Legge federale sul trasferimento internazionale dei beni culturali

Disegno

(Legge sul trasferimento dei beni culturali, LTBC) del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 69 capoverso 2 e 95 capoverso 1 della Costituzione federale1; in applicazione della Convenzione UNESCO del 14 novembre 19702 concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà di beni culturali (Convenzione UNESCO 1970); visto il messaggio del Consiglio federale del 21 novembre 20013, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1

Oggetto e scopo

1

La presente legge disciplina l'importazione di beni culturali in Svizzera, il loro transito, la loro esportazione e il rimpatrio degli stessi da parte della Svizzera.

2 Con la presente legge la Confederazione intende fornire un contributo al mantenimento del patrimonio culturale dell'umanità e impedire il furto, il saccheggio e l'importazione ed esportazione illecite dei beni culturali.

Art. 2

Definizioni

1

Per bene culturale si intende un bene importante, in termini religiosi o profani, per l'archeologia, la preistoria, la storia, la letteratura, l'arte o la scienza, appartenente a una delle categorie definite nell'articolo 1 della Convenzione UNESCO 1970.

2

Sono considerati beni culturali in senso stretto: a.

i rinvenimenti archeologici e paleontologici;

b.

gli elementi di monumenti, di opere architettoniche sacre e profane o di siti archeologici;

c.

il materiale d'importanza etnologica o rituale e gli oggetti sacri;

d.

gli archivi.

3

Per patrimonio culturale si intende l'insieme dei beni culturali appartenenti a una delle categorie definite nell'articolo 4 della Convenzione UNESCO 1970.

1 2 3

544

RS 101 FF 2002 557 FF 2002 457 2000-1408

Legge sul trasferimento dei beni culturali

4

Sono considerati Stati contraenti gli Stati che hanno ratificato la Convenzione UNESCO 1970.

5

Per Servizio specializzato si intende l'organo amministrativo cui incombe l'esecuzione dei compiti definiti nell'articolo 19.

6 Un'importazione è considerata illecita se viola una convenzione secondo l'articolo 7 o un provvedimento secondo l'articolo 8 capoverso 1 lettera a.

Sezione 2: Elenchi dei beni culturali Art. 3

Elenco federale

1

I beni culturali di proprietà della Confederazione e d'importanza significativa per il patrimonio culturale sono iscritti nell'Elenco federale.

2

3

L'iscrizione implica che: a.

i beni culturali non possono essere acquistati né per prescrizione né in buona fede;

b.

il diritto alla riconsegna non si prescrive;

c.

l'esportazione definitiva dei beni culturali dalla Svizzera è vietata.

Un bene culturale può essere stralciato dall'Elenco federale se: a.

ha perso la sua importanza significativa per il patrimonio culturale;

b.

lo stralcio è giustificato dalla concentrazione di beni finalizzata alla costituzione di un insieme;

c.

la Confederazione perde la proprietà del bene o vi rinuncia.

4

Il Servizio specializzato gestisce l'Elenco federale in forma di banca dati elettronica e lo pubblica.

Art. 4

Elenchi dei Cantoni

Per semplificare i controlli al confine, i Cantoni che disciplinano l'esportazione dei beni culturali esistenti sul proprio territorio possono collegare con la banca dati della Confederazione eventuali elenchi dei loro beni culturali.

Sezione 3: Importazione ed esportazione Art. 5

Autorizzazione per l'esportazione di beni culturali figuranti nell'Elenco federale

1

Chiunque intende esportare dalla Svizzera beni culturali iscritti nell'Elenco federale necessita di un'autorizzazione del Servizio specializzato.

545

Legge sul trasferimento dei beni culturali

2

L'autorizzazione è rilasciata se: a.

i beni culturali sono esportati temporaneamente; e

b.

l'esportazione avviene a scopo di ricerca, conservazione, esposizione o per motivi analoghi.

Art. 6

Pretese di rimpatrio della Svizzera

1

Se beni culturali figuranti nell'Elenco federale sono stati esportati illecitamente dalla Svizzera, il Consiglio federale fa valere pretese di rimpatrio nei confronti di altri Stati contraenti. Gli indennizzi e i costi che ne derivano sono a carico della Confederazione.

2 Se beni culturali figuranti in un elenco cantonale sono stati esportati illecitamente dalla Svizzera, il Consiglio federale, su richiesta del Cantone, fa valere pretese di rimpatrio nei confronti di altri Stati contraenti. Gli indennizzi e i costi che ne derivano sono a carico del Cantone richiedente.

