Traduzione1

Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici

Le Parti del presente Protocollo, in qualità di Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (di seguito denominata «Convenzione»), perseguendo l'obiettivo finale della Convenzione enunciato all'articolo 2, ricordando le disposizioni della Convenzione, ispirate dall'articolo 3 della Convenzione, nel rispetto del Mandato di Berlino, adottato con decisione 1/CP.1 dalla Conferenza delle Parti della Convenzione nella sua prima sessione, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Ai fini del presente Protocollo, si applicano le definizioni contenute all'articolo 1 della Convenzione. Inoltre: 1. per «Conferenza delle Parti» si intende la Conferenza delle Parti della Convenzione; 2. per «Convenzione» si intende la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottata a New York il 9 maggio 1992; 3. per «Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici» si intende il gruppo scientifico intergovernativo per i cambiamenti climatici (Intergovernmental Panel on Climate Change) istituito dall'Organizzazione meteorologica mondiale e dal Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente nel 1988; 4. per «Protocollo di Montreal» si intende il Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono, adottato a Montreal il 16 settembre 1987, nelle sue forme successivamente modificate ed emendate; 5. per «Parti presenti e votanti» si intendono le Parti presenti che esprimono un voto favorevole o contrario; 6. per «Parte» si intende, a meno che non sia diversamente previsto, una Parte del presente Protocollo; 7. per «Parte inclusa nell'Allegato I» si intende una Parte che figura nell'Allegato I della Convenzione, tenuto conto degli eventuali emendamenti, o la Parte che ha presentato una notifica ai sensi dell'articolo 4 paragrafo 2 lettera g della Convenzione.

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Traduzione dal testo originale francese.

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Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici

Art. 2 1. Ogni Parte inclusa nell'Allegato I, nell'adempiere agli impegni quantificati di limitazione e di riduzione delle emissioni previsti all'articolo 3, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile: a)

attua e/o elabora politiche e misure, conformemente alle proprie circostanze nazionali, come: i) miglioramento dell'efficienza energetica nei rilevanti settori dell'economia nazionale; ii) protezione ed estensione dei pozzi di assorbimento (sink) dei gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal, tenendo conto degli impegni assunti con gli accordi internazionali ambientali; promozione di metodi di gestione forestale sostenibili, di forestazione e di riforestazione; iii) promozione di forme sostenibili di agricoltura che tengano conto delle considerazioni relative ai cambiamenti climatici; iv) ricerca, promozione, sviluppo e maggiore utilizzazione di fonti di energia rinnovabili, di tecnologie per la cattura e l'isolamento del biossido di carbonio e di tecnologie avanzate ed innovative compatibili con l'ambiente; v) progressiva riduzione o eliminazione delle imperfezioni di mercato, degli incentivi fiscali, delle esenzioni tributarie e dei sussidi che siano contrari all'obiettivo della Convenzione, in tutti i settori responsabili di emissioni di gas ad effetto serra, ed applicazione degli strumenti di mercato; vi) riforme appropriate nei settori pertinenti, al fine di promuovere politiche e misure che limitino o riducano le emissioni dei gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal; vii) misure volte a limitare e/o ridurre le emissioni di gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal nel settore dei trasporti; viii) limitazione e/o riduzione delle emissioni di metano attraverso il recupero e l'uso nella gestione dei rifiuti, come pure nella produzione, nel trasporto e nella distribuzione di energia;

b)

coopera con le altre Parti incluse nell'Allegato I per rafforzare l'efficacia individuale e combinata delle politiche e misure adottate a titolo del presente articolo, conformemente all'articolo 4 paragrafo 2 lettera e comma i della Convenzione. A tal fine, dette Parti danno vita ad iniziative per condividere esperienze e scambiare informazioni su politiche e misure, in particolar modo sviluppando sistemi per migliorare la loro compatibilità, trasparenza ed efficacia. La Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti del Protocollo, esamina, nella sua prima sessione o quanto prima possibile, i mezzi per facilitare tale cooperazione, tenendo conto di tutte le informazioni pertinenti.

2. Le Parti incluse nell'Allegato I cercano di limitare o ridurre le emissioni di gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal generati da combustibili utiliz5739

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zati nel trasporto aereo e marittimo, di concerto con l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile e l'Organizzazione internazionale marittima.

3. Le Parti incluse nell'Allegato I si impegnano ad attuare le politiche e le misure previste nel presente articolo al fine di minimizzare gli effetti negativi, inclusi gli effetti avversi dei cambiamenti climatici, gli effetti sul commercio internazionale e gli impatti sociali, ambientali ed economici sulle altre Parti, in special modo le Parti Paesi in via di sviluppo, in particolare quelle menzionate nell'articolo 4 paragrafi 8 e 9 della Convenzione, in considerazione dell'articolo 3 della Convenzione. La Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti del presente Protocollo, può adottare, se opportuno, ulteriori misure per promuovere l'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo.

4. Nel caso in cui ritenga utile coordinare alcune politiche e misure previste nel paragrafo 1 lettera a del presente articolo, tenendo conto delle diverse situazioni nazionali e degli effetti potenziali, la Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti del presente Protocollo, valuta le forme ed i mezzi appropriati per organizzare il coordinamento di tali politiche e misure.

Art. 3 1. Le Parti incluse nell'Allegato I assicurano, individualmente o congiuntamente, che le loro emissioni antropiche aggregate di gas ad effetto serra indicati nell'Allegato A, espresse in biossido di carbonio-equivalente, non superino le quantità loro assegnate, calcolate in funzione degli impegni quantificati di riduzione e limitazione indicati nell'Allegato B e in conformità alle disposizioni del presente articolo, al fine di ridurre il totale delle emissioni di tali gas di almeno il 5 per cento rispetto ai livelli del 1990, nel periodo di adempimento 2008-2012.

2. Ogni Parte inclusa nell'Allegato I, nell'adempimento degli impegni assunti a titolo del presente Protocollo, deve aver ottenuto, entro il 2005, progressi dimostrabili.

3. Le variazioni nette di gas ad effetto serra, relative alle emissioni dalle fonti e all'assorbimento dei pozzi risultanti da attività umane direttamente legate alla variazione nella destinazione d'uso dei terreni e delle foreste, limitatamente alla forestazione, riforestazione e alla deforestazione dopo
il 1990, calcolate come variazioni verificabili delle quantità di carbonio nel corso di ogni periodo di adempimento, sono utilizzate dalle Parti incluse nell'Allegato I per adempiere agli impegni assunti ai sensi del presente articolo. Sia le emissioni di gas ad effetto serra dalle fonti che gli assorbimenti dei pozzi associati a dette attività, sono comunicati in modo trasparente e verificabile ed esaminati a norma degli articoli 7 e 8.

