01.082 Messaggio concernente una revisione del Codice delle obbligazioni (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali) del 19 dicembre 2001

Onorevoli presidenti e consiglieri, Con il presente messaggio vi sottoponiamo per approvazione un disegno di revisione del Codice delle obbligazioni (diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali).

Nel contempo vi proponiamo di togliere di ruolo gli interventi parlamentari seguenti: 1975 P

12126

Diritto delle società anonime. Revisione (N 3.10.1975, Baumberger)

1992 P

93.3005 Nuova forma di società per piccole e medie imprese (S 10.12.92, Commissione del Consiglio degli Stati 91.430)

1997 M 97.3668 LEF. Socio gerente di una S.a.g.l.

(N 3.3.99, Dettling) 1998 P

97.3142 La persona giuridica quale socio illimitatamente responsabile di una società di persone (N 9.10.98, Raggenbass)

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

19 dicembre 2001

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2001-2838

2841

Compendio La presente revisione ha lo scopo di conferire alla società a garanzia limitata (Sagl) gli attributi di una vera e propria società di capitali di carattere personale.

Occorre colmare le lacune del diritto vigente, che risale al 1936, e aggiornare le disposizioni legali.

La normativa proposta consente la costituzione di Sagl unipersonali. Il massimale del capitale sociale, attualmente fissato a due milioni di franchi, è soppresso poiché può frenare inutilmente la crescita di una società che necessità di capitale proprio.

Il capitale sociale minimo (20 000 franchi) resta invece invariato. Deve tuttavia essere sempre integralmente liberato (il diritto vigente prevede invece un grado di liberazione minimo del 50%). In contropartita, la responsabilità solidale e sussidiaria dei soci fino all'importo totale del capitale sociale è soppressa.

Contrariamente al diritto vigente, che consente a un socio di possedere soltanto una quota sociale, il disegno autorizza una ripartizione della partecipazione finanziaria di ciascun socio in più quote. Occorre allentare le prescrizioni formali cui è subordinata la cessione delle quote senza tuttavia abbandonare le ampie possibilità di limitarne il trasferimento caratteristiche di una società di capitali di carattere personale.

Il disegno migliora la protezione dei soci minoritari, segnatamente il diritto di ottenere ragguagli e di consultare documenti e il diritto di opzione in caso di aumento del capitale sociale. Propone di meglio disciplinare il diritto di recesso e l'esclusione di un socio ­ due caratteristiche della Sagl ­ in numerosi punti (in particolare per quanto concerne l'indennità corrisposta al socio che lascia la società) al fine di assicurare una migliore attuazione del disciplinamento legale. Fornisce inoltre una risposta in merito a diverse questioni relative agli obblighi di effettuare versamenti suppletivi o di fornire prestazioni accessorie.

In considerazione dei bisogni delle piccole imprese, non si è in genere previsto l'obbligo di far verificare il conto annuale da un ufficio di revisione. Soltanto le Sagl che soddisfano talune condizioni soggiacciono a quest'obbligo. A tal proposito il disegno si fonda su diversi criteri inerenti alle dimensioni dell'impresa. L'obbligo di verifica può inoltre risultare da disposizioni statutarie
particolari.

Per garantire l'unità e la coerenza del diritto delle società, occorre armonizzare la regolamentazione legale di altre forme giuridiche con le disposizioni rivedute del diritto della Sagl. Il disegno prevede gli adeguamenti necessari per la società anonima e la società cooperativa. Introduce quindi diversi miglioramenti (quale p. es.

la costituzione di una società anonima unipersonale) anche per queste forme di società. Talune modifiche concernono infine il diritto del registro di commercio e quello delle ditte commerciali.

Per un riassunto più circostanziato del messaggio, si rinvia al numero 1.3.

2842

Messaggio 1

Parte generale

1.1

Situazione iniziale

La società a garanzia limitata (Sagl) è stata introdotta nel Codice delle obbligazioni (CO; RS 220) nell'ambito della revisione del 19361. Sino all'entrata in vigore della revisione del diritto della società anonima2, la Sagl non si è veramente affermata in Svizzera. Tra il 1992 e il 2001 il numero di Sagl iscritte nel registro di commercio è invece costantemente aumentato, passando da 2 964 (alla fine del 1992) a 52 395 (alla fine di ottobre del 1992). Nel medesimo lasso di tempo il numero delle società anonime ha registrato soltanto un lieve aumento (da 170 584 alla fine del 1992 a 173 320 alla fine di ottobre del 2001).

Questa «riscoperta» della Sagl potrebbe essere in parte dovuta alle esigenze imposte alle società anonime nell'ambito della revisione del 1991: segnatamente l'aumento dell'importo minimo del capitale azionario da 50 000 a 100 000 franchi e l'obbligo di far verificare il conto annuale da un ufficio di revisione indipendente, hanno indotto le piccole imprese a scegliere sempre più regolarmente la Sagl. Va inoltre rilevato che (contrariamente a quanto accaduto nei Paesi vicini) la società anonima è stata per lungo tempo utilizzata in modo un po' troppo disinvolto anche per società molto piccole; l'alternativa meno nota costituita dalla Sagl è invece stata trascurata.

Dalla loro adozione, le disposizioni del diritto della Sagl non sono mai state modificate. Benché ampiamente ispirate al diritto tedesco dell'epoca, contengono alcune peculiarità elvetiche che non sono indispensabili. La normativa vigente presenta inoltre diversi difetti, inconvenienti e lacune. Occorre in particolare menzionare quanto segue:

1 2

­

ogni socio risponde solidalmente e a titolo sussidiario, come un socio in nome collettivo, della liberazione del capitale sociale e di eventuali restituzioni indebite sino a concorrenza dell'importo complessivo del capitale sociale iscritto nel registro di commercio (art. 802 CO). Di conseguenza, i soci rispondono solidalmente per un importo che può superare di gran lunga l'ammontare nominale delle quote sociali da essi sottoscritte;

­

il diritto vigente non prevede espressamente la costituzione di una Sagl unipersonale (né del resto la costituzione di una società anonima unipersonale; art. 775 e 625 CO). Nella prassi la riunione di tutte le quote sociali (o di tutte le azioni) presso una sola persona è tuttavia tollerata;

­

il trasferimento di quote sociali è difficile da realizzare. La cessione e la promessa di cessione richiedono l'atto pubblico (art. 791 cpv. 4 CO). Inoltre, l'importo delle quote sociali deve figurare nello statuto (art. 776 n. 3 CO). Giacché ogni socio può possedere soltanto una quota sociale (art. 774 cpv. 2 CO), il valore nominale di quest'ultima deve essere modificato se il suo possessore acquista una partecipazione supplementare. Questo adegua-

Legge federale del 18 dicembre 1936; RU 53 189.

Legge federale del 4 ottobre 1991, in vigore dal 1° luglio 1992; RU 1992 733.

2843

mento richiede una modifica dello statuto, che deve pure risultare da un atto pubblico (art. 784 cpv. 1 CO);

3

­

la dottrina è divisa per quanto concerne il rapporto tra la regolamentazione attuale della Sagl e il diritto della società anonima riveduto3;

­

la limitazione dell'importo nominale del capitale sociale a due milioni di franchi può frenare la crescita di un'impresa che necessita di capitale proprio (art. 773 CO);

­

i soci rispondono solidalmente e sussidiariamente della liberazione della totalità del capitale sociale (cfr. n. 1); secondo la normativa vigente, un aumento di tale capitale richiede pertanto il loro consenso unanime (art. 784 cpv. 3 e 786 CO in combinato disposto con l'art. 779 cpv. 1 CO);

­

la riduzione agevolata del capitale sociale prevista dal diritto della società anonima per togliere un'eccedenza passiva accertata nel bilancio e risultante da perdite (art. 735 CO) è espressamente esclusa per la Sagl (art. 788 cpv. 2 secondo periodo CO);

­

la protezione dei soci minoritari non gerenti è lacunosa. I loro diritti di controllo e di informazione sono insufficienti (art. 819 CO). Contrariamente a quanto previsto nel diritto della società anonima (cfr. art. 652b cpv. 2 CO), non è necessario invocare gravi motivi per sopprimere il diritto di opzione (art. 787 CO). Anche la regolamentazione relativa al recesso e all'esclusione di un socio è lacunosa, segnatamente per quanto concerne la tacitazione (art. 822 CO);

­

il fallimento di un socio può causare lo scioglimento della Sagl (art. 793 e 794 CO). Benché non esercitino un'impresa in forma commerciale a loro nome e per proprio conto, i soci gerenti sottostanno personalmente, ex lege, all'esecuzione in via di fallimento (art. 39 cpv. 1 n. 5 LEF). Questa concezione è riconducibile al fatto che la Sagl è una società di carattere personale; non è tuttavia compatibile con il principio della separazione delle sfere di responsabilità vigente in materia di società di capitali;

­

la ripartizione delle competenze tra i gerenti e l'assemblea dei soci non è definita in modo preciso (art. 810 CO). Se lo statuto non dispone altrimenti, tutti i soci hanno diritto alla gestione e alla rappresentanza in comune della società e vi sono obbligati (art. 811 CO). La delega della gestione e della rappresentanza a terzi non è disciplinata chiaramente (art. 812 CO);

­

la regolamentazione del divieto di concorrenza (art. 818 CO) è lacunosa. In particolare, non si applica a tutte le persone incaricate della gestione bensì soltanto ai soci gerenti;

­

all'inizio di ogni anno civile un elenco dei nomi dei soci, delle quote sociali e delle prestazioni eseguite su di esse dev'essere consegnato all'ufficio del registro di commercio (art. 790 cpv. 2 CO);

­

sotto il profilo redazionale, il diritto della Sagl vigente lascia talvolta a desiderare. Numerose disposizioni sono infatti di difficile comprensione o persi-

Il Consiglio federale si è pronunciato in favore dell'applicazione del nuovo diritto (cfr.

Boll. Uff. 1995 N 2269 seg.).

2844

no fallaci. La terminologia adottata non è sempre unitaria, specialmente in tedesco.

Come già rilevato, nell'ultimo decennio la Sagl ha acquistato una notevole importanza. Appare pertanto prioritario eliminare i numerosi difetti e inconvenienti, talvolta considerevoli, della regolamentazione vigente.

1.2

Risultati della procedura preliminare

1.2.1

Elaborazione dell'avamprogetto

Dopo l'entrata in vigore della nuova normativa in materia di società anonima, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ha istituito, nel mese di gennaio del 1993, il Groupe de réflexion «Droit des sociétés». Quest'ultimo è stato incaricato di esaminare se fosse necessario procedere a ulteriori modifiche legislative nel settore del diritto delle società. Nel suo rapporto finale il gruppo di lavoro ha tra l'altro raccomandato di rivedere il diritto della Sagl4.

Nel 1995 l'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha quindi incaricato i professori Peter Böckli, di Basilea, Peter Forstmoser, di Zurigo e Jean-Marc Rapp, di Losanna, di elaborare un avamprogetto di revisione del diritto della Sagl. I periti hanno presentato un primo progetto nel mese di novembre del 19965. L'UFG ha in seguito incaricato gli stessi periti di completare tale progetto. Nel rapporto complementare i periti hanno segnatamente esaminato l'opportunità di introdurre nuove forme di società (cfr. n. 1.4). Questi lavori si sono conclusi nel dicembre 1998.

I periti hanno tra l'altro proposto di aumentare l'importo minimo del capitale sociale (interamente liberato) da 20 000 a 40 000 franchi, di sopprimere il massimale del capitale sociale, di abolire la responsabilità solidale e sussidiaria dei soci e di applicare in contropartita le disposizioni del diritto della società anonima concernenti la liberazione del capitale, di agevolare il trasferimento delle quote sociali, di ridisegnare la protezione dei soci minoritari, di ammettere la costituzione di società unipersonali e di prescrivere la designazione di un ufficio di revisione anche per le Sagl.

1.2.2

Procedura di consultazione

Il 28 aprile 1999 il nostro Consiglio ha incaricato il DFGP di porre in consultazione l'avamprogetto di revisione del diritto della Sagl6. In totale sono stati presentati 67 pareri.

4

5 6

Groupe de réflexion «Droit des sociétés», rapporto finale del 24 settembre 1993, pag. 46 e 84. Il rapporto può essere ordinato presso l'UFCL, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna (art. n. 407.020.f).

Cfr. Peter Böckli, Peter Forstmoser, Jean-Marc Rapp, Révision du droit de la Sàrl, CEDIDAC n. 34, Losanna 1997.

La documentazione per la procedura di consultazione del mese di aprile del 1999 (avamprogetto di riforma del diritto della Sagl e rapporto peritale) può essere ordinata presso l'UFCL, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna.

2845

La maggioranza degli interpellati ha accolto favorevolmente l'avamprogetto e ha riconosciuto la necessità di procedere a una revisione. Parecchi enti consultati hanno inoltre lodato la qualità del lavoro svolto.

Taluni partecipanti alla consultazione hanno tuttavia formulato riserve in merito alle proposte di revisione. Alcune organizzazioni e un partito politico si sono opposti a una revisione totale nella forma proposta. Hanno auspicato che l'avamprogetto fosse profondamente rielaborato prima di essere sottoposto al Parlamento e hanno espresso dubbi sull'opportunità di procedere rapidamente a una revisione.

L'avvicinamento del diritto della Sagl a quello della società anonima è stato messo in discussione. Si è segnatamente espresso il timore che la Sagl si trasformi in una «piccola società anonima». Sono in particolare state criticate le esigenze supplementari imposte dal diritto riveduto della società anonima e le spese che ne risulterebbero. Taluni interpellati temono che la presente revisione comporti la scomparsa di un numero non irrilevante di Sagl che non dispongono dei mezzi necessari per conformarsi al nuovo diritto. A tal proposito, si è sostenuto che questa forma di società è in parte scelta proprio per evitare gli oneri finanziari e amministrativi supplementari correlati alla costituzione e alla gestione di una società anonima. Alcuni partecipanti alla consultazione hanno invece approvato la maggiore armonizzazione con il diritto della società anonima proposta nell'avamprogetto.

Numerosi enti consultati hanno sottolineato che la Sagl deve restare una persona giuridica a disposizione delle piccole e medie imprese. Secondo tali interpellati, la Sagl occupa una posizione intermedia tra la società anonima e le società di persone: deve combinare i vantaggi della responsabilità limitata al patrimonio sociale con la maggiore libertà possibile nella definizione dei rapporti interni. Per sgravare le piccole e medie imprese da talune incombenze amministrative si dovrebbe prevedere una regolamentazione differenziata in funzione delle dimensioni delle società.

1.2.3

Elaborazione del disegno

Il nostro Consiglio ha preso atto dei risultati della procedura di consultazione con decisione del 5 luglio 20007 e ha incaricato il DFGP di elaborare un messaggio.

L'UFG ha pertanto rielaborato e completato in vari punti l'avamprogetto di revisione del diritto della Sagl alla luce delle osservazioni e delle proposte formulate nell'ambito della procedura di consultazione. Ha in seguito proceduto a un'ulteriore verifica materiale in collaborazione con i professori Böckli, Forstmoser e Rapp. La Commissione federale di esperti in materia di registro di commercio ha espresso il proprio parere in merito alle innovazioni concernenti il diritto del registro di commercio. L'UFG si è inoltre rivolto all'Ufficio federale per il diritto del registro fondiario e del diritto fondiario e all'Amministrazione federale delle contribuzioni per chiarire singole questioni.

Nel disegno si è tenuto conto delle principali critiche formulate dagli interpellati.

L'importo minimo del capitale sociale è quindi mantenuto a 20 000 franchi. Si esige tuttavia che sia interamente versato. Inoltre soltanto le società più grandi sono tenute 7

Risultati della procedura di consultazione (ottenibile presso l'UFCL, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna).

2846

a designare un ufficio di revisione. Per il rimanente, le singole critiche e proposte formulate durante la procedura di consultazione sono esaminate nell'ambito della presentazione degli elementi essenziali del disegno (cfr. n. 1.3) o nella parte speciale del presente messaggio.

Giacché nel disegno proposto si procede a una revisione totale del diritto della Sagl, gli articoli sono stati rinumerati.

1.3

Grandi linee del disegno

1.3.1

La Sagl, una società di capitali di carattere personale

Il presente disegno mira a conferire alla Sagl gli attributi di una vera e propria società di capitali di carattere personale. Mentre la concezione giuridica della società anonima si fonda sulla partecipazione degli azionisti al capitale e, nel modello ideale, la persona degli stessi riveste scarsa importanza, per la Sagl occorre adottare una normativa che consenta di tenere per quanto possibile conto della persona dei soci e delle circostanze di ogni caso specifico.

Il nuovo diritto della Sagl è stato concepito in funzione delle esigenze di imprese con una cerchia di soci piuttosto ristretta. Il disegno rinuncia volutamente a prescrizioni orientate verso il libero mercato dei capitali. Simili norme potrebbero infatti rivelarsi inadeguate per le piccole aziende o persino costituire un peso. La Sagl è una forma organizzativa di carattere personale e non è quindi indicata per le società che hanno un gran numero di soci e per quelle che intendono ricorrere al mercato dei capitali. Se la cerchia dei soci aumenta considerevolmente o l'impresa intende aprirsi al mercato pubblico dei capitali, la società anonima rappresenta la forma giuridica più appropriata. In tali casi, la futura legge sulla fusione8 autorizza la trasformazione di una Sagl in una società anonima. Non è necessario trasferire i rapporti giuridici9. Il disegno del nostro Consiglio prende quindi le mosse da una concezione chiara, secondo cui la Sagl e la società anonima devono per principio soddisfare esigenze diverse.

Le norme proposte sono dispositive riguardo a vari punti importanti. Questo consente di configurare statutariamente la società in funzione delle circostanze concrete e dei rapporti tra i soci. Sono invece di carattere imperativo segnatamente le regole che proteggono i creditori o i soci di minoranza e le disposizioni che concernono la struttura di base della Sagl. Nei suoi rapporti esterni la Sagl è quindi essenzialmente sottoposta ­ per motivi materiali ­ alle principali misure di protezione previste per le altre società di capitali. I soci beneficiano invece di una maggiore libertà per quanto concerne l'organizzazione dei loro rapporti interni. Possono in particolare adottare disposizioni statutarie in contrasto con il divieto di fornire prestazioni accessorie sancito dal diritto della società anonima (art. 680 cpv. 1 CO).
Gli strumenti seguenti consentono in particolare di organizzare la società incentrandola sulla persona dei soci: obblighi statutari di effettuare versamenti suppletivi o di fornire prestazioni accessorie, disciplinamento dell'obbligo di fedeltà e del divieto 8 9

Disegno di legge federale sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (legge sulla fusione; LFus), FF 2000 3765 segg.

Cfr. il messaggio a sostegno della legge sulla fusione, FF 2000 3784, 3867 e 3878.

2847

di concorrenza, emissione di quote sociali privilegiate per quanto concerne il diritto di voto, limitazioni del diritto di voto, diritto di veto, restrizioni molto severe in materia di trasferimento di quote sociali, obbligo di sottoporre determinate decisioni dei gerenti all'approvazione dell'assemblea dei soci, diritti di recesso e possibilità di escludere un socio.

1.3.2

Ammissibilità della costituzione di società unipersonali

Il diritto vigente non ammette la costituzione di Sagl unipersonali (art. 775 CO). La legge esige infatti la presenza di almeno due promotori. Nella prassi si ricorre spesso a «uomini di paglia» che possiedono una quota sociale ­ a titolo fiduciario ­ in occasione della costituzione della società. La successiva riunione di tutte le quote nelle mani di un solo socio è de facto tollerata già attualmente. Formalmente un socio o un creditore potrebbe chiedere al giudice di pronunciare lo scioglimento della società (art. 775 cpv. 2 CO).

Oggi è evidente la necessità di creare una forma giuridica adeguata per le imprese unipersonali. Il disegno autorizza la costituzione di società unipersonali e crea una base legale chiara (sia per la Sagl sia per la società anonima; cfr. n. 2.1.1.5 e 2.2.3).

Questa innovazione riveste notevole importanza sotto il profilo dogmatico ed è conforme all'evoluzione del diritto dei Paesi che ci circondano e alle direttive della Comunità europea10.

1.3.3

Importo massimo e minimo del capitale sociale

L'importo minimo del capitale sociale di una Sagl ammonta attualmente a 20 000 franchi mentre l'importo massimo è limitato a 2 milioni di franchi (art. 773 CO).

Il disegno prevede la soppressione del massimale di 2 milioni di franchi. Questo limite può infatti pregiudicare la crescita di una Sagl che necessita di capitale proprio, nonostante non vi siano motivi convincenti per giustificare una siffatta restrizione.

Non è in particolare necessario né sensato stabilire un massimale al fine di distinguere la Sagl dalla società anonima. Quasi tutti i partecipanti alla procedura di consultazione che si sono espressi in merito hanno approvato la soppressione di questa limitazione.

L'avamprogetto proponeva di aumentare l'importo minimo del capitale sociale richiesto dalla legge da 20 000 a 40 000 franchi al fine di tener conto del deprezzamento monetario intervenuto dalla revisione del CO del 193611; prevedeva inoltre l'obbligo di liberare integralmente tale capitale (per quanto concerne la liberazione del capitale, cfr. n. 1.3.4). In occasione della consultazione, una parte degli inter10

11

Cfr. la direttiva 89/667/CEE relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio; GU n. L 395 del 30 dicembre 1989, pag. 40 segg. (Dodicesima direttiva in materia di diritto delle società).

Secondo i dati forniti dall'Ufficio federale di statistica, tra il 1936 e il 2000 l'indice svizzero dei prezzi al consumo è aumentato del 636 per cento. Qualora si intendesse tener conto dell'inflazione intervenuta nel frattempo, l'importo minimo del capitale sociale dovrebbe quindi essere aumentato a circa 147 000 franchi.

2848

pellati ha accolto favorevolmente l'aumento dell'importo minimo del capitale sociale, sottolineando che una migliore capitalizzazione avrebbe rafforzato le garanzie finanziarie dei creditori e migliorato la reputazione e il credito di cui gode la Sagl.

La proposta ha tuttavia anche suscitato numerose critiche. Molti partecipanti hanno infatti espresso il timore che l'aumento dell'importo minimo del capitale sociale a 40 000 franchi combinato con l'obbligo di liberazione integrale impedisca a giovani imprenditori di scegliere la forma giuridica di una società di capitali. Si è rilevato che all'atto della costituzione di una Sagl la normativa proposta nell'avamprogetto costringerebbe i soci a investire un importo quattro volte superiore a quello previsto dal diritto vigente. Il conferimento minimo iniziale cui sarebbero tenuti i promotori di una Sagl sarebbe inferiore di soli 10 000 franchi a quello richiesto dai fondatori di una società anonima. L'attrattiva della Sagl rispetto alla società anonima sarebbe pertanto fortemente ridotta. Alcuni interpellati hanno proposto di optare per una delle due soluzioni seguenti: rinunciare ad aumentare l'importo minimo del capitale sociale a 40 000 franchi e limitarsi a esigere la liberazione totale oppure aumentare tale importo a 40 000 franchi e mantenere la possibilità di versarlo solo parzialmente.

Nell'interesse delle piccole imprese i cui bisogni di capitale proprio sono poco elevati (p. es. nel settore dei servizi), il disegno rinuncia ad aumentare l'importo minimo del capitale sociale, nonostante tale soluzione non sia esente da problemi, dato l'esiguo sostrato di responsabilità. Mantiene pertanto immutato l'importo minimo di 20 000 franchi previsto dal diritto vigente (art. 773 D CO). Considerate le modeste esigenze legali in materia di dotazione di capitale, quest'ultimo deve tuttavia essere integralmente liberato (art. 777c cpv. 1 D CO).

1.3.4

Prestazione dei conferimenti

In virtù del diritto vigente, all'atto della costituzione deve essere liberata ­ mediante conferimenti in denaro o in natura ­ soltanto la metà del capitale sociale (art. 774 cpv. 2 CO). Considerate le esigenze delle piccole imprese, occorre garantire che una Sagl possa anche in futuro essere costituita con una dotazione di capitale modesta rispetto a quella prevista per la società anonima. Va tuttavia anche tenuto conto del fatto che per i debiti della Sagl risponderà soltanto il patrimonio sociale. Al fine di proteggere i creditori, occorre quindi esigere che le quote sociali siano interamente liberate.

L'introduzione di quest'obbligo consente inoltre di semplificare la regolamentazione legale e di sopprimere la responsabilità solidale e sussidiaria dei soci per la liberazione della totalità del capitale sociale, responsabilità che può rivelarsi pericolosa per le persone coinvolte (cfr. n. 1.3.7). In caso di bisogno, un obbligo statutario di effettuare versamenti suppletivi può assolvere più adeguatamente la funzione sinora svolta dalla liberazione parziale del capitale sociale.

L'introduzione di un obbligo di liberare integralmente il capitale sociale può a prima vista sembrare poco auspicabile. I vantaggi prevalgono tuttavia nettamente sugli inconvenienti: soltanto in tal modo è infatti possibile mantenere l'importo minimo del capitale sociale entro limiti modesti, rinunciare all'attuale responsabilità solidale e sussidiaria in materia di liberazione e semplificare considerevolmente la regolamentazione legale. Considerato che l'importo minimo del capitale sociale è molto 2849

basso, gli inconvenienti sembrano ridotti. La Sagl, in quanto società di capitali, non è una forma giuridica adeguata per chi non è in grado di investire 20 000 franchi in un'impresa. In simili casi si dovrebbe piuttosto ripiegare sull'impresa individuale, sulla società in nome collettivo o sulla società in accomandita.

Il disegno garantisce che il capitale sociale sia effettivamente liberato riprendendo le esigenze fissate dal diritto della società anonima per quanto concerne la prestazione e la verifica dei conferimenti (art. 777c cpv. 2 n. 3 D CO). Dal momento che si rinuncia all'attuale responsabilità solidale e sussidiaria dei soci per la liberazione del capitale sociale, occorre applicare alla Sagl le stesse norme previste per la società anonima in materia di conferimenti in natura e assunzione di beni. In caso di aumento del capitale, il disegno autorizza inoltre la prestazione di conferimenti mediante capitale proprio liberamente disponibile (art. 781 cpv. 5 n. 3 D CO).

1.3.5

Aumento del capitale sociale

Secondo il diritto vigente, l'aumento del capitale sociale richiede l'assenso di tutti i soci (art. 784 cpv. 3 e 786 CO in combinato disposto con l'art. 779 cpv. 1 CO)12.

Tale esigenza è dovuta al fatto che i soci rispondono solidalmente e sussidiariamente della liberazione dell'intero capitale sociale. Il disegno rinuncia a questa responsabilità dei soci. Come contropartita, prevede l'obbligo di liberare integralmente il capitale sociale (art. 777c cpv. 1 e 793 D CO). La soppressione della responsabilità solidale e sussidiaria a concorrenza dell'intero capitale sociale consente di rinunciare a esigere che gli aumenti di tale capitale siano approvati da tutti i soci. La deliberazione sull'aumento del capitale sociale rappresenta comunque una decisione importante. Il disegno esige quindi che sia presa dall'assemblea dei soci e approvata da almeno due terzi dei voti rappresentati e dalla maggioranza assoluta del capitale sociale con diritto di voto (art. 808b cpv. 1 n. 5 D CO).

Rispetto al diritto vigente, il disegno assicura una migliore protezione del diritto d'opzione dei soci mediante un rinvio alle disposizioni del diritto della società anonima (art. 781 cpv. 5 n. 2 D CO); l'assemblea dei soci può sopprimere tale diritto soltanto per gravi motivi.

1.3.6

Rinuncia a un disciplinamento dei prestiti dei soci sostitutivi di capitale proprio

Nell'avamprogetto di revisione si proponeva di introdurre per la Sagl e per la società anonima una normativa concernente i prestiti sostitutivi di capitale proprio ispirata al diritto tedesco. Tali prestiti sono concessi alla società da soci o da persone loro vicine allorquando sarebbe opportuno un conferimento di capitale proprio.

L'avamprogetto prevedeva che in caso di fallimento della società i prestiti sostitutivi fossero posposti a tutti gli altri crediti (art. 697i e 807c AP CO).

12

Cfr. segnatamente Werner von Steiger, in: Zürcher Kommentar V/5c, Zurigo 1965, art. 786 n. 8; di diverso parere, Gaudenz. G. Zindel, Peter R. Isler, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht II, Basilea e Francoforte sul Meno 1994, art. 786 n. 2.

2850

In occasione della procedura di consultazione questa regolamentazione è stata criticata dalla maggioranza degli interpellati. Si è obiettato che una simile normativa potrebbe rendere più difficoltoso il risanamento di una società. Si è inoltre sottolineato che in Germania tale regolamentazione ha incontrato numerose difficoltà d'applicazione.

Le critiche formulate durante la consultazione sono giustificate. Il disegno rinuncia pertanto a disciplinare i prestiti sostitutivi di capitale proprio. L'assenza di una regolamentazione di diritto civile non interessa tuttavia la prassi sinora seguita a tal proposito dalle autorità fiscali.

1.3.7

Soppressione della responsabilità solidale e sussidiaria dei soci

Secondo l'articolo 802 CO, i soci sono solidalmente responsabili, come i soci in nome collettivo, di tutte le obbligazioni della società, ma solo fino all'ammontare del capitale sociale iscritto. Sono esonerati da tale responsabilità nella misura in cui il capitale sociale è stato versato. Non ne sono invece esonerati se il capitale sociale è stato ridotto per effetto di restituzione o di un indebito prelevamento di utili o di interessi (salvo gli interessi per il periodo d'avviamento). In altri termini, questa complessa regolamentazione legale esige che ciascun socio risponda della liberazione dell'intero capitale sociale. In caso di restituzioni o di prelevamenti indebiti, tale responsabilità sussiste quindi anche se il capitale sociale è in precedenza stato interamente liberato. Contrariamente a quanto previsto per la società anonima, la potenziale responsabilità personale dei soci si estende alla totalità del capitale sociale e non è limitata alla liberazione delle proprie quote sociali.

La configurazione di questa responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 802 CO, segnatamente il rinvio alle disposizioni del diritto della società in nome collettivo, è una peculiarità del diritto svizzero della Sagl. Nella prassi, sovente i soci non sanno di dover rispondere della liberazione dell'intero capitale sociale. Talvolta tale responsabilità è tralasciata anche in occasione delle consultazioni giuridiche che accompagnano la costituzione di una Sagl. Cela pericoli considerevoli per i soci di una Sagl e può comportare risultati scioccanti: il socio titolare di una quota sociale di 1000 franchi può essere chiamato a rispondere solidalmente e sussidiariamente della liberazione della totalità di un capitale sociale che ammonta per esempio a 200 000 franchi.

Considerato il crescente numero di Sagl, occorre sopprimere al più presto la responsabilità solidale e sussidiaria dei soci prevista dal diritto vigente. Se si intende mantenere entro limiti modesti le esigenze in materia di dotazione di capitale al fine di tener conto degli interessi delle piccole imprese (cfr. n. 1.3.2), è tuttavia indispensabile sostituire l'attuale responsabilità solidale e sussidiaria con misure compensative destinate a tutelare gli interessi dei creditori della società. Solo in tal modo è possibile assicurare che la Sagl
rappresenti una forma di società affidabile e degna di credito. Il progetto compensa l'abolizione della normativa vigente in materia di responsabilità con le misure seguenti: ­

le quote sociali devono sempre essere integralmente liberate;

­

per assicurare l'effettiva prestazione dei conferimenti, occorre adottare una normativa che renda più difficili gli abusi in materia di conferimenti in natu2851

ra, assunzione di beni e liberazione mediante compensazione di crediti o tramite capitale proprio liberamente disponibile (relazione sulla costituzione e relazione sull'aumento del capitale, controllo di tali relazioni da parte di un revisore); ­

almeno le società più grandi devono far verificare il loro conto annuale da un ufficio di revisione.

1.3.8

Quote sociali

In virtù del diritto vigente, ciascun socio può possedere soltanto una quota (art. 774 cpv. 2 CO). Questo complica tuttavia considerevolmente il trasferimento di quote sociali: fatta salva l'alienazione di un'intera quota a un terzo, qualsiasi modifica della partecipazione di un socio implica la divisione o la riunione di quote sociali.

Ogni modifica delle quote sociali presuppone tuttavia un adeguamento dello statuto.

Al fine di agevolare i cambiamenti in materia di partecipazione dei soci, il disegno consente a ogni socio di possedere più di una quota sociale.

Occorre inoltre semplificare la forma richiesta per la cessione di quote sociali. Contrariamente al diritto vigente (art. 791 cpv. 4 CO) e all'avamprogetto (art. 791 cpv. 1 AP CO) il disegno rinuncia a esigere l'atto pubblico. Riprende la proposta formulata dai periti nel loro primo rapporto13 e si accontenta della forma scritta e dell'iscrizione dei soci nel registro di commercio (art. 785 cpv. 1 e 791 cpv. 1 D CO). Al fine di proteggere gli acquirenti di quote sociali, esige che taluni obblighi statutari siano espressamente menzionati nel contratto di cessione (art. 785 cpv. 2 in combinato disposto con l'art. 777a cpv. 2 D CO).

Nei suoi tratti essenziali, la Sagl è concepita in funzione delle esigenze di società la cui cerchia dei soci è limitata. Sotto vari aspetti, la regolamentazione legale parte dal presupposto che i soci siano strettamente legati all'impresa. Autorizza pure l'introduzione di diversi obblighi statutari dei soci. Nell'interesse delle piccole e medie imprese (PMI), il disegno rinuncia inoltre a porre diverse esigenze necessarie per tutelare la partecipazione di terzi al capitale proprio della società. A causa di questa impostazione della Sagl e alla stessa stregua di quanto previsto dal diritto vigente, le quote sociali non sono negoziabili sul mercato dei capitali. Possono quindi essere incorporate soltanto in un titolo probatorio o in un titolo nominativo.

Il disegno riduce il valore nominale minimo delle quote sociali da 1000 a 100 franchi (art. 774 cpv. 1 D CO). Considerato che la Sagl è fortemente imperniata sulla persona dei soci e che non è in grado di procurarsi capitale proprio sul mercato dei capitali, il disegno può e deve rinunciare a una riduzione al di sotto di questo importo. Con un valore nominale
minimo di 100 franchi si consente infatti già (con un capitale sociale minimo di 20 000 franchi) a 200 soci di partecipare alla società. Per le società con un numero di soci più elevato, la società anonima dovrebbe di regola costituire la forma giuridica più adeguata.

13

Cfr. Peter Böckli, Peter Forstmoser, Jean-Marc Rapp, Révision du droit de la Sàrl, CEDIDAC n. 34, Losanna 1997, pagg. 30 e 114 segg.

2852

1.3.9

Limitazione della trasferibilità delle quote sociali

In virtù del diritto vigente, la trasferibilità delle quote sociali è limitata per legge. In altri termini, il trasferimento delle quote sociali è obbligatoriamente limitato. Queste ultime possono essere cedute soltanto con il consenso di una maggioranza qualificata dei soci. Lo statuto può subordinare la cessione di quote sociali a ulteriori condizioni o, contrariamente a quanto previsto dal diritto della società anonima, vietarla totalmente (art. 791 cpv. 2 e 3 CO). Non è invece consentito stabilire condizioni meno restrittive di quelle contemplate nella legge.

Conformemente al carattere personale della Sagl ­ e alla stregua del diritto vigente ­ il disegno di revisione limita fortemente la trasferibilità delle quote sociali. Occorre tuttavia accrescere la flessibilità e l'applicabilità della regolamentazione legale al fine di tenere adeguatamente conto delle diverse esigenze concrete. Salvo disposizione contraria dello statuto, la cessione di quote sociali richiede l'approvazione dell'assemblea dei soci. Quest'ultima può rifiutare l'approvazione senza indicarne i motivi (art. 786 cpv. 1 D CO). Di regola, una siffatta regolamentazione legale dovrebbe rispondere ai bisogni delle piccole società consentendo di evitare l'adozione di complesse norme statutarie.

Lo statuto può tuttavia prevedere un disciplinamento che deroga al sistema legale.

Considerata l'importanza rivestita dal trasferimento delle quote in una società di capitali e per garantire la necessaria certezza del diritto, il disegno stabilisce un elenco esaustivo delle alternative offerte (art. 786 cpv. 2 D CO): da un lato occorre mantenere la possibilità di vietare totalmente la cessione di quote sociali. Dall'altro il disegno ammette pure la libera cedibilità. Inoltre, lo statuto può determinare i motivi che giustificano il rifiuto dell'approvazione della cessione. La normativa proposta consente anche di introdurre nello statuto una «clausola di scampo» («escape clause»; rifiuto dell'approvazione della cessione combinato con un'offerta di assunzione delle quote sociali al loro valore reale).

La regolamentazione proposta è concepita in funzione dei bisogni delle piccole società.

Può tuttavia comportare l'inalienabilità delle quote dei soci minoritari. Il rifiuto dell'approvazione senza indicazione dei motivi può inoltre essere
soltanto oggetto di un controllo giuridico limitato. Il diritto di recedere dalla società per gravi motivi garantisce la protezione dei soci minoritari (art. 786 cpv. 3 e 822 cpv. 1 D CO).

1.3.10

Obbligo di effettuare versamenti suppletivi o di fornire prestazioni accessorie

Contrariamente a quanto previsto nel diritto della società anonima, lo statuto di una Sagl può obbligare i soci a effettuare versamenti suppletivi o a fornire prestazioni accessorie. La regolamentazione vigente in materia di versamenti suppletivi è tuttavia lacunosa (art. 803 CO) e non offre garanzie sufficienti contro eventuali abusi a detrimento dei soci minoritari.

Il disegno limita l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi al doppio del valore nominale della quota sociale cui è connesso tale obbligo (art. 795 cpv. 2 D CO; a tal proposito, cfr. il commento relativo a questa disposizione). In deroga al diritto vigente (art. 803 cpv. 1 CO), equipara i versamenti suppletivi al capitale proprio. Il versamento di apporti suppletivi e la loro restituzione sottostanno a regole particola2853

ri. A differenza di quanto disposto dalla normativa vigente, i versamenti suppletivi possono essere ordinati non soltanto per colmare perdite accertate dal bilancio, bensì anche in caso di mancanza di liquidità o se la società necessita di capitale proprio per motivi previsti dallo statuto (art. 795a cpv. 2 D CO). L'aumento del numero dei motivi per cui possono essere richiesti versamenti suppletivi sostituisce in ampia misura la liberazione parziale del capitale sociale ai sensi del diritto vigente. Contrariamente a quanto previsto per tale liberazione parziale (cfr. n. 1.3.4), i soci sono unicamente tenuti all'esecuzione dei versamenti suppletivi inerenti alle loro quote sociali (art. 795 cpv. 3 D CO). Non rispondono quindi né solidalmente né sussidiariamente.

L'obbligo statutario di fornire prestazioni accessorie offre molteplici possibilità (art. 796 D CO). La nozione di prestazione accessoria deve essere intesa in senso lato. L'obbligo dei soci può consistere sia in un obbligo di fare sia in un dovere di astensione o di tolleranza. Lo statuto può tuttavia prevedere soltanto obblighi di fornire prestazioni accessorie utili al conseguimento dello scopo sociale o volti a preservare l'indipendenza della società o la composizione della cerchia dei soci.

L'oggetto e l'entità dell'obbligo di fornire prestazioni accessorie devono essere definiti nello statuto. I dettagli di tale obbligo possono essere disciplinati in un regolamento sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci.