Art. 7

Convenzioni

1

Il Consiglio federale può concludere con gli Stati contraenti, allo scopo di salvaguardare gli interessi di politica culturale e di politica estera e di tutelare il patrimonio culturale, trattati internazionali concernenti l'importazione e il rimpatrio dei beni culturali (convenzioni).

2

Le seguenti condizioni devono essere adempite: a.

l'oggetto della convenzione è un bene culturale ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2;

b.

il bene culturale appartiene al patrimonio culturale dello Stato contraente;

c.

il bene culturale sottostà, nello Stato contraente, a norme d'esportazione intese a proteggere il patrimonio culturale; e

d.

lo Stato contraente garantisce la reciprocità.

Art. 8

Provvedimenti limitati nel tempo

1

Allo scopo di salvaguardare da danni il patrimonio culturale di altri Stati minacciato da eventi straordinari, il Consiglio federale può:

2

a.

vincolare a determinate condizioni, limitare o vietare l'importazione, il transito e l'esportazione di beni culturali;

b.

partecipare a operazioni internazionali concertate ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione UNESCO 1970.

I provvedimenti sono limitati nel tempo.

546

Legge sul trasferimento dei beni culturali

Art. 9

Azioni di rimpatrio di altri Stati

1

Chi possiede beni culturali importati illecitamente in Svizzera può essere citato in giudizio per il loro rimpatrio dallo Stato dal quale i beni sono stati esportati illecitamente.

2

Il giudice può sospendere l'esecuzione del rimpatrio fino a quando, in relazione a quest'ultimo, i beni culturali non sono più in pericolo.

3

I costi derivanti dai provvedimenti necessari per la salvaguardia, il mantenimento e il rimpatrio dei beni culturali sono a carico dello Stato attore.

4 L'azione di rimpatrio dello Stato si prescrive in un anno dopo che le sue autorità sono venute a conoscenza dell'ubicazione e del detentore dei beni culturali, ma al più tardi in 30 anni dopo l'esportazione illecita.

5

Chi ha acquistato beni culturali in buona fede e deve restituirli ha diritto, al momento del rimpatrio, a un'adeguata indennità commisurata al prezzo d'acquisto e alle spese necessarie e utili alla salvaguardia e al mantenimento.

6

L'indennità è versata dallo Stato attore. Fino al pagamento dell'indennità la persona tenuta a restituire i beni culturali esercita su di essi un diritto di ritenzione.

Sezione 4: Garanzia di restituzione Art. 10

Richiesta

Se un bene culturale appartenente a un museo o altro istituto culturale di uno Stato contraente è temporaneamente dato in prestito per un'esposizione a un museo o altro istituto culturale in Svizzera, l'istituzione che riceve in prestito il bene può chiedere al Servizio specializzato di rilasciare all'istituzione che lo dà in prestito una garanzia di restituzione per la durata d'esposizione concordata nel contratto di prestito.

Art. 11

Pubblicazione e procedura di opposizione

1

La richiesta è pubblicata nel Foglio federale. La pubblicazione comprende una descrizione esatta dei beni culturali in questione e della loro provenienza.

2

Se non adempie manifestamente le condizioni per il rilascio di una garanzia di restituzione, la richiesta non è pubblicata ed è respinta.

3 Chi è parte ai sensi delle disposizioni della legge del 20 dicembre 19684 sulla procedura amministrativa può fare opposizione in forma scritta, entro 30 giorni, presso il Servizio specializzato. Il periodo di opposizione inizia a decorrere con la pubblicazione.

4

4

Chi non ha fatto opposizione è escluso dalla procedura ulteriore.

RS 172.021

547

Legge sul trasferimento dei beni culturali

Art. 12

Rilascio

1

Il Servizio specializzato decide in merito alla richiesta di rilascio di una garanzia di restituzione.

2

3

La garanzia di restituzione può essere rilasciata se: a.

nessuno ha fatto valere, mediante opposizione, un titolo di proprietà sui beni culturali;

b.

l'importazione dei beni culturali non è illecita;

c.

nel contratto di prestito è concordato che a conclusione dell'esposizione i beni culturali ritornano nello Stato contraente da cui sono stati prestati.

Il Consiglio federale può definire condizioni supplementari.

Art. 13

Effetto

La garanzia di restituzione implica che né i privati né le autorità possono far valere pretese giuridiche nei confronti dei beni culturali fintanto che questi si trovano in Svizzera.

