Autorizzazione generale a togliere il segreto professionale a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica, nella procedura per circolazione degli atti del 2 maggio 2002, visti : l'articolo 321bis del codice penale svizzero (CP, RS 311.0) e gli articoli 1, 3, 9 capoverso 4, 10, 11 e 13 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 concernente l'autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica (OATSP, RS 235.154), in re Psychiatrische Universitätsklinik di Zurigo concernente la domanda del 7 dicembre 2001 di prolungare l'autorizzazione generale a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica, decide: Titolare dell'autorizzazione La persona responsabile per i progetti di ricerca della Psychiatrische Universitätsklinik in relazione alla presente autorizzazione è il prof. dr. med. spec. psic. Wulf Rössler, capo dell'organo direttivo.

Durata dell'autorizzazione La presente autorizzazione è valida per un periodo di cinque anni a partire dal momento in cui è passata in giudicato.

Il titolare dell'autorizzazione deve presentare alla Commissione peritale, prima della scadenza della presente autorizzazione, i cambiamenti sottoindicati. La Commissione peritale decide di conseguenza se prendere una nuova decisione di autorizzazione complementare: ­

avvicendamento del capo dell'organo direttivo

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cambiamento della struttura amministrativa e organizzativa della Psychiatrische Universitätsklinik di Zurigo

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modifica del regolamento di accesso

Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in virtù dell'articolo 33 capoverso 1 lettera c della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD, RS 235.1) e dell'articolo 44 e seguenti della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) entro 30 giorni dalla notifica rispettivamente dalla pubblicazione presso la Commissione federale sulla protezione dei dati, casella postale, 3000 Berna 7. Il ricorso deve essere presentato in duplice copia e deve contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante

2002-1455

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Comunicazione e pubblicazione La presente decisione è notificata per scritto alla Psychiatrische Universitätsklinik di Zurigo e all'Incaricato federale della protezione dei dati.

Il dispositivo della decisione è pubblicato sul Foglio federale. L'avente diritto al ricorso può, entro il termine di ricorso e dopo essersi annunciato telefonicamente (031 324 94 02), prendere visione dell'intera decisione presso il Segretariato della Commissione peritale, Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione giuridica, 3003 Berna.

16 luglio 2002

Commissione peritale per il segreto professionale in materia di ricerca medica: Il presidente, prof. dott. iur. Franz Werro

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