4. Precedentemente alla prima sessione della Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti del presente Protocollo, ogni Parte inclusa nell'Allegato I fornisce all'Organo sussidiario per l'assistenza scientifica e tecnologica, per esame, i dati per determinare il livello di quantità di carbonio nel 1990 e permettere una stima delle variazioni di dette quantità di carbonio nel corso degli anni successivi. Nella sua prima sessione, o quanto prima possibile, la Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti del presente Protocollo, determina le mo5740

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dalità, le norme e le linee guida da seguire per stabilire quali attività antropiche supplementari, legate alle variazioni delle emissioni dalle fonti e dell'assorbimento dei pozzi di gas ad effetto serra nelle categorie dei terreni agricoli e della variazione della destinazione d'uso dei terreni e delle foreste, devono essere aggiunte o sottratte alle quantità assegnate alle Parti incluse nell'Allegato I, tenendo conto delle incertezze, della necessità di comunicare risultati trasparenti e verificabili, del lavoro metodologico del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici, della consulenza dell'Organo sussidiario per l'assistenza scientifica e tecnologica, conformemente all'articolo 5, e delle decisioni della Conferenza delle Parti. Tale decisione si applica nel secondo e nei successivi periodi di adempimento. Una Parte può scegliere di applicare tale decisione alle attività antropiche supplementari nel primo periodo di adempimento a condizione che dette attività abbiano avuto luogo dopo il 1990.

5. Le Parti in transizione verso una economia di mercato incluse nell'Allegato I il cui anno o periodo di riferimento è stato stabilito in conformità alla decisione 9/CP.2, adottata dalla Conferenza delle Parti nella sua seconda sessione, utilizzano tale anno o periodo di riferimento per l'attuazione degli impegni assunti a norma del presente articolo. Ogni altra Parte in transizione verso una economia di mercato inclusa nell'Allegato I che non abbia ancora presentato la sua prima comunicazione nazionale, in conformità dell'articolo 12 della Convenzione, può notificare alla Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti del presente Protocollo, la sua intenzione di considerare un anno o un periodo storico di riferimento diverso dal 1990 per adempiere agli impegni assunti a norma del presente articolo.

La Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti del presente Protocollo, decide sull'accettazione di tale notifica.

6. Tenendo conto dell'articolo 4 paragrafo 6 della Convenzione, la Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti del presente Protocollo, concede alle Parti in transizione verso una economia di mercato incluse nell'Allegato I un certo grado di flessibilità nell'adempimento degli impegni assunti diversi da quelli previsti
nel presente articolo.

7. Nel primo periodo di adempimento degli impegni quantificati di riduzione e limitazione delle emissioni, dal 2008 al 2012, la quantità assegnata a ciascuna Parte inclusa nell'Allegato I è uguale alla percentuale ad essa assegnata, indicata nell'Allegato B, di emissioni antropiche aggregate dei gas ad effetto serra di cui all'Allegato A, espresse in biossido di carbonio-equivalente e relative al 1990 o all'anno o al periodo di riferimento ai sensi del paragrafo 5, moltiplicata per cinque.

Per il calcolo della quantità assegnata, le Parti incluse nell'Allegato I per le quali la variazione nella destinazione d'uso dei terreni e delle foreste costituiva nel 1990 una fonte netta di emissione di gas ad effetto serra includono nelle emissioni relative al 1990 o ad altro periodo di riferimento le emissioni antropiche aggregate, espresse in biossido di carbonio-equivalente, meno le quantità assorbite dai pozzi nel 1990, derivanti dalla variazione nella destinazione d'uso dei terreni.

8. Tutte le Parti incluse nell'Allegato I possono utilizzare il 1995 come anno di riferimento per gli idrofluorocarburi, i perfluorocarburi e l'esafluoro di zolfo, ai fini del calcolo di cui al paragrafo 7.

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9. Per le Parti incluse nell'Allegato I, gli impegni assunti per i successivi periodi di adempimento sono determinati come emendamenti all'Allegato B del presente Protocollo e sono adottati conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 21 paragrafo 7. La Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti del presente Protocollo, inizia la valutazione di tali impegni almeno sette anni prima della fine del primo periodo di adempimento previsto dal paragrafo 1.

10. Tutte le unità di riduzione delle emissioni, o tutte le parti di una quantità assegnata, che una Parte acquista da un'altra Parte conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 6 o 17, sono sommate alla quantità assegnata alla Parte acquirente.

11. Tutte le unità di riduzione delle emissioni, o tutte le parti di una quantità assegnata, che una Parte trasferisce ad un'altra Parte conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 6 o 17, sono sottratte alla quantità assegnata alla Parte che le trasferisce.

12. Tutte le riduzioni di emissioni certificate che una Parte acquista da un'altra Parte conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 12, sono sommate alla quantità assegnata alla Parte acquirente.

13. Se le emissioni di una Parte inclusa nell'Allegato I, nel corso di un periodo di adempimento, sono inferiori alla quantità che le è stata assegnata in virtù del presente articolo, tale differenza sarà sommata, su richiesta di detta Parte, alla quantità che le è stata assegnata per i successivi periodi di adempimento.

14. Ogni Parte inclusa nell'Allegato I si impegna ad adempiere agli impegni indicati nel paragrafo 1, al fine di ridurre al minimo gli effetti sociali, ambientali ed economici contrari sulle Parti Paesi in via di sviluppo, in particolare quelle menzionate nell'articolo 4 paragrafi 8 e 9 della Convenzione. In linea con le decisioni della Conferenza delle Parti, per l'attuazione di tali paragrafi, la Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti del presente Protocollo, esamina, nella sua prima sessione, le misure necessarie per ridurre al minimo gli effetti negativi dei cambiamenti climatici e/o l'impatto delle misure di risposta delle Parti menzionate in detti paragrafi. Tra le questioni da prendere in considerazione vi sono il finanziamento, l'assicurazione ed il
trasferimento di tecnologie.

Art. 4 1. Tutte le Parti incluse nell'Allegato I che abbiano concordato di adempiere congiuntamente agli impegni assunti a norma dell'articolo 3 sono considerate adempienti se il totale delle loro emissioni antropiche aggregate, espresse in biossido di carbonio-equivalente, di gas ad effetto serra indicati nell'Allegato A non supera la quantità loro assegnata, calcolata in funzione degli impegni quantificati di limitazione e di riduzione delle emissioni elencate nell'Allegato B e conformemente alle disposizioni dell'articolo 3. Il rispettivo livello di emissione assegnato a ciascuna delle Parti dell'accordo è stabilito nell'accordo.

2. Le Parti di tale accordo notificano al Segretariato il contenuto dell'accordo alla data di deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione del presente Protocollo. Il Segretariato informa, a sua volta, tutte le Parti ed i firmatari della Convenzione dei termini dell'accordo.

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3. Tutti gli accordi di questo tipo rimangono in vigore per la durata del periodo di adempimento specificata all'articolo 3 paragrafo 7.