Sezione 5: Aiuti finanziari a favore del mantenimento del patrimonio culturale Art. 14 1

La Confederazione può concedere aiuti finanziari: a.

ai musei o istituti analoghi in Svizzera, per la custodia provvisoria a titolo fiduciario e la cura conservativa dei beni culturali che formano parte del patrimonio culturale di altri Stati e che in essi sono minacciati da eventi straordinari;

b.

per progetti destinati al mantenimento del patrimonio culturale mobile in altri Stati contraenti.

2 Gli aiuti finanziari secondo il capoverso 1 lettera a sono versati soltanto se la custodia a titolo fiduciario è eseguita:

3

a.

d'intesa con le autorità dell'altro Stato; o

b.

sotto gli auspici dell'UNESCO o di un'altra organizzazione internazionale che si dedichi alla protezione dei beni culturali.

Gli aiuti finanziari sono stanziati dall'Ufficio federale della cultura.

548

Legge sul trasferimento dei beni culturali

Sezione 6: Trasferimento di beni culturali Art. 15 1

Trasferimento a istituzioni della Confederazione

Le istituzioni della Confederazione non devono acquistare o esporre beni culturali: a.

rubati, smarriti o altrimenti sottratti contro la volontà del loro proprietario o scavati illecitamente;

b.

che sono parte del patrimonio culturale di uno Stato e sono stati esportati illecitamente.

2

Le istituzioni della Confederazione alle quali sono offerti simili beni culturali avvertono immediatamente il Servizio specializzato.

Art. 16

Trasferimento nell'ambito del commercio d'arte e delle aste pubbliche

1 Nell'ambito del commercio d'arte e delle aste pubbliche i beni culturali possono essere trasferiti soltanto se la persona che intende trasferirli può presumere, sulla base delle circostanze specifiche, che i beni non sono stati:

a.

rubati, smarriti o altrimenti sottratti contro la volontà del loro proprietario né scavati illecitamente;

b.

importati illecitamente.

2

Le persone operanti nel commercio d'arte e nelle aste pubbliche informano la loro clientela in merito alle vigenti norme d'importazione ed esportazione.

Art. 17

Obbligo di tenere un registro

1

Le persone operanti nel commercio d'arte e nelle aste pubbliche tengono un registro in cui iscrivono i dati concernenti l'acquisto di beni culturali in senso stretto.

2

Nei registri sono iscritti: a.

l'origine dei beni culturali;

b.

il nome e l'indirizzo del fornitore o venditore dei beni;

c.

una descrizione dei beni; e

d.

il prezzo d'acquisto.

3

I registri e i documenti giustificativi sono conservati per 30 anni. L'articolo 962 capoversi 2-4 del Codice delle obbligazioni5 si applica per analogia.

Art. 18

Obbligo d'informare e controllo

1

Le persone operanti nel commercio d'arte e nelle aste pubbliche forniscono tutte le informazioni necessarie alle autorità doganali e a quelle preposte al perseguimento penale.

5

RS 220

549

Legge sul trasferimento dei beni culturali

2

Le autorità doganali e quelle preposte al perseguimento penale sono autorizzate a ispezionare, durante i consueti orari di lavoro e senza preannunciarsi, i locali commerciali e i depositi delle persone operanti nel commercio d'arte e nelle aste pubbliche. Esse possono visionare i documenti pertinenti e, se necessario, metterli al sicuro.

Sezione 7: Autorità Art. 19

Servizio specializzato

Per l'esecuzione della presente legge la Confederazione designa un Servizio specializzato che adempie in particolare i compiti seguenti: a.

consiglia e coadiuva le autorità federali a proposito delle questioni legate al trasferimento dei beni culturali e coordina i lavori;

b.

consiglia le autorità cantonali a proposito delle questioni legate al trasferimento dei beni culturali e collabora con esse;

c.

rappresenta la Svizzera nei confronti delle autorità estere per le questioni legate al trasferimento dei beni culturali;

d.

collabora con le autorità di altri Stati allo scopo di tutelarne il patrimonio culturale;

e.

fornisce agli operatori del commercio d'arte e delle aste pubbliche, nonché ad altre cerchie interessate, informazioni in merito alle questioni legate al trasferimento dei beni culturali;

f.

gestisce l'Elenco federale in forma di banca dati elettronica e lo pubblica (art. 3);

g.

rilascia garanzie di restituzione (art. 10-13).

Art. 20 1

Dogana

Le autorità doganali controllano il trasferimento dei beni culturali al confine.

2

Esse sono autorizzate a trattenere beni culturali sospetti all'importazione, al transito o all'esportazione e a sporgere denuncia alle autorità preposte al perseguimento penale.