L'introduzione susseguente e l'estensione di un obbligo statutario di effettuare versamenti suppletivi o di fornire prestazioni accessorie richiedono sempre il consenso di tutti i soci interessati (art. 797 D CO).

1.3.11

Obbligo di fedeltà e divieto di concorrenza

Mentre gli azionisti non sono soggetti ad alcun obbligo legale di fedeltà nei confronti della società, i gerenti e i soci della Sagl sottostanno a un obbligo di fedeltà (art. 803 cpv. 1 e 812 cpv. 2 D CO). Questa regolamentazione tiene segnatamente conto dei legami personali ­ generalmente stretti ­ tra i soci e la società e del diritto di questi ultimi di ottenere ragguagli e di consultare documenti (cfr. art. 802 D CO).

Oltre all'obbligo di fedeltà, il disegno impone espressamente ai gerenti un divieto di concorrenza. Lo statuto può tuttavia sopprimere tale divieto o estenderlo a soci non gerenti (art. 803 cpv. 2 e 812 cpv. 3 D CO).

Al fine di offrire la maggiore flessibilità possibile, il disegno consente inoltre ai soci di rinunciare ­ di volta in volta e di comune accordo ­ a esigere che sia rispettato l'obbligo di fedeltà o il divieto di concorrenza (art. 803 cpv. 3 e 812 cpv. 3 D CO).

1.3.12

Soppressione dell'obbligo annuale di comunicazione all'ufficio del registro di commercio

Secondo il diritto vigente, i gerenti devono consegnare all'inizio di ogni anno civile all'ufficio del registro di commercio un elenco dei nomi dei soci, delle quote sociali e delle prestazioni eseguite sulle medesime (art. 790 cpv. 2 CO e art. 91 ORC).

L'introduzione dell'obbligo di liberare integralmente le quote sociali rende superfluo l'obbligo di comunicazione, che può pertanto essere soppresso.

2854

1.3.13

Rendiconto

In risposta a un intervento parlamentare, il nostro Consiglio ha già spiegato ­ chiarendo nel contempo opinioni dottrinali divergenti ­ che in virtù dei rinvii vigenti le nuove disposizioni del diritto della società anonima del 1991 (art. 662 segg. CO) si applicano anche al rendiconto della Sagl. A questo proposito ci siamo fondati sulle considerazioni formulate in merito a tale questione dalla commissione del Consiglio nazionale incaricata dell'esame preliminare del nuovo diritto della società anonima e su un'analisi delle norme di rinvio14. La nostra opinione è inoltre condivisa dalla dottrina dominante15. Nessun motivo materiale convincente giustifica una regolamentazione differenziata del rendiconto delle diverse forme di società di capitali (società anonima, società in accomandita per azioni, Sagl). Va in particolare rilevato che ­ contrariamente a quanto si è talvolta sostenuto ­ le disposizioni del diritto della società anonima non sono concepite soltanto per le grandi società. Tali disposizioni prendono infatti a modello la situazione delle piccole imprese16; le grandi società osservano sovente normative tecniche emanate da organizzazioni specializzate, in cui sono poste esigenze molto più elevate. In considerazione di quanto precede, il disegno parte dal principio che le disposizioni vigenti del diritto della società anonima si applicano anche al rendiconto della Sagl (art. 801 D CO).

1.3.14

Organizzazione della società; gestione e rappresentanza

La Sagl si contraddistingue per la grande libertà di cui dispone nella configurazione dei rapporti interni. Le possibilità previste nel disegno per quanto concerne l'organizzazione interna tengono conto dello spiccato carattere personale della Sagl.

Le disposizioni vigenti (art. 808 segg. CO) non disciplinano con sufficiente chiarezza la ripartizione delle competenze tra l'assemblea dei soci e i gerenti. Il disegno di revisione stabilisce pertanto quali competenze spettano imperativamente all'assemblea dei soci (art. 804 cpv. 2 D CO), ai gerenti (art. 810 cpv. 2 D CO) e, se del caso, all'ufficio di revisione (art. 818 cpv. 2 D CO in combinato disposto con l'art. 728 CO). Lascia tuttavia un margine di manovra sufficiente per una conformazione incentrata su esigenze particolari.

Il disegno introduce un'innovazione importante autorizzando entro certi limiti l'attribuzione variabile di talune competenze. Lo statuto può obbligare i gerenti a sottoporre determinate decisioni, da definire precisamente, all'approvazione dell'as14 15

16

Boll. Uff. 1995 N 2269 seg.

Cfr. segnatamente Thomas Bähler, Die massgeschneiderte Gesellschaft, tesi Berna 1999, pag. 37 seg.; Peter Böckli, Schweizer Aktienrecht, 2a ed., Zurigo 1996, n. 2037a seg.; Heinrich Koller, Hanspeter Kläy, Das Mittel der gesetzlichen Verweisung im Gesellschaftsrecht, in: Aktienrecht 1992 - 1997 Versuch einer Bilanz, Festschrift Rolf Bär, Berna 1998, pag. 193 segg.; Brigitte Tanner, Die Auswirkungen des neuen Aktienrechts auf Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Genossenschaften und Bankaktiengesellschaften, in: Festschrift zum 50. Geburtstag von Peter Forstmoser, Zurigo 1993, pag. 34 segg.; di parere diverso, segnatamente Herbert Wohlmann, GmbH-Recht, Basilea e Francoforte sul Meno 1997, pag. 8 con rinvii.

Cfr. il rapporto finale del Groupe de réflexion «Droit des sociétés» del 24 settembre 1993, pag. 36. Il rapporto può essere ordinato presso l'UFCL, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna (art. n. 407.020.f).

2855

semblea dei soci. Se lo statuto lo prevede, anche i gerenti possono sottoporre di loro iniziativa talune questioni all'approvazione dell'assemblea dei soci (art. 811 D CO).

A seconda delle circostanze, è possibile influire sulle deliberazioni dell'assemblea dei soci introducendo limitazioni statutarie del diritto di voto o emettendo quote sociali con diritto di voto privilegiato. Oltre a tali strumenti derivanti dal diritto della società anonima, lo statuto della Sagl può accordare ai soci un diritto di veto per determinate deliberazioni dell'assemblea dei soci (art. 807 D CO).

Contrariamente a quanto stabilito dal diritto della società anonima, il disegno prevede che le deliberazioni dell'assemblea dei soci possono anche essere prese per scritto, sempreché un socio non chieda la discussione orale (art. 805 cpv. 4 D CO).

Il disegno disciplina la gestione e la rappresentanza mediante norme dispositive. La normativa proposta è orientata alle esigenze delle piccole imprese. In linea di principio, i soci esercitano in comune la gestione della società (art. 809 cpv. 1 D CO). A differenza del diritto vigente, secondo cui la società è rappresentata in comune dall'insieme dei soci (art. 811 cpv. 1 CO), l'articolo 814 cpv. 1 D CO prevede che ogni gerente ha il potere di rappresentare la società. Questa differenza è giustificata da considerazioni pratiche: se una società ha più gerenti, la rappresentanza collettiva risulta troppo complicata. Lo statuto può nondimeno derogare alla regolamentazione legale, sia in materia di gestione sia per quanto concerne la rappresentanza, in funzione dei bisogni specifici della società. È in particolare possibile demandare la gestione a terzi (ossia a persone che non sono soci). Almeno un gerente deve tuttavia essere autorizzato a rappresentare la società (art. 814 cpv. 2 D CO). Inoltre, un gerente o un direttore domiciliato in Svizzera deve poter rappresentare la società (art. 814 cpv. 3 D CO).

1.3.15

Verifica del conto annuale

Il diritto vigente non obbliga le Sagl a far verificare il conto annuale da un revisore indipendente (art. 819 CO). Le società sono pertanto libere di decidere se designare o meno un ufficio di revisione.

L'avamprogetto dei professori Peter Böckli, Peter Forstmoser e Jean-Marc Rapp prevedeva un obbligo generale di verifica del conto annuale per tutte le Sagl (art.

819 AP CO; alla stessa stregua del diritto della società anonima, non poneva esigenze particolari in merito alle qualifiche dei revisori dei conti delle piccole società).

Benché approvata da taluni interpellati, in occasione della procedura di consultazione tale proposta è stata anche oggetto di critiche talvolta severe, soprattutto a causa delle spese che implicherebbe l'obbligo di verifica. Si è auspicata l'adozione di una soluzione differenziata in funzione delle dimensioni dell'impresa, come previsto nell'avamprogetto di una legge federale sul rendiconto e la revisione contabile (AP LRR17).

Dal profilo del diritto societario, l'ufficio di revisione e le prescrizioni concernenti il rendiconto sono un corollario della limitazione della responsabilità delle persone

17

Cfr. art. 43 LRR, in: Revisione del diritto contabile, avamprogetti e rapporto esplicativo del 29 giugno 1998 (ordinazione presso l'UFCL, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna).

2856

giuridiche al patrimonio sociale. Non servono soltanto a garantire una gestione affidabile della società bensì anche a proteggere i creditori e i soci minoritari. Le esigenze legali relative alla verifica del conto annuale da parte di un ufficio di revisione sono importanti soprattutto per tutelare i piccoli creditori (p. es. i fornitori), poiché altri finanziatori (in particolare le banche) sono in grado di garantire i loro crediti anche senza una regolamentazione legale particolare.

Occorre inoltre tener conto delle decisioni prese dal legislatore nell'ambito della revisione del diritto della società anonima del 1991, poiché i motivi materiali atti a giustificare una differenziazione tra la società anonima e la Sagl sono ampiamente insufficienti. È necessario considerare gli interessi legittimi delle piccole imprese senza tuttavia dimenticare che, grazie alla soppressione del massimale del capitale sociale (a tal proposito cfr. n. 1.3.3), la forma giuridica della Sagl potrà essere scelta anche dalle grandi imprese.

Per i motivi esposti nelle righe che precedono, il disegno propone una soluzione differenziata. Tenendo conto delle piccole imprese, esso obbliga le Sagl a designare un ufficio di revisione soltanto se è realizzata una delle condizioni seguenti: ­

un socio tenuto a effettuare versamenti suppletivi lo richiede;

­

l'importo del capitale sociale è pari o superiore a 100 000 franchi; o

­

due dei dati seguenti sono superati durante due esercizi consecutivi: ­ bilancio complessivo di 5 milioni di franchi, ­ cifra d'affari di 10 milioni di franchi, ­ media annua di 50 dipendenti a tempo pieno.

Inoltre, un socio che ha lasciato la società può pure esigere la designazione di un organo di revisione fino al momento in cui non è stato completamente indennizzato (art. 825a cpv. 4 D CO).

Con questa proposta si cerca di tenere debitamente conto degli interessi contraddittori in presenza.

1.3.16

Recesso ed esclusione

Il recesso o l'esclusione di un socio corrisponde alla connotazione marcatamente personale della qualità di socio di una Sagl (cfr. art. 822 CO, a differenza di quanto previsto per la società anonima, da cui è possibile uscire soltanto trasferendo le proprie azioni). Il disegno colma le lacune della normativa vigente e agevola le operazioni materialmente complesse che comporta l'uscita da una società di capitali.

Il diritto di ciascun socio di chiedere in ogni tempo al giudice l'autorizzazione di recedere dalla società per gravi motivi è mantenuto immutato. Oltre a questa possibilità di recesso imperativamente sancita dalla legge, i soci possono prevedere nello statuto un diritto di recesso più generale e subordinarne l'esercizio a determinate condizioni (art. 822 D CO, rispettivamente art. 822 cpv. 1 e 2 CO). Poiché il recesso di un socio può arrecare svantaggi agli altri membri della società, il disegno introduce una normativa concernente il cosiddetto recesso adesivo al fine di garantire che tutti i soci siano trattati nello stesso modo (art. 822a D CO).

2857

Quale contropartita al diritto di recedere dalla società per gravi motivi, si concede a quest'ultima la possibilità di chiedere al giudice ­ in presenza di un grave motivo ­ l'esclusione di un socio. A differenza del diritto vigente, il disegno consente inoltre di prevedere nello statuto che l'assemblea dei soci può escludere un socio per motivi determinati. Tali motivi devono essere chiaramente definiti nello statuto (art. 823 D CO; art. 822 cpv. 3 CO).

Durante un procedimento giudiziario concernente il recesso o l'esclusione di un socio può essere necessaria l'adozione di misure cautelari. Il giudice può segnatamente disporre la sospensione dell'insieme o di parte dei diritti e obblighi del socio interessato (art. 824 D CO).

Il disegno precisa che i soci uscenti hanno diritto a un'indennità corrispondente al valore reale delle loro quote sociali (art. 825 D CO). Tale diritto è loro riconosciuto non soltanto quando recedono dalla società bensì anche se ne sono esclusi, poiché l'esclusione non deve rivestire una funzione espropriatrice.

Il versamento dell'indennità è tutt'altro che semplice. Occorre tenere equamente conto, in modo oggettivamente difendibile, degli interessi divergenti di tutte le parti in causa. Il disegno mira a garantire il versamento effettivo di indennità senza compromettere gravemente il soddisfacimento delle pretese dei creditori (cfr. art. 825a D CO).

1.3.17

Adeguamento del diritto della società anonima e del diritto della società cooperativa

Il diritto societario offre una serie di forme giuridiche le cui strutture di base rispondono a esigenze specifiche. Nella misura in cui un trattamento differenziato non è giustificato dalle divergenze risultanti da tali strutture, questioni identiche devono essere risolte in modo uniforme per i diversi tipi di società. Solo in tal modo è possibile evitare, nell'interesse della coerenza e dell'armonia interna del diritto delle società, divergenze materialmente ingiustificate. Quando sono rivedute le disposizioni che disciplinano una determinata società, le innovazioni devono essere recepite anche per le altre società, salvo se la concezione giuridica delle stesse giustifica un disciplinamento diverso.

Il disegno prevede pertanto un'armonizzazione della regolamentazione legale concernente la società anonima, la Sagl e la società cooperativa segnatamente per quanto riguarda: ­

la costituzione di società unipersonali (per la Sagl e la società anonima ma non per la società cooperativa, cfr. n. 2.2.5);

­

i requisiti richiesti in materia di nazionalità e di domicilio dei membri degli organi della società;

­

la normativa concernente i contratti conclusi tra la società e i suoi rappresentanti;

­

il modo in cui occorre procedere in caso di lacune nell'organizzazione di una persona giuridica;

­

le prescrizioni concernenti la formazione e la protezione delle ditte commerciali.

2858

Il parallelismo deliberato nel disciplinamento di determinate questioni materiali in più forme giuridiche ha anche come conseguenza che i rimandi a un'altra forma giuridica ­ tipici del diritto societario ­ devono essere considerati rinvii dinamici18: se una norma cui rinvia un'altra disposizione è riveduta, il rimando si riferisce al diritto vigente, ossia al nuovo diritto. Qualora intendesse derogare a questo principio, il legislatore dovrebbe prevederlo espressamente.

1.4

Nuove forme di società; interventi parlamentari da togliere di ruolo

Nella discussione pubblica successiva alla revisione del diritto della società anonima, si è più volte proposto, quale alternativa a una revisione del diritto della Sagl, di creare una forma di società particolare: la «piccola società anonima» o «società anonima privata»19. Già nel 1975, il consigliere nazionale Hans Ulrich Baumberger aveva presentato un postulato in cui formulava una proposta analoga20. In un postulato del 15 aprile 1992 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati ha invitato il Consiglio federale a esaminare l'opportunità di creare una forma di società per le piccole e medie imprese21. In un intervento parlamentare del consigliere nazionale Hansueli Raggenbass22 si è inoltre chiesto di consentire alle persone giuridiche di divenire soci illimitatamente responsabili di una società in nome collettivo o di una società in accomandita (cfr. art. 594 cpv. 2 CO). Questo permetterebbe la costituzione della «GmbH & Co. KG», prevista segnatamente dal diritto tedesco. Si tratta di una società in accomandita il cui unico socio illimitatamente responsabile è una Sagl. Il 9 ottobre 1998 il Consiglio nazionale ha accolto la mozione in forma di postulato.

I periti cui è stato affidato il compito di elaborare l'avamprogetto di revisione del diritto della Sagl sono stati incaricati di esaminare anche le alternative sopraccitate.

Nel rapporto concernente l'avamprogetto si sono pronunciati in modo circostanziato a tal proposito23: i periti sono recisamente contrari alla creazione di una «piccola società anonima» o di una «società anonima privata». Ritengono che la società anonima sia una forma giuridica molto duttile che (come già è il caso attualmente) si ad18

19

20 21 22 23

Cfr. Dieter Grauer, Die Verweisung im Bundesrecht, insbesondere auf technische Verbandsnormen, tesi Basilea 1979, Zurigo 1980, pag. 64 segg. e 71 segg.; Heinrich Koller/ Hanspeter Kläy, Das Mittel der gesetzlichen Verweisung im Gesellschaftsrecht, in: Aktienrecht 1992-1997 Versuch einer Bilanz, Festschrift Rolf Bär, Berna 1998, pag. 193 segg.; Brigitte Tanner, Die Auswirkungen des neuen Aktienrechts auf Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Genossenschaften und Bankaktiengesellschaften, in: Festschrift Peter Forstmoser, Zurigo 1993, pag. 39 segg.

Cfr. Alain Hirsch, Peter Nobel, Projekt einer Privatenaktiengesellschaft, in: Revue suisse de droit des affaires 1997, pag. 126 segg.; Peter Nobel, L'alternative: SA privée au lieu de Sàrl e Jacques-André Reymond, Le projet de «société anonyme privée», entrambi in: Les projets de Sàrl révisée et de SA privée, CEDIDAC n. 37, Losanna 1998, pag. 205 segg. e 227 segg.; Christian J. Meier-Schatz, Die GmbH und die private AG, in: Die GmbH und Ihre Reform - Perspektiven aus der Praxis, Zurigo 2000, pag. 111 segg.

Cfr. N 12 126 ; Boll. Uff. 1975 N 1493 segg.

Cfr. S 93.3005; Boll. Uff. 1992 S 1219 seg.

Cfr. N 97.3142; Boll. Uff. 1998 N 2177 segg.

Cfr. il Rapporto peritale sull'avamprogetto di riforma del diritto della Sagl, documentazione per la consultazione del mese di aprile del 1999, pagg. 63-71 (ordinazione presso l'UFCL, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna; art. 407.020 f).

2859

dice anche alle piccole imprese. La Sagl e la società anonima non dovrebbero differenziarsi per le rispettive dimensioni bensì per il fatto che la Sagl consente un'organizzazione in cui è dato maggior peso alla persona dei soci. Inversamente, la Sagl non sarebbe adatta a situazioni nelle quali la persona dei soci non è essenziale, in particolare per le società pubbliche (per «società pubblica» s'intende una società i cui titoli sono quotati in borsa o che ha emesso un prestito in obbligazioni). Secondo i periti, l'idea di una società anonima a due livelli24 dovrebbe essere respinta anche in considerazione del fatto che la Sagl è molto diffusa nei Paesi vicini. La soppressione della Sagl costringerebbe un gran numero di imprese a cambiare forma giuridica. Qualora la «piccola società anonima» rappresentasse invece soltanto un'opzione supplementare, vi sarebbe un'inutile pluralità di forme societarie analoghe.

Inoltre, il diritto della Sagl dovrebbe comunque essere riveduto25.

La presentazione della mozione concernente l'ammissibilità della «GmbH & Co.

KG» era segnatamente motivata dal fatto che il diritto vigente non consente di scegliere la forma giuridica della società di persone senza esporsi al rischio della responsabilità illimitata. L'autore rilevava che tale forma giuridica impedirebbe la doppia imposizione delle società di capitali e dei loro proprietari. Nel rapporto peritale si è tuttavia dimostrato che la «GmbH & Co. KG», ossia l'unione di una società in accomandita con una Sagl, è un istituto giuridico estremamente complesso.

Contrariamente all'obiettivo perseguito, un simile modello di organizzazione giuridica appare poco adatto proprio per le piccole imprese. Non soddisfa infatti le esigenze di semplicità e chiarezza cui deve rispondere una forma giuridica destinata alle piccole e medie imprese (PMI)26.

Nel rapporto peritale si è rilevato che la creazione di una «società di persone a garanzia limitata» potrebbe rappresentare un'alternativa alla «GmbH & Co. KG». Questa proposta prende a modello la società in accomandita. Tutti i soci risponderebbero tuttavia in modo limitato, ossia sino a concorrenza di un importo iscritto nel registro di commercio. L'importo del capitale accomandato dei soci dovrebbe ammontare almeno a 40 000 franchi. Norme concernenti il rendiconto e un obbligo
di revisione esterna garantirebbero la protezione del capitale sociale e dei creditori27.

Durante la procedura di consultazione sono stati formulati diversi pareri. Non si è tuttavia potuto dimostrare in modo convincente che vi sia una reale necessità di completare le forme giuridiche tradizionali. Inversamente, il fatto che il numero delle società a garanzia limitata sia aumentato ­ attualmente vi sono circa 50 000 unità ­ evidenzia l'urgente necessità di un aggiornamento del diritto della Sagl (cfr.

n. 1.1). Nel disegno proposto la Sagl è concepita come una società di capitali fortemente imperniata sulla persona dei soci e con un capitale minimo modesto, che deve tuttavia essere integralmente liberato. È pertanto inutile prevedere forme giuridiche supplementari. Va inoltre rilevato che una varietà eccessiva di norme non risponderebbe al bisogno, segnatamente delle piccole e medie imprese (PMI), di disporre di

24

25 26 27

Nel rapporto finale del Groupe de réflexion «Droit des sociétés» si era già dimostrato che il diritto della società anonima offre possibilità molto limitate di prevedere agevolazioni per le piccole società; cfr. il rapporto finale del 24 settembre 1993, pagg. 28-41 (ordinazione presso l'UFCL, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna; art. 407.020 f).

Cfr. il Rapporto peritale, pag. 66 seg.

Cfr. il Rapporto peritale, pag. 71 segg.

Cfr. il Rapporto peritale, pag. 74.

2860

un ordinamento giuridico il più semplice e trasparente possibile. Inoltre, in un'economia che si sta vieppiù internazionalizzando, l'introduzione di forme di società non previste dal diritto dei Paesi vicini sarebbe fonte di difficoltà.

2

Parte speciale: Commento alle singole disposizioni

2.1

Diritto della società a garanzia limitata

2.1.1

Capo primo: Disposizioni generali

2.1.1.1

Nozione

Art. 772 Le definizioni legali delle forme di società previste nel Codice delle obbligazioni sono state oggetto di diverse critiche28. Comprendono elementi non sempre essenziali senza menzionare talune caratteristiche strutturali importanti. Il disegno introduce una nozione inedita di Sagl, che tiene conto anche della nuova concezione di questa forma giuridica. Il capoverso 1 definisce la società in quanto tale mentre il capoverso 2 è dedicato alla qualità di socio. Per sua natura, la disposizione definitoria può porre in evidenza soltanto un numero limitato di tratti caratteristici della Sagl senza ambire all'esaustività. La rilevanza normativa di questa disposizione risiede anzitutto nell'illustrazione, ai fini dell'interpretazione della legge, dei paradigmi su cui poggia la (nuova) regolamentazione.

Il capoverso 1 definisce la Sagl; si tratta di una società di capitali di carattere personale cui partecipano una o più persone o società commerciali. Alla stessa stregua delle altre società di capitali29, la Sagl è un ente, ossia una società dotata della personalità giuridica. Ha quindi un'esistenza giuridica propria, indipendente dai soci.

La definizione legale sottolinea già che sarà possibile costituire Sagl unipersonali (cfr. n. 1.3.2 e il commento all'art. 775 D CO). La Sagl è una società di capitali; dispone di un capitale fissato nello statuto. La qualità di socio si fonda su una partecipazione a questo capitale sociale. L'importo della partecipazione finanziaria dei soci determina, perlomeno in linea di principio, i diritti riconosciuti agli stessi. Il disegno conferisce tuttavia chiaramente alla Sagl le caratteristiche di una società di capitali di carattere personale30 (cfr. n. 1.3.1). Questo significa che se da un lato la conformazione giuridica della società poggia sull'esistenza di un capitale determinato nello statuto (ossia il capitale sociale), dall'altro le strutture giuridiche della stessa consentono di tenere ampiamente conto delle circostanze concrete e della persona dei soci, oltre che della loro partecipazione finanziaria. Il carattere personale della Sagl 28

29 30

Cfr. segnatamente Peter Böckli, Schweizer Aktienrecht, 2a ed., Zurigo 1996, n. 38b; Peter Forstmoser, Arthur Meier-Hayoz, Peter Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, Berna 1996, § 1 n. 4; per la Sagl, cfr. segnatamente Werner von Steiger, in: Zürcher Kommentar V/5c, Zurigo 1965, Einleitung, n. 40 segg.; Herbert Wohlmann, GmbH-Recht, Basilea e Francoforte sul Meno 1997, pag. 9 segg.

La società anonima (SA), la società in accomandita per azioni e la Sagl sono società di capitali.

Per quanto concerne le differenze tra le società di carattere personale («personenbezogen») e le società imperniate sul capitale («kapitalbezogen»), cfr. segnatamente Arthur Meier-Hayoz, Peter Forstmoser, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 8a ed., Berna 1998, § 3 n. 13.

2861

si evince segnatamente dagli elementi seguenti: la possibilità di introdurre obblighi statutari di effettuare versamenti suppletivi o di fornire prestazioni accessorie, le severe limitazioni in materia di cedibilità delle quote sociali e le possibilità offerte per quanto concerne il recesso dalla società o l'esclusione di un socio.

Il disegno mette in risalto il carattere personale della Sagl e mira a modellare questa forma giuridica in funzione delle esigenze di imprese la cui cerchia dei soci è piuttosto limitata. Mediante la revisione del diritto della Sagl propone ­ per le società in seno alle quali i rapporti tra soci sono stretti (può senz'altro trattarsi anche di grandi società) ­ un'alternativa alla società anonima, maggiormente incentrata sul capitale31. Rispetto a quanto previsto nella normativa del 1936, queste due forme giuridiche sono più nettamente configurate per rispondere a determinate esigenze. Si completano inoltre a vicenda. In futuro, la legge federale sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (legge sulla fusione32) dovrebbe agevolare il passaggio da un tipo di società a un altro, qualora un mutamento delle esigenze (dovuto p. es. alla crescita di un'impresa) renda auspicabile una siffatta trasformazione.

Nella definizione della Sagl contemplata dal disegno si sottolinea pure che la responsabilità per i debiti della società è limitata al patrimonio sociale. Questa vera e propria limitazione rappresenta un'innovazione importante nella misura in cui si rinuncia all'attuale responsabilità solidale e sussidiaria di tutti i soci per la parte del capitale sociale che non è (o non è più) liberata (art. 802 CO; a tal proposito cfr.

n. 1.3.7 e il commento all'art. 794 D CO).

Il capoverso 2 precisa che ogni socio partecipa al capitale sociale con almeno una quota sociale. Dato il carattere «capitalista» della Sagl, la qualità di socio si fonda necessariamente su una partecipazione al capitale sociale. A differenza del diritto vigente, secondo cui la partecipazione di un socio deve essere concentrata in un'unica quota sociale (art. 774 cpv. 2 CO), il disegno consente tuttavia a ciascun socio di possedere più quote (cfr. n. 1.3.8).

Il capoverso 2 prevede inoltre che lo statuto può obbligare i soci a effettuare versamenti suppletivi o a fornire
prestazioni accessorie (cfr. art. 795 segg. D CO). Questa disposizione menziona soltanto due obblighi importanti. I soci soggiacciono infatti per legge, ma a titolo dispositivo, anche a un obbligo di fedeltà e possono essere sottoposti a un divieto di concorrenza (cfr. art. 803 D CO). La possibilità di assoggettare i soci a determinati obblighi in funzione delle circostanze concrete è conforme al carattere personale della Sagl; inversamente gli azionisti non possono essere tenuti a prestazioni eccedenti l'importo fissato al momento dell'emissione per l'acquisto dei loro titoli (liberazione delle azioni; cfr. art. 680 cpv. 1 CO).

Secondo il diritto vigente, la Sagl può essere costituita soltanto per fini economici (cfr. art. 772 cpv. 3 CO) mentre la società anonima può proporsi anche un fine non economico (cfr. art. 620 cpv. 3 CO). Sotto il profilo materiale, la limitazione della 31

32

In merito alla società anonima quale società di capitali essenzialmente imperniata sul capitale («kapitalbezogen»), cfr. p. es. Peter Forstmoser, Arthur Meier-Hayoz, Peter Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, Berna 1996, § 2 n. 22 seg.; Christoph von Greyerz, Die Aktiengesellschaft, in: Traité de droit privé suisse, tomo VIII/2, Basilea e Francoforte sul Meno 1982, pag. 14; Karl Wieland, Handelsrecht, volume II, Monaco e Leipzig 1931, pag. 2.

Messaggio del Consiglio federale a sostegno di una legge sulla fusione; FF 2000 3765 segg.

2862

Sagl a fini economici non è tuttavia giustificata. Secondo il disegno di revisione, la forma giuridica della Sagl può essere utilizzata anche per il perseguimento di un fine ideale e di utilità pubblica; il vigente articolo 772 capoverso 3 CO è pertanto abrogato. Il disegno rinuncia (ispirandosi all'art. 620 cpv. 3 CO) a prevedere una disposizione concernente i fini per cui può essere costituita una Sagl poiché una simile disposizione non avrebbe alcun contenuto normativo particolare.

2.1.1.2

Capitale sociale

Art. 773 Secondo il diritto vigente, il capitale sociale non può essere inferiore a 20 000 franchi né eccedere due milioni di franchi (art. 773 CO). Il disegno sopprime il massimale di due milioni poiché tale limite può pregiudicare la crescita di una Sagl.

Nell'interesse delle piccole imprese, rinuncia inoltre ad aumentare l'importo minimo del capitale sociale; quest'ultimo dovrà tuttavia essere sempre interamente liberato.

Per quanto concerne i motivi, si rinvia ai numeri 1.3.3 e 1.3.4.

2.1.1.3

Quote sociali

Art. 774 In virtù del diritto vigente, il valore nominale minimo delle quote sociali è di 1000 franchi. Il capoverso 1 riduce tale valore a 100 franchi. Considerato che la Sagl è imperniata sulla persona dei soci, che è configurata come una forma giuridica concepita per rispondere alle esigenze di imprese la cui cerchia dei soci è limitata e che le quote sociali non possono essere oggetto di transazioni sul mercato dei capitali, una riduzione al di sotto di tale importo non appare materialmente giustificata (cfr.

n. 1.3.8).

In occasione di un risanamento della società, il valore nominale deve tuttavia poter essere ridotto al di sotto del valore minimo generale, fino a un franco; ne risultano delle «quote sociali di risanamento» (a tal proposito cfr. art. 732a in combinato disposto con l'art. 782 cpv. 4 D CO e il commento all'art. 732a D CO).

Secondo il diritto vigente, ciascun socio può possedere soltanto una quota sociale (art. 774 cpv. 2 CO). Di conseguenza, se la partecipazione di un socio è modificata (mediante l'alienazione di una parte di quest'ultima o un'acquisizione supplementare), occorre adeguare l'importo della quota sociale. Questa operazione implica tuttavia un adeguamento dello statuto, che richiede una deliberazione dell'assemblea dei soci certificata mediante atto pubblico. Per agevolare le modifiche della partecipazione dei soci, il disegno consente a ciascun socio di possedere più quote sociali.

Il capoverso 2 sancisce il principio secondo cui le quote sociali devono essere emesse almeno al loro valore nominale. Come nelle altre società di capitali, l'emissione sotto la pari non è quindi ammessa. Questa disposizione disciplina soltanto la determinazione del prezzo di emissione. La prestazione dei conferimenti (liberazione) è retta dall'articolo 777c D CO.

2863

2.1.1.4

Buoni di godimento

Art. 774a (nuovo) Il disegno autorizza l'emissione di buoni di godimento e colma pertanto una lacuna del diritto vigente. La pertinente disposizione del diritto della società anonima (art. 657 CO) si applica per analogia.

2.1.1.5

Soci

Art. 775 Già oggi le società unipersonali sono molto diffuse. Per costituire una Sagl occorrono tuttavia almeno due soci (art. 775 cpv. 1 CO). Nella prassi si ricorre sovente a «uomini di paglia». Quando in seguito il numero dei soci scende a uno, il giudice può, ad istanza di un socio o di un creditore, pronunciare lo scioglimento della società se quest'ultima non si pone in consonanza alla legge entro un termine ragionevole (art. 775 cpv. 2 CO).

Il disegno sopprime questo diritto di agire in giudizio e ammette che una Sagl sia costituita da una sola persona. Nella prassi questa innovazione comporterà semplificazioni considerevoli. Corrisponde inoltre a quanto previsto dalla 12a direttiva in materia di diritto delle società33. Occorre nel contempo ammettere anche la costituzione di società anonime unipersonali (cfr. art. 625 D CO; cfr. n. 1.3.17; per quanto concerne la società cooperativa, cfr. il commento all'art. 831 D CO).

Oltre ad autorizzare la costituzione di Sagl unipersonali, l'articolo 775 D CO precisa chi può avere qualità di socio: le persone fisiche e giuridiche e altre società commerciali (società in nome collettivo e società in accomandita) possono essere soci di una Sagl. Questo corrisponde sia alla soluzione auspicata dalla dottrina sia all'opinione sostenuta in Parlamento già nel 193434.

2.1.1.6 Art. 776

Statuto Disposizioni richieste dalla legge

Questo articolo elenca le disposizioni che devono imperativamente figurare nello statuto. I numeri 1 e 4 sono ripresi immutati dalla normativa vigente mentre il numero 2 è modificato soltanto sotto il profilo redazionale (l'espressione «oggetto dell'impresa» è sostituita dal termine «scopo della società»). Il disegno introduce inoltre un adeguamento terminologico nel numero 3 (la «quota d'ogni socio» è sostituita dal «valore nominale delle quote sociali»). Poiché ogni socio potrà possedere più quote sociali (cfr. il commento all'art. 774 D CO), lo statuto dovrà indicare anche il numero di tali quote.

33 34

Direttiva 89/667/CEE; GU n. L 395 del 30.12.1989, pag. 40 segg.

Cfr. Boll. Uff. 1934 N 733 segg., segnatamente 740 seg.; tra gli altri: Carl Baudenbacher, in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht II, Basilea e Francoforte sul Meno 1994, art. 772 n. 13; Lukas Handschin, Die GmbH, ein Grundriss, Zurigo 1996, § 4 n. 2; Roland Ruedin, Droit des sociétés, Berna 1999, n. 428; Herbert Wohlmann, GmbH-Recht, Basilea e Francoforte sul Meno 1997, pag. 38.

2864

Art. 776a (nuovo)

Altre disposizioni

La regolamentazione legale in materia di Sagl disciplina diversi punti importanti mediante norme dispositive. Questo consente di conformare la Sagl in funzione delle circostanze concrete e dei rapporti personali tra i soci. Se del caso, le possibilità di configurazione sostanziali elencate nell'articolo 776a D CO devono imperativamente figurare nello statuto. Questa norma stila un elenco degli oggetti per i quali è possibile derogare alla regolamentazione legale. La portata normativa dell'articolo 776a D CO è limitata alla determinazione del contenuto dispositivo dello statuto; gli aspetti materiali relativi a ciascuna delle opzioni proposte sono retti da altre disposizioni.

L'elenco di cui al capoverso 1 corrisponde in parte al diritto vigente (cfr. art. 777 CO); è tuttavia completato e adeguato alle innovazioni previste nel disegno. Concerne i punti seguenti: ­

Numero 1: le disposizioni riguardanti l'introduzione di un obbligo di effettuare versamenti suppletivi o di fornire prestazioni accessorie e le relative modalità (a tal proposito cfr. art. 795 segg. D CO); lo statuto può demandare a un regolamento il disciplinamento dei dettagli concernenti l'obbligo di fornire prestazioni accessorie (cfr. art. 796 cpv. 3 D CO).

­

Numero 2: le disposizioni riguardanti l'introduzione a favore dei soci o della società di diritti (statutari) preferenziali, di prelazione o di compera sulle quote sociali e le relative modalità. Si tratta di un tipo particolare di prestazione accessoria (cfr. art. 796 seg. D CO). È fatta salva l'istituzione mediante contratto e fuori statuto di diritti d'acquisto preferenziali.

­

Numero 3: le disposizioni riguardanti un divieto di concorrenza imposto ai soci. Se partecipano alla gestione della società, i soci soggiacciono al divieto di concorrenza imposto ai gerenti (a tal proposito cfr. cpv. 2 n. 8 e art. 803 cpv. 2 e 812 cpv. 3 D CO). È fatta salva l'istituzione mediante contratto di divieti di concorrenza fuori statuto.

­

Numero 4: le disposizioni riguardanti le pene convenzionali per inadempimento o adempimento tardivo di obblighi legali o statutari (a tal proposito cfr. l'art. 796 D CO concernente l'obbligo di fornire prestazioni accessorie).

È fatta salva l'istituzione mediante contratto di pene convenzionali fuori statuto.

­

Numero 5: le disposizioni riguardanti i privilegi inerenti a talune categorie di quote sociali (quote sociali privilegiate; a tal proposito cfr. art. 654 cpv. 1 e 656 CO in combinato disposto con l'art. 799 D CO).

­

Numero 6: le disposizioni riguardanti il conferimento ai soci di diritti di veto relativi alle deliberazioni dell'assemblea dei soci (a tal proposito cfr. art. 807 D CO).

­

Numero 7: le disposizioni riguardanti la limitazione del diritto di voto dei soci (a tal proposito cfr. art. 806 cpv. 1 D CO) e quelle concernenti la limitazione del loro diritto di farsi rappresentare in seno all'assemblea dei soci (a tal proposito cfr. art. 689 cpv. 2 CO in combinato disposto con l'art. 805 cpv. 5 n. 8 D CO).

2865

­

Numero 8: le disposizioni riguardanti i buoni di godimento (a tal proposito cfr. art. 657 CO in combinato disposto con l'art. 774a D CO).

­

Numero 9: le disposizioni riguardanti le riserve statutarie (a tal proposito cfr. art. 672 seg. CO in combinato disposto con l'art. 801 D CO).

­

Numero 10: le disposizioni che attribuiscono all'assemblea dei soci competenze che vanno oltre quelle previste dalla legge (cfr. art. 810 cpv. 1 D CO).

È escluso il trasferimento di attribuzioni che la legge riserva imperativamente a un altro organo (cfr. in particolare art. 810 cpv. 2 D CO e art. 728 segg. CO in combinato disposto con l'art. 818 cpv. 2 D CO).

­

Numero 11: le disposizioni che subordinano determinate decisioni dei gerenti all'approvazione dell'assemblea dei soci e quelle che offrono ai gerenti la possibilità di sottoporre talune questioni all'approvazione dell'assemblea dei soci (a tal proposito cfr. art. 811 D CO).

­

Il numero 12 merita una spiegazione più circostanziata: salvo disposizione contraria dello statuto, tutti i soci esercitano in comune la gestione della società (art. 809 cpv. 1 D CO). Soltanto persone fisiche possono essere designate come gerenti (art. 809 cpv. 2 D CO). Occorre quindi prevedere un disciplinamento speciale per i soci che sarebbero di per sé autorizzati a esercitare la gestione della società ma che sono persone giuridiche o società commerciali: tali persone o società possono designare una persona fisica affinché eserciti il diritto di gestione in loro vece. Al fine di tutelare il diritto degli altri soci a una gestione consensuale, il disegno consente di prevedere nello statuto che la designazione delle persone fisiche che esercitano il diritto di gestione per conto di persone giuridiche o società commerciali richiede l'approvazione dell'assemblea dei soci (cfr. art. 809 cpv. 2 D CO).

