Ordinanza dell'Assemblea federale concernente i valori limite di alcolemia nella circolazione stradale

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 55 capoverso 6 della legge del 19 dicembre 19581 sulla circolazione stradale (LCS); visto il messaggio del Consiglio federale del 22 maggio 20022, decreta:

Art. 1

Inabilità alla guida

1

Un conducente è considerato in ogni caso inabile alla guida per influsso alcolico (ebrietà) se presenta una concentrazione di alcol nel sangue dello 0,5 per mille o più, oppure se ha nell'organismo una quantità di alcol che determina una tale concentrazione.

2

È considerata qualificata una concentrazione di alcol nel sangue dello 0,8 per mille o più.

Art. 2

Entrata in vigore

Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore.

3391

1 2

RS 741.01 FF 2002 3523

2002-0101

3531