Legge federale concernente la modifica del Codice penale e l'adeguamento di altre leggi federali

Disegno

(Terrorismo e finanziamento del terrorismo) Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 26 giugno 20021, decreta: I Gli atti normativi seguenti sono modificati come segue: 1. Codice penale 2 Art. 27bis cpv. 2 lett. b 2

Il capoverso 1 non si applica se il giudice accerta che: b.

senza testimonianza non è possibile far luce su un omicidio ai sensi degli articoli 111-113 o su un altro crimine punito con una pena minima di tre anni di reclusione, oppure su un reato ai sensi degli articoli 187, 189, 190, 191, 197 numero 3, 260ter, 260quinquies, 260sexies, 264, 305bis, 305ter e 322ter322septies del presente Codice, come pure ai sensi dell'articolo 19 numero 2 della legge del 3 ottobre 19513 sugli stupefacenti, o se non è possibile catturare il colpevole di un simile reato.

Art. 59 n. 3 3. Il giudice ordina la confisca di tutti i valori patrimoniali di cui un'organizzazione criminale o terroristica ha facoltà di disporre. I valori appartenenti a una persona che abbia partecipato o sostenuto un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter) sono presunti sottoposti, fino a prova del contrario, alla facoltà di disporre dell'organizzazione.

1 2 3

FF 2002 4815 RS 311.0 RS 812.121

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2002-0760

Terrorismo e finanziamento del terrorismo. LF

Titolo prima dell'art. 100quater

Titolo sesto: Responsabilità dell'impresa (nuovo) Art. 100quater Punibilità

1

Un crimine o un delitto commesso in un'impresa nell'esercizio di operazioni d'affari conformi agli scopi dell'impresa è imputato all'impresa se non può essere imputato a una determinata persona fisica per la mancanza d'organizzazione dell'impresa. In questo caso l'impresa è punita con la multa sino a cinque milioni di franchi.

2 In caso di reati ai sensi degli articoli 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 322ter, 322quinquies, 322septies del presente Codice, l'impresa è punita indipendentemente dalla punibilità delle persone fisiche, se l'impresa non ha preso tutti i provvedimenti organizzativi ragionevoli e necessari per impedire un tale reato.

3 Il tribunale fissa l'importo della multa in particolare secondo la gravità del reato, la gravità della mancanza di organizzazione, la gravità del danno causato nonché secondo la situazione economica dell'impresa.

4

Sono imprese ai sensi del presente articolo: a.

le persone giuridiche di diritto privato;

b.

le persone giuridiche di diritto pubblico, fatte salve le collettività territoriali;

c.

le società;

d.

le ditte individuali.

Art. 100quinquies Procedimento penale

1 In un procedimento penale contro l'impresa, essa è rappresentata da un'unica persona che è autorizzata a rappresentare, senza alcuna restrizione, l'impresa in affari di diritto civile. Se l'impresa non designa un tale rappresentante entro un termine ragionevole, l'autorità istruttoria o il tribunale determina, fra le persone con potere di rappresentanza in materia di diritto civile, chi rappresenta l'impresa nel procedimento penale.

2 La persona che rappresenta l'impresa nel procedimento penale ha gli stessi diritti e doveri di un imputato. Le altre persone di cui al capoverso 1 non sono tenute a deporre nel procedimento penale contro l'impresa.

3

Se un'inchiesta penale è avviata per la stessa fattispecie o per una fattispecie ad essa inerente contro la persona che rappresenta l'impresa nel procedimento penale, l'impresa designa un altro rappresentante. Se del caso, l'autorità istruttoria o il tribunale designa un altro

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rappresentante secondo il capoverso 1 o, qualora non sia disponibile, una terza persona idonea.

Art. 260bis cpv. 1 Atti preparatori punibili

1

È punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione chiunque prende, conformemente a un piano, concrete disposizioni tecniche o organizzative la cui natura ed estensione mostrano ch'egli si accinge a commettere uno dei seguenti reati: Art. 111

Omicidio intenzionale

Art. 112

Assassinio

Art. 122

Lesioni gravi

Art. 140

Rapina

Art. 183

Sequestro di persona e rapimento

Art. 185

Presa d'ostaggio

Art. 221

Incendio intenzionale

Art.

260quinquies

Art. 264

Terrorismo Genocidio

Art. 260ter Titolo marginale Organizzazioni criminali e terroristiche

Art. 260quinquies (nuovo) Terrorismo

1 È punito con la reclusione chiunque commette atti di violenza criminale per intimidire la popolazione o costringere un governo o un'organizzazione internazionale a fare o a omettere un atto.

2 In casi particolarmente gravi, segnatamente quando l'atto ha messo in pericolo la vita e l'integrità fisica di un gran numero di persone, l'autore può essere punito con l'ergastolo.

3 È punibile anche l'autore che commette l'atto all'estero. È applicabile l'articolo 6bis.

Art. 260sexies (nuovo) Finanziamento del terrorismo

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È punito con la reclusione fino a cinque anni o con la detenzione chiunque raccoglie o fornisce valori patrimoniali con l'intento di finanziare un reato ai sensi dell'articolo 260quinquies.

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Art. 340bis Titolo marginale e cpv. 1 frase introduttiva Indagini in caso di criminalità organizzata, terrorismo, finanziamento del terrorismo e criminalità economica

1

Sono inoltre sottoposti alla giurisdizione federale i reati previsti negli articoli 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter e 322ter­ 322septies, nonché i crimini commessi da un'organizzazione criminale o terroristica ai sensi dell'articolo 260ter, a condizione che i reati: ...