­

Numero 13: le disposizioni riguardanti la facoltà dei gerenti di nominare direttori, procuratori e mandatari (a tal proposito cfr. art. 804 cpv. 3 D CO).

­

Numero 14: le disposizioni riguardanti il versamento di tantièmes ai gerenti (a tal proposito cfr. art. 677 CO in combinato disposto con l'art. 798b D CO).

­

Numero 15: le disposizioni riguardanti l'assegnazione di interessi per il periodo di avviamento (a tal proposito cfr. art. 676 CO in combinato disposto con l'art. 798a cpv. 2 D CO).

­

Numero 16: le disposizioni riguardanti l'organizzazione e le attribuzioni dell'ufficio di revisione, in quanto tali disposizioni eccedano l'ambito fissato dalla legge (a tal proposito cfr. art. 818 D CO in combinato disposto con l'art. 731 cpv. 1 CO).

­

Numero 17: le disposizioni riguardanti il conferimento di un diritto statutario di recedere dalla società, le condizioni di esercizio di tale diritto e la relativa indennità (a tal proposito cfr. art. 822 cpv. 2 e 825 cpv. 2 D CO).

­

Numero 18: le disposizioni riguardanti i motivi speciali di esclusione di un socio (a tal proposito cfr. art. 823 cpv. 2 D CO). Lo statuto non deve obbligatoriamente menzionare l'esclusione per gravi motivi (art. 823 cpv. 1 D CO); non può tuttavia neppure modificare la relativa regolamentazione legale.

2866

­

Numero 19: le disposizioni riguardanti le cause di scioglimento non previste dalla legge (a tal proposito cfr. art. 821 cpv. 1 n. 1 D CO).

Il capoverso 2 elenca le questioni per le quali lo statuto (e soltanto lo statuto) può prevedere una normativa che deroga alle prescrizioni legali per quanto riguarda: ­

Numero 1: le deliberazioni concernenti la creazione ulteriore di nuove quote sociali privilegiate (a tal proposito cfr. art. 654 cpv. 2 CO in combinato disposto con l'art. 799 D CO).

­

Numero 2: il trasferimento di quote sociali. Si tratta di prescrizioni che derogano alla regolamentazione dispositiva contemplata dalla legge per quanto concerne le limitazioni del trasferimento di quote sociali (a tal proposito cfr.

art. 786 cpv. 2 e 788 cpv. 5 D CO). Lo statuto non può invece rinunciare alle prescrizioni di forma previste per la cessione (cfr. art. 785 D CO) e all'obbligo di far iscrivere i soci nel registro di commercio (a tal proposito cfr.

art. 791 D CO). È tuttavia ammissibile prevedere che la cessione di quote sociali richieda l'atto pubblico.

­

Numero 3: la convocazione dell'assemblea dei soci (a tal proposito cfr. art.

805 cpv. 2 e 3 D CO).

­

Numero 4: la determinazione del diritto di voto (emissione di quote sociali privilegiate per quanto concerne il diritto di voto; a tal proposito cfr. art. 806 cpv. 2 D CO).

­

Numero 5: le deliberazioni dell'assemblea dei soci (maggioranze richieste, compresi i quorum di presenza e il voto preponderante; a tal proposito cfr.

art. 808, 808a e 808b cpv. 2 D CO).

­

Numero 6: le deliberazioni dei gerenti (maggioranze richieste, compresi i quorum di presenza e il voto preponderante; a tal proposito cfr. art. 809 cpv. 4 D CO).

­

Numero 7: la gestione (a tal proposito cfr. art. 809 cpv. 1 D CO) e la rappresentanza (a tal proposito cfr. art. 814 cpv. 2 D CO). È possibile demandare a un regolamento dei gerenti il disciplinamento dei dettagli relativi alla rappresentanza.

­

Numero 8: il divieto di concorrenza imposto alle persone incaricate della gestione (a tal proposito cfr. art. 812 cpv. 3 D CO).

2.1.1.7 Art. 777

Costituzione Atto costitutivo

Sotto il profilo materiale, questa disposizione corrisponde al vigente articolo 779 capoversi 1 e 2 CO. Riprende tuttavia la formulazione e la struttura della norma corrispondente del diritto della società anonima, rielaborata e migliorata nell'ambito della revisione del 1991 (art. 629 CO).

Il capoverso 1 disciplina la costituzione della società da parte dei promotori. Dal profilo materiale, questa disposizione corrisponde alla normativa vigente.

2867

Il capoverso 2 stabilisce il contenuto dell'atto costitutivo, che deve risultare da un atto pubblico. Si tratta degli stessi punti previsti per la costituzione di una società anonima. I promotori di una Sagl devono tuttavia anche accertare che accettano l'eventuale obbligo statutario di effettuare versamenti suppletivi o di fornire prestazioni accessorie (n. 4).

Art. 777a (nuovo)

Sottoscrizione delle quote sociali

Secondo il capoverso 1, per essere valida la sottoscrizione delle quote sociali deve contenere l'indicazione del numero, del valore nominale e del prezzo d'emissione delle quote sociali. Se vi sono più categorie di quote sociali, dev'essere indicata anche la categoria delle medesime. A differenza di quanto previsto per la sottoscrizione di azioni (cfr. art. 630 n. 1 CO), non è necessario menzionare la specie delle quote sociali poiché queste ultime possono essere emesse soltanto sotto forma di documenti probatori o di titoli nominativi (cfr. art. 784 cpv. 1 D CO).

Al fine di proteggere i promotori, il capoverso 2 prevede che l'atto di sottoscrizione deve rimandare espressamente alle eventuali disposizioni statutarie concernenti obblighi statutari di effettuare versamenti suppletivi o di fornire prestazioni accessorie, divieti di concorrenza imposti ai soci (non è necessario menzionare il divieto di concorrenza che la legge impone ai gerenti), diritti preferenziali, di prelazione e di compera sulle quote sociali e pene convenzionali volte ad assicurare l'adempimento di obblighi legali o statutari.

Art. 777b (nuovo)

Documenti giustificativi

Alla stessa stregua del vigente articolo 779 capoverso 3 CO, il capoverso 1 precisa che il pubblico ufficiale deve menzionare nell'atto costitutivo i singoli documenti giustificativi. Il pubblico ufficiale deve inoltre attestare che tali documenti sono stati esibiti a lui e ai promotori.

Il capoverso 2 elenca i documenti giustificativi che devono essere allegati all'atto costitutivo. I promotori di una Sagl devono produrre lo statuto, la relazione sulla costituzione, l'attestazione di verifica, l'attestazione che conferma il deposito dei conferimenti in denaro, eventuali contratti riguardanti conferimenti in natura e i contratti esistenti di assunzioni di beni.

Art. 777c (nuovo)

Conferimenti

Questa disposizione contiene tutte le norme concernenti i conferimenti. Si applica alla costituzione ma anche (mediante rinvio; cfr. art. 781 cpv. 3 D CO) in caso di aumento del capitale sociale.

Secondo il capoverso 1, all'atto della costituzione ogni quota sociale deve essere integralmente liberata mediante un conferimento corrispondente al prezzo di emissione (a tal proposito cfr. art. 774 cpv. 2 D CO). In virtù del diritto vigente (art. 774 cpv. 2 CO), ciascun socio deve invece liberare la rispettiva quota soltanto sino a concorrenza di almeno il 50 per cento. Ogni socio risponde tuttavia solidalmente e sussidiariamente per la parte non liberata del capitale sociale complessivo (art. 802 CO). Nell'interesse delle piccole società i cui bisogni di capitale proprio sono poco elevati (cfr. n. 1.3.3), il presente disegno mantiene l'importo minimo del capitale sociale a 20 000 franchi, nonostante il rincaro intervenuto dal 1936. D'altro canto, occorre eliminare al più presto la responsabilità solidale e sussidiaria dei soci, che non è priva di pericoli (cfr. n. 1.3.7). Dal profilo della protezione dei terzi, queste due 2868

proposte sono tuttavia materialmente difendibili soltanto a condizione che si possa sempre garantire l'esistenza di un sostrato di responsabilità minimo. Il disegno esige pertanto che all'atto della costituzione e in caso di aumento del capitale sociale il prezzo d'emissione sia interamente versato per ogni quota (cfr. anche n. 1.3.4). Vista la modicità dell'importo minimo del capitale sociale, questo non comporterà difficoltà insormontabili, neppure per le piccole imprese. L'introduzione dell'obbligo di liberare integralmente le quote sociali consente inoltre di semplificare la normativa in materia di Sagl nell'interesse della prassi. La funzione sinora svolta dalla liberazione parziale delle quote sociali potrà essere assolta dall'obbligo statutario di effettuare versamenti suppletivi (art. 795 segg. D CO); in tal modo è possibile evitare doppioni nella legge.

Il capoverso 2 rinvia al diritto della società anonima riguardo a tre punti che occorre disciplinare in modo uniforme per tutte le società di capitali, poiché dal profilo materiale non vi sono motivi che giustifichino una regolamentazione differenziata (per quanto concerne i rinvii nel diritto delle società, cfr. n. 1.3.17): ­

Numero 1: secondo il disegno, le disposizioni del diritto della società anonima (art. 628 CO) si applicano per analogia all'indicazione nello statuto dei conferimenti in natura, dell'assunzione di beni e dei vantaggi speciali.

La normativa prevista per la Sagl dal diritto vigente (art. 778 CO), meno precisa e incompleta, può quindi essere abrogata.

­

Numero 2: anche l'iscrizione nel registro di commercio dei conferimenti in natura, dell'assunzione di beni e dei vantaggi speciali deve essere disciplinata come nel diritto della società anonima (art. 642 D CO; a questo proposito cfr. il commento a tale disposizione). Rispetto al diritto della Sagl vigente (art. 781 n. 6 CO), il disegno include anche l'attribuzione di vantaggi speciali.

­

Numero 3: nel diritto della Sagl vigente, la garanzia della liberazione del capitale sociale poggia anzitutto sulla responsabilità solidale e sussidiaria di tutti i soci sino a concorrenza dell'importo totale del capitale sociale, nella misura in cui quest'ultimo non è stato liberato (o non lo è stato debitamente) o è stato diminuito mediante il prelevamento indebito di utili o di interessi (cfr. art. 802 CO). Mancano tuttavia le misure previste dal diritto della società anonima al fine di assicurare la liberazione effettiva del capitale (deposito dei conferimenti in denaro, relazione sulla costituzione e attestazione di verifica; art. 633, 635 e 635a CO). La liberazione del capitale non è pertanto garantita. Inoltre questa regolamentazione comporta rischi poco ragionevoli per quanto concerne la responsabilità dei soci. Come già rilevato, il disegno di revisione rinuncia alla responsabilità solidale e sussidiaria dei soci per la liberazione del capitale sociale (cfr. n. 1.3.7). Di conseguenza, tale liberazione deve essere assicurata mediante misure identiche a quelle previste per la società anonima. L'istituzione di una procedura di liberazione più o meno affidabile appare indispensabile anche se si considerano le esigenze modeste poste in materia di capitale sociale minimo (20 000 franchi; cfr. n. 1.3.3).

Per quanto concerne la prestazione dei conferimenti, il disegno rinvia pertanto agli articoli 633 e 634 CO (l'art. 634a CO non è applicabile; la liberazione mediante compensazione è tuttavia ammessa): i conferimenti in denaro devono essere depositati presso un istituto soggetto alla legge federale sulle banche e le casse di risparmio; i conferimenti in natura devono rispettare le 2869

esigenze del diritto della società anonima (compresi i criteri sviluppati dalla dottrina e dalla prassi circa l'ammissibilità dei conferimenti in natura35).

L'articolo 635 CO esige che i promotori presentino una relazione scritta contenente ragguagli sui conferimenti in natura, sull'assunzione di beni, sulla liberazione mediante compensazione e sui vantaggi speciali. Questa relazione sulla costituzione deve essere verificata da un revisore (art. 635a CO), anche per le società che non dispongono di un ufficio di revisione (cfr.

art. 818 D CO). La dottrina rileva che la costituzione qualificata (ossia la costituzione tramite conferimenti in natura, assunzioni di beni, vantaggi speciali o liberazione mediante compensazione) è uno degli istituti del diritto societario più soggetti ad abusi36; le esperienze fatte dalle autorità del registro di commercio confermano questa opinione. Le misure previste al fine di assicurare la protezione dei terzi sembrano pertanto indispensabili (anche per le piccole società). Da un esame più attento risulta che tali misure comportano un onere modesto per le imprese poiché si tratta di una prestazione unica e le relative spese possono essere evitate rinunciando ai conferimenti in natura e alle assunzioni di beni.

2.1.1.8 Art. 778

Iscrizione nel registro di commercio Società

Secondo questa disposizione, la società deve essere iscritta nel registro di commercio del luogo in cui ha sede (per quanto concerne il diritto vigente, cfr. art. 780 cpv. 1 CO). Il disegno disciplina in modo uniforme la firma della notificazione per l'iscrizione, la procedura d'iscrizione e i documenti giustificativi per tutte le persone giuridiche (cfr. art. 929 e 931a D CO); le relative disposizioni del diritto della Sagl possono quindi essere abrogate (art. 780 cpv. 2-4 CO).

Art. 778a (nuovo)

Succursali

Questa disposizione riprende l'articolo 782 cpv. 1 CO, secondo il quale le succursali devono essere iscritte nel registro di commercio del luogo in cui si trovano, con richiamo all'iscrizione della sede principale (il presente articolo disciplina soltanto l'obbligo di iscrizione; per quanto concerne il contenuto della stessa, cfr. la norma di delega di cui all'art. 929 D CO; per il modo in cui è operata l'iscrizione, cfr.

art. 935 CO).

2.1.1.9 Art. 779

Acquisto della personalità Momento; mancanza dei requisiti

La normativa concernente l'acquisto della personalità corrisponde in linea di massima al diritto vigente (art. 783 cpv. 1 CO). È tuttavia completata e precisata ispirandosi al diritto della società anonima (cfr. art. 643 CO). Secondo il capoverso 1, la 35 36

A tal proposito, cfr. la comunicazione dell'Ufficio federale del registro di commercio del 15 agosto 2001, in: REPRAX 2/01, pag. 66 segg. (con rimandi alla dottrina).

Herbert Wohlmann, GmbH-Recht, Basilea e Francoforte sul Meno 1997, pag. 26.

2870

società acquista la personalità giuridica con l'iscrizione nel registro di commercio (come previsto dal vigente art. 783 cpv. 1 CO; per quanto concerne il momento esatto, cfr. art. 932 CO). Visto l'effetto sanante dell'iscrizione, il capoverso 2 prevede che la società acquista la personalità anche se le condizioni d'iscrizione non sono adempiute. In tal caso, il capoverso 3 accorda tuttavia ai soci e ai creditori il diritto di domandare lo scioglimento della società. Secondo il capoverso 4, l'azione si estingue se non è proposta entro tre mesi.

Art. 779a (nuovo)

Impegni contratti prima dell'iscrizione

Questa disposizione corrisponde nel contenuto all'articolo 783 capoversi 2 e 3 CO.

Secondo il capoverso 1, le persone che agiscono in nome della società prima della sua iscrizione nel registro di commercio ne rispondono personalmente e in solido. In virtù del capoverso 2, tali persone sono tuttavia liberate se la società assume gli impegni contratti in suo nome entro tre mesi dall'iscrizione.

2.1.1.10

Modifica dello statuto

Art. 780 Alla stessa stregua di quanto previsto dal diritto vigente, ogni deliberazione dell'assemblea dei soci che modifichi lo statuto deve risultare da un atto pubblico ed essere iscritta nel registro di commercio (cfr. art. 784 cpv. 1 e 785 cpv. 1 CO). Questa regolamentazione corrisponde a quella che disciplina l'adozione dello statuto originario al momento della costituzione (cfr. art. 777 cpv. 1 e 778 D CO).

Il vigente articolo 785 capoverso 2 CO prevede (perlomeno nelle sue versioni tedesca e italiana) che la deliberazione di modifica dello statuto ha effetto, anche in confronto dei terzi (ossia non soltanto all'interno della società), già con la sua iscrizione nel registro di commercio. Questa disposizione deroga all'ordinamento generale relativo all'inizio degli effetti di un'iscrizione nel registro di commercio (cfr.

art. 932 CO). Dal profilo materiale, non vi sono tuttavia motivi convincenti che consentano di giustificare un disciplinamento speciale37. Al contrario, anche le modifiche dello statuto devono diventare efficaci nei confronti dei terzi soltanto dal momento in cui questi hanno potuto prenderne conoscenza sulla base dell'iscrizione nel registro di commercio e della pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. L'articolo 785 capoverso 2 CO deve pertanto essere abrogato. Lo stesso vale per la norma equivalente del diritto della società anonima (art. 647 cpv. 3 CO).

2.1.1.11

Aumento del capitale sociale

Art. 781 La normativa vigente in materia di aumento del capitale sociale è imprecisa (art. 786 CO). Il rinvio alle norme applicabili alla costituzione ha inoltre come conseguenza

37

Cfr. anche le critiche formulate da Guillaume Vianin, L'inscription au registre du commerce, tesi Friburgo 2000, pag. 212 seg. con rimandi.

2871

che un siffatto aumento è subordinato all'assenso di tutti i soci38. Questa esigenza è la conseguenza inevitabile della responsabilità solidale e sussidiaria dei soci per la liberazione della totalità del capitale sociale. Rende tuttavia molto più difficoltoso l'aumento del capitale sociale. Il presente disegno sopprime la responsabilità sussidiaria e solidale dei soci (a tal proposito cfr. n. 1.3.7); l'aumento del capitale sociale può quindi essere agevolato. Occorre nel contempo completare la normativa legale tenendo conto delle esigenze pratiche.

Il capoverso 1 consente all'assemblea dei soci di deliberare un aumento del capitale sociale. La deliberazione deve essere approvata da almeno due terzi dei voti rappresentati e dalla maggioranza assoluta del capitale sociale con diritto di voto (cfr. art.

808b cpv. 1 n. 5 D CO). L'aumento del capitale sociale avviene in due tempi: l'assemblea dei soci decide in merito al principio, all'ammontare e alle modalità particolari dell'aumento (cfr. art. 650 cpv. 2 n. 1-9 CO). L'esecuzione della deliberazione e il resto della procedura incombono invece ai gerenti (cpv. 2). Questi devono compiere le operazioni necessarie per la prestazione dei conferimenti e gli accertamenti richiesti dalla legge. Se l'aumento del capitale sociale è perfezionato, devono inoltre modificare lo statuto e chiedere l'iscrizione dell'aumento nel registro di commercio.

Secondo il capoverso 3, la sottoscrizione delle quote sociali e la prestazione dei conferimenti sono rette dalle disposizioni applicabili alla costituzione della società (ossia dagli art. 777a e 777c D CO). Inoltre, le disposizioni del diritto della società anonima concernenti la scheda di sottoscrizione (art. 652 CO) si applicano per analogia.

Il capoverso 3 esclude infine le offerte pubbliche di sottoscrizione delle quote sociali. Questo divieto è dovuto al fatto che la Sagl è una società imperniata sulla persona dei soci e piuttosto chiusa e che le quote sociali non possono essere oggetto di scambi sul mercato dei capitali (cfr. n. 1.3.8). La ricerca di un nuovo socio tramite un annuncio pubblicato in una rivista specializzata o in un quotidiano non è considerata un'offerta pubblica di sottoscrizione, non ammessa dalla presente disposizione. Poiché la Sagl non può procurarsi capitale proprio sul mercato dei
capitali, nel disegno non sono state riprese le procedure di aumento autorizzato e condizionale del capitale azionario.

Il capoverso 4 prevede un termine di tre mesi per l'esecuzione dell'aumento del capitale sociale (alla stessa stregua del diritto della società anonima; cfr. art. 650 cpv. 3 CO). Questo termine è volto a evitare ­ per quanto possibile ­ che le condizioni e circostanze che rivestivano un'importanza al momento della deliberazione dell'assemblea dei soci mutino considerevolmente nel lasso di tempo intercorrente tra tale deliberazione e l'esecuzione effettiva dell'aumento del capitale sociale. È osservato se la notificazione per l'iscrizione perviene all'ufficio del registro di commercio entro tre mesi.

Per il rimanente, il capoverso 5 rinvia alle disposizioni del diritto della società anonima concernenti l'aumento ordinario del capitale azionario, che si applicano per analogia. È quindi possibile rinunciare a una fastidiosa ripetizione di norme volte a 38

Cfr. segnatamente Werner von Steiger, in: Zürcher Kommentar V/5c, Zurigo 1965, art. 786 n. 8 ; di diverso parere, Gaudenz. G. Zindel, Peter R. Isler, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht II, Basilea e Francoforte sul Meno 1994, art. 786 n. 2.

2872

disciplinare i dettagli della procedura di aumento del capitale sociale. Il rinvio riguarda i punti seguenti: ­

Il numero 1 rimanda all'articolo 650 capoverso 2 CO per quanto concerne la forma e il contenuto della deliberazione dell'assemblea dei soci. Al fine di garantire la certezza del diritto, la deliberazione di aumento deve risultare da un atto pubblico.

­

Secondo il numero 2, l'articolo 652b CO si applica per analogia al diritto di opzione dei soci. Per assicurare la protezione dei soci minoritari, occorre applicare i principi del diritto della società anonima relativi al diritto di opzione, poiché il disegno rinuncia ­ al fine di agevolare l'applicazione della normativa ­ a subordinare un aumento del capitale sociale al consenso di tutti i soci. Questo rinvio consente inoltre di colmare le lacune della regolamentazione vigente (art. 787 CO).

­

In virtù del numero 3, le pertinenti disposizioni del diritto della società anonima (art. 652d CO) si applicano per analogia all'aumento del capitale sociale mediante capitale proprio.

­

Il numero 4 rinvia agli articoli 652e e 652f CO per quanto concerne la relazione sull'aumento del capitale e l'attestazione di verifica.

Tale attestazione non è necessaria se i conferimenti sono effettuati in denaro, non si procede ad alcuna assunzione di beni e i diritti d'opzione non sono limitati o soppressi (cfr. art. 652f cpv. 2 CO). Nella maggior parte dei casi, e segnatamente nelle piccole imprese, è quindi possibile rinunciare all'attestazione di verifica. Qualora sia necessaria, l'attestazione deve essere prodotta anche se la società non ha un ufficio di revisione, al fine di assicurare la protezione di tutti i soci e delle persone interessate (non occorre tuttavia designare un vero e proprio ufficio di revisione).

­

Secondo il numero 5, l'articolo 652g CO si applica per analogia alla modifica dello statuto e agli accertamenti necessari. Nella Sagl, i compiti che il diritto della società anonima attribuisce al consiglio d'amministrazione spettano ai gerenti.

­

In virtù del numero 6, l'iscrizione dell'aumento del capitale sociale nel registro di commercio e la nullità dei titoli emessi prima dell'iscrizione sono retti dall'articolo 652h CO (per quanto concerne la notificazione per l'iscrizione, cfr. l'art. 931a D CO).

2.1.1.12

Riduzione del capitale sociale

Art. 782 Per quanto concerne la riduzione del capitale sociale, il disegno rinvia in ampia misura al diritto della società anonima, alla stessa stregua della normativa vigente (art. 788 CO). Introduce inoltre anche per la Sagl la riduzione agevolata a fini di risanamento (art. 735 CO in combinato disposto con l'art. 782 cpv. 4 D CO).

Il capoverso 1 stabilisce il principio secondo cui l'assemblea dei soci può deliberare la riduzione del capitale sociale. In tale ambito occorre comunque sempre rispettare

2873

il limite minimo fissato dalla legge (art. 773 D CO): secondo il capoverso 2, il capitale sociale non può mai essere ridotto a un importo inferiore a 20 000 franchi.

Il capoverso 3 prevede una norma particolare in materia di riduzione del capitale sociale a fini di risanamento (art. 735 CO in combinato disposto con l'art. 782 cpv. 4 D CO): qualora un'eccedenza passiva sia accertata nel bilancio e risulti da perdite (bilancio in disavanzo39), il capitale sociale può essere ridotto al fine di eliminarla soltanto se sono stati previamente e interamente effettuati tutti i versamenti suppletivi previsti nello statuto. A parte questa particolarità, la riduzione agevolata del capitale sociale è operata come in seno alla società anonima.

Per il rimanente, il capoverso 4 rinvia agli articoli 732 segg. CO. Anche le società che non hanno un ufficio di revisione sono tenute a rispettare la regola secondo cui l'assemblea dei soci può deliberare una riduzione del capitale sociale soltanto se è accertato da una relazione di revisione che i debiti della società rimarranno interamente coperti nonostante la riduzione.

Secondo il diritto vigente, l'articolo 782 CO disciplina l'iscrizione delle succursali nel registro di commercio. Questa disposizione è abrogata; l'articolo 782 capoverso 1 CO è parzialmente integrato nell'articolo 778a D CO. La notificazione per l'iscrizione (art. 782 cpv. 2 CO) è disciplinata in modo uniforme per tutte le forme giuridiche nell'articolo 931a D CO.

2.1.1.13

Acquisto di quote sociali proprie

Art. 783 L'acquisto di quote sociali proprie da parte della società riduce il sostrato di responsabilità della stessa e può pregiudicare considerevolmente la protezione dei creditori sociali. La normativa vigente (art. 807 CO) in materia di acquisto o di presa in pegno di quote sociali proprie è insufficiente: manca in particolare una chiara limitazione. Il disegno si fonda sulle norme del diritto della società anonima (art. 659 CO) tenendo tuttavia conto delle peculiarità della Sagl.

Secondo il capoverso 1, la società può acquistare quote sociali proprie soltanto se possiede capitale proprio liberamente disponibile equivalente all'importo dei mezzi necessari per l'acquisto. Quest'ultimo è inoltre limitato al 10 per cento del capitale sociale (in armonia con il diritto della società anonima; cfr. art. 659 cpv. 1 CO).

In taluni casi particolari, il limite del 10 per cento può rivelarsi troppo restrittivo. Il capoverso 2 ammette quindi un massimale del 35 per cento se sono acquistate quote sociali nell'ambito di una restrizione della trasferibilità o del recesso o dell'esclusione di un socio. L'elenco delle fattispecie nelle quali una Sagl può acquistare quote sociali proprie sino a concorrenza del 35 per cento è esaustivo. L'avamprogetto limitava l'acquisto di quote sociali proprie al 20 per cento, alla stessa stregua del diritto della società anonima (cfr. art. 659 cpv. 2 CO). Nel disegno si è tenuto conto delle critiche formulate nell'ambito della procedura di consultazione e si è aumentato questo limite al 35 per cento al fine di prendere in considerazione le esigenze delle imprese che hanno un numero esiguo di soci. Questo dovrebbe se39

In merito alla nozione di bilancio in disavanzo, cfr. Peter Böckli, Schweizer Aktienrecht, 2a ed., Zurigo 1996, n. 1684g.

2874

gnatamente agevolare il recesso di un socio che possiede un terzo del capitale sociale. Dal profilo della protezione del capitale sociale, il limite previsto sembra tuttavia relativamente elevato. Al fine di ridurre il più possibile il pericolo risultante per i creditori dall'acquisto di quote sociali proprie da parte della società, le quote acquistate devono, nel termine di due anni, essere alienate o soppresse mediante una riduzione del capitale (art. 782 D CO) nella misura in cui eccedono complessivamente il 10 per cento del capitale sociale.

In caso di acquisto di quote sociali proprie cui è connesso un obbligo di effettuare versamenti suppletivi, la società acquirente diverrebbe essa stessa debitrice di tale obbligo. Di conseguenza, i versamenti suppletivi sarebbero inesigibili. Lo stesso vale per un obbligo di fornire prestazioni accessorie. Il capoverso 3 presuppone quindi che prima dell'acquisto di quote sociali proprie siano soppressi gli eventuali obblighi di effettuare versamenti suppletivi o di fornire prestazioni accessorie.

Per il rimanente, il capoverso 4 rinvia alla normativa del diritto della società anonima concernente l'acquisto di azioni proprie (art. 659a e 659b CO). La presa in pegno di quote sociali proprie non equivale quindi all'acquisto di simili quote.

Di principio, la decisione sull'acquisto di quote sociali proprie compete all'assemblea dei soci. Quest'ultima può tuttavia autorizzare i gerenti a procedere all'acquisto (cfr. art. 804 cpv. 2 n. 11 D CO).

2.1.2

Capo secondo: Diritti e obblighi dei soci

2.1.2.1

Quote sociali

Art. 784

Titolo

Secondo il capoverso 1, titoli relativi a quote sociali possono essere emessi soltanto come documenti probatori o come titoli nominativi ai sensi degli articoli 974 segg.

CO. Visto il carattere personale della Sagl, le quote sociali non possono essere oggetto di scambi sul mercato dei capitali (cfr. anche n. 1.3.8): di regola, tali quote non possono essere trasferite senza l'approvazione dell'assemblea dei soci (cfr. art. 786 D CO). Da un lato, i soci possono infatti essere soggetti a un obbligo di fedeltà o a un divieto di concorrenza o essere tenuti a effettuare versamenti suppletivi o a fornire prestazioni accessorie; dall'altro, esercitano la gestione della società, salvo disposizione contraria dello statuto (cfr. art. 809 D CO). Di principio, una siffatta qualità di socio non si presta a essere incorporata in cartevalori. Conformemente a quanto auspicato dalla dottrina dominante relativa al diritto vigente40, occorre nondimeno consentire l'emissione di titoli nominativi (il diritto francese vieta invece tassativamente l'emissione di valori mobiliari41).

Il capoverso 2 esige che i titoli emessi rinviino agli stessi diritti e obblighi statutari cui rimanda l'atto di sottoscrizione delle quote sociali (art. 777a cpv. 2 D CO).

40

41

Cfr. segnatamente Peter Jäggi, in: Zürcher Kommentar V/7a, Zurigo 1959, art. 965 n. 283; Werner von Steiger, in: Zürcher Kommentar V/5c, Zurigo 1965, art. 789 n. 16; meno categorici: A. Janggen, H. Becker, in: Berner Kommentar VII/3, Berna 1939, art. 789 n. 7.

Cfr. art. L 223-11 e L 223-12 del Code de commerce.

2875

Art. 785

Cessione di quote sociali; forma

Secondo il diritto vigente, la cessione di quote sociali richiede l'atto pubblico (art. 791 cpv. 4 CO). Questa prescrizione formale è volta a garantire la certezza del diritto in caso di cessione, soprattutto in considerazione di eventuali obblighi dei soci. Occorre inoltre garantire che gli acquirenti di quote sociali siano informati della loro responsabilità solidale e sussidiaria in seno alla Sagl (art. 802 CO).

Nel primo avamprogetto peritale del 1996 si era rinunciato all'atto pubblico per la cessione di quote sociali42. Quest'esigenza è stata reintrodotta nell'avamprogetto di revisione dell'aprile del 1999 (art. 791 cpv. 1 AP)43. Durante la procedura di consultazione la necessità dell'atto pubblico è tuttavia stata contestata: si è rilevato che le spese generate da questa misura non sarebbero compensate da alcun vantaggio rilevante.

Nel presente disegno di revisione si rinuncia all'esigenza dell'atto pubblico: secondo il capoverso 1, la cessione di quote sociali e la promessa di stipulare una simile cessione richiedono soltanto la forma scritta (cfr. art. 165 CO). Sembra ragionevole rinunciare all'atto pubblico, poiché la responsabilità solidale e sussidiaria dei soci prevista dal diritto vigente è soppressa e non è quindi più necessario renderne attenti gli acquirenti di quote sociali (cfr. n. 1.3.8). Considerati i diritti e gli obblighi dei soci, in caso di cessione di quote sociali occorre tuttavia garantire la sicurezza e la trasparenza del trasferimento agli aventi causa. Ispirandosi al primo avamprogetto peritale, è possibile assicurare la necessaria certezza del diritto e delle transazioni mediante l'iscrizione dei soci nel registro di commercio (art. 791 D CO). La normativa vigente prevede già una siffatta iscrizione (art. 781 n. 4 e 5 CO); nel presente disegno quest'ultima sostituisce però anche la prescrizione di forma secondo cui la cessione di quote sociali richiede l'atto pubblico. In occasione dell'iscrizione di acquirenti di quote sociali, l'ufficio del registro di commercio controlla tuttavia la cessione soltanto dal punto di vista formale.

Secondo il capoverso 2, il contratto di cessione deve rinviare agli stessi diritti e obblighi statutari cui rimanda l'atto di sottoscrizione delle quote sociali (art. 777a cpv. 2 D CO). Si potrebbe avere l'impressione che questa disposizione
crei un doppione, nella misura in cui il disegno esige un rinvio ai diritti e agli obblighi statutari sia nei titoli emessi per le quote sociali (art. 784 cpv. 2 D CO) sia nel contratto di cessione. Una simile regolamentazione è tuttavia utile poiché nella prassi sovente le quote sociali non sono emesse sotto forma di titoli. È inoltre possibile che titoli emessi siano trasferiti mediante modi di acquisto particolari (per es. mediante successione o in caso di fusione), quindi senza contratto di cessione. In entrambi i casi occorre richiamare l'attenzione degli acquirenti sui diritti e gli obblighi statutari.

Art. 786

Cessione di quote sociali; esigenze in materia di approvazione

Le ampie possibilità di limitare la cedibilità delle quote sociali sono una peculiarità della Sagl; rispecchiano l'accentuato carattere personale della società e l'importanza considerevole rivestita dalla composizione della cerchia dei soci nelle piccole società. A differenza di quanto previsto per la società anonima, un socio può uscire dalla Sagl non soltanto alienando le quote sociali bensì anche recedendo dalla so42 43

Cfr. Peter Böckli, Peter Forstmoser, Jean-Marc Rapp, Révision du droit de la Sàrl, CEDIDAC n. 34, Losanna 1997, pag. 30 e 114 segg.

Cfr. il Rapporto peritale, pag. 49 segg.

2876

cietà per gravi motivi o per motivi definiti nello statuto (art. 822 D CO). È quindi lecito ammettere limitazioni della cedibilità delle quote sociali molto più ampie di quelle previste dal diritto della società anonima44. Il disegno propone un nuovo disciplinamento concepito in funzione delle esigenze della prassi; lascia alle società un grande margine di manovra consentendo tuttavia anche di rinunciare a una regolamentazione statutaria dettagliata delle limitazioni del trasferimento.

Secondo il capoverso 1, la cessione di quote sociali è subordinata all'approvazione dell'assemblea dei soci. Quest'esigenza è designata «limitazione del trasferimento» («Vinkulierung»). Contrariamente al diritto della società anonima (art. 684 cpv. 1 CO), il disegno prevede per legge una limitazione dispositiva del trasferimento di quote sociali che non implica alcun concretamento nello statuto. Se quest'ultimo non prevede altrimenti, l'assemblea dei soci può rifiutare l'approvazione senza indicarne i motivi.

La competenza di decidere se acconsentire alla cessione è attribuita in modo imperativo all'assemblea dei soci (art. 804 cpv. 2 n. 8 D CO). Questo corrisponde allo spiccato carattere personale della Sagl: devono essere i soci stessi a decidere se accogliere una persona in seno alla loro cerchia. La relativa deliberazione è importante e deve essere approvata da almeno due terzi dei voti rappresentati e dalla maggioranza assoluta del capitale sociale con diritto di voto (art. 808b cpv. 1 n. 4 D CO; il quorum richiesto è stato leggermente ridotto rispetto a quanto previsto dal diritto vigente; cfr. art. 791 cpv. 2 CO). Va rilevato che la deliberazione dell'assemblea dei soci verte sull'approvazione della cessione e non sul suo rifiuto (cfr. la formulazione dell'art. 808b cpv. 1 n. 4 D CO). Se non è raggiunta la maggioranza richiesta, l'approvazione è negata (cfr. tuttavia l'art. 787 cpv. 2 D CO).

Lo statuto può disciplinare altrimenti le limitazioni del trasferimento delle quote sociali. Il capoverso 2 contiene un elenco esaustivo delle possibilità offerte a tal fine.

In tal modo il disegno garantisce la certezza del diritto necessaria in caso di cessione di quote sociali e agevola l'elaborazione dello statuto. Le varianti esposte qui di seguito, che possono inoltre essere in parte combinate tra loro, offrono un'alternativa alla limitazione del trasferimento prevista dalla legge (possibilità di negare l'approvazione della cessione senza indicarne i motivi):

44

­

In virtù del numero 1, è possibile rinunciare all'esigenza dell'approvazione della cessione di quote sociali. Una simile opzione facilita i cambiamenti nella cerchia dei soci in società poco imperniate sulla persona dei loro membri.

­

Secondo il numero 2, lo statuto può stabilire i motivi che giustificano il rifiuto dell'approvazione della cessione. In tale ambito, le possibilità sono molteplici. Lo statuto può definire taluni motivi in modo più o meno concreto, prevedendo per esempio clausole volte a escludere persone in concorrenza con lo scopo sociale («Konkurrentenklausel») o estranee alla famiglia («Familienklausel»). Può inoltre vietare ai singoli soci di acquistare una partecipazione superiore al 20 per cento del capitale sociale complessivo («Prozentklausel»). Vi è pure la possibilità di prevedere che l'approvazione della cessione può essere negata soltanto per gravi motivi. Lo statuto di una Per un'esposizione completa delle limitazioni del trasferimento nel diritto della società anonima, cfr. Hanspeter Kläy, Die Vinkulierung, tesi Basilea, Basilea e Francoforte sul Meno 1997.

2877

società anonima deve definire chiaramente e precisamente i motivi che giustificano una limitazione del trasferimento delle azioni45. Il diritto della Sagl ammette invece formulazioni più aperte dal profilo materiale, poiché non è indispensabile motivare il rifiuto dell'approvazione di una cessione (cfr.

cpv. 1).

­

Il numero 3 consente di prevedere nello statuto che l'assemblea dei soci può negare l'approvazione se la società propone all'alienante di assumere le sue quote sociali al loro valore reale. Una simile regolamentazione costituisce una «clausola di scampo» («escape clause»). Offre ai soci la garanzia di poter uscire dalla società trovando un acquirente per le loro quote sociali.

­

In virtù del numero 4, è possibile escludere totalmente la cessione di quote sociali. Questa possibilità è già prevista dal diritto vigente (cfr. art. 791 cpv. 3 CO). Dal profilo della protezione dei soci, l'esclusione della cessione di quote sociali è difendibile soltanto in considerazione del fatto che ciascun socio ha il diritto di recedere dalla Sagl per gravi motivi (art. 822 D CO). In talune situazioni particolari, può tuttavia essere necessario ammettere un legame molto stretto tra i soci e la società. Questo può inoltre offrire configurazioni interessanti, in particolare per i consorzi e le joint-ventures.

­

Il numero 5 consente di prevedere nello statuto che l'assemblea dei soci può rifiutare l'approvazione se è dubbio che un obbligo statutario di effettuare versamenti suppletivi o di fornire prestazioni accessorie sarà adempito e non sono state fornite le garanzie chieste dalla società. Questo motivo di limitazione del trasferimento corrisponde ­ nella sua funzione ­ alla limitazione legale del trasferimento di azioni non integralmente liberate (cfr. art. 685 cpv. 1 CO). In una Sagl una simile normativa ha un senso soltanto se lo statuto prevede un obbligo di effettuare versamenti suppletivi o di fornire prestazioni accessorie e la società ha escluso la limitazione dispositiva del trasferimento contemplata nella legge (rifiuto dell'approvazione della cessione senza indicazione dei motivi; cpv. 1).

