Autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica, nella procedura per circolazione degli atti del 30 novembre 2001, visti: l'articolo 321bis del Codice penale svizzero (CP, RS 311.0); gli articoli 1, 2, 9, 10, 11 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 concernente l'autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica (OATSP, RS 235.154); in re «Dr Béatrice Arzel, Evaluation du recours aux soins palliatifs» concernente la domanda del 19 novembre 2001 per un'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP, a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica, decide: Titolare dell'autorizzazione A Béatrice Arzel, in qualità di capo responsabile del progetto, è rilasciata un'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP nonché dell'articolo 2 OATSP, per la raccolta di dati non anonimizzati.

Ella è resa attenta all'obbligo di mantenere il segreto in virtù dell'articolo 321bis CP.

Oggetto dell'autorizzazione a.

La presente autorizzazione libera dal segreto professionale i medici che hanno prodigato cure palliative a pazienti durante gli ultimi sei mesi di vita nei confronti della titolare dell'autorizzazione, per l'ottenimento di dati relativi a loro pazienti che non hanno potuto dare il loro consenso perché deceduti.

b.

Il rilascio dell'autorizzazione non impone a nessuno l'obbligo di comunicare i dati.

Scopo della comunicazione dei dati La comunicazione di dati che soggiacciono al segreto professionale in campo medico in virtù dell'articolo 321bis CP deve servire unicamente al progetto di ricerca sulla valutazione del ricorso alle cure palliative.

Tipo di conservazione di dati e diritto all'accesso La signora Béatrice Arzel è tenuta a garantire la protezione dei dati comunicati.

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Oneri a.

I dati raccolti devono essere anonimizzati non appena la ricerca lo permetta.

b.

I dati non anonimizzati devono essere conservati sotto chiave. L'accesso deve essere protetto mediante una password.

c.

L'accesso ai dati non anonimizzati è limitato alla titolare dell'autorizzazione.

d.

La titolare dell'autorizzazione è obbligata a informare per scritto i medici che hanno prodigato cure palliative a pazienti durante gli ultimi sei mesi di vita in merito all'estensione dell'autorizzazione. La comunicazione scritta deve essere fatta pervenire al Segretariato della Commissione peritale, a destinazione del Presidente, per approvazione, il più presto possibile.

Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso amministrativo in virtù dell'articolo 33 capoverso 1 lettera c della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) e dell'articolo 44 e seguenti della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (LPA; RS 172.021), entro 30 giorni dalla notifica rispettivamente dalla pubblicazione sul Foglio federale, presso la Commissione federale sulla protezione dei dati, casella postale, 3000 Berna 7.

Il ricorso deve essere presentato in duplice copia e deve contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Comunicazione e pubblicazione La presente decisione è notificata per scritto alla titolare dell'autorizzazione nonché all'Incaricato federale della protezione dei dati. Il dispositivo della decisione è pubblicato sul Foglio federale. Chi è legittimato a ricorrere può, previo appuntamento e durante il termine di ricorso, prendere conoscenza dell'intera decisione presso il Segretariato della Commissione peritale, Ufficio federale della sanità pubblica, 3003 Berna (telefono 031 324 94 02).

16 aprile 2002

Commissione peritale per il segreto professionale in materia di ricerca medica: Il presidente, prof. dott. iur. F. Werro

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