2. Codice penale militare4 Art. 42 n. 3 3. Il giudice ordina la confisca di tutti i valori patrimoniali di cui un'organizzazione criminale o terroristica ha facoltà di disporre. I valori appartenenti a una persona che abbia partecipato o sostenuto un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter del CP5) sono presunti sottoposti, fino a prova del contrario, alla facoltà di disporre dell'organizzazione.

3. Legge federale del 7 ottobre 1994 6 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione Art. 7 cpv. 1 1 L'Ufficio centrale per la lotta contro la criminalità organizzata è segnatamente incaricato di smascherare le organizzazioni criminali o terroristiche ai sensi dell'articolo 260ter del Codice penale7 nonché di lottare contro i reati commessi da dette organizzazioni.

Art. 8 cpv. 1 secondo periodo 1

... Esse comunicano segnatamente i motivi concreti di sospetto nonché l'apertura e l'archiviazione di un'inchiesta nell'ambito delle quali è dato un sospetto di partecipazione a organizzazioni criminali o terroristiche o di presenza di un reato ai sensi dell'articolo 340bis del Codice penale, riguardo al quale il procuratore generale della Confederazione può aprire un'inchiesta.

4 5 6 7

RS 321.0 RS 311.0 RS 360 RS 311.0

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4. Legge federale del 6 ottobre 2000 8 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni Art. 3 cpv. 2 lett. a e b 2 La sorveglianza può essere ordinata per reprimere i reati di cui alle disposizioni seguenti:

a.

articoli 111-113, 115, 119 numero 2, 122, 127, 138, 140, 143, 144bis numero 1 secondo comma, 146-148, 156, 160, 161, 180, 181, 183, 185, 187 numero 1, 188 numero 1, 189 capoversi 1 e 3, 190 capoversi 1 e 3, 191, 192 capoverso 1, 195, 196, 197, 221 capoversi 1 e 2, 223 numero 1, 224 capoverso 1, 226, 227 numero 1 primo comma, 228 numero 1 dal primo al quarto comma, 231 numero 1, 232 numero 1, 233 numero 1, 234 capoverso 1, 237 numero 1, 238 capoverso 1, 240 capoverso 1, 241 capoverso 1, 244, 251 numero 1, 260bis, 260ter, 260quinquies, 260sexies, 264, 265, 266, 277 n. 1, 285, 288, 301, 310, 312, 314, 322ter, 322quater e 322septies del Codice penale9 (CP);

b.

articoli 62 capoversi 1 e 3, 63 numeri 1 primo e terzo comma e 2, 64 numeri 1 primo comma e 2, 74, 86, 86a, 87, 89 capoverso 1, 91, 93 numero 2, 102, 103 numero 1, 104 capoverso 2, 105, 106 capoversi 1 e 2, 108-113, 115-117, 119, 121, 130 numeri 1 e 2, 132, 135 capoversi 1, 2 e 4, 137a, 137b, 139, 140, 141 capoverso 1, 142, 149 capoverso 1, 150 capoverso 1, 151a, 151c, 153-156, 160 capoversi 1 e 2, 161 numero 1 primo e terzo comma, 162 capoversi 1 e 3, 164, 165 numero 1 primo e terzo comma, 166 numero 1 dal primo al quarto comma, 167 numero 1, 168 numero 1, 169 capoverso 1, 169a numero 1 primo comma e numero 2, 170 capoverso 1, 171a capoverso 1, 171b, 172 numero 1 e 177 del Codice penale militare10 (CPM).

5. Legge federale del 10 ottobre 199711 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario Art. 6 lett. b L'intermediario finanziario deve chiarire le circostanze economiche e lo scopo di una transazione o di una relazione d'affari se: b.

8 9 10 11 12

vi sono sospetti che i valori patrimoniali provengano da un crimine o sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter n. 1 CP12).

RS 780.1 RS 311.0 RS 321.0 RS 955.0 RS 311.0

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Art. 9 cpv. 1 1 L'intermediario finanziario che sa o ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali, oggetto di una relazione d'affari, sono in relazione con un reato conformemente all'articolo 305bis CP13, provengono da un crimine o sottostanno alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter n. 1 CP), deve darne comunicazione senza indugio all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro secondo l'articolo 23 (Ufficio di comunicazione).

Art. 21

Obbligo di denuncia

Se ha il sospetto fondato che sia stato commesso un reato ai sensi degli articoli 260ter numero 1, 305bis o 305ter CP14 oppure che i valori patrimoniali provengano da un crimine o sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale o terroristica, l'autorità di controllo sporge denuncia all'Ufficio di comunicazione, sempreché l'intermediario finanziario ad essa direttamente sottoposto o l'organismo di autodisciplina non l'abbiano già informato.

Art. 23 cpv.4 4

Se ha il sospetto fondato che sia stato commesso un reato ai sensi degli articoli 260ter numero 1, 305bis o 305ter CP15 oppure che i valori patrimoniali provengano da un crimine o sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale o terroristica, l'Ufficio di comunicazione denuncia il fatto senza indugio alla competente autorità di perseguimento penale.

Art. 27 cpv. 4 4

Se hanno il sospetto fondato che sia stato commesso un reato ai sensi dell'articolo 260ter numero 1 o 305bis CP16 oppure che i valori patrimoniali provengano da un crimine o sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale o terroristica, gli organismi di autodisciplina sporgono senza indugio denuncia all'Ufficio di comunicazione, sempreché l'intermediario finanziario ad essi affiliato non l'abbia già informato.

II 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

13 14 15 16

RS 311.0 RS 311.0 RS 311.0 RS 311.0

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