La severa limitazione del trasferimento delle quote sociali di una Sagl non è esente da problemi per quanto concerne la tutela dei diritti dei soci. A seconda delle circostanze, impedisce infatti a questi ultimi di uscire dalla società alienando le loro quote sociali. Il rifiuto dell'approvazione della cessione senza indicazione dei motivi presenta indubbiamente il vantaggio di essere di facile applicazione; non è tuttavia possibile evitare, e persino provare, un uso abusivo di questo istituto. Un'esclusione della cessione delle quote sociali potrebbe sovente avere ripercussioni importanti, segnatamente per i soci che sono persone fisiche. Come già rilevato, nella Sagl (a differenza di quanto avviene nella società anonima) è possibile prevedere possibilità tanto estese di limitare il trasferimento delle quote sociali soltanto perché i soci hanno se del caso il diritto di recedere dalla società per gravi motivi (art. 822 D CO). Il capoverso 3 precisa che in caso di rifiuto dell'approvazione della cessione è sempre fatto salvo il diritto di recedere dalla società per gravi motivi. Questo capoverso è importante anche ai fini dell'interpretazione dell'articolo 822 D CO. A seconda delle circostanze personali e materiali, una limitazione eccessiva della cessione delle quote sociali può costituire un grave motivo che giustifica il recesso dalla società.

45

Cfr. Boll. Uff. 1990 N 1365 seg.

2878

Art. 787

Cessione di quote sociali; trasferimento dei diritti

Secondo il capoverso 1, la cessione di quote sociali subordinata all'approvazione dell'assemblea dei soci è efficace soltanto dal momento in cui tale approvazione è accordata. La limitazione del trasferimento delle quote sociali della Sagl è quindi concepita come una vera e propria limitazione della trasferibilità, alla stessa stregua di quanto previsto per le azioni nominative non quotate in borsa (cfr. art. 685c cpv. 1 CO): senza l'approvazione richiesta, la cessione è priva di effetti (a differenza della precedente «teoria della scissione» relativa al trasferimento di azioni; cfr. in particolare DTF 90 II 235 segg.).

Per tutelare i soci interessati, il capoverso 2 stabilisce un termine entro il quale l'assemblea dei soci deve pronunciarsi sulle domande di approvazione della cessione di quote sociali. Se l'assemblea dei soci non respinge una simile domanda entro sei mesi dalla sua ricezione, l'approvazione si considera accordata. Il termine è rispettato se la decisione perviene al richiedente entro sei mesi. Fissando un termine semestrale, il disegno è relativamente generoso, al fine di concedere alla società un lasso di tempo sufficiente per procedere di volta in volta ai necessari accertamenti (per es. in vista dell'esercizio di un diritto di acquisto preferenziale previsto nello statuto; per le azioni non quotate in borsa, il diritto della società anonima prevede un termine di tre mesi; art. 685c cpv. 3 CO).

Art. 788

Modi di acquisto particolari

La regolamentazione generale relativa alle esigenze in materia di approvazione (art. 786 D CO) e al trasferimento dei diritti (art. 787 D CO) non si addice a taluni modi di acquisto. L'articolo 788 D CO prevede quindi una normativa speciale per i modi di acquisto particolari46.

Secondo il capoverso 1, se quote sociali sono acquistate per successione, divisione ereditaria, in virtù del regime matrimoniale dei beni o in un procedimento di esecuzione forzata, tutti i diritti e gli obblighi loro connessi passano per legge all'acquirente senza che sia necessaria l'approvazione dell'assemblea dei soci. Questa norma è necessaria poiché in caso di acquisto secondo uno dei modi sopraccitati i diritti inerenti alle quote sociali non possono o non devono più ­ per motivi di carattere materiale ­ essere attribuiti al proprietario precedente. In tal modo si evita quindi che i diritti e gli obblighi restino «senza titolare».

L'elenco dei modi di acquisto particolari di cui al capoverso 1 non deve essere considerato esaustivo. Al contrario, la normativa speciale prevista da questa disposizione si applica anche a fattispecie simili, sempreché le circostanze e gli interessi in presenza corrispondano a uno dei casi elencati nella legge47.

Il capoverso 2 descrive gli effetti giuridici della limitazione del trasferimento in caso di acquisto secondo un modo particolare. Giacché in tal caso il trasferimento dei diritti in quanto tale non richiede mai l'approvazione dell'assemblea dei soci, tale li-

46

47

La nozione di «modo di acquisto particolare» è ripresa da: Hanspeter Kläy, Die Vinkulierung, tesi Basilea, Basilea e Francoforte sul Meno 1997, pag. 205 (relativa al diritto della società anonima).

Cfr. Hanspeter Kläy, Die Vinkulierung, tesi Basilea, Basilea e Francoforte sul Meno 1997, pag. 205 segg., in particolare pag. 207; Peter Lutz, Vinkulierte Namenaktien, tesi Zurigo 1988, pag. 171 seg. (entrambe relative al diritto della società anonima).

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mitazione consiste soltanto nel subordinare l'esercizio del diritto di voto e dei diritti ad esso connessi al riconoscimento dell'acquirente quale socio con diritto di voto.

In virtù del capoverso 3, in caso di acquisto secondo un modo particolare l'assemblea dei soci può negare il riconoscimento soltanto se la società propone al richiedente di assumere le sue quote sociali al loro valore reale al momento della domanda. Questa norma è necessaria, poiché il richiedente ha già acquistato le quote sociali. Se non si consente al nuovo proprietario di esercitare il diritto di voto, occorre dargli la possibilità di alienare nuovamente le quote acquistate al loro valore reale.

L'offerta della società di assumere le quote sociali al valore reale può essere fatta per conto della stessa, di altri soci o di terzi. Un'offerta di assunzione per conto della società presuppone tuttavia che siano rispettate le norme relative all'acquisto di quote sociali proprie (art. 783 D CO).

Qualora la società proponga di assumere le quote sociali al valore reale, l'offerta si considera accettata se l'acquirente non la respinge entro un mese da quando ha avuto conoscenza del valore reale (idem: art. 685b cpv. 6 CO). Il richiedente è tuttavia libero di rifiutare l'offerta di assunzione e di conservare le quote sociali. In tal caso può esercitare soltanto i diritti che non sono connessi al diritto di voto (per quanto concerne l'iscrizione nel registro delle quote sociali, cfr. art. 790 cpv. 3 D CO). Gli eventuali obblighi dei soci devono essere adempiti.

Il capoverso 4 accorda alla società un termine di sei mesi per pronunciarsi sulle domande di riconoscimento degli acquirenti. Questo termine corrisponde a quello previsto nell'articolo 787 capoverso 2 D CO. Se il richiedente non riceve alcuna decisione entro sei mesi, il riconoscimento si considera accordato.

In virtù del capoverso 5, in caso di acquisto secondo un modo particolare lo statuto può rinunciare all'esigenza del riconoscimento dell'acquirente quale socio con diritto di voto. È pure possibile rinunciare a tale esigenza soltanto per uno o più modi di acquisto particolari (ad es. acquisto per successione). Se lo statuto esclude la limitazione dispositiva del trasferimento prevista dalla legge (ossia la possibilità di rifiutare l'approvazione della cessione senza
indicarne i motivi; cfr. art. 786 cpv. 1 e 2 n. 1 D CO), si considera soppressa anche la limitazione del trasferimento prevista per i modi di acquisto particolari.

Art. 789

Determinazione del valore reale

Se quote sociali sono acquistate secondo un modo particolare, il rifiuto del riconoscimento dell'acquirente implica che la società proponga a quest'ultimo di assumere le sue quote sociali al loro valore reale (art. 788 cpv. 3 D CO). Lo statuto può inoltre prevedere la medesima regolamentazione per la cessione di quote sociali (art. 786 cpv. 2 n. 3 D CO). Se le parti non raggiungono un'intesa, il capoverso 1 consente loro di chiedere che il giudice determini il valore reale (per quanto concerne il diritto della società anonima, cfr. art. 685b cpv. 5 CO)48.

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Per quanto concerne la determinazione del valore reale, cfr. in particolare Peter Böckli, Schweizer Aktienrecht, 2a ed., Zurigo 1996, n. 699 segg.; dello stesso autore: Neun Regeln der «Best Pratice» für den Rückkauf nicht kotierter eigener Aktien, in: L'expert-comptable suisse 2001, pag. 575 segg., segnatamente pag. 579 segg.; Peter Lutz, Vinkulierte Namenaktien, tesi Zurigo 1988, pag. 271 segg. (tutte le opere citate riguardano il diritto della società anonima).

2880

Il capoverso 2 accorda al giudice una certa libertà nella ripartizione delle spese processuali e di stima, affinché possa tener conto di tutte le circostanze pertinenti. A tal proposito va considerato che è la società ad avere interesse a tenere lontani acquirenti indesiderati. La società deve inoltre assumersi le conseguenze del fatto che la determinazione del valore reale delle sue quote si rivela difficile. Nella misura in cui nessun motivo giustifica una ripartizione diversa delle spese, queste devono essere messe a carico della società, alla stessa stregua di quanto previsto dal diritto della società anonima (cfr. art. 685b cpv. 5 secondo periodo CO). Una ripartizione diversa può essere opportuna segnatamente se il giudice è stato adito nonostante la società avesse previamente incaricato un perito indipendente di procedere a una valutazione seria e convincente del valore reale.

Art. 789a (nuovo)

Usufrutto

Secondo il capoverso 1, le disposizioni concernenti il trasferimento di quote sociali si applicano per analogia alla costituzione di un usufrutto su una quota sociale. Questo rinvio concerne la forma, le esigenze in materia di approvazione, il trasferimento dei diritti, le norme relative ai modi di acquisto particolari e, se del caso, la determinazione del valore reale (art. 785-789 D CO; per quanto concerne l'esercizio del diritto di voto da parte dell'usufruttuario, cfr. art. 806b D CO).

Secondo il capoverso 2, se lo statuto esclude la cessione delle quote sociali (art. 786 cpv. 2 n. 4 D CO), è esclusa anche la costituzione di un usufrutto sulle medesime.

Questo risulta dal diritto in materia di usufrutto (cfr. art. 745 segg. CC) e consente di evitare che l'esclusione della cessione di quote sociali sia elusa mediante la costituzione di un usufrutto. È anche possibile ammettere la cessione di quote sociali ed escludere contemporaneamente mediante statuto la costituzione di usufrutti (art. 786 cpv. 2 n. 4 in combinato disposto con l'art. 789a cpv. 1 D CO). Questo potrebbe rivelarsi necessario segnatamente se lo statuto prevede un obbligo di effettuare versamenti suppletivi o di fornire prestazioni accessorie; quando obblighi statutari sono connessi alle quote sociali, la costituzione di un usufrutto può infatti comportare problemi considerevoli legati alla ripartizione dei diritti e degli obblighi tra l'usufruttuario e il proprietario.

Art. 789b (nuovo)

Diritto di pegno

La costituzione di un diritto di pegno su una quota sociale non deve essere equiparata alla cessione della proprietà al creditore pignoratizio; quest'ultimo può soltanto esigere la realizzazione della quota sociale quando il debitore pignoratizio non adempie ai suoi impegni. Il creditore pignoratizio non può invece esercitare alcun diritto connesso con la quota sociale. Il debitore pignoratizio conserva il diritto di voto e i diritti ad esso connessi (art. 905 cpv. 2 D CC).

Il capoverso 1 prevede quindi che la costituzione di un diritto di pegno su quote sociali richiede l'approvazione dell'assemblea dei soci soltanto se lo statuto lo esige espressamente. Se è fatta salva l'approvazione dell'assemblea dei soci, quest'ultima può negarla soltanto per gravi motivi. Con questa regolamentazione s'intende garantire la possibilità, seppur limitata, di disporre economicamente delle quote sociali. Un socio dovrebbe per esempio poter impegnare le sue quote sociali al fine di acquistare un alloggio.

Il capoverso 2 corrisponde all'articolo 899 capoverso 1 CC, secondo cui i crediti e altri diritti possono essere dati in pegno se sono cedibili. Se lo statuto vieta la ces2881

sione delle quote sociali, questa condizione non è adempiuta. La costituzione di un diritto di pegno su una quota sociale non trasferibile è pertanto esclusa.

Art. 790

Libro delle quote

Il capoverso 1 obbliga la società a tenere un libro delle quote sociali. I gerenti rispondono della tenuta corretta di tale libro (salvo diversa disposizione dello statuto; cfr. art. 810 cpv. 1 D CO).

Il capoverso 2 definisce il contenuto del libro delle quote sociali. Nel libro devono essere iscritti il nome e l'indirizzo dei soci (n. 1). Se una quota sociale è indivisa tra più aventi diritto, ciascuno di essi è iscritto quale socio; occorre inoltre indicare chi rappresenta tali soci (cfr. art. 792 D CO). Il libro delle quote deve indicare anche il numero, il valore nominale e le eventuali categorie delle quote sociali possedute da ciascun socio (n. 2). Non è invece più necessario menzionare il valore dei conferimenti e delle prestazioni di ogni socio, poiché il disegno parte dal principio che le quote sociali sono integralmente liberate (cfr. art. 779c cpv. 1 D CO). Qualora quote sociali non siano (ancora) state interamente liberate (cfr. art. 3 disp. trans.), il libro delle quote deve menzionare le prestazioni eseguite da ciascun socio (conformemente a quanto previsto dal diritto vigente; art. 790 cpv. 1 CO). Nel libro devono inoltre essere iscritti il nome e l'indirizzo degli usufruttuari e dei creditori pignoratizi (n. 3 e 4).

L'elenco delle indicazioni che deve contenere il libro delle quote non è esaustivo.

La società può iscrivere altri elementi pertinenti, per esempio obblighi di effettuare versamenti suppletivi o di fornire prestazioni accessorie.

Il capoverso 3 precisa come devono essere designati i soci che hanno acquistato le loro quote sociali secondo un modo particolare ai sensi dell'articolo 788 D CO e che non sono stati riconosciuti quali soci con diritto di voto dall'assemblea dei soci. Se conservano le loro quote, tali soci devono essere iscritti nel libro come soci senza diritto di voto.

Secondo il capoverso 4, ciascun socio ha diritto di consultare il libro delle quote.

Ogni socio ha quindi diritto di sapere chi sono gli altri membri della società.

Il diritto della società anonima prevede che la società può «cancellare iscrizioni nel libro delle azioni49» qualora siano state operate in base a indicazioni errate (cfr.

art. 686a CO). Il disegno non estende il campo di applicazione di questa norma alla Sagl poiché è possibile escludere un socio per gravi motivi (art. 823
cpv. 1 D CO).

La fornitura di indicazioni errate nell'ambito di una domanda di approvazione della cessione può senz'altro costituire un motivo di esclusione. Non è pertanto opportuno adottare una norma speciale concernente la cancellazione di iscrizioni nel libro delle quote.

Art. 791

Iscrizione nel registro di commercio

Il diritto vigente prevede già l'obbligo di iscrivere i soci nel registro di commercio (art. 781 n. 4 CO). All'inizio di ogni anno civile, i gerenti devono inoltre consegnare all'ufficio del registro di commercio un elenco dei nomi dei soci e, in particolare, dei conferimenti e delle prestazioni (art. 790 cpv. 2 CO).

49

Per «cancellare nel libro delle azioni», s'intende che è possibile revocare il riconoscimento della qualità di azionista.

2882

Il disegno rinuncia all'obbligo di consegnare un elenco dei soci. L'iscrizione dei soci nel registro di commercio deve invece essere mantenuta per i motivi seguenti: contrariamente al diritto vigente (art. 791 cpv. 4 CO), il disegno non esige l'atto pubblico per la cessione di quote sociali (art. 785 cpv. 1 D CO; cfr. il commento di questa disposizione e il n. 1.3.8). Al fine di garantire una sufficiente certezza del diritto, occorre tuttavia presupporre che la cessione di quote sociali sia registrata mediante un'iscrizione dei soci nel registro di commercio e sia almeno oggetto di una verifica formale (art. 940 cpv. 1 CO). Tale iscrizione è inoltre necessaria perché la qualità di socio può implicare diversi obblighi che rivestono talvolta un'importanza anche per i terzi. Si pensi all'obbligo di fedeltà, a un divieto di concorrenza e a un obbligo di effettuare versamenti suppletivi o di fornire prestazioni accessorie. Da un lato, è interesse della società che le persone soggette a un obbligo figurino nel registro di commercio; dall'altro creditori o potenziali cocontraenti (p. es.) dovrebbero avere la possibilità di prendere conoscenza di informazioni che potrebbero essere loro utili consultando il registro di commercio. Va rilevato che i cambiamenti nella cerchia dei soci di una Sagl sono piuttosto rari; l'onere lavorativo connesso con l'iscrizione nel registro di commercio dovrebbe quindi essere limitato e corrispondere più o meno a quello richiesto per l'iscrizione dei procuratori.

Il capoverso 1 prevede che i soci devono essere iscritti nel registro di commercio.

Precisa inoltre quali indicazioni devono figurare nel registro (nome, domicilio e luogo d'origine dei soci nonché numero e valore nominale delle loro quote sociali).

Secondo il capoverso 2, spetta alla società procedere alle necessarie notificazioni per l'iscrizione nel registro di commercio. Il presidente dei gerenti o il gerente unico deve accertarsi che tali notificazioni siano fatte (cfr. art. 810 cpv. 3 n. 3 e 931a D CO).

Art. 792

Proprietà collettiva

La normativa concernente la proprietà collettiva di quote sociali si applica sia alla comproprietà sia alla proprietà comune. La proprietà collettiva può in particolare risultare dalla detenzione di quote sociali da parte di una società semplice, di una società in nome collettivo o di una società in accomandita; va menzionato anche l'acquisto di una quota sociale da parte di una comunione ereditaria.

Secondo il capoverso 1, se una quota sociale è indivisa tra più aventi diritto, questi designano di comune accordo una persona che li rappresenti. I diritti inerenti alla quota sociale possono essere esercitati soltanto per il tramite di tale persona (come previsto anche dal diritto vigente; cfr. art. 797 CO).

Il capoverso 2 precisa che i proprietari di una quota sociale rispondono solidalmente degli obblighi di effettuare versamenti suppletivi e di fornire prestazioni accessorie connessi a tale quota.

2.1.2.2

Prestazione dei conferimenti

Art. 793 Secondo il capoverso 1, i soci devono effettuare un conferimento corrispondente al prezzo di emissione delle loro quote sociali (obbligo di liberare). In virtù dell'articolo 777c capoverso 1 D CO, all'atto della costituzione tali conferimenti devono es2883

sere integralmente eseguiti (a tal proposito cfr. il commento all'art. 777c cpv. 1 D CO e il n. 1.3.4; per quanto concerne le modalità di liberazione, cfr. il commento all'art. 777c cpv. 2 n. 3 D CO).

Il capoverso 2 vieta qualsiasi restituzione di conferimenti (alla stessa stregua dell'art. 680 cpv. 2 CO nel diritto della società anonima, nonostante tale disposizione non sia formulata in modo chiaro). Al fine di garantire la protezione dei creditori, una restituzione può avvenire soltanto mediante riduzione del capitale sociale (art. 782 D CO).

2.1.2.3

Responsabilità dei soci

Art. 794 Secondo il diritto vigente, i soci rispondono solidalmente e sussidiariamente delle obbligazioni della società fino all'ammontare dell'intero capitale sociale, nella misura in cui quest'ultimo non sia stato integralmente liberato o sia stato diminuito per effetto di restituzione o di un indebito prelevamento di utili o di interessi (cfr.

art. 802 CO).

Sotto il profilo materiale, questo modello di responsabilità è insoddisfacente: la responsabilità solidale e sussidiaria dei soci è volta a garantire la liberazione effettiva delle quote sociali e la preservazione del capitale sociale. Una responsabilità per debiti di liberazione altrui o per restituzione indebita di capitale ad altre persone può comportare risultati scioccanti, per esempio se un socio che ha liberato la sua quota in denaro è chiamato a rispondere per un conferimento in natura senza valore eseguito da un altro socio. Visto che la responsabilità è solidale e sussidiaria, un socio può per esempio dover rispondere sino a concorrenza di un capitale sociale di 200 000 franchi nonostante abbia sottoscritto soltanto una quota sociale di 1000 franchi. Nella prassi, sovente i soci ignorano i rischi cui sono esposti a causa della loro responsabilità sussidiaria e solidale; spesso ritengono infatti a torto che la Sagl benefici di una limitazione della responsabilità identica a quella prevista per la società anonima. È quindi necessario introdurre urgentemente una nuova normativa in materia di responsabilità dei soci (cfr. anche n. 1.3.7).

Il disegno rinuncia alla responsabilità sussidiaria e solidale dei soci. Secondo l'articolo 794 D CO, per i debiti della società risponde soltanto il patrimonio sociale. È tuttavia possibile garantire la liberazione effettiva del capitale sociale e la salvaguardia della sua integrità applicando le corrispondenti disposizioni del diritto della società anonima. A tal proposito, un ruolo importante è segnatamente svolto dalla verifica dei conferimenti in natura, delle assunzioni di beni e dei casi di liberazione mediante compensazione (art. 635 e 635a CO in combinato disposto con l'art. 777c cpv. 2 n. 3 D CO). Considerata la modicità dell'importo minimo del capitale sociale (20 000 franchi; art. 773 D CO), è inoltre necessario esigere la liberazione totale (art. 777c cpv. 1 D CO). Di primo acchito,
l'applicazione delle disposizioni del diritto della società anonima ai conferimenti in natura, all'assunzione di beni e alla liberazione mediante compensazione può sembrare un intralcio; è tuttavia necessaria per motivi di carattere materiale e consente di rinunciare alla responsabilità sussidiaria e solidale prevista dal diritto vigente, che si è rivelata fonte di problemi.

2884

Il disegno prevede che le quote sociali devono sempre essere integralmente liberate (art. 777c cpv. 1 D CO). Gli articoli 799-801 CO possono quindi essere abrogati.

Concernono infatti la liberazione parziale di quote sociali (interessi moratori, esclusione del socio moroso, realizzazione delle quote sociali, responsabilità per la perdita).

2.1.2.4 Art. 795

Versamenti suppletivi e prestazioni accessorie Versamenti suppletivi; principio e importo

Il capoverso 1 sancisce il principio generale: lo statuto può obbligare i soci a effettuare versamenti suppletivi (cfr. anche n. 1.3.10). I soci esistenti, ossia i proprietari delle quote sociali, possono essere obbligati a effettuare versamenti suppletivi.

Quest'obbligo non è quindi legato a persone determinate bensì a quote sociali (è tuttavia fatto salvo il mantenimento dell'obbligo di effettuare versamenti suppletivi in caso di uscita dalla società; cfr. art. 795d D CO). È la proprietà di quote sociali cui è connesso un obbligo di effettuare versamenti suppletivi, e non un'elencazione nominativa nello statuto, a determinare chi è debitore di un simile obbligo.

Il disegno attribuisce all'obbligo di effettuare versamenti suppletivi (oltre alla sua funzione tradizionale) la funzione sinora assolta dalla liberazione parziale del capitale sociale. In tal modo è possibile evitare doppioni nella legge.

Secondo il capoverso 2, l'importo dei versamenti suppletivi inerenti a una quota sociale deve figurare nello statuto. Quest'ultimo può prevedere un obbligo di eseguire versamenti suppletivi per tutte le quote sociali o per singole quote. Può pure limitare tale obbligo a determinate categorie di quote sociali. Le quote cui è connesso un obbligo di effettuare versamenti suppletivi e l'estensione dello stesso devono tuttavia sempre risultare chiaramente dallo statuto.

Il diritto vigente non limita l'importo dei versamenti suppletivi inerenti a una quota sociale (art. 803 cpv. 2 CO). Il disegno di revisione prevede invece un massimale pari al doppio del valore nominale della quota sociale cui è connesso l'obbligo di effettuare tali versamenti. Questa limitazione legale è volta a proteggere i soci da vincoli eccessivi, segnatamente in considerazione di un eventuale mutamento delle circostanze. Si rivela necessaria poiché le conseguenze di un obbligo di effettuare versamenti suppletivi possono essere simili, per i soci che vi sono tenuti, a quelle di una fideiussione, senza che debbano tuttavia essere rispettate le misure di protezione previste dal diritto delle fideiussioni50. Una limitazione è segnatamente necessaria anche nell'interesse delle persone che hanno acquistato quote sociali per successione.

Il disegno di revisione sopprime la responsabilità solidale e sussidiaria dei soci per la parte non
liberata del capitale sociale (art. 802 CO). Nello stesso ordine di idee, il capoverso 3 prevede che un socio è tenuto soltanto all'esecuzione dei versamenti suppletivi inerenti alle sue quote sociali.

Dal profilo fiscale, la Sagl soggiace alla tassa d'emissione per tutti i conferimenti dei suoi soci, salvo nei casi di risanamento in cui è possibile rinunciare alle tasse di 50

Cfr. Peter Böckli, Peter Forstmoser, Jean-Marc Rapp, Révision du droit de la Sàrl, CEDIDAC n. 34, Losanna 1997, pag. 134 seg.

2885

bollo. Se sono restituiti ulteriormente, questi versamenti soggiacciono all'imposta preventiva e, se del caso, all'imposta sul reddito. Il trattamento fiscale è quindi identico a quello previsto per la prestazione e il rimborso di «versamenti suppletivi» (ai sensi della legge federale sulle tasse di bollo; RS 641.10) nella società anonima.

Art. 795a (nuovo)

Versamenti suppletivi; richiesta

Secondo il diritto vigente, i versamenti suppletivi sono ordinati dall'assemblea dei soci (art. 810 cpv. 1 n. 7 CO). Il presente disegno demanda invece ai gerenti la competenza di ordinare versamenti suppletivi (cpv. 1). Tale misura è infatti volta a evitare una perdita di capitale o il fallimento e deve quindi essere presa nell'ambito della gestione della società.

Il capoverso 2 stabilisce a quali condizioni possono essere ordinati versamenti suppletivi. Poiché l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi potrà assolvere, oltre alle sue funzioni tradizionali, anche quella sinora svolta dalla liberazione parziale del capitale sociale (cfr. n. 1.3.4 e 1.3.10), i motivi di esigibilità previsti nel disegno sono più numerosi di quelli contemplati dal diritto vigente: ­

Secondo il numero 1, possono essere ordinati versamenti suppletivi se la somma del capitale sociale e delle riserve legali non è più coperta. La riscossione di versamenti suppletivi consente di rafforzare il capitale proprio in presenza di una perdita di capitale (cfr. art. 725 cpv. 1 CO in combinato disposto con l'art. 820 cpv. 1 D CO).

­

Il numero 2 è nuovo. In virtù di questa disposizione, i versamenti suppletivi possono essere ordinati anche quando senza questi mezzi supplementari la società non può più gestire i suoi affari in modo diligente; l'attenzione richiesta è quella di un buon gerente. Nel caso di cui al numero 2, i versamenti suppletivi sono volti ad ovviare a una mancanza di liquidità. Dal profilo della protezione dei soci, non tutti i casi in cui la società necessita di capitale proprio giustificano tuttavia la riscossione di versamenti supplementari. Per valutare se sia ammissibile ordinare simili versamenti, può essere utile attenersi segnatamente ai criteri seguenti: ­ le liquidità sono assorbite tanto rapidamente da minacciare l'insolvenza a breve termine; ­ la società non dispone più delle risorse necessarie e stenta enormemente a procurarsene di nuove. Ha esaurito le sue linee di credito e non può più ottenere nuovi crediti alle condizioni usuali. Onora i suoi impegni il più tardi possibile e i creditori non sono disposti a prorogare i termini di pagamento. I valori che non sono indispensabili per l'esercizio delle attività della società sono stati alienati o non possono esserlo in tempo utile.

­

Il numero 3 consente di definire statutariamente altre fattispecie in cui i gerenti possono chiedere versamenti suppletivi. Le relative condizioni devono essere determinate in modo chiaro nello statuto. È per esempio possibile prevedere che i versamenti suppletivi possono essere ordinati se sono necessari per acquistare un nuovo fondo (sarebbe tuttavia opportuno chiarire in che misura tale acquisto potrebbe essere finanziato mediante capitale estraneo). È pure ammissibile stabilire condizioni meno severe di quelle previste nel numero 2 per i casi in cui i versamenti suppletivi devono essere effettuati

2886

al fine di sopperire a una mancanza di liquidità. I numeri 1 e 2 sono tuttavia parzialmente imperativi, nel senso che lo statuto non può accrescere le esigenze richieste per la riscossione di versamenti suppletivi; una simile misura potrebbe infatti nuocere allo scopo di questi ultimi e pregiudicare gli interessi di terzi.

Secondo il capoverso 3, la dichiarazione di fallimento rende esigibili i versamenti suppletivi non ancora effettuati dai soci. In tal caso spetta all'amministrazione del fallimento, e non più ai gerenti, ordinare tali versamenti.

Art. 795b (nuovo)

Versamenti suppletivi; rimborso

Al fine di proteggere i creditori, la presente disposizione prevede che i versamenti suppletivi effettuati possono essere restituiti soltanto se il rimborso è operato mediante capitale proprio di cui la società può disporre liberamente e un revisore particolarmente qualificato ne dà conferma per scritto. Per motivi di carattere materiale, le qualifiche del revisore devono essere identiche a quelle richieste in caso di riduzione del capitale sociale (cfr. art. 732 cpv. 2 CO in combinato disposto con l'art. 782 cpv. 4 D CO).

Secondo l'avamprogetto, i versamenti suppletivi già effettuati avrebbero potuto essere rimborsati al più presto il terzo esercizio successivo al versamento (art. 803b AP CO). Questa disposizione non è stata ripresa nel presente disegno poiché un siffatto termine di attesa non appare indispensabile per tutelare i creditori.

Se i versamenti suppletivi sono stati rimborsati, i gerenti possono riordinarli in quanto siano adempiute le condizioni di cui all'articolo 795a D CO. Se si intende escludere nuove richieste, occorre sopprimere l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi modificando lo statuto (a tal proposito cfr. art. 795c D CO).

Art. 795c (nuovo)

Versamenti suppletivi; riduzione

Secondo il capoverso 1, un obbligo statutario di effettuare versamenti suppletivi può essere ridotto o soppresso soltanto se il capitale sociale e le riserve legali sono interamente coperti. Al fine di proteggere i creditori, questa disposizione mira a evitare che un siffatto obbligo sia soppresso in un momento in cui, a causa di una perdita di capitale, sono adempiute le condizioni previste per la riscossione di versamenti suppletivi (art. 795a cpv. 2 n. 1 D CO).

Secondo il capoverso 2, le disposizioni concernenti la riduzione del capitale sociale si applicano per analogia alla riduzione o alla soppressione di un obbligo statutario di effettuare versamenti suppletivi (cfr. art. 782 D CO e art. 732 segg. CO).

Art. 795d (nuovo)

Versamenti suppletivi; durata

Quando lo statuto prevede un obbligo di effettuare versamenti suppletivi, il soddisfacimento di crediti può essere compromesso se soci solvibili su cui facevano affidamento i creditori lasciano la società. Il capoverso 1 prevede quindi che l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi dei soci che lasciano la società è mantenuto per un periodo limitato. I capoversi 2- 4 mirano invece a tutelare i debitori dell'obbligo, poiché dopo la loro uscita dalla società tali persone non possono più influire in alcun modo sulla gestione della stessa. L'obbligo di effettuare versamenti suppletivi è quindi circoscritto in tutta la misura in cui la protezione dei creditori lo consente.

2887

Considerati questi due obiettivi di protezione ambivalenti perseguiti dal disciplinamento proposto, non è possibile introdurre normative derogatorie nello statuto.

Secondo il capoverso 1, i soci che lasciano la società rimangono soggetti all'obbligo di effettuare versamenti suppletivi per tre anni, fatte salve le restrizioni di cui ai capoversi 2-4. Il mantenimento temporaneo di quest'obbligo è volto a rafforzare la protezione dei creditori della società; il motivo per cui un socio lascia la società è quindi senza rilevanza; questa disposizione si applica non soltanto in caso di cessione di quote sociali bensì anche quando un socio recede dalla società o ne è escluso.

Il termine di tre anni è identico a quello previsto nell'articolo 181 capoverso 2 D CO (concernente l'assunzione di un patrimonio o di un'azienda) del nostro disegno di legge sulla fusione51. Decorre dall'iscrizione dell'uscita di un socio nel registro di commercio; è quindi determinante il giorno feriale successivo a quello della pubblicazione dell'iscrizione dell'uscita di un socio nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (cfr. art. 932 cpv. 2 CO).

Secondo il capoverso 2, i soci che hanno lasciato la società devono effettuare versamenti suppletivi soltanto in caso di fallimento della stessa. Questi versamenti non possono quindi più essere ordinati al fine di risanare la società (cfr. art. 795a D CO) bensì soltanto per soddisfare i creditori.

L'obbligo di effettuare versamenti suppletivi è connesso con la quota sociale e in caso di alienazione della stessa passa quindi all'acquirente (cfr. il commento all'art. 795 D CO). Di regola, deve pertanto essere adempito dal socio proprietario della quota. È possibile rivolgersi ai suoi danti causa soltanto se tale socio non è in grado di effettuare i versamenti suppletivi richiesti. Per questo motivo, il capoverso 3 prevede che l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi si estingue in quanto sia adempito da un avente causa. Secondo la lettera di questa disposizione, se nel termine di tre anni (cpv. 1) le quote sociali sono alienate a più riprese, i soci che sono usciti dalla società più recentemente devono essere interpellati prima di quelli che l'hanno lasciata in precedenza. I versamenti suppletivi effettuati in base all'articolo 795d D CO soggiacciono allo stesso trattamento
fiscale di quelli richiesti in virtù dell'articolo 795a D CO.

Il capoverso 4 precisa che l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi di un socio che ha lasciato la società non può più essere esteso. Se l'assemblea dei soci amplia l'obbligo di eseguire versamenti suppletivi, la relativa deliberazione non interessa l'estensione dell'obbligo dei soci che sono usciti dalla società. Inversamente, anche tali soci devono poter profittare di una riduzione o della soppressione dell'obbligo.

Art. 796

Prestazioni accessorie

La possibilità di prevedere obblighi statutari di fornire prestazioni accessorie è una peculiarità della Sagl (cfr. art. 772 cpv. 2 D CO); è tuttavia disciplinata soltanto in modo frammentario dal diritto vigente (art. 777 n. 2 CO). Il disegno di revisione colma questa lacuna e mira segnatamente a garantire una sufficiente protezione dei soci.

Il capoverso 1 sancisce il principio secondo cui lo statuto può obbligare i soci a fornire prestazioni accessorie. Può trattarsi sia di un obbligo di fare sia di un obbligo di astenersi da un atto o di tollerare la lesione di un diritto. Come i versamenti supple51

Cfr. FF 2000 3912 e 3984.

2888

tivi, le prestazioni accessorie possono essere connesse a tutte le quote sociali o soltanto a parte di esse.

Al fine di tutelare i soci interessati, la normativa legale concernente gli obblighi statutari di fornire prestazioni accessorie è di carattere imperativo. Questo non esclude la stipulazione di accordi meramente contrattuali vertenti su simili obblighi.

A differenza di quanto avviene in caso di accordo contrattuale tra i soci, la società è tuttavia in grado di esigere essa stessa l'osservanza di un obbligo statutario di effettuare prestazioni accessorie.

Secondo il capoverso 2, lo statuto può prevedere soltanto obblighi di fornire prestazioni accessorie utili al conseguimento dello scopo sociale o volti a preservare l'indipendenza della società o la composizione della cerchia dei soci. Questa disposizione mira a escludere obblighi inappropriati, per esempio obblighi volti a soddisfare gli interessi particolari di singole persone anziché quelli della società. È per esempio ammissibile prevedere un obbligo di fornitura o di acquisto, un diritto di utilizzare un parcheggio e diritti preferenziali, di prelazione e di compera sulle quote sociali. Di regola, la società è creditrice degli obblighi di fornire prestazioni accessorie. Lo statuto può tuttavia conferire alla società (cfr. però art. 783 D CO), ai soci o a terzi diritti di acquisto preferenziali su quote sociali finché tali diritti sono volti ad assicurare il mantenimento di una determinata composizione della cerchia dei soci.

Gli obblighi di fornire prestazioni accessorie devono essere definiti in modo chiaro e univoco nello statuto. Secondo il capoverso 3, occorre determinare l'oggetto e l'estensione di tali obblighi. Tuttavia, altri elementi che risultino essenziali secondo le circostanze concrete (p. es. condizioni o una limitazione della durata dell'obbligo) devono pure figurare nello statuto. Nella misura in cui è necessaria una regolamentazione circostanziata, è possibile demandare a un regolamento dell'assemblea dei soci il disciplinamento dei dettagli.

Secondo il capoverso 4, tutte le clausole statutarie la cui funzione equivale a un obbligo di effettuare versamenti suppletivi sono rette per legge dagli articoli 795-795d D CO. Questa norma è volta a evitare che siano eluse le disposizioni concernenti gli obblighi di effettuare versamenti suppletivi.

Art. 797

Introduzione susseguente

Se obblighi di effettuare versamenti suppletivi o di fornire prestazioni accessorie sono inseriti nello statuto dopo la costituzione della società, la loro introduzione richiede il consenso di tutti i soci interessati. In altri termini, un socio che non aderisce alla relativa modifica statutaria non può vedersi imposta suo malgrado l'introduzione o l'estensione di tali obblighi.

2.1.2.5 Art. 798

Dividendi, interessi e tantièmes Dividendi

In virtù del capoverso 1, possono essere prelevati dividendi soltanto sull'utile risultante dal bilancio e sulle riserve costituite a tal fine. Secondo il capoverso 2, prima di determinare i dividendi occorre assegnare alle riserve legali e statutarie le somme loro destinate dalla legge e dallo statuto. Questa normativa corrisponde a quella prevista negli articoli 675 capoverso 2 e 674 capoverso 1 CO.

2889

A differenza dell'avamprogetto, il capoverso 3 prevede una normativa concernente la distribuzione dei dividendi. In tal modo s'intende evitare che le società siano costrette a elaborare proprie soluzioni nello statuto. Contrariamente ai due capoversi precedenti, la normativa riguardante la determinazione dei dividendi è dispositiva: salvo disposizione contraria dello statuto (cfr. art. 654 e 656 CO in combinato disposto con l'art. 799 D CO), i dividendi sono determinati in proporzione al valore nominale delle quote sociali. Se sono già stati effettuati versamenti suppletivi, per stabilire i dividendi occorre aggiungere l'importo di tali versamenti al valore nominale delle quote sociali. Non si tiene invece conto dei versamenti suppletivi che non sono stati ordinati, non sono ancora stati effettuati o sono stati rimborsati.

Art. 798a (nuovo)

Interessi

Secondo il capoverso 1, non possono essere pagati interessi a favore del capitale sociale e dei versamenti suppletivi effettuati. Il versamento di interessi per una parte del capitale proprio è contrario alla struttura di base delle società di capitali. Il fatto di pagare interessi senza tener conto dei risultati dell'impresa potrebbe infatti comportare una restituzione dei conferimenti, operazione vietata per legge (cfr. art. 793 cpv. 2 D CO). Contravverrebbe inoltre alla normativa concernente il rimborso di versamenti suppletivi effettuati (cfr. art. 795b D CO).

