Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Disegno

(LF contro il lavoro nero, LLN) del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 110 capoverso 1 lettere a, b e d della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 16 gennaio 20022 , decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1

Oggetto

La presente legge si prefigge di combattere il lavoro nero. Essa istituisce meccanismi di controllo e di repressione nei quali cooperano le autorità e le organizzazioni interessate a livello federale e cantonale.

Art. 2 1

1 2

Definizioni

Per lavoro nero ai sensi della presente legge, s'intende: a.

l'impiego di lavoratori stranieri in violazione delle disposizioni del diritto degli stranieri;

b.

l'impiego di lavoratori non annunciati alle assicurazioni sociali obbligatorie;

c.

l'attività non annunciata svolta da lavoratori al beneficio di prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione, di un'altra assicurazione sociale o privata e l'occupazione di tali lavoratori da parte di un datore di lavoro che conosce o avrebbe dovuto conoscere la loro situazione;

d.

le attività svolte da lavoratori, segnatamente durante il loro tempo libero, in violazione di un contratto collettivo;

e.

le attività svolte nell'ambito di un rapporto di lavoro denominato impropriamente, così da eludere le disposizioni legali pertinenti (pseudo-indipendenti);

f.

l'impiego di lavoratori non annunciati alle autorità fiscali in violazione di una disposizione legale che prevede un tale annuncio;

g.

le attività svolte da lavoratori che non dichiarano il salario percepito alle autorità fiscali;

RS 101 FF 2002 3243

3308

2002-0224

LF contro il lavoro nero

h.

le attività svolte a titolo oneroso e la cui controprestazione pecuniaria non figura nella contabilità.

2

Per commissione paritetica s'intende un organismo istituito da un contratto collettivo di lavoro e composto di un ugual numero di rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Sezione 2: Organi di controllo Art. 3

Servizio cantonale e commissione cantonale di controllo

1

Ogni Cantone designa un'unità amministrativa (servizio cantonale) o istituisce una commissione (commissione cantonale di controllo), composta di un ugual numero di rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori nonché di rappresentanti del Cantone e, eventualmente, di altre organizzazioni.

2

Le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori possono proporre rappresentanti nelle commissioni cantonali di controllo.

3

Ogni Cantone stabilisce un capitolato d'oneri per il servizio cantonale o la commissione di controllo. Il Consiglio federale fissa i requisiti minimi.

4

Il servizio cantonale o la commissione cantonale di controllo riferisce ogni anno alla Direzione del lavoro del Segretariato di Stato dell'economia sulla sua attività e sulle decisioni che gli sono state comunicate dalle autorità amministrative o giudiziarie (art. 15).

Art. 4

Delega di competenze

1

Nei settori disciplinati da un contratto collettivo di lavoro, il servizio cantonale o la commissione cantonale di controllo può delegare, in tutto o in parte, le sue competenze in materia di lotta contro il lavoro nero alla commissione paritetica. Quest'ultima può controllare solo le imprese sottoposte al contratto collettivo di lavoro e deve garantire di essere in grado di svolgere tali controlli.

2

La delega si basa su un contratto di prestazioni che determina l'estensione delle competenze delegate e disciplina l'indennità della commissione paritetica.

3

La commissione paritetica controlla anche il rispetto delle disposizioni del contratto collettivo di lavoro che concernono il lavoro nero: a.

presso tutti i datori di lavoro del settore, se al contratto collettivo di lavoro è conferito il carattere obbligatorio generale;

b.

unicamente presso i datori di lavoro sottoposti, se al contratto collettivo non è stato conferito il carattere obbligatorio generale.

Art. 5

Competenze dei servizi cantonali e delle commissioni cantonali di controllo

1

Il servizio cantonale o la commissione cantonale di controllo sorveglia il rispetto delle disposizioni delle leggi pertinenti nei settori d'attività non disciplinati da un 3309

LF contro il lavoro nero

contratto collettivo di lavoro e, nel caso in cui tale compito non sia stato delegato conformemente all'articolo 4 capoverso 1, anche nei settori disciplinati da un contratto collettivo di lavoro.

2 Il servizio cantonale o la commissione cantonale di controllo designa, al posto della competente commissione paritetica, un organo di controllo indipendente dalle parti, qualora la domanda sia presentata:

a.

da un datore di lavoro sottoposto a un contratto collettivo di lavoro cui è stato conferito il carattere obbligatorio generale, che non è membro di un'associazione parte al contratto collettivo di lavoro e che non vi si è sottoposto individualmente;

b.

dalla commissione paritetica interessata, in caso di rifiuto di un datore di lavoro di cui alla lettera a di sottoporsi al suo controllo.

