Legge federale su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 23 ottobre 20022, decreta:

Art. 1

Oggetto

1

La presente legge disciplina misure di politica estera della Confederazione volte alla promozione civile della pace e al rafforzamento dei diritti dell'uomo.

2

Sono fatte salve le misure ai sensi a.

della legge federale del 19 marzo 19763 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali;

b.

del decreto federale del 24 marzo 19954 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est;

c.

della legge federale del 3 febbraio 19955 sull'esercito e sull'amministrazione militare.

Art. 2

Scopi

Con le misure previste dalla presente legge, la Confederazione vuole contribuire a:

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a.

prevenire, alleviare o risolvere conflitti armati, in particolare promuovendo la fiducia reciproca, la mediazione e le attività di consolidamento della pace al termine delle ostilità come pure promuovendo il diritto internazionale umanitario;

b.

rafforzare i diritti dell'uomo, promuovendo i diritti civili, politici, economici, sociali e culturali di persone o gruppi di persone.

RS 101 FF 2002 6779 RS 974.0 RS 974.1 RS 510.10

6790

2002-1838

Promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo. LF

Art. 3 1

Misure

La Confederazione può accordare aiuti finanziari o prendere altre misure, come: a.

accordare contributi unici o ricorrenti;

b.

fornire prestazioni in natura;

c.

inviare esperti;

d.

istituire associazioni o fondazioni di diritto privato o parteciparvi.

2

Il Consiglio federale può adottare misure complementari a favore della promozione civile della pace e del rafforzamento dei diritti dell'uomo.

3

Le misure possono essere attuate nel quadro di azioni multilaterali o bilaterali oppure in maniera autonoma.

Art. 4

Finanziamento

I mezzi per finanziare le misure previste dalla presente legge sono accordati sotto forma di crediti-quadro pluriennali.

Art. 5

Valutazione

Il Consiglio federale vigila sull'impiego efficace dei mezzi accordati e dispone valutazioni periodiche. Rende conto alle Camere federali per ogni periodo di credito.

Art. 6 1

Competenza

Il Consiglio federale decide sulle misure da adottare secondo la presente legge.

2 Può delegare compiti esecutivi a persone giuridiche di diritto privato o pubblico e a persone fisiche.

Art. 7

Coordinamento

1

La Confederazione coordina le proprie misure con gli sforzi dei partner e, se possibile, con le prestazioni analoghe di altri fornitori svizzeri o esteri.

2

Il Consiglio federale provvede affinché le misure della Confederazione volte alla promozione civile della pace e al rafforzamento dei diritti dell'uomo perseguano gli scopi di cui all'articolo 2.

Art. 8

Accordi internazionali

Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali: a.

sull'impiego dei fondi provenienti dai crediti-quadro;

b.

sulla partecipazione a missioni civili di promozione della pace;

c.

sull'invio di esperti.

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Promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo. LF

Art. 9

Trattamento di dati

L'articolo 2 della legge federale del 24 marzo 20006 sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri si applica per analogia al trattamento di dati inerenti alle misure adottate in applicazione della presente legge.

Art. 10

Commissione consultiva

1

Il Consiglio federale nomina una Commissione consultiva per la promozione civile della pace e il rafforzamento dei diritti dell'uomo.

2 La Commissione presta consulenza al Consiglio federale su questioni inerenti la promozione civile della pace e il rafforzamento dei diritti dell'uomo e valuta in particolare gli scopi, le priorità e l'impostazione di fondo delle misure.

3 Il Consiglio federale determina la composizione, l'organizzazione e la procedura della Commissione.

Art. 11

Diritto previgente: abrogazione

La legge federale del 15 dicembre 20007 sulla partecipazione e la concessione di aiuti finanziari della Confederazione al Centro Henry Dunant per il Dialogo umanitario è abrogata.

Art. 12

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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RS 235.2 RU 2002 1896

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