Il capoverso 2 prevede un'unica deroga al divieto di cui al capoverso 1: ammette infatti il versamento di interessi per il periodo di avviamento Si tratta di interessi attribuiti ai soci durante il periodo necessario per i lavori di preparazione e di impianto dell'impresa e il cui pagamento cessa non appena inizia l'esercizio normale della stessa. Alla stregua di quanto previsto dal diritto vigente (cfr. art. 804 cpv. 2 CO), le pertinenti disposizioni del diritto della società anonima si applicano per analogia (cfr. art. 676 CO).

Nella prassi gli interessi per il periodo di avviamento sono estremamente rari.

Art. 798b (nuovo)

Tantièmes

Il diritto vigente non disciplina l'attribuzione di quote di utili ai gerenti. Il disegno autorizza espressamente la corresponsione di tantièmes ai gerenti. Rinvia al diritto della società anonima (cfr. art. 677 CO), che si applica per analogia.

2.1.2.6

Quote sociali privilegiate

Art. 799 Il diritto vigente non prevede disposizioni concernenti le quote sociali privilegiate. Il disegno di revisione colma questa lacuna mediante un rinvio alle pertinenti disposizioni del diritto della società anonima (cfr. art. 654 e 656 CO).

2.1.2.7

Restituzione di prestazioni

Art. 800 La normativa prevista dal diritto vigente per quanto concerne la restituzione di quote di utili percepite indebitamente dai soci o dai gerenti è incompleta e differisce parzialmente da quella del diritto della società anonima. Poiché nessun motivo giustifica una regolamentazione differenziata, il disegno rinvia alle disposizioni del diritto della società anonima (cfr. art. 678 seg. CO).

2890

2.1.2.8

Relazione sulla gestione, riserve, pubblicazione dei conti

Art. 801 Le esigenze in materia di rendiconto sono da determinare in funzione alla situazione economica di un'impresa; esse dipendono in particolare dall'estensione delle sue attività. La forma giuridica è invece irrilevante, come sottolineato dalla soppressione del limite massimo del capitale sociale (cfr. n. 1.3.3). Per motivi materiali il rendiconto degli enti che svolgono un'attività economica deve pertanto essere, per quanto possibile, disciplinato a prescindere dalla forma giuridica (cfr. n. 1.3.17)52.

Conformemente al requisito fondamentale secondo cui la regolamentazione deve essere uniforme, il diritto vigente (art. 805 CO) rinvia alle disposizioni del diritto della società anonima concernenti il bilancio e i fondi di riserva. Come già indicato dal Consiglio federale in una risposta a un intervento parlamentare53, tali rinvii si riferiscono, dopo la revisione del diritto della società anonima, alle disposizioni del 1991 (vedi n. 1.3.13 e le referenze menzionate).

Il presente disegno riformula la norma di rinvio. Le disposizioni (vigenti) del diritto della società anonima sulla relazione sulla gestione e sulle riserve (risp. art. 662-670 CO e art. 671-674 CO) sono applicabili per analogia. Inoltre le regole della società anonima si applicano anche per quanto concerne la pubblicazione (cfr. art. 697h CO). Questo rinvio complementare ha tuttavia una portata limitata poiché le prescrizioni specifiche alle società pubbliche relative alla pubblicazione sono irrilevanti; la Sagl non è infatti in grado di procurarsi capitale proprio sul mercato dei capitali.

Considerato che la responsabilità è limitata alla fortuna sociale, le Sagl dovrebbero nondimeno garantire ai creditori aventi un interesse degno di protezione lo stesso diritto di consultazione che le società anonime (cfr. art. 697h cpv. 2 CO).

2.1.2.9

Consegna della relazione sulla gestione

Art. 801a (nuovo) Ai sensi del capoverso 1 la società deve consegnare ai soci la relazione sulla gestione e, se del caso, la relazione dei revisori, il più tardi unitamente alla convocazione all'assemblea ordinaria dei soci, per consentire a tutti i partecipanti di prepararsi correttamente (per quanto concerne il termine di convocazione cfr. art. 805 cpv. 3 D CO).

Il capoverso 2 conferisce ai soci la possibilità di farsi consegnare un esemplare della relazione sulla gestione dopo l'assemblea dei soci, nella versione da essa approvata.

52

53

Cfr. Groupe de réflexion «Droit des sociétés», rapporto finale del 24 settembre 1993, pag. 12 e 83 (ottenibile presso l'UFCL, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna; art. n.

407.020.f); Rapporto esplicativo concernente l'avamprogetto di una legge federale sul rendiconto e la revisione contabile (AP LRR), pag. 65 seg. e 95; Peter Böckli, Peter Forstmoser, Jean-Marc Rapp, Révision du droit de la Sàrl, CEDIDAC n. 34, Losanna 1997, pag. 125.

Boll. Uff. 1995 N 2269 seg.

2891

2.1.2.10

Diritto di ottenere ragguagli e di consultare documenti

Art. 802 Secondo il diritto vigente la portata del diritto di ottenere ragguagli e di consultare documenti dipende dalla designazione di un «organo di controllo» (ossia un ufficio di revisione) e viene determinata anche mediante rinvii al diritto della società semplice e della società anonima (cfr. art. 819 CO). Il diritto dei soci all'informazione e i compiti dell'ufficio di revisione hanno tuttavia obiettivi fondamentalmente diversi e non possono sostituirsi reciprocamente. I rinvii attuali sono inoltre materialmente insufficienti54.

Il disegno di revisione propone una nuova concezione che tiene conto delle strette relazioni personali all'interno di una Sagl e si ispira alle prescrizioni applicabili ai membri del consiglio di amministrazione di una società anonima (cfr. art. 715a CO); una simile regolamentazione esiste anche nel diritto tedesco (cfr. § 51a GmbHG). Il diritto dei soci di ottenere ragguagli e di consultare documenti è dunque rafforzato.

Considerati i legami personali, di regola stretti, che uniscono i soci di un'impresa, il diritto di questi all'informazione dovrebbe essere più ampio rispetto a quello degli azionisti. Questa concezione è in sintonia anche con l'obbligo di fedeltà cui, a differenza degli azionisti, sono tenuti i soci (cfr. art. 803 D CO).

Ai sensi del capoverso 1 ogni socio può esigere dai gerenti ragguagli su tutti gli affari della società, indipendentemente dall'esistenza di un ufficio di revisione. Il diritto di ottenere ragguagli può essere esercitato in qualsiasi momento. La determinazione delle modalità adeguate incombe ai gerenti. Se del caso essi possono convocare a breve termine un'assemblea dei soci per trasmettere le informazioni richieste oppure possono farlo per scritto. Se i ragguagli sono chiesti oralmente è pure possibile una risposta orale. Occorre nondimeno rispettare il principio della parità di trattamento (cfr. art. 813 D CO). I ragguagli che presentano una rilevanza per tutti i soci devono di regola anche essere accessibili (è tuttavia fatto salvo il cpv. 3).

Il capoverso 2 disciplina il diritto dei soci alla consultazione dei libri e degli atti. Al fine di proteggere i soci, nel caso in cui la società non ha designato un ufficio di revisione, le condizioni per la consultazione sono meno restrittive: di regola il diritto di consultazione
è concesso solo nella misura in cui è reso verosimile un interesse legittimo; questa condizione è caduca se non vi è un ufficio di revisione.

Nell'interesse della società il capoverso 3 stabilisce un limite applicabile sia all'esercizio del diritto di ottenere ragguagli sia a quello di consultazione: se esiste il rischio che il socio utilizzi le informazioni ottenute per scopi estranei alla società e a danno della stessa i gerenti, per quanto necessario, possono rifiutare di fornirgli ragguagli. Se i gerenti rifiutano di informare il socio o rifiutano di lasciargli consultare i libri e gli atti, il socio interessato può trasmettere la sua richiesta all'assemblea dei soci, la quale prende una decisione. Ai sensi del capoverso 4, nel caso in cui il rifiuto dell'assemblea dei soci appaia ingiustificato, il giudice può, ad istanza del socio, ordinare che sia garantito il diritto di ottenere ragguagli o di consultazione.

54

Per un esame approfondito: Rapporto peritale sull'avamprogetto di riforma del diritto della Sagl, documentazione per la consultazione del mese di aprile 1999, pag. 29 seg.

2892

2.1.2.11

Obbligo di fedeltà e divieto di concorrenza

Art. 803 La concezione della Sagl incentrata sulla persona implica di regola, conformemente ai bisogni delle imprese la cui cerchia di soci è limitata, l'imposizione di un obbligo di fedeltà. La regolamentazione vigente non menziona l'obbligo di fedeltà in quanto tale; essa prescrive tuttavia il divieto di concorrenza, ossia la manifestazione concreta più importante dell'obbligo di fedeltà (cfr. art. 818 CO). Il disegno prevede una regolamentazione flessibile dell'obbligo di fedeltà; questo tiene conto degli stretti legami personali che uniscono i soci all'impresa e costituisce inoltre il corollario necessario del diritto dei soci di ottenere ragguagli sugli affari sociali nonché di consultare i libri e gli atti della società (cfr. art. 802 D CO e il relativo commento).

Ai sensi del capoverso 1 tutti i soci sono tenuti a salvaguardare i segreti d'affari. Ai sensi del capoverso 2 essi devono astenersi da quanto pregiudichi gli interessi della società. Non possono segnatamente gestire affari che pregiudicherebbero lo scopo della società. I soci che non sono autorizzati a gestire la società sono parimenti soggetti all'obbligo di fedeltà. Il disegno consente tuttavia di prevedere, di caso in caso, anche altre soluzioni (cpv. 3). Nonostante la cerchia di persone soggette all'obbligo di fedeltà sia abbastanza ampia, la portata di siffatto obbligo è limitata; il disegno propone infatti di sottoporre il divieto di concorrenza a un regime particolare.

Ai sensi del capoverso 2, contrariamente all'obbligo generale di fedeltà, i soci che partecipano alla gestione della società sono soggetti al divieto di concorrenza solo se lo prevede lo statuto (cfr. tuttavia l'art. 812 cpv. 3 D CO).

Per evitare incertezze lo statuto deve determinare chiaramente i limiti materiali e territoriali del divieto di concorrenza. In mancanza di disposizioni particolari tale divieto dovrebbe essere circoscritto alle attività che senza dubbio rientrano nell'ambito dello scopo della società e nel settore geografico d'attività della stessa.

Considerato che si tratta di un divieto di concorrenza in materia di diritto societario, esso può indirizzarsi soltanto a coloro che hanno lo statuto di socio. Non è pertanto ammissibile che lo statuto preveda il protrarsi del divieto di concorrenza anche dopo l'uscita dalla società. Tale
limitazione della possibilità di prevedere nello statuto il divieto di esercitare attività concorrenti protegge il futuro economico del socio dopo l'uscita. Un divieto di concorrenza più esteso può essere stipulato contrattualmente, entro i limiti esistenti fissati dalla legislazione (cfr. segnatamente gli art. 340 segg.

CO).

Per assicurare la maggior flessibilità possibile all'obbligo di fedeltà e al divieto di concorrenza il capoverso 3 prevede che un socio è autorizzato a esercitare un'attività che viola tale obbligo o divieto soltanto se tutti gli altri soci sono consenzienti. Al fine di prevenire controversie e incertezze concernenti il consenso è obbligatoriamente richiesta la forma scritta. Invece del consenso scritto di tutti i soci deve tuttavia ugualmente essere possibile esigere soltanto una decisione presa alla maggioranza. Lo statuto può pertanto prevedere che è sufficiente l'approvazione dell'assemblea dei soci (essa deve decidere a maggioranza qualificata; art. 808b cpv. 1 n. 7 D CO).

La presente disposizione disciplina l'obbligo di fedeltà e il divieto di concorrenza imposti ai soci. Il capoverso 4 fa salvo l'articolo 812 D CO, che prevede un regime particolare applicabile alle persone incaricate della gerenza.

2893

2.1.3

Capo terzo: Organizzazione della società

2.1.3.1

Assemblea dei soci

Art. 804

Attribuzioni

Il capoverso 1 stabilisce che l'assemblea dei soci è l'organo supremo della società (cfr. art. 808 cpv. 1 CO secondo il diritto vigente; cfr. art. 698 cpv. 1 CO per la società anonima). Questa supremazia non deve essere intesa come una posizione gerarchica superiore a quella degli altri organi; in realtà essa concerne prevalentemente le attribuzioni attribuite all'assemblea dei soci: in qualità di assemblea di titolari delle quote sociali che sopportano il rischio economico dell'impresa, ad essa incombono le decisioni di principio più importanti (cfr. la lista figurante nel cpv. 2). Essa detiene anche il potere di nominare e di revocare gli altri organi. Per il resto il rapporto tra gli organi della società è da valutare sulla base della teoria della parità55,56; i compiti specifici sono attribuiti a ogni organo secondo la sua funzione e non possono essergli ritirati dagli altri organi; i vari organi sono pertanto allo stesso livello.

A differenza del diritto della società anonima il disegno stabilisce che lo statuto può prevedere che determinate decisioni dei gerenti possono essere sottoposte all'approvazione dell'assemblea dei soci (cfr. art. 811 D CO). È ovvio che la teoria della parità ha una portata limitata se vi è identità di persone tra l'assemblea dei soci e i gerenti. Se così non fosse (in particolare nelle grandi società), la ripartizione chiara dei poteri e delle responsabilità è di notevole importanza anche nelle Sagl.

Il capoverso 2 contiene la lista delle attribuzioni intrasmissibili dell'assemblea dei soci:

55

56

­

Ai sensi del numero 1 la competenza per la modifica dello statuto appartiene unicamente all'assemblea dei soci (sono fatte salve le modifiche statutarie operate dai gerenti in seguito a un aumento del capitale sociale; cfr. art. 652g CO in combinato disposto con l'art. 781 cpv. 5 n. 5 D CO).

­

Il numero 2 conferisce all'assemblea dei soci la competenza di nominare e di revocare i gerenti, sempreché i soci non siano in quanto tali senz'altro autorizzati a gestire la società (cfr. art. 809 cpv. 1 D CO).

­

Conformemente al numero 3, l'assemblea dei soci nomina e revoca i membri dell'ufficio di revisione, anche quando la designazione è fatta su base volontaria (cfr. art. 818 D CO). La nomina e la destituzione del revisore del conto di gruppo spetta all'assemblea dei soci della società madre.

­

Ai sensi del numero 4, l'assemblea dei soci approva il rapporto annuale e, se del caso, il conto di gruppo.

Cfr. segnatamente Werner von Steiger, in: Zürcher Kommentar V/5c, Zurigo 1965, Vorbemerkungen zu Art. 803-819, n. 5; Arthur Meier-Hayoz, Peter Forstmoser, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 8a ed. Berna 1998, § 18 n. 69; piuttosto in favore di un'applicazione restrittiva della teoria dell'onnipotenza, Herbert Wohlmann, GmbH-Recht, Basilea e Francoforte sul Meno 1997, pag. 95 seg.

Il legislatore si è già espressamente pronunciato a favore della teoria della parità nell'ambito della revisione del diritto della società anonima del 1991; cfr. FF 1983 II 812 seg.; verbale della commissione del Consiglio degli Stati, Deliberazioni 1985-1988, pag. 320 seg.; verbale della commissione del Consiglio nazionale, Deliberazioni 1989-1990, pag. 193 segg.

2894

57

­

Il numero 5 stabilisce che la competenza di approvare il conto annuale e di determinare l'impiego dell'utile risultante dal bilancio spetta all'assemblea dei soci; in particolare essa determina i dividendi e i tantièmes.

­

Ai sensi del numero 6, spetta all'assemblea dei soci determinare l'indennità dei gerenti.

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Il numero 7 conferisce all'assemblea dei soci la competenza dare il discarico ai gerenti.

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Il numero 8 attribuisce all'assemblea dei soci la facoltà di approvare la cessione di una quota sociale o di riconoscere un acquirente quale socio con diritto di voto, se quest'ultimo si è avvalso di un modo di acquisto particolare (cfr. art. 788 D CO).

­

Ai sensi numero 9, se lo statuto prevede che la costituzione di un diritto di pegno su quote sociali richiede l'approvazione della società, la deliberazione incombe all'assemblea dei soci.

­

Ai sensi del numero 10, l'assemblea dei soci delibera sull'esercizio dei diritti statutari preferenziali, di prelazione o di compera.

­

Ai sensi del numero 11, i gerenti necessitano di un'autorizzazione dell'assemblea dei soci per acquistare quote sociali proprie della società. Se le quote sociali sono state acquistate senza autorizzazione, l'assemblea dei soci può ratificare tale acquisto in un secondo tempo. Le attribuzioni definite nei numeri 10 e 11 sono pertanto di competenza dell'assemblea dei soci; l'acquisto di quote sociali proprie può infatti, secondo le circostanze, condurre a una modifica sostanziale dei rapporti di forza (ai sensi dell'art. 783 cpv. 2 D CO, la società può acquisire fino al 35% del proprio capitale sociale). Se l'assemblea dei soci autorizza i gerenti ad acquistare quote sociali proprie o se essa approva tale acquisto, la sua deliberazione implica necessariamente l'approvazione della cessione della quote sociali alla società (se non vi è una disposizione statutaria contraria non occorre necessariamente rispettare l'art.

808b cpv. 1 n. 4 D CO57).

­

Se lo statuto rinvia a un regolamento per specificare i dettagli dell'obbligo di fornire prestazioni accessorie (cfr. art. 796 cpv. 3 D CO), detto regolamento necessita, ai sensi del numero 12, dell'approvazione dell'assemblea dei soci.

­

L'esercizio di attività che violano l'obbligo di fedeltà e il divieto di concorrenza da parte dei soci e dei gerenti è di regola sottoposto all'approvazione di tutti gli altri soci (cfr. art. 803 cpv. 3 e 812 cpv. 2 e 3 D CO). Ai sensi del numero 13 l'assemblea dei soci è competente per approvare l'esercizio di tali attività, sempreché lo statuto lo preveda.

­

Secondo il numero 14 soltanto l'assemblea dei soci può decidere di chiedere al giudice l'esclusione di un socio per gravi motivi (cfr. art. 823 cpv. 1 D CO).

­

Se lo statuto prevede che soci possano essere esclusi dalla società per determinati motivi (art. 823 cpv. 2 D CO), ai sensi del numero 15, spetta all'assemblea dei soci decidere in merito all'esclusione.

A questo proposito cfr. la nota 58.

2895

­

Ai sensi del numero 16, l'assemblea dei soci è competente per decidere lo scioglimento della società (sono fatti salvi i casi di scioglimento della società per decisione di un'autorità; cfr. art. 731b in combinato disposto con l'art. 819 D CO e con l'art. 821 D CO).

­

Ai sensi del numero 17 spetta all'assemblea dei soci approvare determinate operazioni dei gerenti, sempreché sia richiesto dallo statuto.

­

Il numero 18 prevede una competenza residua dell'assemblea dei soci per tutte le altre deliberazioni concernenti oggetti riservatile dalla legge o dallo statuto. L'enumerazione delle attribuzioni nell'articolo 804 D CO non è dunque esaustiva. Il disegno consente inoltre di prevedere nello statuto la possibilità di attribuire ai gerenti la facoltà di sottoporre talune questioni all'approvazione dell'assemblea dei soci (cfr. art. 811 cpv. 1 D CO).

Ai sensi del capoverso 3 l'assemblea dei soci nomina i direttori, i procuratori e i mandatari. Lo statuto può tuttavia attribuire tale potere anche ai gerenti.

Art. 805

Convocazione e svolgimento

Il disegno di revisione riprende in gran parte il contenuto della regolamentazione attuale (art. 809 CO). Ai sensi del capoverso 1 la convocazione dell'assemblea dei soci spetta di regola ai gerenti. Se vi è più di un gerente la convocazione spetta al presidente (art. 810 cpv. 3 n. 1 D CO). Se i gerenti non agiscono, l'assemblea dei soci è convocata, se del caso e se la società ne ha designato uno, dall'ufficio di revisione. Anche uno o più soci che rappresentano insieme almeno il dieci per cento del capitale sociale possono chiedere la convocazione di un'assemblea dei soci (art. 699 cpv. 3 CO in combinato disposto con l'art. 805 cpv. 5 n. 2 D CO). Se non viene dato seguito a tale richiesta entro un termine ragionevole, essi possono esigere la convocazione dell'assemblea dei soci tramite il giudice. Dopo lo scioglimento della società il diritto di convocare l'assemblea dei soci spetta ai liquidatori.

Ai sensi del capoverso 2, come nel diritto vigente, l'assemblea ordinaria dei soci si svolge ogni anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale. Le assemblee straordinarie sono convocate conformemente allo statuto e ogniqualvolta sia necessario.

Secondo la regolamentazione in vigore (art. 809 cpv. 4 CO), il termine per convocare un'assemblea dei soci è di cinque giorni. Fondandosi sui risultati della procedura di consultazione il disegno prevede nel capoverso 3 che l'assemblea dei soci è convocata almeno 20 giorni prima della data della riunione, in sintonia con il regime della società anonima (art. 700 cpv. 1 CO). Il termine attuale si è infatti rivelato spesso inadeguato per consentire ai soci di prepararsi in modo corretto. Per tenere in considerazione bisogni concreti è possibile prolungare il termine nello statuto o ridurlo sino a dieci giorni. I termini prescritti dalla legge per convocare un'assemblea dei soci non presentano inconvenienti neppure per le imprese che contano un ristretto numero di soci, in quanto vi è di regola la possibilità di tenere una riunione di tutti i soci. In altri termini è possibile tenere una riunione di tutti i soci senza rispettare il termine di convocazione, se tutti i soci vi partecipano e sono d'accordo con tale procedura (cfr. art. 701 CO in combinato disposto con l'art. 805 cpv. 5 n. 5 D CO). Nelle piccole società questa possibilità è regolarmente
utilizzata.

Seguendo il modello di regolamentazione che disciplina il processo decisionale nel consiglio di amministrazione di una società anonima (art. 713 cpv. 2 CO), il capo2896

verso 4 stabilisce che le deliberazioni dell'assemblea dei soci possono pure essere prese sotto forma di approvazione scritta di una proposta (se del caso occorre rinunciare alla presenza del revisore; cfr. art. 729c CO in combinato disposto con l'art. 818 cpv. 2 D CO). Considerato che non è possibile discutere un oggetto all'ordine del giorno se la deliberazione viene presa mediante circolare, ogni socio ha il diritto di chiedere una discussione orale.

Il capoverso 5 è una norma generale di rinvio al diritto della società anonima per diversi dettagli relativi alla convocazione e allo svolgimento dell'assemblea dei soci.

Art. 806

Determinazione del diritto di voto

Come per tutte le società di capitali il diritto di voto dei soci è di regola proporzionale alla loro partecipazione al capitale. Ai sensi del capoverso 1 il diritto di voto di ogni socio si determina in base al valore nominale delle sue quote sociali; ogni socio ha diritto ad almeno un voto. Lo statuto può tuttavia limitare il numero dei voti spettanti ai possessori di più quote sociali (limitazione statutaria del diritto di voto).

Ai sensi del capoverso 2 è anche possibile derogare al principio del diritto di voto proporzionale all'entità della partecipazione al capitale sociale emettendo quote sociali il cui valore nominale è differente; lo statuto può determinare il diritto di voto indipendentemente dal valore nominale, in modo che ogni quota sociale dia diritto a un voto. Sotto questo profilo le quote sociali dal valore nominale meno elevato sono privilegiate. Al fine di evitare una scissione completa del diritto di voto dalla partecipazione al capitale di rischio, il disegno stabilisce che le quote sociali con il valore più basso devono avere un valore nominale almeno pari a un decimo di quello delle altre (come l'art. 693 cpv. 2 CO per la società anonima). Tale rapporto è tuttavia vincolante soltanto se lo statuto deroga al regime della determinazione del diritto di voto sulla base del valore nominale delle quote sociali.

Per garantire il controllo interno della società il capoverso 3 prevede alcune eccezioni alla determinazione del diritto di voto proporzionalmente al numero delle quote sociali, per esempio quando si tratta di nominare i membri dell'ufficio di revisione.

Art. 806a (nuovo)

Esclusione dal diritto di voto

La presente disposizione tratta delle deliberazioni in cui uno o più soci non sono autorizzati a votare; essa comprende alcuni casi determinati in cui può tipicamente prodursi un conflitto di interessi tra la società e i soci in questione. Nelle deliberazioni riguardanti il discarico dei gerenti il capoverso 1 non consente alle persone che hanno partecipato alla gestione di votare. Ai sensi del capoverso 2, se la società delibera in merito all'acquisto di quote sociali proprie, il socio che cede le dette quote è escluso dalla votazione. Ai sensi del capoverso 3, i soci che intendono esercitare attività non conformi all'obbligo di fedeltà o al divieto di concorrenza (art.

803 cpv. 3 e 812 cpv. 3 D CO), non possono partecipare alla deliberazione in merito all'esercizio di tali attività.

Art. 806b (nuovo)

Usufrutto

Conformemente alla regolamentazione del Codice civile (cfr. art. 755 cpv. 2 CC), quando una quota sociale è data in usufrutto, il disegno di revisione prevede il conferimento all'usufruttuario del diritto di voto e dei diritti ad esso connessi (cfr. pure l'art. 690 cpv. 2 CO nel diritto della società anonima). Nell'esercizio dei propri di2897

ritti l'usufruttuario è responsabile verso il proprietario se non tiene equamente conto degli interessi di quest'ultimo (per quanto concerne l'usufrutto sulle quote sociali vedi il commento all'art. 789a D CO).

Art. 807

Diritto di veto

A differenza della regolamentazione attuale il disegno contiene una disposizione sul diritto di veto; esso può infatti rivestire un'importanza considerevole nella configurazione delle procedure decisionali in funzione dei bisogni sia nelle piccole imprese sia per esempio nei consorzi. Il capoverso 1 stabilisce che lo statuto può prevedere l'istituzione, in favore di uno o di parte dei soci, di un diritto di veto concernente alcune o tutte le deliberazioni dell'assemblea dei soci. Lo statuto deve definire con precisione le deliberazioni dell'assemblea dei soci contro cui può essere esercitato il diritto di veto. Per motivi di praticabilità non è consentito esercitare il diritto veto direttamente contro le decisioni dei gerenti. Tuttavia, considerato che lo statuto può sottoporre determinate decisioni dei gerenti all'approvazione dell'assemblea dei soci (art. 811 cpv. 1 n. 1 D CO), è indirettamente possibile istituire un diritto di veto contro determinate decisioni prese nell'ambito della gestione della società.

In parecchie situazioni l'istituzione di un diritto di veto può corrispondere a un bisogno della prassi; occorre tuttavia non dimenticare che, secondo le circostanze, il diritto di veto è suscettibile di bloccare la società. Per non privare il diritto di veto del suo significato precisamente nelle situazioni per cui è stato istituito, le possibilità di intervento offerte dal diritto delle società devono restare limitate ai casi in cui gli organi prescritti non possono più essere designati conformemente alle esigenze legali (cfr. a tale proposito l'art. 731b in combinato disposto con l'art. 819 D CO).

Ai sensi del capoverso 2 l'introduzione ulteriore di un diritto di veto necessita del consenso di tutti i soci (se il diritto di veto è previsto al momento della costituzione, l'accordo dei promotori è comunque necessario; cfr. art. 777 cpv. 1 D CO). Tale esigenza appare indispensabile poiché la formazione della volontà della società è profondamente modificata dall'istituzione di un diritto di veto.

Il capoverso 3 stabilisce che il diritto di veto non è trasferibile, considerata la portata che ha per tutti i soci e nella misura in cui l'istituzione di un siffatto diritto si fonda il più delle volte su circostanze individuali. Il diritto di veto è dunque un diritto personale del socio, non
legato a una quota sociale; esso si estingue in caso di uscita o di morte del titolare. Se si intende conferire un diritto di veto anche al successore è necessario, con l'approvazione di tutti i soci, iscriverlo nuovamente nello statuto (ai sensi del cpv. 2). È inoltre possibile conferire a una persona giuridica un diritto di veto illimitato nel tempo. Considerati i pericoli relativi all'esercizio di un diritto di veto da parte di persone che non sono sempre le stesse, tale alternativa sarà verosimilmente impiegata raramente.

Art. 808

Deliberazioni ordinarie

Secondo il diritto vigente l'assemblea dei soci prende di regola le sue deliberazioni a maggioranza assoluta dei voti emessi (art. 808 cpv. 3 CO); il disegno prevede invece che per prendere deliberazioni e procedere alle nomine è necessaria la maggioranza assoluta dei voti rappresentati. La differenza è la seguente: le astensioni e le schede bianche devono essere prese in considerazione per la determinazione della maggioranza richiesta. Tale modifica consente di procedere a un'armonizzazione con il di-

2898

ritto della società anonima (cfr. art. 703 CO), sempreché non vi siano motivi per ricorrere a una regolamentazione diversa.

Art. 808a (nuovo)

Voto preponderante

In caso di parità dei voti la presente disposizione prevede che il presidente dell'assemblea dei soci ha voto preponderante. Lo statuto può tuttavia prevedere un disciplinamento differente; è in particolare possibile escludere il voto preponderante.

Art. 808b (nuovo)

Deliberazioni importanti

A differenza della regolamentazione vigente (art. 784 cpv. 2, art. 791 cpv. 2, art. 795, art. 822 cpv. 3 CO), il disegno riunisce in una sola disposizione le esigenze di maggioranza particolari per la presa di varie deliberazioni importanti.

Il capoverso 1 stabilisce che, per prendere le deliberazioni importanti menzionate, l'assemblea dei soci necessita della maggioranza di due terzi dei voti rappresentati e della maggioranza assoluta del capitale sociale con diritto di voto. Tale regolamentazione è relativamente imperativa: a certe condizioni lo statuto può prevedere esigenze di maggioranza più elevate (cfr. cpv. 2) ma non prevederne di meno elevate.

A differenza del diritto della società anonima (art. 704 cpv. 1 CO), la maggioranza del capitale richiesta non si fonda sui valori nominali rappresentati in occasione dell'assemblea dei soci, ma sull'insieme del capitale sociale con diritto di voto.

Considerando i bisogni delle imprese che hanno un numero limitato di soci e per evitare abusi, la presa di deliberazioni è in tal modo resa più difficile in assenza di singoli soci.

Secondo il disegno le seguenti deliberazioni sono considerate importanti e possono essere prese soltanto rispettando la maggioranza qualificata:

58

­

la modifica dello scopo sociale (n. 1);

­

l'introduzione di quote sociali con diritto di voto (n. 2);

­

l'esclusione o l'agevolazione del trasferimento di quote sociali o l'inasprimento delle sue condizioni (n. 3);

­

l'approvazione della cessione di quote sociali e (in caso di acquisto in virtù di un modo particolare) il riconoscimento di un acquirente quale socio con diritto di voto (n. 4)58;

­

l'aumento del capitale sociale (n. 5; è possibile rinunciare all'esigenza del consenso di tutti i soci prevista dal diritto vigente, poiché la responsabilità solidale e sussidiaria dei soci fino all'importo totale del capitale sociale è soppressa; cfr. n. 1.3.5 e 1.3.7);

­

la limitazione o la soppressione del diritto d'opzione (n. 6);

L'autorizzazione data dall'assemblea dei soci ai gerenti per l'acquisto di quote sociali proprie (art. 804 cpv. 2 n. 11 D CO) include inevitabilmente l'approvazione del trasferimento alla società delle quote sociali acquistate. Il disegno non prevede che per l'autorizzazione sia necessaria la maggioranza qualificata; ne risulta pertanto un'eccezione alla regola dell'art. 808b cpv. 1 n. 4 D CO. Lo statuto può tuttavia prevedere che per detta autorizzazione sia comunque richiesta la maggioranza qualificata.

2899

­

l'approvazione di attività dei gerenti e dei soci che violano l'obbligo di fedeltà e il divieto di concorrenza (n. 7; cfr. l'art. 803 cpv. 3, l'art. 812 cpv. 2 e 3 nonché l'art. 804 cpv. 2 n. 13 D CO);

­

la domanda giudiziale diretta all'esclusione di un socio per gravi motivi e l'esclusione di un socio per un motivo previsto nello statuto (n. 8);

­

il trasferimento della sede della società (n. 9);

­

lo scioglimento della società (n. 10); sempreché la revoca della decisione di scioglimento sia ammissibile59, la deliberazione deve rispettare le stesse esigenze di maggioranza che in caso di dissoluzione60.

Conformemente al capoverso 2 lo statuto può prevedere per talune deliberazioni una maggioranza superiore a quella prescritta dalla legge. Per evitare l'adozione nello statuto di regole di maggioranza in seguito difficili da rispettare, la deliberazione che le prevede richiede la maggioranza che si intende introdurre (come l'art. 704 cpv. 2 CO).

Art. 808c (nuovo)

Diritto di contestare le deliberazioni dell'assemblea dei soci

Come il diritto vigente (art. 808 cpv. 6 CO), il disegno di revisione rinvia al diritto della società anonima per quanto concerne la contestazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci (cfr. art. 706-706b CO).

2.1.3.2

Gestione e rappresentanza

Art. 809

Designazione dei gerenti e organizzazione

Secondo l'avamprogetto di revisione la gestione e la rappresentanza della società avrebbero dovuto essere disciplinate dallo statuto (art. 811 AP CO). Nel disegno si intende mantenere la possibilità di configurare la società conformemente ai bisogni; a differenza dell'avamprogetto esso prevede infatti una regolamentazione dispositiva della gestione e della rappresentanza, al fine di limitare al massimo i costi relativi alle consultazioni giuridiche in occasione della costituzione di una piccola impresa.

Conformemente a tale obiettivo il regime legale è concepito in funzione dei bisogni e delle circostanze caratteristiche delle piccole imprese che hanno un numero di soci limitato. Alle società con un maggior numero di soci la legge concede tuttavia un ampio margine di manovra che consente loro di organizzare la gestione e la rappresentanza in modo adeguato nello statuto.

Ai sensi del capoverso 1 i soci esercitano in comune la gestione della società. Essi prendono le decisioni necessarie in comune (cfr. cpv. 4), come accade nella prassi delle piccole società. Se tale regolamentazione non è conforme ai bisogni concreti lo statuto può disciplinare la gestione in modo diverso. In particolare è possibile limitare il diritto alla gestione a uno o più soci oppure conferirlo esclusivamente a terzi (nel diritto vigente cfr. art. 811 cpv. 2 CO e art. 812 cpv. 1 CO).

59 60

Cfr. DTF 123 III 473 segg., 126 III 283 segg. (queste due decisioni concernono il diritto della società anonima ma sono pertinenti anche per la Sagl).

Cfr. a tal proposito le considerazioni di: Peter Böckli, Schweizer Aktienrecht, 2a ed., Zurigo 1996, n. 1955d; Peter Forstmoser, Widerrufbarkeit des Auflösungsbeschlusses einer Aktiengesellschaft, in: Revue suisse de droit des affaires 70 (1998), pag. 155.

2900

Soltanto le persone fisiche possono concorrere alla formazione della volontà di una società, rispondendo personalmente. Il capoverso 2 precisa dunque che possono essere designate quali gerenti unicamente le persone fisiche, come avviene per tutte le altre società (cfr. in particolare l'art. 707 cpv. 3 e l'art. 894 cpv. 2 CO)61. Occorre nondimeno adottare una regolamentazione particolare che si applica al socio abilitato a gestire la società sulla base del capoverso 1 o in conformità allo statuto, ma che è una persona giuridica o una società commerciale: esse possono designare una persona fisica per esercitare la funzione di gerente in vece loro. Per evitare di confrontare gli altri soci a persone che, per un qualunque motivo, non sembrino essere adatte all'esercizio della gestione, lo statuto può prevedere che la designazione dei gerenti da parte delle persone giuridiche o delle società commerciali sia sottoposta all'approvazione dell'assemblea dei soci (cfr. anche art. 776a cpv. 1 n. 12 D CO).

Ai sensi del capoverso 3, se la società dispone di più gerenti, l'assemblea dei soci deve designarne uno quale presidente. Al fine di assicurare la capacità di funzionamento degli organi sociali tale prescrizione è vincolante. La presidenza può anche essere attribuita sia a un socio sia a un gerente. Considerato che la designazione del presidente non è un potere intrasmissibile dell'assemblea dei soci (cfr. art. 804 cpv. 2 D CO), lo statuto può lasciare ai gerenti l'incombenza di scegliere un presidente.

Il capoverso 4 disciplina la presa di decisioni gestionali nel caso in cui la società abbia più di un gerente. Salvo disposizione contraria dello statuto essi decidono a maggioranza dei voti emessi; il presidente ha voto preponderante. Lo statuto può per esempio fissare quorum di presenza per determinate decisioni o rinunciare al voto preponderante del presidente.

Art. 810

Attribuzioni dei gerenti

Ai sensi del capoverso 1 i gerenti sono competenti per tutti gli affari che non siano attribuiti all'assemblea dei soci (o se del caso, all'ufficio di revisione) dalla legge o dallo statuto (competenza sussidiaria generale come per la società anonima ai sensi dell'art. 716 cpv. 1 CO). Tale regolamentazione consente di evitare ogni conflitto di competenza negativo.

Il capoverso 2 elenca le attribuzioni dei gerenti che, fatto salvo l'articolo 811 D CO, sono intrasmissibili e inalienabili (cfr. art. 716a cpv. 1 CO per la società anonima). I gerenti sono segnatamente responsabili dell'alta direzione della società (n. 1 e 4), dell'organizzazione della società (n. 2), della fissazione dei principi della contabilità, del controllo finanziario e dell'allestimento della relazione sulla gestione (n. 3 e 5), della preparazione dell'assemblea dei soci (n. 6) e dell'informazione del giudice in caso di eccedenza dei debiti (n. 7).

Il capoverso 3 definisce le attribuzioni del presidente dei gerenti. Se la società ha soltanto un gerente le attribuzioni di quest'ultimo coincidono con quelle del presidente. Esso ha il compito di convocare e dirigere l'assemblea dei soci, di comunicare ai soci le informazioni richieste e di assicurarsi del deposito delle notificazioni necessarie all'ufficio del registro di commercio.

61

Di un altro parere: Hans Michael Riemer, Die Vereine, in: Berner Kommentar I/3/2, Berna 1990, art. 69 n. 14 seg.; Hans Michael Riemer, Die Stiftungen, in: Berner Kommentar I/3/3, Berna 1975, art. 83 n. 6. Questa opinione non corrisponde tuttavia alla prassi delle autorità del registro di commercio.

2901

Art. 811

Approvazione dell'assemblea dei soci

In una società anonima le attribuzioni dell'assemblea generale e del consiglio di amministrazione sono ripartite secondo criteri coerenti e all'assemblea generale non è consentito (per motivi concernenti la responsabilità) arrogarsi attribuzioni in materia di gestione (cfr. art. 716a CO). Per quanto concerne la Sagl il disegno prevede invece che l'assemblea dei soci ha la competenza di approvare le decisioni in due modi. In primo luogo lo statuto può stabilire che i gerenti devono sottoporre determinate decisioni all'approvazione dell'assemblea dei soci (riserva obbligatoria di approvazione; cpv. 1 n. 1). Inoltre è anche possibile prevedere nello statuto che i gerenti possono sottoporre talune questioni all'approvazione dell'assemblea dei soci (riserva facoltativa di approvazione; cpv. 1 n. 2). Tali possibilità di configurazione riflettono la struttura flessibile della Sagl, incentrata sulla persona dei soci, e rispondono in particolare ai bisogni delle piccole e medie imprese.