4. Se le Parti, agendo congiuntamente, operano nel quadro di una organizzazione regionale di integrazione economica, e di concerto con essa, ogni modifica nella composizione dell'organizzazione, successiva all'adozione del presente Protocollo, non incide sugli impegni assunti in virtù del presente Protocollo. Ogni modifica nella composizione dell'organizzazione ha effetto solo ai fini dell'attuazione degli impegni previsti all'articolo 3 che siano adottati successivamente a quella modifica.

5. Se le Parti dell'accordo, agendo congiuntamente, non raggiungono il livello totale combinato delle riduzioni di emissioni, ogni Parte è responsabile del proprio livello di emissioni stabilito nell'accordo.

6. Se le Parti, agendo congiuntamente, operano nel quadro di una organizzazione regionale di integrazione economica, Parte del presente Protocollo, e di concerto con essa, ogni Stato membro di detta organizzazione regionale di integrazione economica, individualmente o congiuntamente con l'organizzazione regionale di integrazione economica agente ai sensi dell'articolo 24, è responsabile, nel caso in cui non venga raggiunto il livello totale combinato delle riduzioni di emissioni, del livello delle sue emissioni notificato in conformità al presente articolo.

Art. 5 1. Ogni Parte inclusa nell'Allegato I istituisce, non più tardi di un anno prima dell'inizio del primo periodo di adempimento, un sistema nazionale per la stima delle emissioni antropiche dalle fonti e dell'assorbimento dei pozzi di tutti i gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal. La Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti del presente Protocollo, decide, nella sua prima sessione, le linee guida dei sistemi nazionali, tra le quali saranno incluse le metodologie previste nel paragrafo 2 infra.

2. Le metodologie per la stima delle emissioni antropiche dalle fonti e dell'assorbimento dei pozzi di tutti i gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal sono quelle accettate dal Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici e approvate dalla Conferenza delle Parti nella sua terza sessione. Laddove tali metodologie non vengano utilizzate, si applicano
le rettifiche e le correzioni adatte conformi alle metodologie concordate dalla Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti del presente Protocollo, nella sua prima sessione. Sulla base, inter alia, del lavoro del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici e delle raccomandazioni fornite dall'Organo sussidiario per l'assistenza scientifica e tecnologica, la Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti del presente Protocollo, esamina regolarmente e, se opportuno, rivede le metodologie, le rettifiche e le correzioni, tenendo pienamente conto delle decisioni pertinenti della Conferenza delle Parti. Ogni revisione delle metodologie o delle rettifiche e correzioni si effettua al solo fine di accertare il rispetto degli impegni assunti a norma dell'articolo 3 per ogni periodo di adempimento successivo a detta revisione.

3. I potenziali di riscaldamento globale utilizzati per calcolare l'equivalente-biossido di carbonio delle emissioni antropiche dalle fonti e dell'assorbimento dei pozzi di 5743

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gas ad effetto serra elencati nell'Allegato A, sono quelli accettati dal Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici ed approvati dalla Conferenza delle Parti nella sua terza sessione. Sulla base del lavoro del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici e delle raccomandazioni fornite dall'Organo sussidiario per l'assistenza scientifica e tecnologica, la Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti del presente Protocollo, esamina periodicamente e, se opportuno, rivede il potenziale di riscaldamento globale di ciascuno di tali gas ad effetto serra tenendo pienamente conto delle pertinenti decisioni della Conferenza delle Parti. Ogni revisione di un potenziale di riscaldamento globale è applicabile solo agli impegni di cui all'articolo 3 per ogni periodo di adempimento successivo a detta revisione.

Art. 6 1. Al fine di adempiere agli impegni assunti a norma dell'articolo 3, ogni Parte inclusa nell'Allegato I può trasferire a, o acquistare da, ogni altra Parte inclusa nell'Allegato I, unità di riduzione risultanti da progetti finalizzati alla riduzione delle emissioni antropiche dalle fonti o all'aumento degli assorbimenti antropici dai pozzi dei gas ad effetto serra in ogni settore dell'economia, a condizione che: a)

ogni progetto abbia l'approvazione delle Parti coinvolte;

b)

ogni progetto preveda una riduzione delle emissioni dalle fonti, o un aumento degli assorbimenti dai pozzi, che sia aggiuntiva a quella che potrebbe essere in altro modo realizzata;

c)

la Parte interessata non acquisti alcuna unità di riduzione delle emissioni se non adempie alle obbligazioni di cui agli articoli 5 e 7;

d)

l'acquisto di unità di riduzione delle emissioni sia supplementare alle misure nazionali adottate al fine di adempiere agli impegni di cui all'articolo 3.

2. La Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti del presente Protocollo, può, nella sua prima sessione o quanto prima possibile, elaborare le linee guida per l'attuazione del presente articolo, incluse le linee guida relative alla verifica e alla realizzazione dei rapporti.

3. Una Parte inclusa nell'Allegato I può autorizzare, sotto la sua responsabilità, entità giuridiche a partecipare ad azioni volte alla creazione, alla vendita o all'acquisto di unità di riduzione delle emissioni, a norma del presente articolo.

4. Se sorgesse una questione relativa all'attuazione delle prescrizioni di cui al presente articolo, sollevata in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 8, la vendita e l'acquisto di unità di riduzione delle emissioni possono continuare dopo che la questione è stata sollevata, a condizione che nessuna Parte utilizzi dette unità per adempiere ai propri impegni a norma dell'articolo 3 finché non sia risolta la questione relativa al rispetto delle obbligazioni.

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Art. 7 1. Ogni Parte inclusa nell'Allegato I indica nell'inventario annuale delle emissioni antropiche da fonti e degli assorbimenti dai pozzi dei gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal, presentato in conformità alle decisioni della Conferenza delle Parti, le informazioni supplementari necessarie per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, determinate conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 4 infra.

2. Ogni Parte inclusa nell'Allegato I indica nella propria comunicazione nazionale, presentata ai sensi dell'articolo 12 della Convenzione, le informazioni supplementari necessarie per dimostrare il suo adempimento agli impegni assunti a norma del presente Protocollo, determinate conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 4 infra.

3. Ogni Parte inclusa nell'Allegato I comunica annualmente le informazioni richieste, di cui al paragrafo 1, a partire dal primo inventario che è tenuta a presentare, in conformità della Convenzione, per il primo anno del periodo di adempimento dopo l'entrata in vigore, per detta Parte, del presente Protocollo. Ogni Parte presenta le informazioni richieste a norma del paragrafo 2 nel quadro della prima comunicazione nazionale che essa è tenuta a presentare a norma della Convenzione dopo l'entrata in vigore, per detta Parte, del presente Protocollo e dopo l'adozione delle linee guida previste dal paragrafo 4 infra. La Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti del presente Protocollo, determina la frequenza con cui devono essere presentate le successive informazioni richieste ai sensi del presente articolo, tenendo conto del calendario deciso dalla Conferenza delle Parti per la presentazione delle comunicazioni nazionali.