3 In caso di delega, il servizio cantonale o la commissione cantonale di controllo sorveglia l'attività della commissione paritetica.

Art. 6

Persone incaricate dei controlli

1

Per svolgere i controlli, i servizi cantonali, le commissioni cantonali di controllo e le commissioni paritetiche (organi di controllo) si avvalgono di ispettori. Se le particolarità del caso lo richiedono, possono avvalersi di periti esterni.

2 Le commissioni paritetiche possono anche affidare i compiti di controllo a propri membri.

3 I Cantoni possono rilasciare un documento di legittimazione alle persone incaricate del controllo che adempiono le condizioni di cui all'articolo 7 capoverso 1. Possono chiamarle a prestare giuramento.

Art. 7

Formazione

1

Le persone incaricate dei controlli devono disporre di una formazione o di un'esperienza professionale che ne garantisca le competenze a svolgere tale attività. Devono inoltre frequentare regolarmente corsi di formazione permanente.

2 Il Consiglio federale stabilisce i requisiti in materia di formazione, di esperienza professionale e di formazione permanente.

3

La Direzione del lavoro del Segretariato di Stato dell'economia organizza i corsi di formazione permanente in collaborazione con le altre autorità federali interessate, le parti sociali e i Cantoni.

Art. 8

Obbligo di mantenere il segreto

Chiunque partecipi all'esecuzione della presente legge è tenuto a mantenere il segreto su ogni accertamento fatto nell'ambito della sua attività di controllo.

3310

LF contro il lavoro nero

Sezione 3: Esecuzione Art. 9

Principi

1

Le persone incaricate dei controlli verificano il rispetto delle disposizioni contrattuali e legali in materia di lavoro nero.

2

Gli ispettori assunti dai servizi cantonali o dalle commissioni cantonali di controllo non devono in nessun caso essere in un rapporto di concorrenza economica diretto con le persone controllate.

3

I controlli possono essere effettuati d'ufficio o su denuncia.

Art. 10 1

Competenze

Le persone incaricate dei controlli possono in particolare: a.

accedere in qualsiasi momento all'azienda o al luogo di lavoro;

b.

esigere dai datori di lavoro e dai lavoratori ogni informazione utile;

c.

consultare o copiare tutti i documenti necessari e, eccezionalmente, portarli con sé, a condizione che le persone interessate ne abbiano ricevuto una copia o abbiano dato il loro consenso;

d.

verificare l'identità dei lavoratori;

e.

controllare i permessi di dimora e di lavoro.

2

Non possono in nessun caso prendere provvedimenti che pregiudichino la libertà delle persone controllate. All'occorrenza, in particolare qualora l'esecuzione dei controlli previsti dal capoverso 1 lettere d-e lo richieda, possono farsi assistere dalla polizia.

3

Il Consiglio federale definisce le informazioni e i documenti di cui al capoverso 1 lettere b-c.

Art. 11

Obblighi delle persone controllate

Le persone controllate hanno l'obbligo di fornire alle persone incaricate dei controlli i documenti e le informazioni utili. Devono inoltre permettere in ogni momento alle persone incaricate dei controlli il libero accesso all'azienda e agli altri luoghi di lavoro.

Art. 12

Verbali

1

Le persone incaricate del controllo annotano le constatazioni fatte in un verbale.

Quest'ultimo deve riportare solo gli accertamenti fatti in relazione alla lotta contro il lavoro nero.

2

Le persone incaricate dei controlli fanno firmare il verbale seduta stante dalle persone controllate.

3

Trasmettono immediatamente il verbale al servizio cantonale o alla commissione cantonale di controllo.

3311

LF contro il lavoro nero

Sezione 4: Provvedimenti e perseguimento delle infrazioni Art. 13 1

Controllo svolto dalla commissione paritetica

Se il controllo è stato svolto dalla commissione paritetica, quest'ultima: a.

prende i provvedimenti necessari e pronuncia le sanzioni di sua competenza in virtù del contratto collettivo di lavoro;

b.

trasmette il verbale al servizio cantonale o alla commissione cantonale di controllo;

c.

esauriti i rimedi giuridici previsti dal contratto collettivo di lavoro, trasmette al servizio cantonale o alla commissione cantonale di controllo una copia delle sue decisioni concernenti i provvedimenti e le sanzioni.

2 Il servizio cantonale o la commissione cantonale di controllo prende i provvedimenti di sua competenza e trasmette i verbali alle autorità e agli organismi competenti dell'istruzione e del giudizio delle infrazioni accertate in occasione del controllo. Un copia è consegnata alle persone controllate.