La riserva di approvazione dell'assemblea dei soci può soddisfare bisogni pratici ma può anche rivelarsi delicata dal punto di vista giuridico: mentre i gerenti sono soggetti a una responsabilità fondata sul diritto delle società (cfr. art. 754 CO in combinato disposto con l'art. 827 D CO), per le deliberazioni dell'assemblea dei soci non è prevista una siffatta responsabilità. Occorre pertanto evitare che decisioni suscettibili di implicare la responsabilità siano trasferite all'assemblea dei soci a detrimento di terzi. Il disegno non propone una vera e propria delega di attribuzioni, ma prevede che l'assemblea dei soci ha la competenza di approvare decisioni di gestione, a titolo obbligatorio o facoltativo. I gerenti sono dunque sempre costretti a prendere una decisione che devono o possono sottoporre all'assemblea dei soci per approvazione. Il capoverso 2 esplicita che detta approvazione non limita la responsabilità dei gerenti. Internamente alla società l'approvazione può tuttavia, a seconda delle circostanze, equivalere al discarico (cfr. art. 758 CO in combinato disposto con l'art. 827 D CO).

L'esigenza statutaria secondo cui una determinata decisione dei gerenti è sottoposta all'approvazione dell'assemblea dei soci non influisce sul potere di rappresentanza delle persone autorizzate a rappresentare la società. I
contratti conclusi senza approvazione sono giuridicamente validi finché l'altra parte contraente viene a conoscenza, o avrebbe dovuto essere a conoscenza, della mancanza dell'approvazione.

Art. 812

Obbligo di diligenza e di fedeltà; divieto di concorrenza

Secondo il capoverso 1 i gerenti sono tenuti ad adempiere i loro compiti con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società. Lo stesso vale per i terzi che si occupano della gestione (cfr. anche l'art. 717 cpv. 1 CO per la società anonima).

Il capoverso 2 estende l'obbligo di fedeltà cui sono soggetti i soci (cfr. art. 803 D CO) anche ai gerenti che non sono soci.

I soci sono tenuti al divieto di concorrenza soltanto se lo statuto lo prevede (cfr.

art. 803 cpv. 2 D CO); per i gerenti e i terzi che si occupano della gestione il capoverso 3 prevede una regolamentazione perfettamente inversa. Di regola essi non possono esercitare attività concorrenti; nello statuto o con il consenso scritto di tutti è tuttavia possibile liberarli da tale obbligo. Lo statuto può tuttavia prevedere che per l'approvazione dell'esercizio di attività concorrenti sia sufficiente il consenso

2902

dell'assemblea dei soci (cfr. art. 808b cpv. 1 n. 7 D CO). Per il resto si rinvia al commento all'articolo 803 cpv. 2 e 3 D CO.

L'esercizio di attività concorrenti può avere conseguenze fiscali per la società e per il gerente o il socio interessato. Il Tribunale federale ha infatti stabilito che una società anonima deve fornire una prestazione pecuniaria a una persona fisica, in quanto questa ha lavorato per la società e contemporaneamente ha concluso per proprio conto alcuni affari che rientravano nella sfera economica della società. Questo è il caso se la società autorizza tale persona ­ segnatamente se si tratta dell'azionista unico e dell'azionista principale incaricato della gestione62 ­ a esercitare un'attività che potrebbe farle concorrenza e rinuncia a esigere da questa gli introiti che, per loro natura, spetterebbero alla società. Queste considerazioni sono valide anche per l'esercizio di attività concorrenti da parte di soci o gerenti di una Sagl.

Art. 813

Parità di trattamento

Il principio della parità di trattamento dei soci è di regola riconosciuto come un principio fondamentale del diritto delle società63. Esso ha una portata diversa a due livelli distinti: ­

Nei rapporti tra i soci: Al momento della redazione dello statuto originario sono ammissibili disparità di trattamento nella misura in cui sono conformi alle disposizioni imperative della legge. Le configurazioni asimmetriche non pongono di regola problemi, poiché tutti i promotori devono approvare lo statuto (cfr. art. 777 cpv. 1 D CO). La possibilità di differenziare diritti e obblighi relativi alle varie quote sociali è una prerogativa ispirata dalla marcata struttura incentrata sulla persona della Sagl (è p. es. possibile vincolare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi a un diritto di veto).

Le disparità di trattamento susseguenti si rivelano più delicate sia che risultino da una modifica dello statuto sia da altre deliberazioni dell'assemblea dei soci. Al riguardo, per determinate deliberazioni, i soci sono protetti da particolari esigenze relative al consenso (cfr. l'art. 797 D CO relativo all'introduzione susseguente di obblighi statutari di effettuare versamenti suppletivi o di fornire prestazioni accessorie o l'art. 807 cpv. 2 D CO per quanto concerne l'introduzione susseguente di un diritto di veto). Inoltre possono essere contestate le deliberazioni dell'assemblea dei soci che provocano a un socio, senza il suo consenso, un pregiudizio non giustificato dallo scopo della società (cfr. art. 706 cpv. 2 n. 3 CO in combinato disposto con l'art. 808c D CO).

­

Nell'ambito della gestione della società: L'articolo 813 prescrive imperativamente che sia i gerenti sia terzi incaricati della gestione devono trattare allo stesso modo i soci che si trovano nella stessa situazione (cfr. anche art. 717 cpv. 2 e 854 CO). Il principio della pa-

62 63

Cfr. DTF del 27 ottobre 1997, in: Archiv für Schweizerisches Abgaberecht vol. 67 (1998), pag. 216 segg.

Cfr. Claire Huguenin Jacobs, Das Gleichbehandlungsprinzip im Aktienrecht, Zurich 1994, pag. 5; Werner von Steiger, in: Traité de droit privé suisse VIII/1, Basilea e Stoccarda 1976, pag. 298 segg.; Herbert Wohlmann, GmbH-Recht, Basilea e Francoforte sul Meno 1997, pag. 40.

2903

rità di trattamento relativa può rivestire importanza nei rapporti interni alla società così come nel caso in cui i soci sono da considerarsi terzi rispetto alla società (p. es. quando sono acquirenti)64. Si tratta pertanto di una norma di protezione essenziale per i soci minoritari.

La relativizzazione del principio della parità di trattamento mediante l'introduzione della riserva che presuppone «la stessa situazione» garantisce il margine di manovra necessario per tenere in considerazione i legami di partecipazione concreti e incentrati sulla persona. Conformemente alla concezione della società di capitali la parità di trattamento si apprezza inoltre ampiamente in funzione dell'entità della partecipazione al capitale sociale.

Art. 814

Rappresentanza

Il diritto vigente presuppone la rappresentanza collettiva della società da parte di tutti i soci promotori (art. 811 cpv. 1 e 3 CO); tale regolamentazione si è nondimeno rivelata pesante e inadeguata agli imperativi attuali. Secondo l'avamprogetto lo statuto avrebbe dovuto imperativamente disciplinare la rappresentanza della società (art. 811 cpv. 1 AP CO). Per limitare le spese relative alle consulenze giuridiche in occasione della costituzione, il disegno prevede una regolamentazione dispositiva concepita in funzione dei bisogni delle piccole imprese (cfr. anche il commento all'art. 809 D CO): ai sensi del capoverso 1 ogni gerente ha il potere di rappresentare la società. Conformemente ai bisogni della prassi il regime legale della rappresentanza differisce dunque da quello della gestione (cfr. art. 809 cpv. 1 D CO).

Ai sensi del capoverso 2 lo statuto può disciplinare la rappresentanza in modo diverso. Per garantire le rappresentanza della società a livello di gestione almeno un gerente deve tuttavia avere la facoltà di rappresentare la società. Tale condizione è adempita anche nel caso in cui due gerenti rappresentano congiuntamente la società (con firma collettiva a due). Se lo statuto deroga alla regolamentazione dispositiva in materia di rappresentanza, può rinviare a un regolamento dell'assemblea dei soci o dei gerenti per i dettagli.

Il capoverso 3 stabilisce che una delle persone autorizzate a rappresentare la società deve essere domiciliata in Svizzera. A differenza della regolamentazione vigente (cfr. art. 813 cpv. 1 CO) non deve obbligatoriamente trattarsi di un gerente; un direttore è sufficiente. Se nessuna delle persone domiciliate in Svizzera dispone di firma individuale, l'esigenza in materia di domicilio può anche essere soddisfatta mediante il concorso di più persone. Tale regolamentazione ha lo scopo di mantenere un punto di collegamento personale con società in Svizzera, nell'interesse della trasparenza delle relazioni dell'impresa e per assicurare alla società le notificazioni previste dalla legge, senza che nella prassi risultino limitazioni significative.

Il capoverso 4 (come già nell'art. 814 cpv. 1 CO) prevede che le disposizioni del diritto della società anonima si applicano per analogia all'estensione e alla limitazione del potere di rappresentanza (art. 718a CO). Il rinvio include anche la nuova regolamentazione relativa ai contratti conclusi tra la società e i suoi rappresentanti (cfr.

art. 718b D CO).

64

Cfr. Peter Forstmoser,Arthur Meier-Hayoz, Peter Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, Berna 1996, § 39 n. 42 segg.; Rolf Watter, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht II, Basilea e Francoforte sul Meno 1994, art. 717 n. 27 (entrambi relativi al diritto della società anonima).

2904

Il capoverso 5 prevede che le persone autorizzate a rappresentare la società devono firmare aggiungendo la loro firma alla ditta sociale (cfr. art. 815 cpv. 1 CO).

Ai sensi del capoverso 6 le persone autorizzate a rappresentare la società devono essere iscritte al registro di commercio (lo stesso vale per la società anonima: art. 720 CO). Esse si recano all'ufficio del registro di commercio per apporre la loro firma o la producono autenticata.

Art. 815

Revoca di gerenti; revoca del potere di rappresentanza

Il capoverso 1 prevede che l'assemblea dei soci può in ogni tempo revocare gerenti da essa nominati, indipendentemente dal fatto che si tratti di soci o di terzi. Se i soci sono autorizzati a gestire la società senza essere nominati dall'assemblea dei soci (sulla base dell'art. 809 cpv. 1 D CO o dello statuto) è possibile revocarli soltanto per mezzo di una nuova regolamentazione della gestione nello statuto.

Il capoverso 2 prevede una clausola di scampo per i casi problematici: se esiste un grave motivo il giudice può revocare o limitare i poteri di gestione e di rappresentanza di un gerente. Il diritto di presentare una domanda in tal senso appartiene a tutti i soci. In particolare sussiste un grave motivo se il gerente ha violato gravemente i suoi obblighi o se non è più in grado di ben amministrare.

Per consentire una reazione tempestiva in caso di problemi, il capoverso 3 conferisce ai gerenti il potere di sospendere in ogni tempo dal loro ufficio direttori, procuratori e mandatari (mediante una decisione ai sensi dell'art. 809 cpv. 3 D CO). Per motivi di sicurezza lo stesso deve valere anche se tali persone sono state nominate dall'assemblea dei soci (cfr. art. 804 cpv. 3 D CO). In tal caso, ai sensi del capoverso 4, l'assemblea dei soci deve essere convocata immediatamente (cfr. pure l'art. 726 cpv. 1 e 2 CO per la società anonima). Conformemente al capoverso 5 rimangono salve le azioni di risarcimento delle persone revocate o sospese dal loro ufficio.

Le prescrizioni relative alla revoca dei gerenti e alla revoca dei poteri di gestione sono imperative; lo statuto non può pertanto complicare le procedure previste, poiché esse mirano a garantire la capacità funzionale degli organi sociali.

Art. 816

Nullità delle decisioni

L'articolo 816 prevede che i motivi di nullità delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del consiglio di amministrazione della società anonima (cfr. art. 706b e 714 CO) si applicano per analogia alle decisioni dei gerenti della Sagl.

Art. 817

Responsabilità

La società risponde del danno risultante da atti illeciti commessi nell'esercizio di incombenze sociali cagionato da una persona cui è affidata la gestione o la rappresentanza (come nel diritto vigente ai sensi dell'art. 814 cpv. 4 CO e dell'art. 722 CO per la società anonima).

2905

2.1.3.3

Ufficio di revisione

Art. 818 Il disegno di revisione propone una regolamentazione differenziata della verifica del conto annuale da parte di un ufficio di revisione. Per i motivi alla base di tale soluzione si rinvia alle considerazioni del numero 1.3.15.

In considerazione dei bisogni delle piccole imprese, le Sagl devono designare un ufficio di revisione ai sensi del capoverso 1 soltanto se una delle seguenti condizioni è realizzata:

65

­

Secondo il numero 1 un socio soggetto a un obbligo di effettuare versamenti suppletivi può esigere la designazione di un ufficio di revisione. La concessione di questa possibilità è giustificata dal rischio corso dal socio che accetta un obbligo di effettuare versamenti suppletivi. Nonostante l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi la regolamentazione prevista permette tuttavia anche di rinunciare all'ufficio di revisione, in particolare se i soci soggetti a detto obbligo esercitano la gestione degli affari.

­

Secondo il numero 2 le società il cui importo del capitale sociale è pari o superiore di 100 000 franchi devono sempre designare un ufficio di revisione.

Questa disposizione garantisce il parallelismo necessario con la società anonima: un'armonizzazione della regolamentazione delle due forme giuridiche è materialmente indicata nella misura in cui gli interessi sono gli stessi (cfr. a tal proposito il n. 1.3.17). Occorre inoltre evitare di indurre a preferire la Sagl alla società anonima unicamente per la diversa regolamentazione in materia di obbligo di verifica anche nei casi in cui, sulla base di circostanze concrete, la società anonima sarebbe più indicata. Il disegno propone l'armonizzazione al diritto della società anonima anche perché, contrariamente a quanto ci si potrebbe attendere, la nuova regolamentazione non comporta praticamente inconvenienti per le piccole società: su circa 8300 Sagl iscritte nel registro di commercio del Cantone di Zurigo, soltanto il 5 per cento di esse ha il capitale sociale pari o superiore a 100 000 franchi (dati aggiornati al 31.12.2000; i dati relativi a tutto il territorio nazionale non sono disponibili).

­

Secondo il numero 3 le società economicamente rilevanti devono designare un ufficio di revisione se due dei tre dati seguenti sono stati superati durante due esercizi consecutivi: bilancio complessivo di 5 milioni di franchi, cifra d'affari di 10 milioni di franchi, media annua di 50 dipendenti a tempo pieno. Il disegno determina tali criteri di grandezza conformemente alle direttive europee in questo settore (cfr. a questo proposito il n. 5)65. Conforme-

Cfr. art. 11 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 51 cpv. 2 della 4a direttiva europea in materia di diritto societario (78/660/CEE; GU n° L 222 del 14 agosto 1978, pag. 11).

Attualmente sono applicabili i valori limite seguenti: totale del bilancio di 3 125 000 euro, importo netto della cifra d'affari di 6 250 000 euro e in media 50 impiegati nel corso dell'esercizio (valori limite conformi all'art. 1 della direttiva 1999/60/CE; GU n° L 162 du 26 giugno 1999, pag. 65 seg.). Il tasso di conversione per gli Stati che non sono membri della zona euro è quello del 4 gennaio 1999 (cfr. l'art. 2 della direttiva 1999/60/CE; 1 euro = 1,615 franchi svizzeri).

2906

mente al diritto della Comunità europea66, a differenza del disegno, le società che superano i limiti fissati devono designare un ufficio di revisione con requisiti particolari (corrispondente grossomodo al revisore particolarmente qualificato del diritto svizzero67).

­

Ai sensi dell'articolo 825a capoverso 4 D CO il socio che è uscito dalla società può esigere la designazione di un ufficio di revisione per proteggere le sue rivendicazioni sino al momento in cui viene indennizzato integralmente.

Il capoverso 2 prevede che, se la società deve designare un ufficio di revisione in virtù delle prescrizioni legali, si applicano per analogia le disposizioni del diritto della società anonima (art. 727 segg. CO). Il rinvio concerne in particolare le attribuzioni dell'ufficio di revisione, i requisiti e la sua indipendenza. Le grandi Sagl devono designare un revisore particolarmente qualificato alle stesse condizioni delle società anonime (cfr. art. 727b cpv. 1 n. 3 CO). Le prescrizioni del diritto della società anonima si applicano anche nel caso in cui una società non soggetta all'obbligo di designare un ufficio di revisione procede comunque all'iscrizione volontaria di quest'ultimo nel registro di commercio. I terzi devono infatti potersi fidare dei requisiti professionali e dell'indipendenza di un ufficio di revisione se esso è iscritto nel registro di commercio; l'iscrizione potrebbe altrimenti indurre i terzi in errore.

2.1.3.4

Lacune nell'organizzazione della società

Art. 819 La nuova regolamentazione concernente le lacune nell'organizzazione della società può essere ripresa nel diritto della Sagl. Si rinvia al commento all'articolo 731b D CO.

2.1.3.5

Perdita di capitale e indebitamento eccessivo

Art. 820 Il capoverso 1 prevede che le disposizioni del diritto della società anonima concernenti gli avvisi obbligatori in caso di perdita di capitale ed eccedenza dei debiti nonché quelle in materia di dichiarazione o differimento del fallimento si applicano per analogia (art. 725 seg. CO). La norma di rinvio vigente (art. 817 cpv. 1 CO) è stata riformulata e completata in sintonia con la definizione della perdita di capitale del diritto della società anonima. Gli obblighi del consiglio di amministrazione incombono parimenti ai gerenti di una Sagl. Se deve essere allestito un bilancio intermedio, esso deve essere sottoposto alla verifica dell'ufficio di revisione soltanto se la Sagl è tenuta a designarne uno o se ne ha volontariamente nominato uno.

Il capoverso 2 prevede che, ad istanza dei gerenti o di un creditore, il giudice può differire il fallimento segnatamente se i versamenti suppletivi non ancora eseguiti 66 67

Cfr. art. 51 cpv. 1 lett. a della 4a direttiva europea. Le esigenze sono definite nell'8a direttiva (84/253/CEE; GU n° L 126 del 12 maggio 1984, pag. 20 segg.).

Cfr. a questo proposito l'ordinanza sui requisiti professionali dei revisori particolarmente qualificati; RS 221.302.

2907

sono effettuati senza indugio e se il risanamento della società appare probabile. Questa disposizione tiene conto della possibilità di prevedere nello statuto della Sagl un obbligo per i soci di effettuare versamenti suppletivi (cfr. art. 795 segg. D CO).

2.1.4

Capo quarto: Scioglimento e uscita

2.1.4.1

Scioglimento

Art. 821

Cause

Il capoverso 1 enumera i diversi motivi di scioglimento della società (cfr. art. 820 CO vigente): ­

lo statuto può prevedere cause di scioglimento della società (n. 1);

­

l'assemblea dei soci può deliberare lo scioglimento della società a maggioranza qualificata (n. 2; cfr. art. 804 cpv. 2 n. 16 e art. 808b cpv. 1 n. 10 D CO). In tal caso la deliberazione deve risultare da un atto pubblico;

­

il fallimento causa lo scioglimento della società (n. 3);

­

sono inoltre fatti salvi altri motivi, sempreché vi sia una base legale (n. 4).

Occorre in particolare menzionare lo scioglimento per gravi motivi (cfr. il commento al cpv. 3), lo scioglimento in caso di lacune nell'organizzazione della società (art. 731b in combinato disposto con l'art. 819 D CO), lo scioglimento dovuto al perseguimento di uno scopo illecito o immorale (cfr.

art. 57 cpv. 3 CC) e il caso di scioglimento senza liquidazione previsto nella futura legge sulle fusioni68.

Come nella regolamentazione vigente (cfr. art. 820 n. 4 e 822 cpv. 2 CO) il capoverso 3 prevede che ogni socio può chiedere al giudice lo scioglimento della società per gravi motivi. Seguendo l'esempio del diritto della società anonima riveduto (cfr.

art. 736 n. 4 CO), il disegno offre la possibilità al giudice di optare per una soluzione adeguata e sopportabile degli interessati, invece che per lo scioglimento. Un simile margine di manovra appare giustificato in particolare in considerazione delle conseguenze che lo scioglimento può avere per i soci e per i terzi. Occorre consentire al giudice l'adozione di una soluzione adeguata alle circostanze; nella sua decisione questi deve tenere conto di tutti gli interessi in questione.

Art. 821a (nuovo)

Conseguenze

Per quanto concerne le conseguenze dello scioglimento il capoverso 1 rinvia alle disposizioni del diritto della società anonima (cfr. art. 738 CO). La società sciolta entra il liquidazione salvo in caso di fusione, di scissione o di trasferimento del suo patrimonio a un ente di diritto pubblico69.

Ai sensi del capoverso 2 lo scioglimento deve essere iscritto nel registro di commercio. Se una società è sciolta per sentenza del giudice, quest'ultimo ne informa senza indugio l'ufficio del registro di commercio. Se è sciolta per altri motivi spetta alla società notificare lo scioglimento all'ufficio registro di commercio.

68 69

Cfr. art. 3 cpv. 2 e 29 lett. a D LFus; FF 2000 3950 e 3960.

Secondo il nuovo tenore dell'art. 738 CO figurante nell'allegato alla legge sulla fusione; FF 2000 3913 e 3984.

2908

2.1.4.2 Art. 822

Uscita di soci Recesso

Il capoverso 1 stabilisce che un socio può chiedere al giudice l'autorizzazione di recedere dalla società per gravi motivi (cfr. art. 822 cpv. 2 CO). Mentre nel diritto della società anonima il recesso è di regola possibile semplicemente per mezzo del trasferimento di azioni, nel diritto della Sagl la semplice cedibilità delle quote sociali non rappresenta invece una soluzione sufficiente. In considerazione del marcato carattere personale della qualità di socio lo statuto può infatti limitare fortemente o escludere la cessione di quote sociali (cfr. art. 786 D CO). Inoltre, nelle piccole società, la cessione di quote sociali è di fatto difficile, poiché la cerchia degli acquirenti potenziali è molto limitata. Il diritto della Sagl prevede pertanto il diritto di recesso per gravi motivi. I gravi motivi pertinenti possono essere attinenti alla sfera sociale, ma anche alla situazione personale di un socio. Quando decide, il giudice deve tenere conto tutti gli interessi presenti. Deve pure tenere in considerazione la difficoltà di cedere le quote sociali per motivi giuridici o di fatto.

Lo statuto non può limitare la possibilità di recedere dalla società per gravi motivi.

Nondimeno il capoverso 2 può conferire ai soci il diritto di recedere dalla società e subordinarne l'esercizio a determinate condizioni (cfr. art. 822 cpv. 1 CO del diritto vigente). Il diritto statutario di recesso si esercita mediante una dichiarazione di recesso all'indirizzo della società, sempreché lo statuto non preveda un'altra regolamentazione.

Art. 822a (nuovo)

Recesso adesivo

Se un socio propone un'azione di recesso dalla società per gravi motivi o esercita un diritto statutario di recesso dalla società, il capoverso 1 prevede che i gerenti sono tenuti a informare senza indugio gli altri soci. Se entro tre mesi da tale comunicazione i soci informati si uniscono al recesso, essi hanno la possibilità di beneficiare della parità di trattamento rispetto al socio che per primo recede dalla società (cpv. 2). Il termine di riflessione di tre mesi appare necessario in quanto in una piccola società la qualità di socio è spesso la fonte di reddito principale dei soci. Questa disposizione tende a garantire il principio della parità di trattamento nel caso in cui vari soci recedano dalla società; essa deve evitare che le circostanze esercitino una certa pressione a recedere dalla società. In effetti l'uscita molto rapida dalla società potrebbe equivalere a un privilegio, in particolare per quanto concerne il versamento dell'indennità (cfr. art. 825a D CO). La parità di trattamento è assicurata poiché tutti i soci recedenti devono essere trattati proporzionalmente al valore nominale delle loro quote sociali, compresi i versamenti suppletivi che hanno già effettuato.

Art. 823

Esclusione

Ai sensi del capoverso 1 la società può, per gravi motivi, chiedere al giudice l'esclusione di un socio. Tale possibilità tiene conto dei vincoli personali solitamente stretti che legano i soci di una Sagl; essa offre una via d'uscita alle società nei casi in cui la cooperazione con un socio non è più accettabile. La richiesta deve emanare dalla società e non dai soci. L'assemblea dei soci delibera di depositare la richiesta e decide a maggioranza qualificata (art. 804 cpv. 2 n. 14 e 808b cpv. 1 n. 8 D CO).

2909

Ai sensi del capoverso 2 lo statuto può prevedere che l'assemblea dei soci ha il diritto di escludere un socio per motivi determinati. Al fine di proteggere tutte le parti in causa il disegno di revisione precisa che i motivi statutari d'esclusione devono essere chiaramente definiti nello statuto. Le clausole generali non sono pertanto ammissibili; le formulazioni poco chiare devono essere interpretate in modo restrittivo.

Se sussiste un motivo previsto dallo statuto, l'assemblea dei soci delibera in merito all'esclusione a maggioranza qualificata (art. 804 cpv. 2 n. 15 e 808b cpv. 1 n. 8 D CO; sono fatti salvi i rimedi giuridici).

Il capoverso 3 precisa che le disposizioni in materia di recesso adesivo (art. 822a D CO) non sono applicabili ai casi di esclusione. Una procedura analoga non sembra necessaria: l'esclusione infatti non avviene per volontà del socio interessato e gli altri soci sono in ogni modo informati in quanto l'esclusione richiede sempre una deliberazione dell'assemblea dei soci.

Art. 824

Misure provvisionali

Le misure provvisionali sono di regola disciplinate dalla procedura civile cantonale, per lo meno per quanto concerne le misure preposte alla conservazione dello stato di fatto (misure di sicurezza). L'articolo 824 tende nondimeno a disciplinare le relazioni tra il socio e la società per la durata del processo (misure di regolamentazione).

Secondo la giurisprudenza e la dottrina maggioritaria siffatte misure necessitano di una base legale a livello federale, che è appunto fornita dalla presente disposizione.

In considerazione dei diritti di partecipazione e dei vari obblighi statutari (in particolare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi o di fornire prestazioni accessorie e il divieto di concorrenza) le misure provvisionali possono rivelarsi necessarie per proteggere gli interessi della società e dei soci che escono da essa. A seconda delle circostanze concrete è possibile sospendere in parte o totalmente diritti e obblighi.

Art. 825

Indennità; diritto e importo

La regolamentazione vigente non definisce con precisione i diritti dei soci che escono dalla società (cfr. art. 822 cpv. 4 CO). La necessità di colmare tale lacuna appare urgente per garantire la certezza del diritto e per proteggere gli interessi dei soci che escono da una società. Ai sensi del capoverso 1, se un socio esce dalla società ha diritto a un'indennità corrispondente al valore reale delle sue quote sociali. Tale regola si applica non soltanto in caso di recesso e in caso di uscita nell'ambito di un'azione per lo scioglimento della società (cfr. art. 821 cpv. 3 D CO), ma anche in caso di esclusione per gravi motivi o per motivi previsti nello statuto. L'esclusione non deve avere carattere confiscatorio. Versando un'indennità al socio si intende infatti offrirgli un risarcimento corrispondente al controvalore economico della sua uscita dalla società, a prescindere dal motivo della sua partenza.

Per i casi di uscita fondati sull'esercizio di un diritto di recesso statutario, il capoverso 2 prevede che lo statuto può stabilire l'indennità in altro modo, segnatamente a prescindere dal valore reale. È in particolare possibile stabilire condizioni meno severe per recedere dalla società, prevedendo in contropartita un'indennità non corrispondente al valore reale. La libertà concessa dal disegno per la determinazione dell'indennità deve tuttavia essere conforme ai principi generali del diritto pertinenti. L'indennità non deve poter essere definita in modo arbitrario. Per motivi pratici è possibile per esempio considerare il valore fiscale (stima cantonale della quota so2910

ciale per determinare l'imposta sulla sostanza) o il valore intrinseco. Lo statuto può inoltre disciplinare le modalità dell'indennità in altro modo; invece di un'indennità in contanti esso può prevedere il versamento scaglionato oppure un altro tipo di indennità.

Il disegno accorda libertà nella determinazione dell'indennità soltanto in caso di recesso e non in caso di esclusione, poiché per l'esclusione la decisione non è presa di comune accordo e una regolamentazione statutaria potrebbe condurre a situazioni simili all'espropriazione.

Art. 825a (nuovo)

Versamento dell'indennità

La regolamentazione relativa al versamento dell'indennità illustra la straordinaria complessità dell'uscita di un socio da una società di capitali. Occorre escludere la possibilità che vi siano danni per i creditori e occorre differenziare gli interessi della società, quelli dei soci che lasciano la società e quelli dei soci che vi rimangono.

Il capoverso 1 determina l'esigibilità dell'indennità inerente all'uscita di un socio: ­

Di regola l'uscita di un socio rende esigibile l'indennità, sempreché la società possieda capitale proprio disponibile (n. 1). Conformemente alle prescrizioni in materia di acquisto di quote sociali proprie la società può acquistare le quote sociali del socio uscente fino a concorrenza del 35 per cento del capitale sociale. Per la determinazione dell'indennità, a differenza di dette disposizioni (cfr. art. 783 cpv. 1 D CO), la presente regolamentazione non si riferisce tuttavia al «capitale proprio liberamente disponibile» bensì al «capitale proprio disponibile»: per il versamento dell'indennità devono poter essere utilizzate le parti di capitale proprio che eccedono il capitale sociale, la riserva per quote sociali proprie, se del caso la riserva di rivalutazione e la quota vincolata della riserva generale. Occorre includere parimenti le riserve previste per scopi specifici, come le riserve per dividendi o le riserve di sostituzione, anche se si tratta di capitale proprio non liberamente disponibile.

In questo modo si intende così evitare che il versamento di un'indennità sia negato con il pretesto della costituzione di riserve particolari.

­

Ai sensi del numero 2, l'indennità è esigibile nella misura in cui la società può alienare le quote sociali del socio uscente. La società non può pertanto prevalersi della possibilità di rifiutare l'approvazione della cessione di quote sociali senza indicarne i motivi (cfr. art. 786 D CO). Se vi è l'opportunità di alienare le quote sociali l'indennità è senz'altro esigibile.

­

Ai sensi del numero 2, l'indennità è esigibile nella misura in cui la società può ridurre il suo capitale sociale nel rispetto delle pertinenti disposizioni (cfr. art. 782 D CO).

L'incombenza di decidere se la società dispone di capitale proprio sufficiente per versare all'indennità non può essere lasciata unicamente ai gerenti. Il capoverso 2 prevede dunque che la società deve far accertare l'importo del capitale proprio disponibile da un revisore particolarmente qualificato (cfr. cpv. 1 n. 1). Se tale importo non è sufficiente a indennizzare il socio che lascia la società, il revisore particolarmente qualificato si pronuncia sull'importo per cui è possibile una riduzione del capitale sociale (cfr. cpv. 1 n. 3; l'esigenza della verifica da parte di un revisore particolarmente qualificato corrisponde all'art. 732 cpv. 2 CO in combinato disposto con l'art. 782 cpv. 4 D CO).

2911

Se il socio uscente non è stato indennizzato integralmente al momento della partenza, il capoverso 3 stabilisce che egli dispone di un credito di grado posteriore senza interessi sull'importo per cui non è ancora stato indennizzato. Tale credito deve essere posposto agli altri crediti poiché si tratta in realtà della restituzione di una partecipazione al capitale sociale.

Il saldo dell'indennità è esigibile in quanto dalla relazione sulla gestione annuale risulta che la società possiede capitale proprio disponibile (cfr. il commento al cpv. 1 n. 1). Il versamento di un'indennità ancora dovuta prevale dunque sull'attribuzione di dividendi. Questo consente di esercitare una certa pressione a favore di una regolamentazione rapida della partenza di un socio. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che l'indennità non frutta interessi.

Il capoverso 4 conferisce al socio uscente il diritto di esigere la designazione di un ufficio di revisione, finché l'indennità non è interamente versata. Tale obbligo di verifica opzionale serve a garantire l'affidabilità della relazione sulla gestione in considerazione dalla regolamentazione del capoverso 3.

Dal punto di vista fiscale il diritto all'indennità rappresenta proventi da partecipazioni sia per l'imposta federale diretta che per l'imposta anticipata.

2.1.4.3

Liquidazione

Art. 826 Il capoverso 1 prevede che ogni socio ha diritto a una parte dell'avanzo della liquidazione. La ripartizione è proporzionale al valore nominale delle quote sociali; la regolamentazione della ripartizione dell'avanzo della liquidazione è dispositiva: lo statuto può rinunciare a prendere in considerazione i versamenti suppletivi effettuati o creare quote sociali privilegiate che conferiscono diritti preferenziali sull'avanzo della liquidazione (art. 776a cpv. 1 n. 5 e 799 D CO e gli art. 654 e 656 CO). Il capoverso 2 rinvia alle disposizioni del diritto della società anonima in materia di scioglimento di una società seguito da liquidazione (art. 739-747 CO), che si applicano per analogia.

2.1.5

Capo quinto: Responsabilità

Art. 827 Come il diritto vigente il disegno rinvia al diritto della società anonima per quanto concerne la responsabilità delle persone che cooperano alla costituzione di una società o che si occupano della gestione, della revisione o della liquidazione. Per la responsabilità, la nozione materiale di organo deve essere determinante anche nella Sagl. Il disegno non menziona la regolamentazione relativa al prospetto d'emissione (art. 752 CO); per la Sagl è infatti esclusa l'offerta pubblica di sottoscrizione (cfr.

art. 781 cpv. 3 D CO).

2912

2.2

Modifica di altre disposizioni del Codice delle obbligazioni

2.2.1

Diritto della società in nome collettivo

Art. 554

Iscrizione nel registro di commercio

Il contenuto dell'iscrizione nel registro di commercio sarà disciplinato per l'insieme delle società nell'ordinanza sul registro di commercio, poiché si tratta di dettagli piuttosto tecnici. La relativa delega è prevista nel diritto del registro di commercio, nell'articolo 929 cpv. 1 D CO (cfr. il commento a detta disposizione). L'articolo 554 cpv. 2 CO può pertanto essere abrogato. Per il resto la disposizione non è modificata, fatto salvo un adeguamento redazionale del capoverso 1 alla formulazione dell'articolo 778 D CO.

2.2.2

Diritto della società in accomandita

Art. 596 titolo marginale e cpv. 1 e 2

Iscrizione nel registro di commercio

Il tenore del capoverso 1 è leggermente modificato nelle versioni italiana e francese; si intende in tal modo uniformarlo alla regolamentazione proposta per la Sagl (cfr.

art. 778 D CO). Il capoverso 2 può essere abrogato, poiché l'iscrizione nel registro di commercio sarà disciplinata dall'ordinanza sul registro di commercio (cfr. il commento all'art. 929 cpv. 1 D CO). Il capoverso 3 è invece mantenuto in quanto la l'iscrizione dei conferimenti in natura è una condizione materiale della loro validità (cfr. anche art. 642 D CO).

2.2.3 Art. 625

Diritto della società anonima Azionisti

Conformemente al diritto vigente al momento della costituzione di una società anonima il numero di azionisti non può essere inferiore a tre. Analogamente a quanto previsto nel diritto della Sagl, il disegno consente la costituzione di società anonime unipersonali (cfr. n. 1.3.2 e il commento all'art. 775 D CO). Inoltre la nuova formulazione stabilisce chi può avere la qualità di azionista (cfr. il commento all'art. 775 D CO). La sanzione prevista nel capoverso 2 vigente è abrogata; l'articolo 731b D CO disciplina infatti la procedura nel caso in cui la società sia priva di uno degli organi prescritti.

L'articolo 625 D CO ammette le società anonime unipersonali; questa regola non si applica tuttavia alle società in accomandita per azioni, indipendentemente dal rinvio dell'articolo 764 capoverso 2 CO, poiché la concezione di tale forma giuridica presuppone necessariamente la presenza di due categorie di azionisti (gli azionisti ordinari e gli azionisti illimitatamente responsabili; cfr. art. 764 cpv. 1 CO70). La costituzione e l'esistenza di una società in accomandita per azioni richiedono dunque, per motivi oggettivi, la presenza di due azionisti.

70

Arthur Meier-Hayoz, Peter Forstmoser, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 8a ed., Berna 1998, § 17 n. 2 e 22 segg.

2913

Art. 628 cpv. 4 secondo periodo (nuovo)

Abrogazione di disposizioni statutarie relative ad assunzioni di beni previste

Il complemento al capoverso 4 precisa che le disposizioni statutarie concernenti le assunzioni di beni possono essere abrogate anche prima del termine generale di dieci anni, se la società rinuncia definitivamente a tali assunzioni.

Art. 631

Documenti giustificativi

La regolamentazione dei documenti giustificativi acclusi all'atto costitutivo è armonizzata a quella del diritto della Sagl (cfr. il commento all'art. 777b D CO).

Art. 640

Iscrizione nel registro di commercio; società

Oltre al principio secondo cui la società anonima deve essere iscritta nel registro di commercio in cui ha la sede (cpv. 1), il diritto vigente nella stessa disposizione disciplina anche la notificazione per l'iscrizione nel registro di commercio, la firma e la notificazione per l'iscrizione delle persone incaricate di rappresentare la società (cpv. 2-4). Il disegno prevede a tal proposito una regolamentazione uniforme per tutte le forme di società nel diritto del registro di commercio e, laddove è possibile, a livello di ordinanza (cfr. art. 929 cpv. 1 e 931a D CO nonché il commento relativo a queste disposizioni). I capoversi 2-4 possono pertanto essere abrogati.

Art. 641

Iscrizione nel registro di commercio; succursali

L'articolo 641 CO in vigore stabilisce il contenuto dell'iscrizione nel registro di commercio per una società anonima. Considerato che si tratta di dettagli piuttosto tecnici, il disegno prevede una delega per una regolamentazione a livello di ordinanza sul registro di commercio (cfr. art. 929 cpv. 1 D CO e il relativo commento).

Nell'articolo 614 D CO è disciplinata l'iscrizione delle succursali nel registro di commercio (art. 642 CO in vigore). Il disegno rinuncia a una disposizione relativa alla notificazione per l'iscrizione (art. 642 cpv. 2 CO in vigore), preferendo una regolamentazione unificata di tale questione nel diritto del registro di commercio (cfr.

art. 929 cpv. 1 e 931a D CO e il commento a queste disposizioni; idem per l'art. 778a D CO).

Art. 642

Iscrizione nel registro di commercio; conferimenti in natura, assunzione di beni e vantaggi speciali

Il contenuto dell'iscrizione nel registro di commercio è determinato in linea di massima nell'ordinanza sul registro di commercio (cfr. art. 929 cpv. 1 D CO). L'iscrizione dei conferimenti in natura, delle assunzioni di beni e dei vantaggi speciali è tuttavia un'esigenza di natura materiale. Occorre pertanto mantenerla a livello di legge. Per le conseguenze della violazione dell'obbligo di iscrizione occorre tenere in considerazione le circostanze, come indicato dalla dottrina in relazione con l'obbligo di indicare nello statuto i conferimenti in natura, l'assunzione di beni e i vantaggi speciali71 (il più delle volte, se un'iscrizione nel registro di commercio non avviene, la ragione risiede nell'assenza della relativa indicazione nello statuto, poiché quest'ultimo costituisce un documento giustificativo per l'iscrizione).

71

Cfr. Peter Böckli, Schweizer Aktienrecht, 2a ed., Zurigo 1996, n. 103 segg.