4. La Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti del presente Protocollo, adotta nella sua prima sessione e riesamina in seguito periodicamente le linee guida relative alla preparazione delle informazioni richieste a norma del presente articolo, considerando le direttive per la preparazione delle comunicazioni nazionali delle Parti incluse nell'Allegato I adottate dalla Conferenza delle Parti. Inoltre, prima dell'inizio del primo periodo di adempimento la Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti del presente Protocollo,
decide le modalità di calcolo delle quantità assegnate.

Art. 8 1. Le informazioni comunicate in virtù dell'articolo 7 da ciascuna delle Parti incluse nell'Allegato I sono esaminate da gruppi di esperti in adempimento alle decisioni pertinenti della Conferenza delle Parti ed in conformità alle linee guida a tal fine adottate dalla Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti del presente Protocollo, a norma del paragrafo 4 infra. Le informazioni comunicate a norma dell'articolo 7 paragrafo 1 da ciascuna delle Parti incluse nell'Allegato I vengono esaminate come parte della compilazione annuale degli inventari delle emissioni e delle quantità assegnate e della relativa contabilità. Inoltre, le informazioni fornite da ciascuna Parte inclusa nell'Allegato I, a norma dell'articolo 7 paragrafo 2, sono esaminate come parte dell'esame delle comunicazioni nazionali.

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2. I gruppi di esperti sono coordinati dal Segretariato e costituiti da esperti scelti tra quelli nominati dalle Parti della Convenzione e, a seconda dei casi, dalle organizzazioni intergovernative, conformemente alle indicazioni a tal fine fornite dalla Conferenza delle Parti.

3. L'esame permette una valutazione tecnica completa e dettagliata di tutti gli aspetti relativi all'attuazione del presente Protocollo a cura di una Parte. I gruppi di esperti elaborano per la Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti del presente Protocollo, un rapporto nel quale valutano l'adempimento degli impegni assunti dalla Parte in esame ed indicano i problemi eventualmente riscontrati ed i fattori che incidono sull'adempimento degli impegni assunti. Il Segretariato trasmette il rapporto a tutte le Parti della Convenzione. Inoltre, il Segretariato enumera tutte le questioni inerenti l'adempimento, indicate nel rapporto, per ulteriori considerazioni da parte della Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti del presente Protocollo.

4. La Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti del presente Protocollo, adotta nella sua prima sessione, ed in seguito riesamina periodicamente, le linee guida per l'esame dell'attuazione del presente Protocollo da parte dei gruppi di esperti, tenendo in considerazione le decisioni pertinenti della Conferenza delle Parti.

5. La Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti del presente Protocollo, con l'assistenza dell'Organo sussidiario di attuazione e, se necessario, dell'Organo sussidiario per l'assistenza scientifica e tecnologica esamina: a)

le informazioni presentate dalle Parti, a norma dell'articolo 7, ed i rapporti sull'esame delle informazioni effettuato dagli esperti a norma del presente articolo; e

b)

le questioni relative all'attuazione elencate dal Segretariato, a norma del paragrafo 3, nonché tutte le questioni sollevate dalle Parti.

6. In seguito all'esame delle informazioni di cui al paragrafo 5, la Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti del presente Protocollo, adotta, su ogni questione, le decisioni necessarie al fine dell'attuazione del presente Protocollo.

Art. 9 1. La Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti del presente Protocollo, esamina periodicamente il presente Protocollo alla luce delle migliori informazioni scientifiche disponibili e degli studi di valutazione sui cambiamenti climatici e sul loro impatto, come pure delle pertinenti informazioni tecniche, sociali ed economiche. Tali esami sono coordinati con gli esami pertinenti previsti dalla Convenzione, in particolare quelli richiesti all'articolo 4 paragrafo 2 lettera d e all'articolo 7 paragrafo 2 lettera a della Convenzione. Sulla base di detti esami, la Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti del presente Protocollo, adotta le misure necessarie.

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2. Il primo esame avrà luogo nella seconda sessione della Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti del presente Protocollo. Nuovi esami sono effettuati ad intervalli regolari e al momento opportuno.

Art. 10 Tutte le Parti, tenendo conto delle loro responsabilità comuni ma differenziate e delle loro specifiche priorità di sviluppo nazionale e regionale, dei loro obiettivi e delle loro circostanze, senza introdurre nuovi impegni per le Parti non incluse nell'Allegato I ma riaffermando quelli già enunciati all'articolo 4 paragrafo 1 della Convenzione e continuando a perseguire l'attuazione di tali impegni al fine di raggiungere uno sviluppo sostenibile, tenendo conto dell'articolo 4 paragrafi 3, 5 e 7 della Convenzione: a)

formulano, dove necessario e nella misura possibile, programmi nazionali e, se necessario, regionali, economicamente convenienti ed efficaci, per migliorare la qualità dei fattori di emissione, dei dati sulle attività e/o dei modelli locali che riflettano la situazione socio-economica di ogni Parte, al fine della realizzazione e dell'aggiornamento periodici degli inventari nazionali delle emissioni antropiche dalle fonti e dell'assorbimento dai pozzi dei gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal, utilizzando metodologie comparabili, che devono essere decise dalla Conferenza delle Parti ed essere conformi alle direttive per le comunicazioni nazionali adottate dalla Conferenza delle Parti;

b)

formulano, implementano, pubblicano ed aggiornano regolarmente i programmi nazionali e, se necessario, quelli regionali contenenti le misure per mitigare i cambiamenti climatici e per facilitarne un adeguato adattamento; i) tali programmi dovrebbero riguardare, tra l'altro, i settori energetico, dei trasporti e dell'industria come pure l'agricoltura, la silvicoltura e la gestione dei rifiuti. Inoltre, le tecnologie di adattamento ed i metodi per migliorare la pianificazione del territorio dovrebbero permettere di meglio adattarsi ai cambiamenti climatici; ii) le Parti incluse nell'Allegato I presentano le informazioni sulle misure adottate in virtù del presente Protocollo, compresi i programmi nazionali, conformemente all'articolo 7; le altre Parti cercano di includere nelle loro comunicazioni nazionali, se opportuno, le informazioni sui programmi che contengono le misure che, a loro avviso, contribuiscono a fronteggiare i cambiamenti climatici ed i loro effetti negativi, incluse le misure volte alla riduzione dell'aumento dei gas ad effetto serra ed all'incremento dell'assorbimento dei pozzi, alle misure di rafforzamento delle capacità (capacity building) e di adattamento;

c)

cooperano nella promozione di modalità efficaci per lo sviluppo, l'applicazione e la diffusione di tecnologie, di conoscenze tecniche, di pratiche e di processi ecologicamente compatibili con i cambiamenti climatici, ed adottano tutte le misure necessarie per promuovere, facilitare e finanziare, se necessario, l'accesso a dette fonti o il loro trasferimento, in particolare a favore