Art. 14

Controllo svolto dal servizio cantonale o dalla commissione cantonale di controllo

Se il controllo è stato svolto dal servizio cantonale o dalla commissione cantonale di controllo, questi ultimi: a.

prendono i provvedimenti necessari;

b.

trasmettono il verbale alle autorità o agli organismi competenti dell'istruzione e del giudizio delle infrazioni constatate in occasione del controllo;

c.

trasmettono una copia del verbale alle persone controllate.

Art. 15

Perseguimento delle infrazioni da parte delle autorità amministrative o giudiziarie

1

Le autorità amministrative o giudiziarie applicano le sanzioni e le misure amministrative conformemente alle disposizioni applicabili nel settore considerato.

2 Informano il servizio cantonale o la commissione cantonale di controllo delle loro decisioni e sentenze passate in giudicato.

Sezione 5: Collaborazione Art. 16

Collaborazione tra gli organi di controllo e altre autorità o organizzazioni

1 Il servizio cantonale o la commissione cantonale di controllo collabora con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché con altre organizzazioni professionali. Gli organi di controllo non devono in nessun caso comunicare dati nominativi relativi a persone o aziende alle organizzazioni dei lavoratori e dei datori

3312

LF contro il lavoro nero

di lavoro, nonché alle altre organizzazioni professionali. In particolare, il servizio cantonale o la commissione cantonale di controllo comunica alle commissioni paritetiche competenti unicamente le informazioni pertinenti ai loro settori di attività.

2 Le autorità cantonali o federali competenti in materia d'ispezione del lavoro, di mercato del lavoro e di assicurazione contro la disoccupazione, di occupazione, di polizia, di asilo, di polizia degli stranieri, di stato civile come pure in materia fiscale, al pari delle autorità cantonali o federali e degli organismi privati incaricati di applicare le normative in materia di assicurazioni sociali, collaborano attivamente con gli organi di controllo. Esse informano il servizio cantonale o la commissione cantonale di controllo qualora rilevino indizi di lavoro nero nell'ambito delle loro attività correnti.

Art. 17

Comunicazione dei risultati dei controlli

1

Le autorità designate nell'articolo 16 capoverso 2 comunicano alle autorità federali o cantonali interessate nel caso specifico i risultati dei controlli effettuati in esecuzione dei loro compiti, qualora sussista un indizio di lavoro nero.

2

3

Per autorità interessate nel caso specifico s'intendono: a.

le casse di compensazione AVS cantonali e delle associazioni;

b.

gli assicuratori contro gli infortuni;

c.

le autorità d'esecuzione dell'assicurazione contro la disoccupazione;

d.

le autorità fiscali cantonali e federali;

e.

le autorità competenti in materia d'asilo e di diritto degli stranieri.

Il Consiglio federale disciplina la procedura.

Sezione 6: Sanzioni Art. 18

Esclusione dagli appalti pubblici

1

L'autorità cantonale competente, sulla base delle decisioni definitive che le sono comunicate in caso di infrazione grave alla presente legge, esclude il datore di lavoro interessato dai futuri appalti pubblici a livello comunale, cantonale e federale per un periodo di cinque anni al massimo. Questa sanzione non si applica in caso di infrazioni di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera d.

2

Essa comunica una copia della sua decisione alla Direzione del lavoro del Segretariato di Stato dell'economia.

3 Quest'ultima allestisce una lista dei datori di lavoro esclusi dagli appalti pubblici con decisione passata in giudicato. Tale lista è accessibile al pubblico.

Art. 19

Rimedi giuridici

1

Contro le decisioni dell'autorità cantonale competente è ammissibile il ricorso dinanzi all'autorità designata dal Cantone.

3313

LF contro il lavoro nero

2

Contro le decisioni cantonali di ultima istanza è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale conformemente alla legge federale del 16 dicembre 19433 sull'organizzazione giudiziaria.

Sezione 7: Finanziamento Art. 20

Spese degli organi di controllo

1

Le spese degli organi di controllo originate dall'esecuzione della presente legge sono a carico dei Cantoni e della Confederazione. Il Consiglio federale disciplina la ripartizione delle spese. La parte della Confederazione non può eccedere il 30 per cento delle spese rimanenti dopo deduzione delle spese a carico delle persone controllate (art. 21).

