ad 00.462 Iniziativa parlamentare Revisione della LRTV Rapporto del 5 marzo 2002 della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio degli Stati Parere del Consiglio federale dell'8 maggio 2002

Onorevoli presidenti e consiglieri, Conformemente all'articolo 21quater capoverso 4 della legge sui rapporti fra i Consigli (LRC), esprimiamo qui di seguito il nostro parere in merito al rapporto del 5 marzo 2002 della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio degli Stati concernente la revisione della legge federale del 21 giugno 1991 sulla radiotelevisione (LRTV).

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

8 maggio 2002

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Parere 1

Situazione iniziale

La Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio degli Stati (CTT-CSt) chiede nel suo rapporto un allentamento delle disposizioni della LRTV concernenti la pubblicità per bevande alcoliche e le interruzioni pubblicitarie.

L'obiettivo dell'intervento è di migliorare la situazione economica delle emittenti televisive private svizzere. Dato che il miglioramento è urgente, la CTT-CSt non vuole aspettare che le disposizioni in questione possano essere modificate nell'ambito della revisione totale della LRTV.

2

Parere del Consiglio federale

Il nostro Collegio non ha obiezioni contro la proposta presentata nel rapporto.

L'allentamento della regolamentazione relativa alle interruzioni pubblicitarie in vista di un allineamento alle disposizioni minime europee è già stato proposto nell'avamprogetto di revisione della LRTV del dicembre 2000. Ci siamo pronunciati a favore dell'autorizzazione della pubblicità per la birra e il vino alla televisione e alla radio già durante la discussione svolta lo scorso mese di gennaio. Il fatto che i due allentamenti siano validi solo per le emittenti private e non per i programmi della SSR è pure conforme ai nostri principi. Ci riserviamo tuttavia il diritto di riesaminare alcuni aspetti di questa regolamentazione nell'ambito della revisione totale della LRTV. È in particolare necessario esaminare se, come proposto nell'avamprogetto, si debbano escludere completamente dalle interruzioni pubblicitarie le emissioni per bambini e se la pubblicità per bevande alcoliche debba essere sottoposta a una regolamentazione più restrittiva delle disposizioni minime europee specificatamente per una maggiore protezione della gioventù.

Secondo il nostro Collegio, spetta alle Camere federali decidere se le modifiche proposte possono essere separate dalla revisione della LRTV e trattate con priorità.

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