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dei Paesi in via di sviluppo, inclusa l'elaborazione di politiche e programmi per l'efficace trasferimento di tecnologie ecologicamente compatibili, per quanto esse siano di pubblica proprietà o di pubblico dominio, e la creazione, nel settore privato, di un ambiente idoneo che permetta la promozione del trasferimento di tecnologie ecologicamente compatibili e l'accesso ad esse; d)

cooperano nella ricerca scientifica e tecnica e promuovono il mantenimento e lo sviluppo di sistemi di osservazione sistematica e la creazione di archivi di dati al fine di ridurre le incertezze relative al sistema climatico, agli effetti negativi dei cambiamenti climatici e alle conseguenze economiche e sociali delle diverse strategie di risposta, e promuovono la realizzazione ed il rafforzamento delle capacità e delle misure endogene di partecipazione agli sforzi, ai programmi e alle reti internazionali ed intergovernativi relativi alla ricerca e all'osservazione sistematica, a norma dell'articolo 5 della Convenzione;

e)

cooperano e promuovono a livello internazionale, ricorrendo, se necessario, ad organismi esistenti, l'elaborazione e la realizzazione di programmi di educazione e formazione, compreso il rafforzamento delle capacità nazionali, in particolare sul piano umano ed istituzionale, e lo scambio ed il distaccamento di personale incaricato della formazione di esperti nel settore, specialmente nei Paesi in via di sviluppo, e facilitano sul piano nazionale la sensibilizzazione del pubblico ai cambiamenti climatici e l'accesso alle relative informazioni. Appropriate modalità dovrebbero essere sviluppate per implementare dette attività attraverso gli organismi competenti della Convenzione, a norma dell'articolo 6 della Convenzione;

f)

includono nelle proprie comunicazioni nazionali informazioni sui programmi e sulle attività intraprese in applicazione del presente articolo, in conformità alle pertinenti decisioni della Conferenza delle Parti;

g)

nell'adempiere agli impegni previsti dal presente articolo prendono pienamente in considerazione l'articolo 4 paragrafo 8 della Convenzione.

Art. 11 1. Nell'attuazione dell'articolo 10 le Parti tengono conto delle disposizioni dell'articolo 4 paragrafi 4, 5, 7, 8 e 9 della Convenzione.

2. Nel contesto dell'attuazione dell'articolo 4 paragrafo 1 della Convenzione, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 4 paragrafo 3 ed all'articolo 11 della Convenzione, e attraverso l'entità o le entità incaricate di assicurare il funzionamento del meccanismo finanziario della Convenzione, i Paesi sviluppati Parti della Convenzione e le altri Parti sviluppate incluse nell'Allegato II della Convenzione: a)

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forniscono risorse finanziarie nuove ed addizionali al fine di coprire la totalità dei costi concordati sostenuti dai Paesi in via di sviluppo per procedere nell'attuazione degli impegni già enunciati all'articolo 4 paragrafo 1 lettera a della Convenzione e previsti all'articolo 10 lettera a del presente Protocollo;

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b)

forniscono, inoltre, ai Paesi in via di sviluppo che sono Parti, al fine del trasferimento di tecnologie, le risorse finanziarie di cui essi hanno bisogno per coprire la totalità dei costi supplementari concordati per procedere nell'attuazione degli impegni già enunciati all'articolo 4 paragrafo 1 della Convenzione e previsti all'articolo 10 del presente Protocollo, concordati dal Paese in via di sviluppo con l'entità o le entità internazionali di cui all'articolo 11 della Convenzione, in conformità con tale articolo.

L'attuazione di tali impegni tiene conto della necessità che il flusso delle risorse finanziarie sia adeguato e prevedibile, nonché dell'importanza di una adeguata divisione delle spese tra i Paesi sviluppati che sono Parti. Gli orientamenti impartiti all'entità o alle entità incaricate di assicurare il funzionamento del meccanismo finanziario della Convenzione, figuranti nelle pertinenti decisioni della Conferenza delle Parti, comprese quelle adottate prima dell'adozione del presente Protocollo, si applicano mutatis mutandis alle disposizioni del presente paragrafo.

3. I Paesi sviluppati che sono Parti e le altre Parti sviluppate che figurano nell'Allegato II della Convenzione possono parimenti fornire, ed i Paesi in via di sviluppo Parti possono ottenere, risorse finanziarie per l'attuazione dell'articolo 10 del presente Protocollo, attraverso canali bilaterali, regionali o multilaterali.

Art. 12 1. È istituito un meccanismo per lo sviluppo pulito.

2. Il fine del meccanismo per lo sviluppo pulito è di aiutare le Parti non incluse nell'Allegato I a raggiungere uno sviluppo sostenibile e a contribuire all'obiettivo primo della Convenzione, e di aiutare le Parti incluse nell'Allegato I ad adempiere ai loro impegni quantificati di riduzione e limitazione delle emissioni di cui all'articolo 3.

3. Ai sensi del meccanismo per lo sviluppo pulito: a)

le Parti non incluse nell'Allegato I beneficiano di attività progettuali finalizzate alle riduzioni certificate delle emissioni; e

b)

le Parti incluse nell'Allegato I possono utilizzare le riduzioni certificate delle emissioni derivanti da tali attività progettuali per adempiere ad una parte degli impegni quantificati di riduzione e limitazione delle emissioni di cui all'articolo 3, in conformità a quanto determinato dalla Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti del presente Protocollo.

4. Il meccanismo per lo sviluppo pulito è soggetto all'autorità e alle direttive della Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti del presente Protocollo, e alla supervisione di un comitato esecutivo del meccanismo per lo sviluppo pulito.

5. Le riduzioni di emissioni derivanti da ogni attività sono certificate da enti operativi designati dalla Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti del presente Protocollo, sulla base dei seguenti criteri:

5749

Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici

a)

partecipazione volontaria approvata da ogni Parte coinvolta;

b)

benefici reali, misurabili e a lungo termine, in relazione con la mitigazione dei cambiamenti climatici; e

c)

riduzioni supplementari delle emissioni rispetto a quelle che si produrrebbero in assenza dell'attività certificata.

6. Il meccanismo per lo sviluppo pulito aiuta ad organizzare, se necessario, il finanziamento delle attività certificate.

7. La Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti del presente Protocollo, nella sua prima sessione, elabora le modalità e le procedure volte ad assicurare la trasparenza, l'efficienza e la responsabilità grazie ad un controllo e ad una verifica indipendenti delle attività progettuali.

8. La Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti del presente Protocollo, assicura che una parte dei fondi provenienti dalle attività progettuali certificate sia utilizzata per coprire le spese amministrative e per aiutare i Paesi in via di sviluppo Parti che siano particolarmente vulnerabili agli effetti negativi dei cambiamenti climatici a far fronte ai costi di adattamento.