2

La Confederazione può porre a carico del fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, del fondo dell'assicurazione contro la disoccupazione, dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni e della cassa suppletiva secondo la legge federale del 20 marzo 19814 sull'assicurazione contro gli infortuni una parte delle spese che deve assumere. Il Consiglio federale disciplina l'importo di tale onere. Il contributo del fondo di compensazione dell'AVS è finanziato mediante supplementi prelevati in virtù dell'articolo 14bis della legge federale del 20 dicembre 19465 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

Art. 21

Copertura delle spese di controllo

1

Qualora il controllo consenta di scoprire casi di lavoro nero, gli organi di controllo possono, mediante decisione, imputare le spese relative a tale controllo, compresi gli onorari dei periti esterni, alle persone controllate. Le persone che si oppongono a un controllo o lo rendono più difficile assumono le spese che ne derivano.

2 Esauriti gli eventuali rimedi giuridici interni, l'interessato può deferire la decisione relativa alle spese di controllo di una commissione paritetica, entro trenta giorni dalla sua notificazione, al tribunale civile competente in materia di diritto del lavoro.

L'articolo 343 del Codice delle obbligazioni6 è applicabile. La decisione non impugnata è parificata a una sentenza esecutiva secondo l'articolo 80 capoverso 2 della legge federale dell'11 aprile 18897 sulla esecuzione e sul fallimento.

3

Le spese così ricuperate rimangono all'organo di controllo che le ha reclamate e sono dedotte dalle sue spese di gestione.

3 4 5 6 7

RS 173.110 RS 832.20 RS 831.10 RS 220 RS 281.1

3314

LF contro il lavoro nero

Sezione 8: Protezione dei dati e disposizioni penali Art. 22

Protezione dei dati

1

Il servizio cantonale o la commissione cantonale di controllo gestisce una collezione di dati:

2

a.

relativi a persone fisiche o giuridiche oggetto di una sanzione amministrativa o penale;

b.

relativi a persone fisiche o giuridiche oggetto di una misura da parte di una commissione paritetica;

c.

relativi a persone fisiche o giuridiche per le quali sussistono sospetti fondati che abbiano commesso infrazioni in particolare in materia di diritto degli stranieri, di diritto d'asilo, di diritto fiscale o di diritto delle assicurazioni sociali;

d.

relativi a persone fisiche o giuridiche che gli sono stati comunicati sulla base di una notifica conformemente agli articoli 16 capoverso 2 o 17;

e.

relativi a persone fisiche o giuridiche, raccolti analizzando fonti accessibili al pubblico.

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. Disciplina in particolare: a.

le categorie di dati personali che possono essere trattati e i diritti di accesso;

b.

le misure di protezione tecniche e organizzative contro il trattamento non autorizzato;

c.

la durata di conservazione dei dati;

d.

l'anonimizzazione e la distruzione dei dati alla scadenza della durata di conservazione.

3 Le disposizioni della legge federale del 19 giugno 19928 sulla protezione dei dati concernenti l'esattezza dei dati e il diritto d'accesso sono applicabili.

Art. 23

Contravvenzioni

È punito con l'arresto o con la multa, a meno che si tratti di un reato per il quale il Codice penale9 commina una pena più severa:

8 9

a.

chiunque, in violazione dell'obbligo d'informare secondo l'articolo 11, fornisce informazioni inesatte o rifiuta di fornire informazioni;

b.

chiunque si oppone a un controllo secondo gli articoli 9-11 o lo rende impossibile in qualsiasi altro modo.

RS 235.1 RS 311.0

3315

LF contro il lavoro nero

Art. 24

Delitti

È punito con la detenzione o con la multa chiunque violi intenzionalmente l'obbligo di mantenere il segreto di cui all'articolo 8.

Art. 25

Perseguimento penale

Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni alla presente legge incombono ai Cantoni.

Sezione 9: Valutazione Art. 26 1 Il Consiglio federale provvede a valutare l'efficacia dei provvedimenti adottati in virtù della presente legge.

2

Il Dipartimento federale dell'economia presenta un rapporto al Consiglio federale al termine della valutazione, ma la più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore dalle presente legge, e gli sottopone le proposte sulla procedura da seguire.

Sezione 10: Disposizioni finali Art. 27

Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

Art. 28

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

3316

LF contro il lavoro nero

Allegato (art. 27)

Modifica del diritto vigente Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale dell'11 aprile 188910 sulla esecuzione e sul fallimento Art. 80 cpv. 2 n. 4 (nuovo) 2

Sono parificati alle sentenze esecutive: 4.

le decisioni definitive relative alle spese di controllo pronunciate dagli organi di controllo in virtù dell'articolo 21 della legge federale del ...11 contro il lavoro nero.

2. Legge federale del 20 dicembre 194612 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti Art. 14 cpv. 613 6

Il Consiglio federale emana prescrizioni su una procedura di conteggio semplificata per le persone impiegate per una durata limitata e le persone con salari esigui. A tal fine, può prevedere una copertura delle spese di amministrazione diversa da quella prevista dall'articolo 69 capoverso 1 e una partecipazione finanziaria da parte del fondo di compensazione dell'AVS.