3 L'immagazzinamento di beni culturali nei depositi doganali è considerato importazione.

Art. 21

Autorità preposte al perseguimento penale

1

Se vi è il sospetto che beni culturali siano stati rubati, smarriti o altrimenti sottratti contro la volontà del loro proprietario o importati illecitamente in Svizzera, le autorità competenti preposte al perseguimento penale ne ordinano il sequestro.

2

Ogni sequestro è notificato immediatamente al Servizio specializzato.

550

Legge sul trasferimento dei beni culturali

Sezione 8: Assistenza amministrativa e giudiziaria Art. 22

Assistenza amministrativa in Svizzera

Le autorità federali, cantonali e comunali competenti comunicano tra di esse e alle rispettive autorità di vigilanza tutti i dati necessari all'esecuzione della presente legge.

Art. 23

Assistenza amministrativa e giudiziaria internazionale

1

Le autorità federali preposte all'esecuzione della presente legge possono collaborare con le autorità estere competenti e con organizzazioni ed enti internazionali e coordinare le inchieste a condizione che: a.

ciò sia necessario per applicare la presente legge; e

b.

le autorità estere, le organizzazioni e gli enti internazionali siano vincolati al segreto d'ufficio o sottostiano a un corrispondente obbligo di discrezione.

2 Esse possono chiedere alle autorità estere di fornire i dati necessari. Allo scopo di ricevere questi ultimi, possono comunicare loro dati concernenti in particolare:

a.

le caratteristiche, la quantità, il luogo di destinazione e il luogo di utilizzazione, lo scopo dell'utilizzazione e i destinatari dei beni culturali;

b.

le persone coinvolte nella fornitura o mediazione dei beni culturali;

c.

lo svolgimento delle transazioni dal punto di vista finanziario.

3

Le autorità federali possono comunicare i dati secondo il capoverso 2, di propria iniziativa o su richiesta dello Stato estero, se lo Stato in questione: a.

concede la reciprocità;

b.

garantisce che i dati saranno trattati esclusivamente per gli scopi stabiliti nella presente legge; e

c.

garantisce che i dati saranno utilizzati in un procedimento penale unicamente se l'assistenza giudiziaria in materia penale sarebbe esclusa a causa del genere del reato; il servizio amministrativo federale coinvolto decide, d'intesa con l'Ufficio federale di giustizia, se l'assistenza giudiziaria in materia penale è possibile.

4

In caso di infrazione alla presente legge, alle autorità estere competenti può essere concessa l'assistenza giudiziaria. Simili infrazioni non sono considerate reati di politica monetaria, commerciale o economica ai sensi dell'articolo 3 capoverso 3 della legge federale del 20 marzo 19816 sull'assistenza internazionale in materia penale.

6

RS 351.1

551

Legge sul trasferimento dei beni culturali

Sezione 9: Disposizioni penali Art. 24

Delitti

1

Se per il reato non è comminata una pena più severa in virtù di un'altra disposizione, è punito con la detenzione fino a un anno o la multa fino a 100 000 franchi chi, intenzionalmente:

2

a.

importa, vende, distribuisce, procura per mediazione, acquista o esporta beni culturali rubati, smarriti o altrimenti sottratti contro la volontà del proprietario;

b.

si appropria di oggetti rinvenuti durante lavori di scavo ai sensi dell'articolo 724 del Codice civile7;

c.

importa illecitamente beni culturali o li dichiara in modo inesatto all'importazione o al transito;

d.

esporta illecitamente o dichiara in modo inesatto all'esportazione beni culturali figuranti nell'Elenco federale;

e.

viola l'obbligo di tenere un registro (art. 14).

Chi ha agito per negligenza è punito con la multa fino a 40 000 franchi.

3 Chi ha agito per mestiere è punito con la detenzione fino a due anni o con la multa fino a 200 000 franchi.

Art. 25

Contravvenzioni

1

Se per il reato non è comminata una pena più severa in virtù di un'altra disposizione, è punito con la multa fino a 20 000 franchi chi, nell'ambito del commercio d'arte e delle aste pubbliche, non rispetta: a.

gli obblighi di diligenza e informazione al momento di trasferire beni culturali (art. 16);

b.

l'obbligo d'informare o vanifica il controllo (art. 15).

2

Il tentativo e la complicità sono punibili.

3

Nei casi di lieve gravità si può prescindere dalla punizione.

Art. 26

Infrazioni commesse nell'azienda

Alle infrazioni commesse nell'azienda sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 19748 sul diritto penale amministrativo.