2914

Art. 643 cpv. 3 secondo periodo

Acquisto della personalità; momento; mancanza dei requisiti

Il capoverso 3 disciplina lo scioglimento di una società da parte del giudice in caso di violazione di disposizioni legali o statutarie all'atto della costituzione. L'ultimo periodo prevede che il giudice può ordinare misure provvisionali se un'azione è già stata proposta. Questo periodo limita involontariamente le misure provvisionali poiché, a seconda del diritto cantonale applicabile, esse possono essere chieste anche prima della proposizione dell'azione. Occorre pertanto abrogare tale periodo.

Art. 647

Modificazione dello statuto

Considerato che il disegno propone una nuova regolamentazione uniforme dell'iscrizione nel registro di commercio nel diritto del registro di commercio, occorre armonizzare la presente disposizione con quella del diritto della Sagl (cfr. il commento all'art. 780 D CO; cfr. anche gli art. 929 cpv. 1 e 931a D CO nonché l'art. 932 CO).

Art. 662 titolo marginale

Relazione sulla gestione

Questa modifica concerne soltanto il testo francese.

Art. 698 cpv. 2 frase introduttiva

Poteri dell'assemblea generale

Questa modifica concerne soltanto i testi italiano e francese. Si tratta di correggere un errore di traduzione risalente al 1991. Il termine tedesco «unübertragbar» deve essere tradotto con «intrasmissibile» e non con «inalienabile».

Art. 702a (nuovo)

Partecipazione dei membri del consiglio di amministrazione all'assemblea generale

Nel disegno si rinuncia a imporre ai membri del consiglio di amministrazione l'obbligo di detenere almeno un'azione («azione cauzionale»; cfr. 707 cpv. 1 D CO). Essi devono tuttavia poter partecipare all'assemblea generale e formulare proposte anche se non sono azionisti.

Art. 703 titolo marginale È modificata soltanto la numerazione del titolo marginale di questa disposizione.

Art. 704 cpv. 1 n. 8 Deliberazioni importanti Conformemente al diritto in vigore è considerata importante soltanto la deliberazione per lo scioglimento di una società anonima senza liquidazione e non invece quella con liquidazione. Lo scioglimento può tuttavia avere in entrambi i casi un'importanza considerevole per i soci; occorre pertanto rispettare le regole prescritte per le deliberazioni importanti, in sintonia con le disposizione rivedute del diritto della Sagl (art. 808b cpv. 1 n. 10 D CO). In futuro la legge sulla fusione disciplinerà i casi di scioglimento senza liquidazione (in particolare a seguito di una fusione)72.

72

Cfr. art. 18 e 43 cpv. 2 D LFus; FF 2000 3956 e 3964.

2915

Art. 705, 706 e 706b titoli marginali È modificata soltanto la numerazione dei titoli marginali di queste disposizioni.

Art. 707 cpv. 1 e 2

Eleggibilità nel consiglio di amministrazione

Secondo il diritto vigente i membri del consiglio di amministrazione devono essere azionisti (cpv. 1). Se sono elette altre persone, esse possono assumere il loro ufficio soltanto dopo aver acquisito la qualità di azionista (cpv. 2). La concezione secondo cui i membri del consiglio di amministrazione dovrebbero partecipare alla società, in modo da condividere il rischio economico, rimane in linea di massima pertinente.

Tuttavia per soddisfare questa condizione è sufficiente possedere anche una sola azione e oltretutto anche soltanto a titolo fiduciario. In questi termini ne consegue che imporre l'obbligo dell'«azione cauzionale» è una mera formalità; il fondamento di tale obbligo è già stato criticato a giusto titolo dalla dottrina73. A differenza del diritto della società anonima, il diritto della Sagl consente già attualmente ­ così come nel disegno ­ il trasferimento della gestione a persone che non devono forzatamente essere soci (cfr. art. 812 CO, art. 809 cpv. 1 D CO). Il disegno propone di uniformare le condizioni di eleggibilità al diritto della Sagl e di rinunciare all'esigenza dell'«azione cauzionale». Contemporaneamente bisogna conferire ai membri del consiglio di amministrazione il diritto di partecipare all'assemblea generale (cfr.

art. 702a D CO).

Art. 708

Cittadinanza e domicilio dei membri del consiglio di amministrazione

L'articolo 708 CO stabilisce che la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione di una società anonima sia di cittadinanza svizzera e domiciliata in Svizzera. È tuttavia possibile derogare a questa regola in favore delle società holding che detengono le partecipazioni in società estere; in ogni caso almeno uno dei membri del consiglio di amministrazione autorizzato a rappresentare la società deve essere domiciliato in Svizzera. In un'economia che viepiù si internazionalizza tale disposizione non appare più opportuna: essa svantaggia la piazza economica svizzera e può discriminare i cittadini stranieri domiciliati in Svizzera. Il disegno propone pertanto di adottare un nuovo regime identico per la Sagl e per la società anonima (cfr.

art. 814 D CO). La legge si limiterà ad esigere che una delle persone autorizzate a rappresentare la società sia domiciliata in Svizzera; potrà essere un membro del consiglio di amministrazione, ma anche un direttore (art. 718 cpv. 3 D CO; si rinvia al commento all'art. 814 D CO).

Art. 709 e 710 titoli marginali È modificata soltanto la numerazione dei titoli marginali di queste disposizioni.

Art. 711

Uscita di un amministratore

Nel diritto vigente questa disposizione disciplina la notificazione per l'iscrizione nel registro di commercio dell'uscita dei membri del consiglio di amministrazione. Il disegno prevede di regolamentare in modo uniforme per tutte le persone giuridiche l'iscrizione dell'uscita dalla società delle persone iscritte nel registro di commercio 73

Cfr. in particolare Peter Böckli, Schweizer Aktienrecht, 2a ed., Zurigo 1996, n. 1467 segg.; Peter Forstmoser, Arthur Meier-Hayoz, Peter Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, Berna 1996, § 27 n. 2 segg.; Martin Wehrli, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht II, Basilea et Francoforte sul Meno 1994, art. 707 n. 6 segg.

2916

in qualità di membri di un organo (cfr. art. 938b D CO). La presente disposizione può pertanto essere abrogata.

Art. 716a cpv. 1 frase introduttiva

Attribuzioni inalienabili

Questa modifica concerne soltanto il testo italiano ed è volta a correggere un errore di traduzione. Il termine tedesco «unübertragbar» deve infatti essere tradotto con «intrasmissibile» e non con «inalienabile». Il termine «irrevocabile» (utilizzato nella versione vigente per tradurre «unentziehbar») è invece sostituito dall'espressione «inalienabile».

Art. 718 cpv. 3 (nuovo)

Rappresentanza della società da parte di una persona domiciliata in Svizzera

Il nuovo capoverso 3 supplisce parzialmente all'articolo 708 CO vigente. È identico all'articolo 814 capoverso 3 D CO per la Sagl. Si rinvia al commento di tale disposizione.

Art. 718b (nuovo)

Contratti tra la società e il suo rappresentante

Seguendo il modello del diritto comunitario74, l'avamprogetto prevedeva la forma scritta per i contratti tra un azionista unico e la società da esso rappresentata, ma non per le operazioni correnti concluse a condizioni di mercato (art. 717 cpv. 3 AP CO).

Tale regolamentazione è stata largamente approvata durante la procedura di consultazione, poiché al servizio della chiarezza del diritto e pertanto anche degli interessi di tutte le parti interessate. In vari pareri è stato nondimeno rilevato che non era trasparente il motivo per cui l'applicazione di questa disposizione avrebbe dovuto essere riservata unicamente alle società unipersonali; è stato inoltre sottolineato che la limitazione ai contratti non conclusi a condizioni di mercato sarebbe stata troppo poco chiara.

Il disegno tiene conto di queste osservazioni; esso prevede di regola che i contratti tra la società e la persona che la rappresenta siano stesi per scritto75, indipendentemente dal fatto che si tratti di una società unipersonale. Per rispondere a imperativi di carattere pratico deve essere possibile rinunciare all'esigenza della forma scritta per le operazioni correnti fino a 1000 franchi. Questi piccoli contratti per le operazioni correnti sono pertanto validi anche se non è rispettata una forma particolare. Il limite è stato fissato in funzione dei prezzi calcolati sulla base delle richieste di un terzo. Il valore delle prestazioni dei contratti collegati tra loro deve essere sommato.

I contratti che prevedono una prestazione non monetizzabile devono sempre essere conclusi per scritto. L'esigenza di forma prevista dalla presente disposizione si applica anche alla Sagl e alla società cooperativa (cfr. art. 814 cpv. 4 e 899a D CO).

Art. 719, 720 e 721 titoli marginali È modificata soltanto la numerazione dei titoli marginali di queste disposizioni.

74 75

Cfr. art. 5 della 12a direttiva; 89/667/CEE; GU n. L 395 del 30 dicembre 1989; pag. 40 segg.

Cfr. art. 11 segg. CO; sono fatte salve le esigenze di forma più restrittive previste dalla legge.

2917

Art. 722 titolo marginale Questa modifica concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 727c cpv. 1 n. 3 lett. c

Revisore particolarmente qualificato

La presente disposizione stabilisce a quali condizioni una società ha l'obbligo di designare un revisore particolarmente qualificato. Per uniformare e chiarire il linguaggio giuridico l'espressione «200 dipendenti» è sostituita dall'espressione «200 dipendenti a tempo pieno» (cfr. art. 818 cpv. 1 n. 3 lett. c D CO e art. 2 lett. e n. 3 D LFus76). Non ne risulta una modifica materiale.

Art. 727e cpv. 4

Cancellazione nel registro di commercio

Il disegno disciplina in una sola disposizione la cancellazione nel registro di commercio di una persona iscritta in qualità di membro di un organo di una persona giuridica (cfr. art. 938b D CO). Il capoverso 4 può pertanto essere abrogato.

Art. 727f

Designazione di un revisore da parte del giudice

L'articolo 727f CO instaura una procedura di designazione dell'ufficio di revisione da parte del giudice. In considerazione della nuova regolamentazione in caso di lacune nell'organizzazione della società (cfr. art. 731b D CO), questa disposizione può essere abrogata.

Art. 731b (nuovo)

Lacune nell'organizzazione della società

Il disegno prevede una procedura interamente nuova nel caso in cui vi sono lacune nell'organizzazione della società. Una nuova regolamentazione è necessaria per i motivi seguenti: ­

se una società anonima non designa da sola un ufficio di revisione il giudice ne designa uno sulla base dell'articolo 727f CO. Nella prassi questa disposizione si è tuttavia rivelata imperfetta; di regola i revisori accettano un mandato unicamente se viene loro corrisposto un anticipo delle spese; inoltre le misure giudiziarie coercitive si sono rivelate poco chiare e insufficienti;

­

nell'ambito della revisione del diritto tutorio, le misure tutelari devono essere limitate alle persone fisiche. La possibilità di nominare un curatore a una persona giuridica ai sensi dell'articolo 393 numero 4 CC deve pertanto essere soppressa;

­

le basi legali vigenti relative alle lacune nell'organizzazione della società sono numerose, poco trasparenti e insufficientemente coordinate77.

La presente disposizione istituisce una regolamentazione uniforme per sanzionare le eventuali lacune concernenti l'organizzazione prescritta dalla legge di una società e per porvi rimedio. Essa prevede sia l'assenza di un organo obbligatorio sia la composizione non conforme alle prescrizioni. Rispetto al diritto vigente il disegno non prevede ulteriori casi cui occorre applicare disposizioni imperative, ma si limita unicamente a disciplinarli in modo uniforme. La presente disposizione è applicabile in particolare alle situazioni seguenti: incapacità civile di un organo sociale, assenza 76 77

Cfr. FF 2000 3949.

Cfr. art. 625 cpv. 2, 708 cpv. 4, 727e cpv. 3, 727f e 740 cpv. 3 CO; art. 393 n. 4 CC; art. 86 cpv. 1bis-3 ORC.

2918

del consiglio di amministrazione (art. 707 CO), assenza del presidente del consiglio di amministrazione (art. 711 CO), assenza dell'ufficio di revisione (art. 727 CO), mancato rispetto delle esigenze relative ai requisiti e all'indipendenza dell'ufficio di revisione (art. 727a segg. CO) e mancato rispetto delle regole in materia di domicilio (art. 718 cpv. 3 D CO e art. 727 cpv. 2 CO).

Analogamente allo scioglimento della società per gravi motivi (cfr. art. 736 n. 4 CO), il giudice deve disporre di una libertà d'azione sufficiente: deve infatti prendere in considerazione le circostanze concrete; inoltre sia l'assenza di un organo che le misure coercitive possono interessare la società e gli azionisti, ma anche terzi (in particolare creditori e lavoratori).

Se la società non possiede uno degli organi prescritti o se uno di questi non è composto conformemente alle prescrizioni, un azionista, un creditore o l'ufficiale del registro di commercio (cfr. art. 941a D CO) può chiedere al giudice di prendere le misure necessarie (cpv. 1). Spetta al giudice prendere le misure del caso al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni imperative della legge. Considerato l'interesse generale e quelle dei terzi, il giudice non è vincolato alle eventuali conclusioni delle parti. Può segnatamente: ­

assegnare alla società, sotto comminatoria di scioglimento, un termine per ripristinare la situazione legale (n. 1);

­

nominare l'organo mancante (n. 2), per esempio nelle situazioni di stallo persistenti o se un azionista unico non ha l'esercizio dei diritti civili;

­

nominare un commissario a titolo di provvedimento di durata limitata (n. 2)78; la sentenza deve definirne le competenze (p. es. la gestione degli affari sociali o la soppressione della lacuna);

­

pronunciare lo scioglimento della società e ordinarne la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento (n. 3).

Nel caso in cui viene ordinata la liquidazione forzata le prescrizioni applicabili al fallimento sono applicabili per analogia anche se la società non è oberata dai debiti.

Si impone tuttavia una misura coercitiva, poiché la prassi ha dimostrato che società sciolte in sede giudiziaria sulla base dell'articolo 625 capoverso 2 CO proseguivano le loro attività senza nessuna restrizione.

In quanto sia oggettivamente necessario, il giudice determina la durata della misura ordinata (in particolare nel caso in cui nomina un organo o un commissario; cpv. 2).

È ovvio che gli organi delle società non possono revocare le ingiunzioni giudiziarie né derogarvi in altro modo79.

La società è obbligata a farsi carico delle spese. Il giudice può anche obbligarla a versare un anticipo alle persone nominate (p. es. all'ufficio di revisione o al commissario; cpv. 2).

Per proteggere la società il capoverso 3 prevede che questa può chiedere al giudice, in caso di gravi motivi, la revoca delle persone nominate.

L'articolo 731b D CO si applica per rinvio anche alla Sagl e alla società cooperativa (cfr. art. 819 e 910a D CO). Le associazioni e le fondazioni sottostanno a una rego78 79

L'art. 725a CO prevede già la nomina di un commissario.

Cfr. DTF 126 III 283 segg.

2919

lamentazione differenziata, che tiene conto delle peculiarità di queste due forme giuridiche (cfr. rispettivamente art. 69a e 83 D CC).

Art. 732 cpv. 5

Riduzione del capitale azionario in caso di risanamento

Secondo il diritto vigente, in nessun caso il capitale azionario può essere ridotto ad una somma inferiore a 100 000 franchi. Una siffatta formulazione è in contrasto con la possibilità, ammessa in caso di risanamento, di ridurre a zero il capitale azionario e di aumentarlo nuovamente in concomitanza con la riduzione. Il nuovo aumento deve avvenire simultaneamente alla riduzione e rispettare il limite minimo di 100 000 franchi. L'articolo 732 capoverso 5 deve essere riformulato al fine di evitare una contraddizione grammaticale con la nuova disposizione concernente la soppressione delle azioni in caso di risanamento (cfr. art. 732a D CO). Questo consente di definire in modo chiaro l'unica deroga alla regolamentazione relativa all'importo minimo del capitale (art. 621 CO).

Art. 732a (nuovo)

Soppressione delle azioni in caso di risanamento

Se una società ha subito una perdita di capitale ai sensi dell'articolo 725 capoverso 1 CO, l'assemblea generale può tra l'altro decidere, quale misura di risanamento, una riduzione del capitale («Kapitalschnitt»). Se da un esame oggettivo della situazione risulta che il capitale azionario è interamente perduto, è possibile ridurlo a zero e riaumentarlo simultaneamente; in tal caso le azioni esistenti sono soppresse. In una sentenza relativamente recente, il Tribunale federale ha deciso che gli azionisti conservano la qualità di socio nonostante la soppressione delle loro azioni e restano titolari di un diritto di voto minimo (cioè di almeno un voto) anche se non partecipano all'aumento del capitale80.

In virtù di questa giurisprudenza vi sono azionisti che, contrariamente alla struttura di base della società anonima, non detengono più alcuna partecipazione al capitale azionario. La decisione del Tribunale federale è stata giustamente criticata dalla dottrina81. In una società di capitali, lo status di azionista è obbligatoriamente legato a una partecipazione al capitale di rischio. Se quest'ultimo è perso, deve essere annullata anche la corrispondente partecipazione. Le persone che non partecipano al capitale azionario e al successo economico dell'impresa non hanno un interesse oggettivo a esercitare il diritto di voto; una precedente partecipazione non è sufficiente a tal fine. Se le persone che non possiedono più azioni possono mantenere il diritto di voto, si viene a creare una categoria di «azionisti fantasma» con uno statuto giuridico non previsto dalla legge. Questa situazione può non solo complicare il risanamento, ma anche causare difficoltà pratiche e sollevare numerose questioni giuridiche per il resto della durata della società (p. es. in caso di fusione).

Per porre rimedio a questi problemi, il disegno prevede una norma di legge concernente la soppressione delle azioni in caso di risanamento. Se il capitale azionario deve essere considerato interamente perso in seguito a una perdita di capitale, tutti i diritti che derivano dalla partecipazione a quest'ultimo decadono, vista la sua funzione di capitale di rischio. Il capoverso 1 precisa pertanto che i diritti societari de80 81

Cfr. DTF 121 III 420 segg., in particolare pag. 429 segg., consid. 4c.

Cfr. Bernhard Bodmer, Urteil der I. Zivilabteilung dei Bundesgerichtes vom 7. Juli 1995 in Sachen T. AG gegen E. AG und M. AG, in: Revue Suisse de droit des affaires 68 (1996), pag. 285 segg.; Peter Böckli, Kapitalschnitt zwecks Sanierung; Untergang der alten Mitgliedschaftsrechte zufolge Kapitalherabsetzung, in: REPRAX 1/02, pag. 1 segg.

2920

gli azionisti decadono se il capitale azionario è ridotto a zero e nuovamente aumentato a fini di risanamento (per quanto riguarda il diritto transitorio, cfr. art. 10 disp.

trans.). Le azioni emesse devono essere soppresse. L'applicazione di questa regolamentazione è limitata ai casi in cui la combinazione della riduzione e dell'aumento del capitale è finalizzata al risanamento della società.

In caso di perdita totale del capitale, occorre tener conto del fatto che lo statuto giuridico degli azionisti è in linea di principio inalienabile e accordare agli stessi un diritto incondizionato e irrevocabile di partecipare all'aumento del capitale in misura proporzionale alla loro precedente partecipazione. Il capoverso 2 conferisce pertanto agli azionisti esistenti un diritto di opzione inalienabile nell'ambito dell'aumento del capitale azionario.

Si può procedere alla riduzione del capitale azionario a fini di risanamento non solo sopprimendo le azioni ma anche riducendo il loro valore nominale. In tal caso si deve tuttavia rispettare il valore nominale minimo, fissato a un centesimo (art. 622 cpv. 4 CO). In occasione della riduzione del valore nominale minimo delle azioni da dieci franchi a un centesimo, il legislatore ha giustamente rinunciato alla possibilità di ridurre, in caso di risanamento, il valore nominale oltre il valore minimo fissato dalla legge82. Se gli attivi non coprono nemmeno più il valore nominale minimo delle azioni, occorre imperativamente sopprimere le azioni esistenti. A complemento della revisione dell'articolo 622 CO, questa disposizione assicura la certezza del diritto necessaria per la soppressione delle azioni precedenti.

Art. 733, 734 e 735 titoli marginali È modificata soltanto la numerazione dei titoli marginali di queste disposizioni.

Art. 740 cpv. 3

Nomina e revoca dei liquidatori

La procedura di nomina giudiziaria di un liquidatore domiciliato in Svizzera è sostituita con la normativa di cui all'articolo 731b D CO. Il secondo periodo dell'articolo 740 capoverso 3 deve pertanto essere abrogato.

2.2.4

Diritto della società in accomandita per azioni

Art. 765 cpv. 2

Designazione e poteri dell'amministrazione

Questa disposizione è completata sulla base della prassi incontestata delle autorità del registro di commercio. I membri dell'amministrazione e le persone autorizzate a rappresentare la società devono essere iscritti nel registro di commercio indicando il loro nome, domicilio e luogo d'origine e, se del caso, la loro funzione.

82

In merito alla revisione dell'art. 622 cpv. 4 CO, cfr. FF 2000 3912 seg., 3984, 4798 segg, 5381; Boll. Uff. 2000 S 585 e 944, N 1317 e 1616; RU 2001 1047.

2921

2.2.5

Diritto della società cooperativa

Art. 831 cpv. 2

Numero dei soci

Tratto caratteristico della società cooperativa è l'incremento o la salvaguardia, mediante un'azione comune, di determinati interessi economici dei membri (cfr.

art. 828 cpv. 1 CO)83,84. L'azione comune presuppone tuttavia, per sua natura, una pluralità di persone. Diversamente che per la Sagl e la società anonima (cfr. n. 1.3.2 e il commento agli art. 775 e 625 D CO), la costituzione e l'esistenza di società cooperative unipersonali sarebbero pertanto inopportune. Occorre quindi rinunciare ad ammettere siffatte società.

Questa disposizione deve però essere adeguata alla nuova regolamentazione concernente l'eliminazione delle lacune nell'organizzazione della società (cfr. art. 731b in combinato disposto con l'art. 910a D CO). Considerate le possibilità volutamente limitate di utilizzare la forma giuridica della società cooperativa, è indispensabile garantire il rispetto del principio secondo cui tale società deve essere composta di più membri.

Art. 835

Iscrizione nel registro di commercio; società

Oltre al principio secondo cui la società cooperativa deve essere iscritta nel registro di commercio (cpv. 1), il diritto vigente disciplina in questa disposizione anche la notificazione per l'iscrizione, la firma della stessa (cpv. 3 e 4) e la notificazione dell'identità degli amministratori e delle persone incaricate di rappresentare la società (cpv. 2). A tal proposito, il disegno prevede una regolamentazione uniforme per tutte le forme giuridiche nel diritto del registro di commercio e consente di disciplinare parte della materia a livello di ordinanza (cfr. art. 929 cpv. 1 e 931a D CO, come pure il commento a queste disposizioni). I capoversi 2-4 possono pertanto essere abrogati.

Art. 836

Iscrizione nel registro di commercio; succursali

Il vigente articolo 836 CO disciplina il contenuto dell'iscrizione nel registro di commercio, la pubblicazione di un estratto di tale iscrizione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio e il diritto di consultare l'elenco dei soci. Per quanto concerne il contenuto dell'iscrizione il disegno rinvia, per tutte le forme giuridiche, all'ordinanza sul registro di commercio (cfr. art. 929 cpv. 1 D CO). L'attuale regolamentazione, che prevede solo la pubblicazione parziale dell'iscrizione, diverge senza motivo convincente dalle prescrizioni applicabili alle altre forme di società (cfr.

art. 931 CO) e si è rivelata non conforme alla prassi; il disegno rinuncia dunque a una normativa speciale. L'elenco dei soci è ora disciplinato nella disposizione seguente (cfr. art. 837 D CO).

Visto che la disposizione è privata del suo attuale contenuto, l'articolo 836 D CO disciplina ora l'iscrizione delle succursali nel registro di commercio (vigente art. 837 CO). La notificazione (vigente art. 837 cpv. 2 CO) sarà retta, per tutte le

83 84

A tal proposito, cfr. segnatamente Peter Forstmoser, in : Berner Kommentar VII/4, Berna 1972, art. 828 n. 93 segg. e art. 831 n. 26.

Sono fatte salve le società cooperative che si propongono uno scopo di pubblica utilità secondo l'art. 92 cpv. 2 ORC. Per scopi di pubblica utilità sono tuttavia disponibili altre forme giuridiche.

2922

forme giuridiche, dal diritto del registro di commercio (cfr. art. 929 cpv. 1 e 931a D CO).

Art. 837

Elenco dei soci

Alla stessa stregua di quanto previsto dal diritto vigente (cfr. art. 836 cpv. 3 CO), un elenco dei soci deve essere consegnato all'ufficio del registro di commercio dalle società cooperative i cui membri sono personalmente responsabili o tenuti a effettuare versamenti suppletivi in virtù dello statuto. Tale elenco non è iscritto nel registro di commercio, ma può essere consultato da chiunque.

Art. 879 cpv. 2 frase introduttiva

Poteri dell'assemblea generale

Questa modifica concerne soltanto il testo italiano ed è volta ad ovviare a un errore di traduzione. Il termine tedesco «unübertragbar» deve infatti essere tradotto con «intrasmissibile» e non con «inalienabile».

Art. 895

Cittadinanza e domicilio degli amministratori

La norma concernente la cittadinanza degli amministratori è soppressa (cfr. a tal proposito il commento all'art. 708 D CO) e sostituita con una disposizione relativa alla rappresentanza della società da parte di una persona domiciliata in Svizzera (art. 898 D CO).

Art. 898

Gestione e rappresentanza

Le versioni italiana e francese del capoverso 1 subiscono una lieve modifica redazionale. I testi vigenti non corrispondono infatti pienamente alla versione tedesca.

Il nuovo capoverso 2 subentra alla regolamentazione dell'articolo 895 CO e corrisponde alle disposizioni previste per la Sagl e la società anonima. Si rinvia al commento relativo all'articolo 814 capoverso 3 D CO (cfr. anche art. 718 cpv. 3 D CO).

Art. 899a (nuovo)

Contratti tra la società e il suo rappresentante

La regolamentazione corrisponde a quella prevista nell'articolo 718b D CO; si rinvia pertanto al commento relativo a tale disposizione.

Art. 900 e 901 titoli marginali È modificata soltanto la numerazione dei titoli marginali di queste disposizioni.

Art. 910a (nuovo)

Lacune nell'organizzazione della società

In virtù della presente disposizione, l'articolo 731b D CO si applica per analogia anche alla società cooperativa; si rinvia pertanto al commento relativo a tale articolo.

2.2.6

Diritto del registro di commercio

Art. 929 cpv. 1

Ordinanze del Consiglio federale

Il diritto vigente disciplina a livello di legge la notificazione per l'iscrizione nel registro di commercio, i documenti giustificativi da produrre e il contenuto dell'iscrizione. Gli elenchi stilati a tal fine nella legge sono ripetuti per le diverse forme giuridiche (cfr. art. 554, 596, 640 seg., 780 seg. e 835 seg. CO). Il contenuto dell'iscri2923

zione delle associazioni e delle fondazioni e i relativi documenti giustificativi sono invece disciplinati nell'ordinanza sul registro di commercio (cfr. art. 61 e 81 cpv. 2 CC; art. 97 segg. e 101 segg. ORC).

Dal profilo del diritto materiale e sul piano politico, questi elementi rivestono soltanto un'importanza limitata; il margine di manovra è oggettivamente molto ridotto perfino per quanto riguarda la determinazione del contenuto del registro. È pertanto possibile delegare queste incombenze al Consiglio federale. Una siffatta delega consente di alleggerire la legge di elenchi di natura prevalentemente tecnica e di disciplinare nell'ordinanza sul registro di commercio i dettagli relativi all'iscrizione, senza dover ripetere le disposizioni legali nell'ordinanza (contrariamente a quanto avvenuto sinora; cfr. p. es. art. 836 CO e art. 93 ORC).

La norma di delega vigente (art. 929 cpv. 1 CO) è molto ampia e autorizza il Consiglio federale a emanare, tra l'altro, disposizioni concernenti l'organizzazione e la tenuta del registro di commercio e la procedura. Fondandosi su questa delega, il Consiglio federale ha già oggi previsto nell'ordinanza sul registro di commercio le disposizioni necessarie in materia di notificazione per l'iscrizione, documenti giustificativi e contenuto dell'iscrizione, in quanto la legge sia priva delle relative disposizioni legali per determinate forme giuridiche. Dato che finora tali questioni erano disciplinate ­ almeno in parte ­ a livello di legge per le forme giuridiche del Codice delle obbligazioni, è preferibile completare di conseguenza la norma di delega. Si tratta tuttavia solo di una chiarificazione. Le modifiche proposte non devono in nessun modo limitare la norma di delega prevista dal diritto vigente.

Art. 931a (nuovo)

Notificazione per l'iscrizione

Il disegno di revisione disciplina in una sola disposizione la firma di una notificazione per l'iscrizione nel registro di commercio per tutte le persone giuridiche. Le disposizioni talvolta non uniformi che disciplinano le diverse forme giuridiche possono pertanto essere abrogate (art. 640 cpv. 2, 642 cpv. 2, 647 cpv. 2, 780 cpv. 2, 782 cpv. 2, 835 cpv. 3 e 837 cpv. 2 CO).

Secondo il capoverso 1, la notificazione per l'iscrizione compete all'organo superiore di direzione o di amministrazione. Questa nozione è ripresa dal disegno di legge sulla fusione; si tratta del consiglio d'amministrazione per la società anonima e la società in accomandita per azioni, dei gerenti per la Sagl, dell'amministrazione per la società cooperativa, della direzione per l'associazione e del consiglio di fondazione per la fondazione85. Sono fatte salve le disposizioni speciali concernenti gli enti e gli stabilimenti di diritto pubblico.

Secondo il capoverso 2, la notificazione deve essere firmata da due membri dell'organo superiore di direzione o di amministrazione o da un membro autorizzato a rappresentare la persona giuridica con firma individuale. Come previsto nell'attuale regolamentazione, la notificazione per l'iscrizione deve essere firmata presso l'ufficio del registro di commercio o prodotta per scritto con le firme autenticate.

Art. 932 e 933 titoli marginali È modificata soltanto la numerazione dei titoli marginali di queste disposizioni.

85

FF 2000 3830 e 3889.

2924

Art. 934

Iscrizione nel registro di commercio; diritto e obbligo

Il titolo marginale e il testo di questa disposizione sono stati riformulati per evitare che l'impiego della nozione di «ditta» crei confusione (sulla nozione di ditta in senso stretto, cfr. art. 944 segg. CO).

Art. 937 titolo marginale È modificata soltanto la numerazione del titolo marginale di questa disposizione.

Art. 938

Obbligo di cancellazione

Questa disposizione è stata riformulata per evitare che l'impiego della nozione di «ditta» crei confusione.

Art. 938a (nuovo)

Cancellazione d'ufficio

Talvolta società che non esercitano più alcuna attività e che sono state di fatto liquidate non vengono cancellate dal registro di commercio. L'articolo 89 ORC prevede da lungo tempo la possibilità di cancellare d'ufficio una società. In linea di principio, questa regolamentazione ha dato buona prova di sé. Considerata la sua portata materiale, deve tuttavia essere recepita nella legge. Non viene integrata nella normativa concernente le lacune nell'organizzazione della società (cfr. art. 731b D CO) poiché di solito non è necessario un procedimento giudiziario.

Una cancellazione d'ufficio presuppone sempre, in modo cumulativo, che la società non eserciti più alcuna attività, che non abbia più ­ a seconda delle circostanze ­ attivi realizzabili, e che tre grida successive siano rimaste infruttuose (cpv. 1). Se un socio, un azionista o un creditore fa valere un interesse al mantenimento dell'iscrizione, non decide più l'autorità di vigilanza in materia di registro di commercio, bensì il giudice civile (cpv. 2).

A complemento di questa nuova base legale, il Consiglio federale è incaricato di disciplinare i dettagli della cancellazione d'ufficio (cpv. 3). Può in particolare addossare le spese della procedura alla persona che ha violato l'obbligo di cancellazione di cui all'articolo 938 CO (anche se tale persona ha nel frattempo cessato di svolgere la funzione di organo della società).

Art. 938b (nuovo)

Cancellazione; organi e poteri di rappresentanza

Il disegno di revisione disciplina in modo unitario la cancellazione delle persone iscritte in qualità di organo e dei poteri di rappresentanza. La nuova normativa sostituisce le disposizioni non uniformi attualmente previste per le diverse forme giuridiche. In linea di principio, spetta alla società chiedere immediatamente la cancellazione dal registro di commercio delle persone iscritte in qualità di organo che cessano le loro funzioni (cpv. 1). Dato che dimissioni valide pongono imperativamente fine al mandato di un organo, tanto la persona che dimissiona quanto i terzi hanno interesse a che l'iscrizione nel registro di commercio sia rettificata senza indugio; le iscrizioni non più corrette possono infatti indurre in errore. Di conseguenza, le persone che cessano le loro funzioni devono poter chiedere esse stesse la cancellazione (cpv. 2). Non vi sono motivi validi per conferire loro questo diritto soltanto se la società non procede alla relativa notificazione entro 30 giorni (come invece previsto dal diritto vigente; cfr. art. 711 cpv. 2 CO, art. 25a ORC); in casi problematici, una cancellazione quanto più rapida possibile può anzi rivestire un'importanza conside-

2925

revole, anche nell'interesse di terzi. La cancellazione deve tuttavia essere immediatamente comunicata alla società interessata.

La regolamentazione concernente la cancellazione di persone che cessano le loro funzioni di organo può essere applicata anche alla cancellazione dei poteri di rappresentanza iscritti nel registro di commercio (cpv. 3). A tal proposito si applica non soltanto alle persone giuridiche bensì anche ai titolari del diritto di firma e ai procuratori di società di persone e imprese individuali.

Art. 939 e 940 titoli marginali È modificata soltanto la numerazione dei titoli marginali di queste disposizioni.

Art. 941a (nuovo)

Richiesta al giudice in caso di lacune nell'organizzazione di una società

Il disegno prevede una nuova regolamentazione concernente la procedura in caso di lacune nell'organizzazione di società (art. 731b, 818, 910a D CO e art. 69a D CC; a tal proposito si rinvia segnatamente al commento relativo all'art. 731b D CO). La presente disposizione si riallaccia a tale normativa e incarica l'ufficiale del registro di commercio di informare il giudice e di chiedergli di prendere le misure necessarie qualora una società presenti lacune nell'organizzazione imperativamente prescritta dalla legge. Quest'obbligo dell'ufficiale resta limitato alla denuncia della violazione di norme imperative risultante dall'iscrizione nel registro di commercio o dai documenti giustificativi. Vanno segnatamente menzionate la violazione dell'obbligo di designare un ufficio di revisione e l'inosservanza delle esigenze relative al domicilio. Le autorità del registro di commercio non sono per contro tenute ad assicurare l'attuazione di prescrizioni puramente statutarie. Compete all'autorità di vigilanza garantire un'organizzazione delle fondazioni conforme alle prescrizioni (cfr. art. 83 D CC); in caso di bisogno, l'ufficiale del registro di commercio deve informare l'autorità di vigilanza delle lacune nell'organizzazione di una fondazione.

Art. 942 titolo marginale È modificata soltanto la numerazione del titolo marginale di questa disposizione.

2.2.7

Diritto delle ditte

Art. 945 titolo marginale

Imprese individuali

Nel titolo marginale il termine «ditte individuali» viene sostituito con «imprese individuali» per evitare che l'impiego della nozione di «ditta» crei confusione.

Art. 946 titolo marginale

Diritto esclusivo di usare la ditta iscritta

La versione italiana del titolo marginale di questa disposizione è lievemente modificata sotto il profilo redazionale.

Art. 949

Società a garanzia limitata

Questa disposizione è abrogata perché l'articolo 950 D CO disciplina in modo uniforme la formazione delle ditte per la Sagl, la società anonima e la società cooperativa.

2926

Art. 950

Società anonime, società a garanzia limitata e società cooperative

Il diritto vigente disciplina la formazione della ditta delle Sagl in modo diverso da quanto previsto per la società anonima e la società cooperativa. Mentre queste ultime devono indicare la forma giuridica soltanto se la ditta contiene nomi di persone, alla Sagl la qualifica di «società a garanzia limitata» va aggiunta in ogni caso (cfr.

art. 949 seg. CO). Dato che non sono plausibili disposizioni divergenti, occorre adottare una regolamentazione uniforme nell'ambito della revisione del diritto della Sagl.

Alla stessa stregua di quanto previsto dal diritto vigente, le società anonime, le Sagl e le società cooperative potranno scegliere liberamente la loro ditta purché siano osservati i principi generali sulla formazione delle ditte. Dato che il diritto delle ditte è codificato solo in misura limitata, va precisato che i principi generali comprendono, oltre alle disposizioni del Codice delle obbligazioni e dell'ordinanza sul registro di commercio, i criteri sviluppati nella giurisprudenza del Tribunale federale e dalla prassi delle autorità del registro di commercio86.

Una ditta deve essere identificabile in quanto tale; questa esigenza relativa alla formazione delle ditte è ovvia e non deve pertanto essere menzionata nella legge: la ditta serve a identificare e individualizzare un soggetto giuridico; può tuttavia svolgere questa funzione in modo soddisfacente solo se è immediatamente riconoscibile quale ditta nelle relazioni giuridiche. Espressioni che nel linguaggio corrente non sono recepite in modo inequivocabile quali ditte (p. es. una semplice combinazione di lettere come «WBR») non possono essere utilizzate come tali, perché non assolvono la funzione di simbolo specifica di una ditta e non costituiscono pertanto ditte in senso giuridico. Nel 1998 l'Ufficio federale del registro di commercio ha liberalizzato la precedente prassi restrittiva in materia di diritto delle ditte. A tal proposito è emerso che l'indicazione della forma giuridica è la premessa per una prassi liberale nel diritto delle ditte, poiché quest'aggiunta garantisce che un segno sia riconoscibile quale ditta (p. es. «WBR SA»). L'indicazione della forma giuridica nella ditta soddisfa inoltre una reale esigenza di informazione nelle relazioni giuridiche e corrisponde, per tale motivo, all'evoluzione del diritto a livello
internazionale87.

Il disegno prevede quindi che la società anonima e la società cooperativa sono sempre tenute ­ come lo è attualmente la Sagl ­ a indicare la forma giuridica nella loro ditta. Non ne conseguono svantaggi veramente rilevanti: si possono continuare a utilizzare logotipi e altri grafismi che non contengono l'aggiunta della forma giuridica. L'indicazione obbligatoria della forma giuridica resta limitata all'ambito fissato dall'obbligo di utilizzare la ditta (cfr. art. 954a D CO). Basta pertanto che nelle relazioni d'affari formali la ditta sia utilizzata, con l'aggiunta della forma giuridica, in un posto qualsiasi sulla carta da lettere, per esempio sopra la firma o a piè di pa-

86

87

Nel 1998 l'Ufficio federale del registro di commercio ha liberalizzato le regole relative alla formazione delle ditte sviluppate da lungo tempo nella giurisprudenza e nella prassi, riunendole nella Guida all'indirizzo delle autorità del registro di commercio concernente l'esame delle ditte e dei nomi (ordinazione presso l'UFCL, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna, art. n. 401.020 i).

L'art. 4 della 1a direttiva (68/151/CEE; GU n. L 065, del 14 marzo 1968, pag. 8 segg.)

esige l'indicazione della forma giuridica nelle relazioni giuridiche. Il modo più semplice per trasporre questa norma nel diritto nazionale è di prevederla nelle prescrizioni relative alla formazione delle ditte.