9. Possono partecipare al meccanismo per lo sviluppo pulito, in particolare alle attività indicate al precedente paragrafo 3 lettera a e all'acquisto di unità di riduzione certificate delle emissioni, entità private e pubbliche; la partecipazione è sottoposta alle direttive impartite dal comitato esecutivo del meccanismo per lo sviluppo pulito.

10. Le riduzioni di emissioni certificate ottenute tra l'anno 2000 e l'inizio del primo periodo di adempimento possono utilizzarsi per contribuire all'adempimento degli impegni previsti per il primo periodo di adempimento.

Art. 13 1. La Conferenza delle Parti, organo supremo della Convenzione, agisce come riunione delle Parti del presente Protocollo.

2. Le Parti della Convenzione che non sono Parti del presente Protocollo possono partecipare, in qualità di osservatori, ai lavori delle sessioni della Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti del presente Protocollo. Quando la Conferenza delle Parti agisce come riunione delle Parti del presente Protocollo, le decisioni ai sensi del Protocollo vengono adottate esclusivamente dalle Parti del presente Protocollo.

3. Quando la Conferenza delle Parti agisce come riunione delle Parti del presente Protocollo, ogni membro del Comitato Direttivo della Conferenza delle Parti che rappresenti una Parte della Convenzione che, in quel momento, non è Parte del presente Protocollo è sostituito da un nuovo membro eletto dalle Parti del presente Protocollo e tra esse.

4. La
Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti del presente Protocollo, esamina regolarmente l'attuazione del presente Protocollo e, conformemente al suo mandato, adotta le decisioni necessarie per promuovere la sua effettiva attuazione. La Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti 5750

Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici

del presente Protocollo, esercita le funzioni che le sono conferite dal presente Protocollo e: a)

valuta, sulla base di tutte le informazioni che le sono comunicate conformemente alle disposizioni del presente Protocollo, l'attuazione del Protocollo a cura delle Parti, gli effetti generali delle misure adottate in applicazione del presente Protocollo, in particolare gli effetti ambientali, economici e sociali, così come il loro impatto cumulativo, ed i progressi realizzati al fine del raggiungimento dell'obiettivo primo della Convenzione;

b)

esamina periodicamente le obbligazioni contratte dalle Parti ai sensi del presente Protocollo, prendendo in debita considerazione ogni esame richiesto dall'articolo 4 paragrafo 2 lettera d e dall'articolo 7 paragrafo 2 della Convenzione e alla luce dell'obiettivo della Convenzione, dell'esperienza acquisita nel corso della sua attuazione e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, e a tal fine esamina ed adotta periodicamente i rapporti sull'attuazione del presente Protocollo;

c)

promuove e facilita lo scambio di informazioni sulle misure adottate dalle Parti per far fronte ai cambiamenti climatici e ai loro effetti, tenendo conto delle diverse circostanze, responsabilità e capacità delle Parti e dei loro rispettivi impegni ai sensi del presente Protocollo;

d)

facilita, a richiesta di due o più Parti, il coordinamento delle misure da esse adottate per far fronte ai cambiamenti climatici e ai loro effetti, tenendo conto delle diverse circostanze, responsabilità e capacità delle Parti e dei rispettivi impegni ai sensi del presente Protocollo;

e)

promuove ed indirizza, conformemente all'obiettivo della Convenzione e alle disposizioni del presente Protocollo e tenendo in piena considerazione le pertinenti decisioni della Conferenza delle Parti, lo sviluppo ed il periodico perfezionamento di metodologie confrontabili per l'efficace attuazione del presente Protocollo, adottate dalla Conferenza delle Parti nella sua funzione di riunione delle Parti del presente Protocollo;

f)

formula raccomandazioni su ogni questione necessaria all'attuazione del presente Protocollo;

g)

cerca di mobilitare risorse finanziarie addizionali in conformità all'articolo 11 paragrafo 2;

h)

istituisce gli organi sussidiari considerati necessari per l'attuazione del presente Protocollo;

i)

sollecita ed utilizza, se necessario, i servizi e la cooperazione delle organizzazioni internazionali e degli organismi intergovernativi e non governativi competenti e le informazioni che essi forniscono;

j)

esercita le altre funzioni che siano necessarie per l'attuazione del presente Protocollo e considera ogni incarico derivante da una decisione della Conferenza delle Parti della Convenzione.

5751

Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici

5. Il regolamento interno della Conferenza delle Parti e le procedure finanziarie applicate ai sensi della Convenzione si applicano mutatis mutandis al presente Protocollo, a meno che la Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti del presente Protocollo, decida altrimenti per consenso.

6. Il Segretariato convoca la prima sessione della Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti del presente Protocollo, in occasione della prima sessione della Conferenza delle Parti prevista dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo. Le successive sessioni ordinarie della Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti del presente Protocollo, si terranno annualmente e coincideranno con le sessioni ordinarie della Conferenza delle Parti, a meno che la Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti del presente Protocollo, decida altrimenti.

7. Le sessioni straordinarie della Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti del presente Protocollo, si tengono ogni volta che la Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti del presente Protocollo, lo ritenga necessario, o quando una delle Parti lo richieda per iscritto, a condizione che la domanda sia appoggiata, entro sei mesi dalla sua comunicazione alle Parti a cura del Segretariato, da almeno un terzo delle Parti.

8. L'Organizzazione delle Nazioni Unite, le sue agenzie specializzate e l'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica, come pure tutti gli Stati membri di dette organizzazioni od osservatori che non siano parte della Convenzione, possono essere rappresentati in qualità di osservatori alle sessioni della Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti del presente Protocollo. Ogni organo od agenzia, nazionale od internazionale, governativo o non governativo, che sia competente nelle materie di cui al presente Protocollo e che abbia informato il Segretariato della sua volontà di essere rappresentato in qualità di osservatore nel corso di una sessione della Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti del presente Protocollo, può essere ammesso in qualità di osservatore, a meno che almeno un terzo delle Parti presenti vi si opponga. L'ammissione e la partecipazione degli osservatori
è soggetta al regolamento interno di cui al paragrafo 5.

Art. 14 1. Il Segretariato, istituito a norma dell'articolo 8 della Convenzione, svolge la funzione di Segretariato del presente Protocollo.

2. L'articolo 8 paragrafo 2 della Convenzione, relativo alle funzioni del Segretariato, e l'articolo 8 paragrafo 3, relativo alle disposizioni adottate per il funzionamento del Segretariato, si applicano mutatis mutandis al presente Protocollo. Il Segretariato esercita, inoltre, le funzioni assegnategli ai sensi del presente Protocollo.

