Legge federale sulla radiotelevisione (LRTV)

Progetto

(Disposizioni in materia di pubblicità) Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio degli Stati del 18 febbraio 20021; visto il parere del Consiglio federale dell'8 maggio 20022, decreta: I La legge federale del 21 giugno 19913 sulla radiotelevisione è modificata come segue: Art. 18

Pubblicità: principi generali

1

La pubblicità è disgiunta dai programmi e come tale chiaramente riconoscibile. I collaboratori stabili ai programmi dell'emittente non possono partecipare alle emissioni pubblicitarie. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per le emittenti locali e regionali.

2

Il Consiglio federale stabilisce la durata massima consentita per la pubblicità. A tale scopo tiene in considerazione la missione e la posizione degli altri mezzi di comunicazione, in particolare della stampa, nonché le norme internazionali in materia di pubblicità.

3

Nella concessione l'autorità concedente può: a.

precisare la collocazione della pubblicità all'interno del programma;

b.

proibire totalmente la pubblicità in singoli programmi.

Art. 18a (nuovo) Interruzioni pubblicitarie 1

La SSR non può interrompere con inserti pubblicitari l'unità di un'emissione di durata inferiore ai 90 minuti. Nelle emissioni della SSR di durata superiore ai 90 minuti è ammessa un'interruzione pubblicitaria.

2 Nelle emissioni televisive delle altre emittenti le interruzioni pubblicitarie sono ammesse se non compromettono l'integrità e il valore delle emissioni e se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

1 2 3

FF 2002 6306 FF 2002 6320 RS 784.40

6318

2002-0641

Radiotelevisione. LF

a.

nelle emissioni composte da parti autonome, le interruzioni pubblicitarie sono ammesse soltanto tra le parti autonome; nelle altre emissioni, tra ogni interruzione pubblicitaria deve trascorrere almeno un periodo di 20 minuti;

b.

i telegiornali, i servizi d'attualità, i documentari, le emissioni religiose ad eccezione delle cerimonie religiose e le emissioni per bambini possono essere interrotti, con un unico inserto pubblicitario, soltanto se la loro durata programmata è di almeno 30 minuti. Un'interruzione ulteriore è permessa se l'emissione dura 50 minuti, una seconda se dura 70 minuti e in seguito una per ogni periodo di 20 minuti;

c.

i lungometraggi cinematografici e i film concepiti per la televisione, ad eccezione delle serie, dei romanzi a puntate, delle emissioni di svago e dei documentari, possono essere interrotti soltanto se la loro durata programmata supera i 45 minuti. Un'interruzione ulteriore è permessa se il film dura 90 minuti, una seconda se dura 110 minuti e in seguito una per ogni periodo di 45 minuti;

d.

la diffusione di cerimonie religiose non può essere interrotta con inserti pubblicitari.

Art. 18b (nuovo) Pubblicità: divieti e restrizioni 1

La propaganda religiosa e politica è vietata, come pure la pubblicità per il tabacco.

Alla SSR è vietato inoltre diffondere pubblicità per le bevande alcoliche.

2 La pubblicità per le bevande alcoliche che non sottostanno alla legge del 21 giugno 19324 sull'alcool è ammessa nelle emissioni televisive e radiofoniche delle emittenti diverse dalla SSR se:

a.

non è indirizzata specificatamente ai minori; nessun minore e nessun individuo che possa essere ritenuto un minore può essere associato in una pubblicità al consumo di bevande alcoliche;

b.

non associa il consumo di bevande alcoliche a prestazioni fisiche o alla guida di veicoli;

c.

non crea l'impressione che il consumo di bevande alcoliche contribuisca al successo sociale o sessuale;

d.

non suggerisce che le bevande alcoliche siano dotate di proprietà terapeutiche o che abbiano un effetto stimolante, sedativo o possano risolvere i problemi personali;

e.

non incentiva il consumo smodato di bevande alcoliche né offre un'immagine negativa dell'astinenza o della sobrietà;

f.

non sottolinea quale fattore positivo la gradazione alcolica delle bevande.

3

La pubblicità per agenti terapeutici è ammessa conformemente alla legge del 15 dicembre 20005 sugli agenti terapeutici.

4 5

RS 680 RS 812.21

6319

Radiotelevisione. LF

4

Il Consiglio federale può emanare ulteriori divieti e restrizioni in materia di pubblicità a protezione dei giovani e dell'ambiente.

II

1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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