Decreto federale che approva misure concernenti la tariffa delle dogane

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 13 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 19861 sulla tariffa delle dogane, visto il rapporto del 20 febbraio 2002 concernente le misure tariffali prese nel corso del secondo semestre 20012, decreta:

Art. 1 Sono approvate: a.

la modifica del 10 gennaio 20013 dell'ordinanza del 7 dicembre 19984 sull'importazione di cereali e di alimenti per animali (Allegato 1);

b.

la modifica del 7 novembre 20015 dell'ordinanza del 7 dicembre 19986 sul bestiame da macello (Allegato 2).

Art. 2 Il presente decreto non sottostà al referendum.

3254

1 2 3 4 5 6

RS 632.10 FF 2002 1969 RU 2001 326 RS 916.112.211 RU 2001 2880 RS 916.341

1974

2002-0001

Allegato 1

Ordinanza concernente la determinazione delle aliquote di dazio e l'importazione di cereali da semina, alimenti per animali, paglia, strame e merci la cui trasformazione produce residui che servono al foraggiamento (Ordinanza sull'importazione di cereali da semina e di alimenti per animali) Modifica del 10 gennaio 2001

Il Consiglio federale svizzero ordina: I L'ordinanza del 7 dicembre 19987 sull'importazione di cereali da semina e di alimenti per animali è modificata come segue: Titolo Ordinanza concernente la determinazione delle aliquote di dazio e l'importazione di cereali, alimenti per animali, paglia, strame e merci la cui trasformazione produce residui che servono al foraggiamento (Ordinanza sull'importazione di cereali e di alimenti per animali) Art. 2a 1

Contingente doganale di grano duro

La ripartizione del contingente doganale n. 26 (grano duro) non è disciplinata.

2

È autorizzato a importare grano duro all'aliquota del contingente doganale chi dispone di un permesso generale di importazione dell'Ufficio fiduciario dei detentori svizzeri di scorte obbligatorie di cereali (USSOC) giusta l'articolo 8 della legge dell'8 ottobre 19828 sull'approvvigionamento del Paese.

3

Il grano duro importato all'aliquota del contingente doganale deve servire a fabbricare in media, nel corso di un trimestre civile, almeno il 64 per cento di prodotti della macinazione. I prodotti della macinazione devono essere utilizzati come semolino da cucina per l'alimentazione umana o come friscello per la fabbricazione di paste alimentari; il friscello deve essere utilizzato in media, nel corso di un trimestre civile, nella misura almeno del 96 per cento per la fabbricazione di paste alimentari.

4 Gli importatori e tutti gli acquirenti sono autorizzati a fornire grano duro importato all'aliquota del contingente doganale solo alle persone che si sono impegnate nei confronti dell'Amministrazione federale delle dogane a rispettare i requisiti di cui al capoverso 3.

7 8

RS 916.112.211 RS 531

1975

Ordinanza sull'importazione di cereali da semina e di alimenti per animali

Art. 2b

RU 2001

Contingente doganale di cereali panificabili

1

Il contingente doganale di cereali panificabili (contingente doganale n. 27) è assegnato mediante vendita all'asta.

2 È autorizzato a partecipare alla vendita all'asta e a importare cereali panificabili chi dispone di un permesso generale di importazione dell'USSOC giusta l'articolo 8 della legge dell'8 ottobre 19829 sull'approvvigionamento del Paese.

3 L'Ufficio federale può mettere all'asta il contingente doganale in più parti scaglionate cronologicamente.

4 La quota del contingente doganale assegnata a ogni offerente ammonta al massimo al 20 per cento della parte del contingente doganale messo all'asta.

5 L'Ufficio federale determina il periodo durante il quale i cereali panificabili assegnati possono essere importati.

Art. 4, al. 1bis et 1ter 1bis L'azienda di trasformazione che non rispetta le rese stabilite nell'articolo 2a capoverso 3 è tenuta al pagamento posticipato del dazio sulla differenza rispetto alla resa minima secondo l'aliquota di dazio della voce di tariffa 1001.1039 applicabile nel momento in cui sorge l'obbligazione doganale. Se tale momento non può essere determinato, si prelevano le aliquote di dazio più elevate applicabili nel corso del relativo trimestre civile.

1ter L'azienda di trasformazione che, per motivi qualitativi, non raggiunge le rese stabilite nell'articolo 2a capoverso 3 è tenuta al pagamento posticipato del dazio sulla differenza rispetto alla resa minima secondo l'aliquota di dazio della voce di tariffa 1101.0031 applicabile nel momento in cui sorge l'obbligazione doganale. Se tale momento non può essere determinato, si prelevano le aliquote di dazio più elevate applicabili nel corso del relativo trimestre civile.

II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2001.

10 gennaio 2001

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

9

RS 531

1976

Allegato 2

Ordinanza concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM) Modifica del 7 novembre 2001

Il Consiglio federale svizzero ordina: I L'ordinanza del 7 dicembre 199810 sul bestiame da macello è modificata come segue: Art. 25, cpv. 3 3 Qualora nel periodo di contingentamento 2001 l'importatore sia impossibilitato ad adempiere la prestazione all'interno del Paese a causa della mancanza di offerta, può essere versata una tassa sostitutiva. La tassa ammonta a 4 franchi per chilogrammo netto di pollame intero ed è devoluta alla Cassa generale della Confederazione.

II La presente modifica entra in vigore il 8 novembre 2001.

7 novembre 2001

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

3254

10

RS 916.341; RU 2001 2091 (Allegato punto 18)

1977