffend perinatal verstorbener Kinder im Zeitrahmen von 1996­2000» concernente la domanda del 25 luglio 2001 per un'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica, decide Titolare dell'autorizzazione a.

Al prof. dr. med. H.U. Bucher, Klinik für Neonatalogie, Ospedale universitario di Zurigo, in qualità di capo responsabile del progetto, è rilasciata, alle condizioni e agli oneri sotto indicati, un'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP nonché dell'articolo 2 OATSP per la ricezione di dati non anonimizzati secondo il punto 2 nell'ambito dello scopo di cui al punto 3. È inoltre reso attento del suo obbligo di mantenere il segreto secondo l'articolo 321bis CP.

b.

Alla signora cand. med. M. Müller, dottoranda, è rilasciata, alle condizioni e agli oneri sotto indicati, un'autorizzazione particolare in virtù dell'articolo 321bis CP nonché dell'articolo 2 OATSP per la ricezione di dati non anonimizzati secondo il punto 2 nell'ambito dello scopo di cui al punto 3. Essa deve firmare una dichiarazione relativa all'obbligo di mantenere il segreto secondo l'articolo 321bis CP.

Autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale per dati personali a.

La presente autorizzazione legittima i medici nonché il loro personale ausiliario attivi in tutte le cliniche ginecologiche della Svizzera a permettere ai titolari dell'autorizzazione di cui al punto 1 di prendere visione dei dati di bambini deceduti durante il periodo perinatale, nati tra la 22esima e la 31esima settimana di gravidanza in una clinica svizzera e che alla nascita pesavano da 500 a 1500 grammi. L'accesso è limitato al periodo che va dal 1996 al 2000. Lo scopo per il quale si può prendere visione dei dati è descritto più sotto al punto 3.

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b.

Con il rilascio dell'autorizzazione non s'impone a nessuno l'obbligo di comunicare i dati.

Scopo della comunicazione dei dati La comunicazione di dati che soggiacciono al segreto professionale in campo medico in virtù dell'articolo 321 CP deve servire unicamente al progetto di ricerca «Erhebung aus den Geburtenbücher aller Schweizer Spitäler betreffend perinatal verstorbener Kinder im Zeitrahmen von 1996­2000».

Responsabilità per la protezione dei dati comunicati Il prof. dr. med. H.U. Bucher, capo del progetto, è responsabile della protezione dei dati comunicati.

Oneri I titolari dell'autorizzazione sono obbligati a informare per scritto i medici di tutte le cliniche ginecologiche svizzera in merito all'estensione dell'autorizzazione. La comunicazione scritta deve essere fatta pervenire al Segretariato della Commissione peritale, all'attenzione del presidente, il più presto possibile, ossia prima dell'inizio dell'attività di ricerca.

Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso amministrativo in virtù dell'articolo 33 capoverso 1 lettera c della Legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) e dell'articolo 44 e seguenti della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (LPA; RS 172.021), entro 30 giorni dalla notifica rispettivamente dalla pubblicazione sul Foglio federale, presso la Commissione federale sulla protezione dei dati, casella postale, 3000 Berna 7.

Il ricorso deve essere presentato in duplice copia e deve contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Comunicazione e pubblicazione La presente decisione è notificata per scritto ai titolari dell'autorizzazione nonché all'Incaricato federale della protezione dei dati. Il dispositivo della decisione è pubblicato sul Foglio federale. Chi è legittimato a ricorrere può, durante il termine di ricorso e dopo essersi annunciato telefonicamente (031 322 94 94), prendere visione dell'intera decisione presso il segretariato della Commissione peritale, Ufficio federale della sanità pubblica, 3003 Berna.

16 luglio 2002

Commissione peritale per il segreto professionale in materia di ricerca medica: Il presidente, prof. dr. iur. Franz Werro

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