Art. 14bis

Supplementi (nuovo)

1

Se il datore di lavoro impiega lavoratori senza conteggiarne i salari con la cassa di compensazione, quest'ultima gli infligge un supplemento del 50 per cento sui contributi dovuti. In caso di recidiva, la cassa di compensazione aumenta il supplemento sino al 100 per cento al massimo dei contributi dovuti. I supplementi non possono essere dedotti dal salario del lavoratore.

2 L'obbligo di versare i supplementi presuppone che il datore di lavoro sia stato condannato a causa di un reato o di una contravvenzione secondo gli articoli 87 e 88.

3 La cassa di compensazione versa i supplementi al Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti. Il Consiglio federale stabilisce la quota che le casse di compensazione possono trattenere per coprire le loro spese.

10 11 12 13

RS 281.1 RS ...; RU ... (FF 2002 3308) RS 831.10 La versione attuale dell'articolo 14 prevede 4 capoversi. Il capoverso 5 sarà probabilmente introdotto nell'ambito dell'11a revisione dell'AVS (FF 2000 1651).

3317

LF contro il lavoro nero

Art. 50a cpv. 2bis (nuovo) 2bis

Le autorità federali, cantonali e comunali interessate possono comunicare i dati necessari per la lotta contro il lavoro nero ai servizi cantonali e alle commissioni cantonali di controllo in materia di lavoro nero nonché alle autorità designate nell'articolo 17 della legge federale del ...14 contro il lavoro nero.

Art. 93 cpv. 2 (nuovo) 2 L'Ufficio centrale di compensazione confronta le indennità giornaliere versate dall'assicurazione contro la disoccupazione che gli sono state notificate con le registrazioni dei conti individuali notificategli dalle casse di compensazione. Se constata che una persona che ha riscosso un'indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione ha realizzato, nello stesso periodo, un reddito da attività lucrativa, notifica d'ufficio il fatto, per ulteriori chiarimenti, all'assicurazione contro la disoccupazione.

3. Legge federale del 20 marzo 198115 sull'assicurazione contro gli infortuni Art. 93 cpv. 7 7 Esso può emanare disposizioni derogatorie per le piccole aziende e per le economie domestiche, in particolare prescrizioni su una procedura di conteggio semplificata.

Art. 102a cpv. 2bis (nuovo) 2bis

I dati necessari per la lotta contro il lavoro nero possono essere comunicati ai servizi cantonali e alle commissioni cantonali di controllo in materia di lavoro nero nonché alle autorità designate nell'articolo 17 della legge federale del ...16 contro il lavoro nero.

4. Legge federale del 25 giugno 198217 sull'assicurazione contro la disoccupazione Art. 6

Prescrizioni applicabili della legislazione AVS

Salvo disposizione contraria della presente legge, in materia di contributi e di supplementi sui contributi è applicabile per analogia la legislazione AVS.

14 15 16 17

RS ...; RU ... (FF 2002 3308) RS 832.20 RS ...; RU ... (FF 2002 3308) RS 837.0

3318

LF contro il lavoro nero

Art. 97a cpv. 2bis (nuovo) 2bis

Le autorità federali, cantonali e comunali interessate possono comunicare i dati necessari per la lotta contro il lavoro nero ai servizi cantonali e alle commissioni cantonali di controllo in materia di lavoro nero nonché alle autorità designate nell'articolo 17 della legge federale del ...18 contro il lavoro nero.

5. Legge federale del 26 giugno 199819 sull'asilo (LAsi) Art. 96 cpv. 2 (nuovo) 2

Le autorità di cui al capoverso 1 possono comunicare i dati necessari per la lotta contro il lavoro nero ai servizi cantonali e alle commissioni cantonali di controllo in materia di lavoro nero nonché alle autorità designate nell'articolo 17 della legge federale del ...20 contro il lavoro nero.

6. Legge federale del 26 marzo 193121 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS) Art. 22c cpv. 4 (nuovo) 4

Le autorità federali, cantonali e comunali interessate possono comunicare i dati necessari per la lotta contro il lavoro nero ai servizi cantonali e alle commissioni cantonali di controllo in materia di lavoro nero nonché alle autorità designate nell'articolo 17 della legge federale del ...22 contro il lavoro nero.

3261

18 19 20 21 22

RS ...; RU ... (FF 2002 3308) RS 142.31 RS ...; RU ... (FF 2002 3308) RS 142.20 RS ...; RU ... (FF 2002 3308)

3319