Art. 27

Perseguimento penale

Il perseguimento e il giudizio di atti punibili secondo la presente legge competono ai Cantoni.

7 8

552

RS 210 RS 313.0

Legge sul trasferimento dei beni culturali

Art. 28

Confisca di beni culturali e valori patrimoniali

1

Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una determinata persona, ordina la confisca dei beni culturali e dei valori patrimoniali che sono oggetto di un'infrazione alla presente legge se e nella misura in cui non è data la garanzia di un ulteriore impiego conforme al diritto.

2

I beni culturali e patrimoniali confiscati sono devoluti alla Confederazione. Il Consiglio federale ne disciplina l'impiego. A tal fine tiene conto degli obiettivi della presente legge.

Art. 29

Obbligo d'informare

Le autorità doganali e quelle preposte al perseguimento penale informano il Servizio specializzato in merito alle infrazioni alla presente legge.

Sezione 10: Rimedi giuridici e protezione dei dati Art. 30 1

La procedura in caso di ricorsi contro decisioni secondo la presente legge è retta dalle disposizioni generali sull'organizzazione giudiziaria.

2

Il trattamento di dati personali si conforma alla legislazione in materia di protezione dei dati.

Sezione 11: Disposizioni finali Art. 31

Esecuzione

Il Consiglio federale emana le prescrizioni d'esecuzione.

Art. 32

Modifica del diritto vigente

Gli atti legislativi qui appresso sono modificati come segue: 1. Codice civile 9 Art. 724 cpv. 1 e 1bis (nuovo) 1

Le rarità naturali e le antichità senza padrone sono proprietà del Cantone nel cui territorio sono state scoperte.

1bis Tali oggetti non possono essere alienati senza il consenso delle autorità cantonali competenti. Essi non possono essere acquistati né per prescrizione né in buona fede. Il diritto alla riconsegna non si prescrive.

9

RS 210

553

Legge sul trasferimento dei beni culturali

Art. 728 cpv. 1bis (nuovo) 1bis

Fatte salve le eccezioni stabilite dalla legge, la prescrizione acquisitiva per beni culturali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge federale del ...10 sul trasferimento internazionale dei beni culturali è di 30 anni.

Art. 934 cpv. 1bis (nuovo) 1bis

Il diritto di rivendicazione per beni culturali smarriti o altrimenti sottratti contro la volontà del loro proprietario ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge federale del ...11 sul trasferimento internazionale dei beni culturali si prescrive in un anno dopo che il proprietario è venuto a conoscenza dell'ubicazione e del detentore dei beni culturali, ma al più tardi in 30 anni dopo lo smarrimento o la sottrazione.

2. Codice delle obbligazioni 12 Art. 196bis (nuovo) c. Beni culturali

Per i beni culturali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge federale del ...13 sul trasferimento internazionale dei beni culturali l'azione di garanzia in caso di evizione si prescrive in un anno dopo che il compratore ha scoperto il difetto, ma in ogni caso in 30 anni dopo la conclusione del contratto.

Art. 210 cpv. 1bis (nuovo) 1bis

Per i beni culturali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge federale del ...14 sul trasferimento internazionale dei beni culturali l'azione di garanzia si prescrive in un anno dopo che il compratore ha scoperto il difetto, ma in ogni caso in 30 anni dopo la conclusione del contratto.

10 11 12 13 14

554

RS ...; RU ... (FF 2002 544) RS ...; RU ... (FF 2002 544) RS 220 RS ...; RU ... (FF 2002 544) RS ...; RU ... (FF 2002 544)

Legge sul trasferimento dei beni culturali

3. Legge federale del 1° luglio 1966 15 sulla protezione della natura e del paesaggio Art. 24 cpv. 1 lett. c 1

È punito con la detenzione fino a un anno o con la multa fino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente e senza averne il diritto: c.

distrugge o danneggia in modo grave una rarità naturale o antichità sotterrate (art. 724 cpv. 1 CC16).

4. Legge federale del 18 dicembre 1987 17 sul diritto internazionale privato Art. 98a (nuovo) 3. Beni culturali

Art. 33

Per le azioni di rimpatrio di beni culturali secondo l'articolo 9 della legge federale del ...18 sul trasferimento internazionale dei beni culturali è competente il giudice del domicilio o della sede del convenuto o il giudice del luogo in cui i beni culturali sono ubicati.

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

3079

15 16 17 18

RS 451 RS 210 RS 291 RS ...; RU ... (FF 2002 544)

555