Art. 15 1. L'Organo sussidiario per l'assistenza scientifica e tecnologica e l'Organo sussidiario di attuazione, istituiti dagli articoli 9 e 10 della Convenzione, hanno, rispettivamente, la funzione di Organo sussidiario per l'assistenza scientifica e tecnologica e di Organo sussidiario di attuazione del presente Protocollo. Le disposizioni della 5752

Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici

Convenzione relative alle funzioni dei due organi si applicano mutatis mutandis al presente Protocollo. Le sessioni dell'Organo sussidiario per l'assistenza scientifica e tecnologica e dell'Organo sussidiario di attuazione del presente Protocollo coincidono con quelle dell'Organo sussidiario per l'assistenza scientifica e tecnologica e dell'Organo sussidiario di attuazione della Convenzione.

2. Le Parti della Convenzione che non siano Parti del presente Protocollo possono partecipare in qualità di osservatori ai lavori di ogni sessione degli organi sussidiari.

Quando gli organi sussidiari agiscono come organi sussidiari del presente Protocollo, le decisioni ai sensi del presente Protocollo sono adottate esclusivamente dalle Parti del Protocollo.

3. Quando gli organi sussidiari istituiti dagli articoli 9 e 10 della Convenzione esercitano le loro funzioni in relazione a questioni di interesse per il presente Protocollo, ogni membro del Comitato direttivo degli organi sussidiari che rappresenti una Parte della Convenzione che, in quel momento, non è Parte del presente Protocollo è sostituito da un nuovo membro eletto dalle Parti del presente Protocollo e tra esse.

Art. 16 La Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti del presente Protocollo, considera, il più presto possibile, l'applicazione al presente Protocollo del processo consultivo multilaterale di cui all'articolo 13 della Convenzione, e delle eventuali modifiche, alla luce di ogni pertinente decisione che possa essere adottata dalla Conferenza delle Parti. Ogni processo consultivo multilaterale che possa essere applicato al presente Protocollo lo sarà senza pregiudizio delle procedure e dei meccanismi di cui all'articolo 18.

Art. 17 La Conferenza delle Parti definisce i principi, le modalità, le norme e le linee guida, in particolare per la verifica, la preparazione dei rapporti e la contabilità relativa al commercio dei diritti di emissione. Le Parti incluse nell'Allegato B possono partecipare al commercio di diritti di emissione al fine di adempiere agli impegni assunti a norma dell'articolo 3. Ogni commercio di questo tipo è supplementare alle misure adottate a livello nazionale per adempiere agli impegni quantificati di riduzione e limitazione delle emissioni di cui all'articolo 3.

Art. 18 Nella sua prima
sessione, la Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti del presente Protocollo, adotta procedure e meccanismi appropriati ed efficaci per determinare e valutare i casi di inadempimento degli impegni di cui al presente Protocollo, determinando una lista indicativa delle conseguenze, che tengano conto della causa, del tipo, del grado e della frequenza dell'inadempimento. Se le procedure ed i meccanismi di cui al presente articolo hanno conseguenze vincolanti per le Parti, sono adottati per mezzo di un emendamento al presente Protocollo.

5753

Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici

Art. 19 Le disposizioni dell'articolo 14 della Convenzione si applicano mutatis mutandis al presente Protocollo.

Art. 20 1. Ogni Parte può proporre emendamenti al presente Protocollo.

2. Gli emendamenti al presente Protocollo sono adottati durante una sessione ordinaria della Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti del presente Protocollo. Il testo di ogni emendamento proposto al presente Protocollo è comunicato alle Parti dal Segretariato almeno sei mesi prima della riunione alla quale l'emendamento sarà proposto per l'adozione. Il Segretariato comunica, inoltre, il testo di ogni proposta di emendamento alle Parti ed ai firmatari della Convenzione e, a titolo informativo, al Depositario.

3. Le Parti non risparmiano alcuno sforzo per raggiungere, per quanto attiene ogni emendamento proposto per il presente Protocollo, un accordo per consenso. Se tutti gli sforzi per pervenire ad un consenso sono stati esauriti senza che un accordo sia stato raggiunto, l'emendamento è approvato in ultima istanza a maggioranza dei tre quarti delle Parti presenti e votanti. L'emendamento approvato è comunicato dal Segretariato al Depositario, che lo trasmette a tutte le Parti per l'accettazione.

4. Gli strumenti di accettazione degli emendamenti sono depositati presso il Depositario. Ogni emendamento approvato in conformità al paragrafo 3 entra in vigore, per le Parti che lo hanno accettato, il novantesimo giorno successivo alla data in cui il Depositario ha ricevuto gli strumenti di accettazione di almeno tre quarti delle Parti del Presente Protocollo.

5. L'emendamento entra in vigore, per ogni altra Parte, il novantesimo giorno successivo alla data in cui la Parte ha depositato, presso il Depositario, lo strumento di accettazione dell'emendamento.

Art. 21 1. Gli allegati del presente Protocollo sono parte integrante dello stesso e, salva disposizione contraria espressa, ogni riferimento al Protocollo è anche un riferimento agli allegati. Gli allegati adottati successivamente all'entrata in vigore del presente Protocollo si limitano a liste, a moduli e ad altri documenti descrittivi di carattere scientifico, tecnico, procedurale o amministrativo.

2. Ogni Parte può proporre allegati al presente Protocollo o emendamenti agli allegati del presente Protocollo.

3. Gli allegati del presente
Protocollo e gli emendamenti agli allegati del presente Protocollo sono adottati durante una sessione ordinaria della Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti del presente Protocollo. Il testo di ogni proposta di allegato o di emendamento ad un allegato è comunicato alle Parti dal Segretariato almeno sei mesi prima della sessione nella quale l'allegato o l'emendamento sarà proposto per l'adozione. Il Segretariato comunica, inoltre, il testo di ogni

5754

Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici

proposta di allegato o di emendamento ad un allegato alle Parti ed ai firmatari della Convenzione e, a titolo informativo, al Depositario.

4. Le Parti non risparmiano alcuno sforzo per raggiungere un accordo per consenso in merito a ogni proposta di allegato o di emendamento ad un allegato. Se tutti gli sforzi in tal senso sono stati esauriti senza che un accordo sia stato raggiunto, l'allegato o l'emendamento ad un allegato è approvato in ultima istanza a maggioranza dei tre quarti delle Parti presenti e votanti. L'allegato o l'emendamento ad un allegato adottato è comunicato dal Segretariato al Depositario, che lo trasmette a tutte le Parti per l'accettazione.

5. Ogni allegato o emendamento ad un allegato, diverso dagli Allegati A o B e adottato a norma dei paragrafi 3 e 4, entra in vigore, per tutte le Parti del presente Protocollo, sei mesi dopo la data in cui il Depositario ha comunicato loro l'adozione dell'allegato o dell'emendamento all'allegato, ad eccezione delle Parti che abbiano notificato per iscritto al Depositario, entro tale periodo, che non accettano l'allegato o l'emendamento all'allegato. L'allegato o l'emendamento ad un allegato entra in vigore, per le Parti che abbiano ritirato la loro notifica di non accettazione, il novantesimo giorno successivo alla data di ricevimento, da parte del Depositario, del ritiro della notifica.

6. Se l'adozione di un allegato o di un emendamento ad un allegato comporta un emendamento al presente Protocollo, l'allegato o l'emendamento ad un allegato non entra in vigore fino al momento in cui l'emendamento al Protocollo non entra in vigore.

7. Gli emendamenti agli Allegati A e B del presente Protocollo sono adottati ed entrano in vigore in conformità alla procedura di cui all'articolo 20, a condizione che ogni emendamento all'Allegato B sia adottato solo con il consenso scritto della Parte interessata.

Art. 22 1. Ciascuna Parte del Protocollo dispone di un voto, ad eccezione di quanto stabilito al paragrafo 2 infra.

2. Le organizzazioni regionali di integrazione economica dispongono, per esercitare il diritto di voto nei campi attinenti alla propria competenza, di un numero di voti uguale al numero dei loro Stati membri che sono Parti del presente Protocollo. Queste organizzazioni non esercitano il loro diritto di voto se uno dei loro Stati
membri esercita il proprio e viceversa.

Art. 23 Il Segretariato Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite assume le funzioni di Depositario del presente Protocollo.

5755

Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici

Art. 24 1. Il presente Protocollo è aperto alla firma e soggetto alla ratifica, accettazione o approvazione degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione economica che sono Parti della Convenzione. È aperto alla firma presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York dal 16 marzo 1998 al 15 marzo 1999 ed è aperto all'adesione a partire dal giorno successivo al giorno in cui cessa di essere aperto alla firma. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione sono depositati presso il Depositario.

2. Ogni organizzazione regionale di integrazione economica che diventi Parte del presente Protocollo senza che nessuno dei suoi Stati membri lo sia, è vincolata a tutte le obbligazioni di cui al presente Protocollo. Nel caso una organizzazione abbia uno o più Stati membri che siano Parti del presente Protocollo, detta organizzazione ed i suoi Stati membri determinano le rispettive responsabilità per l'adempimento delle obbligazioni assunte a norma del presente Protocollo. In tali casi, l'organizzazione e gli Stati membri non possono esercitare simultaneamente i diritti derivanti dal presente Protocollo.

3. Nei loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, le organizzazioni regionali di integrazione economica indicano il livello di competenza rispetto alle questioni previste dal presente Protocollo. Inoltre, dette organizzazioni informano il Depositario, che a sua volta informa le Parti, di ogni sostanziale modifica nella portata della loro competenza.

Art. 25 1. Il Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui almeno 55 Parti della Convenzione, tra le quali le Parti incluse nell'Allegato I le cui emissioni totali di biossido di carbonio rappresentavano nel 1990 almeno il 55 per cento del volume totale di emissioni di biossido di carbonio delle Parti incluse nell'Allegato I, abbiano depositato i loro strumenti di ratifica, approvazione, adesione o accettazione.

2. Ai fini del presente articolo, «il volume totale di emissioni di biossido di carbonio nel 1990 delle Parti incluse nell'Allegato I » si considera la quantità notificata dalle Parti incluse nell'Allegato I alla data in cui le stesse adottano il presente Protocollo o ad una data anteriore, nella loro prima comunicazione nazionale presentata a norma
dell'articolo 12 della Convenzione.

3. Per ogni Stato o organizzazione regionale di integrazione economica che ratifichi, accetti o approvi il presente Protocollo o vi aderisca una volta che siano state realizzate tutte le condizioni per l'entrata in vigore di cui al paragrafo 1, il presente Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito degli strumenti di ratifica, approvazione, adesione o accettazione.

4. Ai fini del presente articolo, ogni strumento depositato da una organizzazione regionale di integrazione economica non si aggiunge a quelli depositati dagli Stati membri dell'organizzazione stessa.

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Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici

Art. 26 Nessuna riserva può essere fatta al presente Protocollo.

Art. 27 1. In qualunque momento, dopo tre anni a partire dalla data in cui il presente Protocollo è entrato in vigore nei riguardi di una Parte, detta Parte può denunciare il Protocollo mediante notifica scritta indirizzata al Depositario.

2. La denuncia ha effetto dopo un anno a partire dalla data di ricevimento della notifica da parte del Depositario o ad ogni altra data successiva, indicata nella notifica.

3. Ogni Parte che denunci la Convenzione è considerata, contemporaneamente, ritirata dal presente Protocollo.

Art. 28 L'originale del presente Protocollo, i cui testi in arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, è depositato presso il Segretariato Generale delle Nazioni Unite.

Fatto a Kyoto il giorno undici dicembre millenovecentonovantasette.

In fede di che i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo alle date indicate.

Seguono le firme

5757

Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici

Allegato A

Gas ad effetto serra Biossido di carbonio (CO2) Metano (CH4) Ossido di azoto (N2O) Idrofluorocarburi (HFC) Perfluorocarburi (PFC) Esafluoro di zolfo (SF6) Settori/categorie delle fonti Energia Combustione di carburanti ­

Settore energetico

­

Industrie manifatturiere ed edili

­

Trasporti

­

Altri settori

­

Altro

Emissioni fuoriuscite da combustibili ­

Combustibili solidi

­

Petrolio e gas naturale

­

Altro

Processi industriali ­

Prodotti minerali

­

Industria chimica

­

Metallurgia

­

Altre produzioni

­

Produzione di idrocarburi alogenati e di esafluoro di zolfo

­

Consumo di idrocarburi alogenati e di esafluoro di zolfo

­

Altro

Uso di solventi e di altri prodotti Agricoltura ­

Fermentazione enterica

­

Trattamento del letame

5758

Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici

­

Risicoltura

­

Terreni agricoli

­

Incendi controllati delle savane

­

Incenerimento sul luogo di rifiuti agricoli

­

Altro

Rifiuti ­

Discariche per rifiuti solidi

­

Trattamento delle acque reflue

­

Incenerimento dei rifiuti

­

Altro

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Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici

Allegato B

Quantificazione degli impegni di limitazione o di riduzione delle emissioni (percentuale delle emissioni dell'anno o del periodo di riferimento) Parte Australia Austria Belgio Bulgaria* Canada Comunità Europea Croazia* Danimarca Estonia* Federazione Russa* Finlandia Francia Germania Giappone Grecia Irlanda Islanda Italia Lettonia* Liechtenstein Lituania* Lussemburgo Monaco Norvegia Nuova Zelanda Olanda Polonia* Portogallo Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord Repubblica Ceca* Romania* 5760

108 92 92 92 94 92 95 92 92 100 92 92 92 94 92 92 110 92 92 92 92 92 92 101 100 92 94 92 92 92 92

Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici

Slovacchia* Slovenia* Spagna Stati Uniti d'America Svezia Svizzera Ucraina* Ungheria* *

92 92 92 93 92 92 100 94

Paesi in transizione verso un'economia di mercato.

5761