2927

gina. Non è quindi necessario cambiare la carta da lettere (per il diritto transitorio, cfr. il commento all'art. 2 cpv. 4 disp. trans.).

Art. 951

Diritto esclusivo di usare la ditta iscritta

Sovente nella prassi si ignora che la normativa vigente disciplina il diritto esclusivo di valersi della ditta di una Sagl in modo diverso da quanto previsto per la società anonima: se la ditta di una Sagl contiene nomi di persone, il diritto esclusivo di utilizzarla resta limitato alla località in cui si trova la sede della società (art. 951 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 946 cpv. 1 CO). Possono tuttavia esservi rischi di confusione con la ditta di altre Sagl. È pertanto necessario armonizzare le prescrizioni relative alla Sagl con quelle applicabili alla società anonima. In futuro la ditta della Sagl beneficerà ­ a prescindere dagli elementi che la compongono ­ di un diritto esclusivo esteso all'insieme del territorio svizzero, come previsto per le ditte della società anonima e della società cooperativa.

La revisione di questa disposizione deve anche chiarire il rapporto intercorrente tra il carattere esclusivo delle ditte di imprese che rivestono forme giuridiche differenti.

Questo è necessario perché secondo la giurisprudenza l'aggiunta della forma giuridica non consente di distinguere sufficientemente una nuova ditta da una ditta già iscritta88. Il disegno definisce due categorie di forme giuridiche, che beneficiano di ambiti di protezione territoriale differenti; il diritto esclusivo deve essere rispettato solo in seno alla medesima categoria89: le ditte delle imprese individuali, delle società di persone e delle società in accomandita per azioni devono distinguersi chiaramente dalle ditte delle imprese già iscritte nello stesso luogo che rivestono una delle forme giuridiche menzionate (art. 951 cpv. 1 D CO in combinato disposto con l'art. 946 cpv. 1 CO). Le ditte delle società anonime, delle Sagl e delle società cooperative devono distinguersi chiaramente da ogni ditta, già iscritta in Svizzera, di società che rivestono una di queste forme giuridiche (art. 951 cpv. 2 D CO). Se in Svizzera è già iscritta nel registro di commercio una società «Bianchi SA», non è quindi possibile iscrivere una «Bianchi Sagl». In linea di principio, il fatto che un'impresa individuale sia per esempio già iscritta sotto la ditta «Giovanni Bianchi» non osta invece all'iscrizione di una «Giovanni Bianchi Sagl» (neppure se le due imprese si trovano nella stessa località); sono tuttavia fatte salve le pretese fondate sul diritto della concorrenza o sul diritto delle ditte di imprese con ditte simili.

Art. 954a (nuovo)

Obbligo di usare la ditta

L'articolo 326ter CP punisce l'utilizzazione di ditte la cui denominazione non è conforme a quella iscritta nel registro di commercio ed è tale da indurre in errore.

Per quanto concerne il diritto civile, sinora l'obbligo di utilizzare la ditta non è tuttavia stato espressamente sancito nel Codice delle obbligazioni poiché ritenuto ovvio. Nel diritto delle ditte ­ una materia non recente che non è peraltro mai stata codificata interamente ­ l'obbligo di utilizzare la ditta ha carattere consuetudinario. È stato integrato nell'ordinanza sul registro di commercio (cfr. art. 47 ORC) soltanto pochi anni or sono, in seguito all'adozione della norma penale. È tuttavia opportuno definire chiaramente nella legge il contenuto dell'obbligo di utilizzare la ditta.

88 89

Cfr. la sentenza del Tribunale federale svizzero dell'11 settembre 1998, non pubblicata nella Raccolta ufficiale ma in REPRAX 2/99, pag. 59 seg, in particolare pag. 65.

Nel diritto vigente, il rapporto tra i cpv. 1 e 2 dell'art. 951 CO non è chiaro.

2928

Secondo il capoverso 1 della presente disposizione, la corrispondenza, i talloncini di ordinazione, le fatture e le comunicazioni della società devono indicare in modo completo e senza modifiche la ditta iscritta nel registro di commercio. L'obbligo di utilizzare la ditta deve essere rispettato a prescindere dalla forma di corrispondenza utilizzata; la ditta iscritta deve essere indicata in modo conforme alla legge, in particolare anche su Internet.

L'obbligo di utilizzare la ditta non comporta praticamente restrizioni se gli affari sono gestiti in modo serio. Il capoverso 2 precisa infatti che sarà naturalmente ammesso anche in futuro l'utilizzo complementare di abbreviazioni, simboli, nomi commerciali, insegne o indicazioni analoghe, alla sola condizione che la ditta iscritta nel registro di commercio sia indicata anche nei documenti elencati nel capoverso 1.

Art. 955 e 956 titoli marginali È modificata soltanto la numerazione dei titoli marginali di queste disposizioni.

2.3

Modifica di altre leggi federali

2.3.1

Codice civile 90

Art. 56

Sede delle persone giuridiche

Attualmente, nel titolo marginale e nel testo della presente disposizione si utilizza la nozione di «domicilio» delle persone giuridiche. Nel disegno si propone di sostituire tale nozione con il termine usuale «sede».

Art. 69a (nuovo)

Lacune nell'organizzazione dell'associazione

Nell'ambito della revisione del diritto della tutela, si prevede di limitare le misure tutorie alle persone fisiche. La possibilità di nominare un curatore per le persone giuridiche (art. 393 n. 4 CC) deve pertanto essere sostituita. La nuova disposizione si ispira all'articolo 731b D CO, ma tiene conto anche delle particolarità dell'associazione (per le considerazioni generali sulla procedura in caso di lacune nell'organizzazione della società, si rinvia al commento relativo all'art. 731b D CO).

La legge offre una grande libertà nell'organizzazione delle associazioni. Dal profilo della protezione dei terzi e in considerazione degli interessi pubblici, per un'associazione l'osservanza delle esigenze legali non ha inoltre la stessa importanza che riveste per le corporazioni del Codice degli obbligazioni che esercitano un'attività economica. È per esempio possibile che un'associazione locale non nomini una direzione per diversi anni senza che ne risulti alcun problema. Inoltre, le associazioni non sono necessariamente tenute a farsi iscrivere nel registro di commercio (cfr.

art. 61 CC). Diversamente da quanto previsto per le persone giuridiche del Codice degli obbligazioni, il disegno rinuncia pertanto alla possibilità di imporre il rispetto delle prescrizioni legali relative all'organizzazione per il tramite dell'ufficiale del registro di commercio. In caso di lacune nell'organizzazione, il capoverso 1 conferisce tuttavia a ogni socio e a ciascun creditore il diritto di chiedere al giudice di prendere le misure necessarie.

90

RS 210.

2929

Secondo il capoverso 2, il giudice può segnatamente assegnare all'associazione un termine per ripristinare la situazione legale o nominare un commissario. Sono tuttavia possibili anche altre misure adeguate, in particolare quelle previste nell'articolo 731b D CO. Secondo il capoverso 3, la società è tenuta a farsi carico delle spese di queste misure; se necessario, può essere costretta a versare un anticipo.

Al fine di tutelare le persone interessate, il capoverso 4 prevede che l'associazione può, per gravi motivi, chiedere al giudice la revoca di persone da lui nominate.

Art. 83 cpv. 2, 3, 4 (nuovo) e 5 (nuovo)

Organizzazione di una fondazione

Dato che la possibilità di nominare un curatore per le persone giuridiche (art. 393 n. 4 CC) sarà soppressa, occorre completare la normativa vigente in materia di organizzazione delle fondazioni ispirandosi all'articolo 731b D CO (si rinvia al commento relativo a questa disposizione; cfr. anche l'art. 69a D CC concernente l'associazione). Va tuttavia tenuto conto delle particolarità della fondazione. Diversamente dalle altre persone giuridiche, la fondazione sottostà alla vigilanza di un'autorità. Il diritto vigente obbliga già tale autorità a provvedere per un'organizzazione adeguata della fondazione se le indicazioni che figurano nell'atto di fondazione non sono sufficienti (cfr. art. 83 cpv. 2 CC). Per evitare sovrapposizioni di competenze, occorre attribuire all'autorità di vigilanza anche il compito di prendere le misure necessarie in caso di successive lacune nell'organizzazione della fondazione. Per le corporazioni del Codice delle obbligazioni e le associazioni, questa competenza spetta al giudice.

Il disegno completa pertanto di conseguenza il capoverso 2: se l'organizzazione prevista nell'atto di fondazione non è sufficiente, la fondazione è priva di uno degli organi prescritti o uno di tali organi non è composto conformemente alle prescrizioni, l'autorità di vigilanza è tenuta a prendere le misure necessarie. L'autorità di vigilanza agisce d'ufficio; diversamente da quanto previsto nelle prescrizioni concernenti le altre persone giuridiche, non è quindi necessario disciplinare il diritto di chiedere tali misure. Se vengono a conoscenza di una lacuna nell'organizzazione di una fondazione, le autorità del registro di commercio informano l'autorità di vigilanza competente mediante una denuncia.

L'autorità di vigilanza può segnatamente assegnare alla fondazione un termine per ripristinare la situazione legale, nominare l'organo mancante o un commissario. Sono pensabili anche altre misure appropriate. Secondo il capoverso 4, la fondazione si assume le spese di queste misure; se necessario, può essere obbligata a versare un anticipo.

Il capoverso 3 ha subito una lieve modifica redazionale. Nella versione italiana si è inoltre corretto un errore di traduzione poiché il testo vigente non corrisponde interamente a quelli tedesco e francese.

Secondo il capoverso 5, la fondazione può, per gravi
motivi, chiedere all'autorità di vigilanza la revoca di persone da essa nominate.

Durante le deliberazioni parlamentari, occorrerà stabilire se la proposta di modifica dell'articolo 83 CC debba essere integrata nel disegno di revisione del diritto delle fondazioni nell'ambito dell'iniziativa parlamentare del consigliere agli Stati Fritz Schiesser91.

91

Iniziativa parlamentare Schiesser 00.461 del 14 dicembre 2000 «Revisione della legislazione in materia di fondazioni».

2930

Art. 393 n. 4

Nomina di un curatore

L'avamprogetto di revisione del diritto della tutela prevede che le misure tutorie si applicano soltanto alle persone fisiche. Al posto di un curatore, per le persone giuridiche può essere nominato un commissario. L'articolo 393 numero 4 CC è sostituito con una regolamentazione dettagliata concernente le lacune nell'organizzazione delle persone giuridiche (cfr. art. 731b D CO; art. 69a e 83 D CC); deve pertanto essere abrogato. Per quanto concerne la nuova normativa si rinvia al commento all'articolo 731b D CO.

Art. 905

Rappresentanza di azioni e di quote sociali di una società a garanzia limitata costituite in pegno

La regolamentazione vigente (art. 905 CC) disciplina soltanto la rappresentanza di azioni costituite in pegno. Occorre tuttavia prevedere la stessa regolamentazione per le quote sociali di una Sagl. Nell'assemblea dei soci, le quote sociali di una Sagl costituite in pegno sono rappresentate dal socio stesso e non dal creditore pignoratizio, dato che quest'ultimo ha esclusivamente il diritto di rifarsi sul ricavo del pegno (cfr.

art. 891 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 899 cpv. 2 CC).

2.3.2

Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento 92

Art. 39 cpv. 1 n. 5 In virtù di questa disposizione, i soci gerenti di una Sagl sottostanno all'esecuzione in via di fallimento93. I membri del consiglio di amministrazione di una società anonima o di una società cooperativa non sono invece soggetti a tale esecuzione. Non vi sono tuttavia motivi validi che giustifichino un disciplinamento particolare per l'esecuzione dei soci gerenti di una Sagl. La mozione del consigliere agli Stati Toni Dettling chiede pertanto a buon diritto la soppressione di questa norma speciale94. Il disegno prevede quindi una corrispondente modifica della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento. Va da sé che la Sagl in quanto tale resta soggetta, come le altre persone giuridiche, all'esecuzione in via di fallimento (art. 39 cpv. 1 n. 9 LEF).

2.3.3

Legge federale sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio 95

Art. 18 cpv. 1 lett. c e 64 cpv. 1 lett. c Le disposizioni della futura legge sulla fusione concernenti le esigenze relative alle deliberazioni dell'assemblea dei soci devono essere adeguate alle nuove regole di maggioranza previste nell'ambito del disegno di revisione del diritto della Sagl (cfr. art. 808b cpv. 1 n. 10 e 704 cpv. 1 n. 8 D CO).

92 93 94 95

RS 281.1.

L'esecuzione contro i gerenti che non sono soci e contro i soci che non sono gerenti si prosegue in via di pignoramento.

Mozione 97.3668 «LEF. Socio gerente di una S.a.g.l.».

FF 2000 3765 segg. e 3949 segg.

2931

Legge federale sulle tasse di bollo96

2.3.4

Art. 1 cpv. 1 lett. a n. 2 e lett. b n. 3 Concerne soltanto il testo tedesco Art. 5 cpv. 1 lett. a secondo trattino e cpv. 2 lett. b Concerne soltanto il testo tedesco Art. 7 cpv. 1 lett. a Concerne soltanto il testo tedesco Art. 13 cpv. 2 lett. a n. 2 Concerne soltanto il testo tedesco Art. 14 cpv. 1 lett. a e b La presente disposizione è modificata redazionalmente al fine di adeguarla alla terminologia utilizzata nel disegno di revisione del diritto della Sagl. Il termine «quote» è sostituito con la nuova nozione di «quote sociali». Questo adeguamento redazionale è necessario soltanto nei testi tedesco e italiano.

Legge federale sull'imposta preventiva97

2.3.5 Art. 4 cpv. 1 lett. b

Concerne soltanto il testo tedesco Art. 4a cpv. 1 e 2 Questa disposizione è completata con il rimando all'articolo 783 D CO, che disciplina l'acquisto di quote sociali proprie da parte di Sagl.

2.4

Disposizioni transitorie

Art. 1

Regola generale

Il capoverso 1 rinvia al titolo finale del Codice civile, in quanto le disposizioni transitorie del disegno non prevedano altrimenti. In virtù dell'articolo 1 del titolo finale del CC, gli effetti giuridici di fatti anteriori all'entrata in vigore del nuovo diritto sono regolati anche posteriormente dalle disposizioni del vecchio diritto. Secondo l'opinione generalmente ammessa, questo principio dell'irretroattività per fattispecie verificatesi prima dell'entrata in vigore della nuova legge non si applica tuttavia alle fattispecie durevoli (che perdurano cioè sotto il nuovo diritto). Nel diritto delle società, tali fattispecie rivestono grande importanza: l'organizzazione della società e lo statuto giuridico dei soci sono infatti fattispecie durevoli; in linea di principio, sono quindi disciplinati dalla nuova legge dal momento della sua entrata in vigore. Di 96 97

RS 641.10.

RS 642.21.

2932

conseguenza, il capoverso 2 prevede che dall'entrata in vigore della nuova legge le disposizioni della stessa si applicano anche alle società già esistenti (cfr. anche art. 3 tit. fin. CC).

Art. 2

Termine di adeguamento

Un'applicazione immediata del nuovo diritto ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 è tuttavia appropriata soltanto se le disposizioni vigenti sono sostituite con nuove disposizioni imperative. Nella misura in cui la loro configurazione giuridica sia stata concretizzata nello statuto, le società devono poter disporre di un congruo termine per adeguare la propria «legge fondamentale» al nuovo diritto.

Il capoverso 1 accorda alle società iscritte nel registro di commercio al momento dell'entrata in vigore della presente legge un termine di due anni per adeguare il loro statuto e i loro regolamenti. Nella revisione del diritto della società anonima del 1991 si era previsto un termine di adeguamento di cinque anni. Questo termine si è tuttavia rivelato troppo lungo. Ha avuto come conseguenza che le società dimenticavano di procedere agli adeguamenti necessari; è quindi stato, a buon diritto, criticato dalla dottrina. Diversamente da quanto previsto nell'ambito della revisione del diritto della società anonima, il presente disegno di revisione del diritto della Sagl rinuncia ad adeguare l'importo minimo del capitale sociale. Anche per il resto, gli adeguamenti richiesti dalla nuova normativa dovrebbero essere piuttosto limitati, poiché numerose disposizioni legali sono di carattere dispositivo. Un termine di adeguamento di due anni è pertanto appropriato.

Secondo il capoverso 2, le disposizioni dello statuto e dei regolamenti che non sono conformi alla nuova regolamentazione restano in vigore fino alla scadenza del termine di adeguamento. Se non sono adeguate per tempo al nuovo diritto, perdono la loro validità senza essere sostituite, sempreché non subentrino al loro posto norme legali dispositive.

Può essere necessario adeguare lo statuto anche se una società desidera escludere la nuova norma dispositiva sul voto preponderante nell'assemblea dei soci. Se la questione del voto preponderante non è già regolata nello statuto vigente, occorre adottare una disposizione a tal proposito. Il capoverso 3 prevede pertanto che la nuova disposizione concernente il voto preponderante (art. 808a D CO) si applica alle società iscritte nel registro di commercio al momento dell'entrata in vigore della presente legge soltanto dopo la scadenza del termine generale di cui dispongono per adeguare lo statuto. Le società
interessate sono così libere di escludere esplicitamente il voto preponderante entro il termine di due anni, per evitare di modificare i rapporti di forza esistenti. Lo stesso vale per la regolamentazione relativa al voto preponderante del presidente dei gerenti (cfr. art. 809 cpv. 4 secondo periodo D CO).

Il capoverso 4 prevede una disposizione transitoria speciale che riguarda l'articolo 950 D CO, relativo all'obbligo di indicare la forma giuridica nella ditta. Accorda alle società anonime e alle società cooperative un termine di due anni per completare le ditte che non contengono tale indicazione. La misura coercitiva legata a questo adeguamento deve tuttavia essere definita con una certa prudenza98: se una società non procede all'adeguamento, l'ufficiale del registro di commercio completa la ditta 98

La necessaria modifica statutaria richiede l'intervento dell'assemblea generale e non può quindi essere imposta direttamente.

2933

d'ufficio. In tal caso, lo statuto deve assolutamente essere adeguato alla nuova ditta in occasione della revisione statutaria successiva. Per quanto concerne l'obbligo di utilizzare la ditta (art. 954a D CO), subito dopo la modifica disposta d'ufficio è tuttavia determinante la nuova ditta iscritta nel registro di commercio.

Art. 3

Prestazione dei conferimenti

Il disegno esige che i soci effettuino un conferimento corrispondente al prezzo di emissione delle loro quote sociali (liberazione totale; art. 777c cpv. 1 D CO; a tal proposito cfr. n. 1.3.4); il diritto vigente ammette invece che sia liberata soltanto la metà del capitale sociale. Per garantire la sicurezza delle relazioni d'affari con le Sagl, è indispensabile obbligare le società il cui capitale sociale non è interamente versato a procedere alla liberazione della parte non ancora liberata, poiché la liberazione integrale rappresenta la premessa per diverse innovazioni introdotte dal disegno di revisione (in particolare la soppressione della responsabilità solidale e sussidiaria; cfr. n. 1.3.7). Il capoverso 1 esige pertanto che i conferimenti siano interamente liberati sino a concorrenza del prezzo di emissione dell'insieme delle quote sociali entro due anni. Questo adeguamento riguarda un numero limitato di società.

Dato che l'importo minimo del capitale sociale resta fissato a 20 000 franchi, il conferimento da effettuare ammonta solo a 10 000 franchi per le società dotate del capitale minimo; si tratta del resto dell'adempimento di un obbligo esistente. Il conferimento non ancora effettuato può essere operato sia attraverso un versamento in denaro o un conferimento in natura sia mediante la conversione di riserve in capitale sociale.

La regolamentazione transitoria relativa alla revisione del diritto della società anonima del 1991 prevedeva lo scioglimento giudiziale delle società che non avessero adeguato l'importo minimo dei conferimenti alle nuove disposizioni (cfr. art. 2 cpv. 2 disp. fin. CO 1991). Il disegno di revisione rinuncia a una misura tanto draconiana: il capoverso 2 si limita a mantenere la responsabilità solidale e sussidiaria dei soci secondo l'articolo 802 CO sino alla prestazione integrale dei conferimenti.

È pertanto nell'interesse dei soci procedere rapidamente alla liberazione del capitale sociale per essere esentati da questa responsabilità. Essi ne sono esonerati soltanto dopo che tutte le quote sociali sono interamente liberate.

Se sono trasferite quote sociali non integralmente liberate, la responsabilità solidale e sussidiaria passa agli acquirenti conformemente al diritto vigente. Spetta a loro verificare che i conferimenti siano stati prestati al fine di cautelare i propri interessi.

Art. 4

Buoni di partecipazione e buoni di godimento

L'emissione di buoni di partecipazione da parte di una Sagl non è disciplinata nel diritto vigente e non è sinora stata oggetto di nessuna decisione giudiziaria. Soltanto in qualche caso isolato si è iscritto nel registro di commercio un capitale di partecipazione; l'iscrizione ha tuttavia avuto luogo nell'ambito del potere di cognizione limitato delle autorità del registro di commercio.

Nella prassi, l'emissione di buoni di partecipazione persegue principalmente due obiettivi: ­

2934

consentire alle Sagl di procurarsi capitale proprio sul mercato dei capitali senza dover modificare i rapporti di forza esistenti;

­

permettere, segnatamente nell'ambito della trasmissione di un'impresa, di influire sui rapporti di maggioranza non conferendo il diritto di voto a un gruppo di soci.

Come nel diritto vigente, la Sagl non è una forma giuridica concepita per alimentarsi sul mercato dei capitali. Nell'interesse delle piccole imprese, è quindi possibile rinunciare alle esigenze strutturali che implicherebbe il ricorso al mercato pubblico dei capitali (a tal proposito cfr. in particolare n. 1.3.8). La Sagl non è pertanto appropriata per raccogliere sul mercato dei capitali capitale proprio che non conferisce il diritto di voto.

I partecipanti prendono parte al capitale di rischio della società. Il loro investimento non frutta interessi fissi e non può essere restituito. Dato che non hanno il diritto di voto, non possono inoltre esercitare un influsso significativo sulle attività della società e sulla nomina degli organi. Di conseguenza, i partecipanti hanno uno statuto giuridico assai precario e dipendono in gran parte dalle misure di protezione generali del diritto delle società. Per assicurare loro una protezione minima, occorrerebbe in particolare prevedere l'obbligo generale di designare un ufficio di revisione e l'istituto giuridico della verifica speciale. Il disegno di revisione intende tuttavia evitare una simile configurazione del diritto della Sagl per offrire alle piccole e medie imprese una forma giuridica quanto più semplice ed economica possibile.

L'emissione di buoni di partecipazione richiederebbe l'adozione dei meccanismi di protezione del diritto della società anonima. Dato però che nella prassi il bisogno è molto limitato, non è opportuno introdurre una regolamentazione che autorizzi l'emissione di buoni di partecipazione da parte delle Sagl. Se si intende creare una partecipazione al capitale di rischio della società senza conferire il diritto di voto, conviene scegliere la forme più consona della società anonima (la futura legge sulla fusione autorizza la trasformazione mediante semplice cambiamento della forma giuridica99). Per questi motivi, il disegno rinuncia ad ammettere l'emissione di buoni di partecipazione nelle Sagl (si tratta di un silenzio qualificato del legislatore).

Occorre tuttavia adottare una regolamentazione transitoria per le poche Sagl che possiedono un capitale di partecipazione. Dato che la struttura delle Sagl non è adatta a capitale proprio che non conferisce il diritto di voto, il capoverso 1 prevede che, dopo due anni, i buoni di
partecipazione sono in linea di principio considerati quote sociali. Il disegno esige tuttavia che i diritti patrimoniali siano identici a quelli conferiti dai buoni di partecipazione; per quanto riguarda la determinazione del diritto di voto sono a disposizione le possibilità di configurazione autorizzate dall'articolo 806 D CO. La società può evitare la trasformazione dei buoni di partecipazione in quote sociali sopprimendo tali buoni mediante una riduzione del capitale prima della scadenza del termine di due anni e indennizzando i partecipanti per la soppressione dei loro buoni di partecipazione fino a concorrenza del valore reale. È pure possibile trasformare la Sagl in una società anonima mantenendo il capitale di partecipazione. Spetta alla società scegliere la soluzione più adatta in base alle circostanze concrete.

Il capoverso 2 mira ad agevolare gli adeguamenti necessari per l'attuazione della norma di cui al capoverso 1. Prevede che le deliberazioni necessarie dell'assemblea dei soci possono essere prese a maggioranza assoluta dei voti rappresentati anche se 99

Art. 53 segg. D-LFus; FF 2000 3866 segg. e 3966 segg.

2935

lo statuto dispone altrimenti. Questa disposizione non è invece applicabile alla trasformazione della Sagl in una società anonima, che non è menzionata nella legge.

Il capoverso 3 chiarisce la distinzione tra buoni di partecipazione e buoni di godimento: le quote di una Sagl che non figurano nel passivo del bilancio soggiacciono alle disposizioni relative ai buoni di godimento (cfr. art. 774a D CO). Non possono avere alcun valore nominale e devono essere designate buoni di godimento. Gli eventuali titoli e lo statuto devono essere adeguati entro due anni.

Art. 5

Quote sociali proprie

Il diritto vigente (art. 807 CO) non prevede alcuna limitazione per quanto riguarda l'acquisto di quote sociali proprie da parte della società. Il disegno di revisione limita invece l'acquisto al 10 per cento del capitale sociale; questo limite aumenta al 35 per cento in taluni casi particolari (cfr. art. 783 D CO). Nella misura in cui eccedono complessivamente il 10 per cento del capitale sociale, le quote sociali proprie devono, entro due anni, essere alienate o soppresse mediante una riduzione del capitale (art. 783 cpv. 2 D CO). In virtù della presente disposizione, questa regolamentazione si applica anche alle quote sociali proprie che la società ha acquistato prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto. Il termine di adeguamento di due anni decorre dall'entrata in vigore della nuova legge.

Art. 6

Obbligo di effettuare versamenti suppletivi

Il diritto vigente (art. 803 CO) non prevede nessun limite legale per quanto riguarda l'obbligo statutario di effettuare versamenti suppletivi. Il disegno di revisione (art. 795 cpv. 2 D CO) limita l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi al doppio del valore nominale della quota sociale cui è connesso tale obbligo.

Secondo il capoverso 1, gli obblighi statutari di effettuare versamenti suppletivi introdotti sotto il vecchio diritto che superano il nuovo limite legale restano validi e possono essere ridotti soltanto in applicazione della procedura di cui all'articolo 795c D CO. Per proteggere i creditori, è indispensabile mantenere gli obblighi esistenti nella loro attuale estensione. Gli acquirenti di quote sociali non corrono rischi, perché devono necessariamente informarsi circa eventuali obblighi di effettuare versamenti suppletivi mediante una lettura attenta ed accurata dello statuto.

In virtù del capoverso 2, dall'entrata in vigore del nuovo diritto le nuove disposizioni relative all'obbligo di effettuare versamenti suppletivi si applicano, ad eccezione del nuovo limite legale, a tutti gli obblighi introdotti sotto il vecchio diritto, segnatamente per quanto concerne la richiesta di versamenti suppletivi.

Il disegno rinuncia a introdurre una regolamentazione transitoria concernente l'obbligo statutario di fornire prestazioni accessorie. Contrariamente alla normativa vigente (art. 777 n. 2 CO), il diritto riveduto limita lievemente le possibilità di prevedere obblighi di fornire prestazioni accessorie (cfr. art. 796 cpv. 2 D CO e il commento relativo a questa disposizione). Dato tuttavia che si tratta di un limitazione oggettivamente giustificata di obblighi rilevanti per la società, è indicato far decadere, alla fine del termine di adeguamento dello statuto (cfr. art. 2 disp. trans.), gli obblighi di fornire prestazioni accessorie introdotti sotto il vecchio diritto che non sono conformi alla nuova legge. Durante il periodo di adeguamento, le poche società interessate da questa misura potranno sostituire le vecchie disposizioni statutarie mediante accordi contrattuali.

2936

Art. 7

Ufficio di revisione

Il disegno di revisione sottomette le Sagl, a determinate condizioni, all'obbligo di designare un ufficio di revisione (art. 818 D CO). Per le società interessate, tale obbligo si applica dal primo esercizio che comincia il giorno dell'entrata in vigore del diritto riveduto o successivamente.

Art. 8

Determinazione del diritto di voto

Il diritto vigente stabilisce unicamente che lo statuto può disciplinare il diritto di voto diversamente dalla legge (art. 808 cpv. 4 CO). Il disegno di revisione conferisce invece contorni più netti alla regolamentazione statutaria in materia di diritto di voto. Fissa pertanto determinati limiti per quanto riguarda le deroghe al parallelismo tra la partecipazione al capitale sociale e il diritto di voto, tipico delle società di capitali (cfr. art. 806 cpv. 1 D CO e il commento relativo a questa disposizione).

Sarebbe molto problematico interferire nei rapporti di forza esistenti. Secondo il capoverso 1, le società che (sotto il vecchio diritto) hanno determinato il diritto di voto in deroga alla regolamentazione legale non sono quindi tenute ad adeguare le corrispondenti disposizioni statutarie alle esigenze di cui all'articolo 806 D CO. Se lo statuto determina il diritto di voto senza riguardo al valore nominale delle quote sociali attribuendo un voto a ogni quota, il capoverso 2 prevede che dall'entrata in vigore della nuova legge non sarà più possibile emettere nuove quote sociali con un valore nominale superiore al decuplo di quello delle quote sociali con il valore nominale più basso o inferiore a un decimo di quello delle quote sociali con il valore nominale più elevato. Questa disposizione impedisce che una configurazione statutaria incompatibile con la nuova normativa sia ulteriormente rafforzata dopo l'entrata in vigore della stessa (nell'art. 5 delle disposizioni finali della revisione del diritto della società anonima del 1991 si era già prevista la medesima soluzione).

Art. 9

Maggioranze qualificate

Le Sagl che hanno semplicemente riprodotto nel loro statuto disposizioni del diritto previgente che prevedono maggioranze qualificate per determinate deliberazioni (art. 784 cpv. 2 e 3, 791 cpv. 2 e 822 cpv. 3 CO) possono, entro due anni, decidere a maggioranza semplice di adeguare tali disposizioni statutarie alle regole di maggioranza introdotte dal disegno di revisione (l'art. 6 delle disposizioni finali della revisione del diritto della società anonima del 1991 prevedeva la stessa soluzione). Questa regolamentazione agevola la recezione delle nuove esigenze minime fissate per le deliberazioni.

Art. 10

Soppressione di azioni e di quote sociali in caso di risanamento

Se il capitale azionario è ridotto a zero e immediatamente aumentato a fini di risanamento con contemporanea soppressione delle azioni, la giurisprudenza conferisce agli azionisti precedenti un diritto di voto minimo anche qualora non partecipino più al capitale azionario100. Il disegno prevede invece che il diritto di voto decade all'atto della soppressione delle azioni (si rinvia al commento all'art. 732a D CO). Dato che nella prassi la giurisprudenza citata può creare seri problemi, la presente disposizione prevede che gli eventuali diritti di voto degli azionisti precedenti che non

100

DTF 121 III 420 segg., in particolare consid. 4c pag. 429 segg.

2937

sono legati a una partecipazione al capitale azionario decadono al momento dell'entrata in vigore del nuovo diritto. Lo stesso deve valere anche per le Sagl.

Art. 11

Diritto esclusivo di usare le ditte iscritte

Nel diritto vigente, il diritto esclusivo di valersi della ditta iscritta riconosciuto alle Sagl varia a seconda che la ditta contenga o meno nomi di persone (cfr. art. 951 CO). In virtù della normativa vigente, più Sagl possono avere la stessa ditta a condizione che questa contenga un nome di persona e che la sede delle società interessate non si trovi nella stessa località. Il disegno prevede invece che la ditta della Sagl beneficia in ogni caso di un diritto esclusivo che si estende a tutto il territorio svizzero.

Non si può tuttavia modificare la situazione giuridica delle ditte già iscritte nel registro di commercio al momento dell'entrata in vigore del nuovo diritto. Per quanto concerne tali ditte, il diritto esclusivo sarà quindi valutato secondo la normativa previgente.

2.5

Referendum ed entrata in vigore

Questa disposizione precisa che la presente revisione sottostà al referendum facoltativo (cpv. 1) e delega al Consiglio federale la competenza di determinarne l'entrata in vigore (cpv. 2).

3

Conseguenze

3.1

Conseguenze finanziarie e ripercussioni sull'effettivo del personale

3.1.1

Per la Confederazione

Il disegno di revisione del diritto della Sagl non ha ripercussioni sull'effettivo del personale della Confederazione.

La riduzione del valore nominale minimo delle quote sociali da 1000 a 100 franchi potrebbe comportare un rimborso non imponibile di capitale sociale. Le minori entrate relative all'imposta federale diretta e all'imposta preventiva sono tuttavia difficili da valutare.

3.1.2

Per i Cantoni

La riduzione del valore nominale minimo delle quote sociali può comportare una diminuzione del gettito fiscale anche per quanto concerne le imposte cantonali.

3.2

Conseguenze in materia informatica

A parte lievi adattamenti dei software delle autorità del registro di commercio al nuovo diritto, il presente disegno non ha ripercussioni sul settore informatico.

2938

3.3

Conseguenze economiche

3.3.1

Necessità di un intervento dello Stato

Le disposizioni del diritto della Sagl non sono mai state adeguate dalla loro adozione nel 1936 e presentano diverse lacune e svantaggi (cfr. n. 1.1). Sotto il profilo economico, va segnatamente rilevato quanto segue: ­

anche se gran parte delle piccole imprese sono società unipersonali, la costituzione di una Sagl da parte di una sola persona non è possibile (cfr.

art. 775 CO); occorre pertanto ricorrere a promotori che agiscono a titolo fiduciario;

­

la legge limita l'importo massimo del capitale sociale della Sagl a due milioni di franchi (art. 773 CO). Questo massimale riduce le possibilità di finanziare una società mediante capitale proprio e può avere effetti negativi sullo sviluppo di un'impresa o richiedere la trasformazione in una società anonima;

­

l'esigenza del consenso di tutti i soci per le deliberazioni di aumento del capitale sociale (art. 784 cpv. 3 e 786 in combinato disposto con l'art. 779 cpv. 1 CO) costituisce un ulteriore freno alla crescita di una società (cfr. anche n. 1.3.5);

­

ogni socio risponde solidalmente e sussidiariamente di tutte le obbligazioni della società fino all'ammontare dell'intero capitale sociale, nella misura in cui il capitale non sia stato liberato, non sia stato liberato correttamente o sia stato diminuito per effetto di restituzione o di un indebito prelevamento di utili o interessi (art. 802 CO; cfr. n. 1.3.7). Questa responsabilità può superare ampiamente il valore nominale delle quote possedute dal singolo socio.

Di conseguenza, la Sagl può rivelarsi una forma giuridica poco affidabile per i soci. Una modifica della regolamentazione relativa alla responsabilità è tanto più urgente se si considera che spesso i soci credono di poter beneficiare, costituendo una Sagl, della stessa limitazione della responsabilità loro offerta dalla società anonima;

­

la procedura di cessione delle quote sociali è estremamente complessa e onerosa. Dato che ogni socio può possedere solo una quota sociale (art. 774 cpv. 2 CO), è sovente necessario procedere a una nuova ripartizione delle quote mediante una revisione dello statuto (cfr. art. 776 n. 3 CO). Inoltre, la legge esige l'approvazione dell'assemblea dei soci mediante decisione presa a maggioranza qualificata, l'atto pubblico e l'iscrizione degli acquirenti nel registro di commercio (art. 781 cpv. 4 e 791 cpv. 2 e 4 CO);

­

il fallimento di un socio può comportare lo scioglimento della Sagl (art. 793 CO);

­

il diritto vigente presenta diverse lacune e imprecisioni. Per esempio, le competenze dei gerenti da una parte e dell'assemblea dei soci dall'altra non sono delimitate in modo univoco (art. 810 CO). La mancanza di chiarezza della regolamentazione legale può causare problemi pratici e un incremento delle spese di consulenza giuridica.

2939

Considerato il forte aumento del numero di Sagl (oggi esistono più di 50 000 società; cfr. n. 1.1), una rapida revisione del diritto della Sagl è urgente per i motivi sopraccitati.

3.3.2

Test di compatibilità PMI

Nell'ambito della procedura di consultazione, l'avamprogetto di revisione è stato sottoposto a un test di compatibilità per quanto concerne le piccole e medie imprese (PMI). Sono state consultate sei imprese. Si trattava di cinque Sagl di diversa grandezza economica, fondate in parte prima e in parte dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto della società anonima (1991), e di una società anonima (una fiduciaria) che fornisce consulenza a numerose Sagl e ne verifica i conti annuali.

In linea di massima, le imprese interpellate si sono dichiarate soddisfatte della forma giuridica della Sagl e dei miglioramenti proposti nell'avamprogetto di revisione.

Hanno rilevato che la Sagl si contraddistingue soprattutto per il fatto che, quale società di capitali, consente di limitare il rischio personale senza nel contempo richiedere una struttura pesante e costosa come quella della società anonima. La Sagl è particolarmente apprezzata dai giovani imprenditori, che spesso non dispongono di un capitale iniziale elevato. Anche il carattere personale della Sagl è stato accolto molto favorevolmente; taluni imprenditori lo considerano addirittura un tratto caratteristico indispensabile di questa forma giuridica.

Le imprese consultate hanno espresso opinioni divergenti in merito alla proposta dell'avamprogetto di aumentare l'importo minimo del capitale sociale da 20 000 a 40 000 franchi. Hanno invece approvato all'unanimità la proposta di liberare interamente il capitale sociale. Per quanto concerne l'obbligo di verifica del conto annuale da parte di un ufficio di revisione indipendente, le tre Sagl che fanno già verificare i loro conti si sono dichiarate favorevoli. Una si è opposta all'introduzione di quest'obbligo. Un'altra ha sottolineato che la qualità della revisione dipende dalle qualifiche dei revisori. La società fiduciaria consultata si è dichiarata contraria all'introduzione dell'obbligo di verifica per le Sagl molto piccole, sostenendo che la revisione comporta spese troppo elevate e che la Sagl è una forma giuridica trasparente. Nel disegno si è tenuto conto di questa obiezione.

3.3.3

Conseguenze per i diversi attori della vita economica e sociale

Sagl esistenti Dato che il disegno mantiene a 20 000 franchi l'importo minimo del capitale sociale (cfr. art. 773 D CO), non vi è nessun obbligo di aumentare il capitale proprio. In virtù dell'articolo 3 delle disposizioni transitorie, le società iscritte nel registro di commercio al momento dell'entrata in vigore del nuovo diritto devono tuttavia liberare integralmente il loro capitale sociale entro due anni, sempreché i conferimenti non siano ancora stati interamente eseguiti. Le Sagl che dispongono soltanto della dotazione di capitale minima (art. 773 e 774 cpv. 2 D CO) dovranno effettuare un conferimento di 10 000 franchi; in realtà si tratta del soddisfacimento di un obbligo esistente già prima della revisione del diritto della Sagl. Visto che il capitale sociale 2940

della maggior parte delle società è interamente liberato, l'obbligo di adeguamento al nuovo diritto concernerà soltanto un numero limitato di Sagl. Va inoltre rilevato che il disegno è molto moderato per quanto riguarda le misure coercitive scelte per assicurare l'attuazione dell'adeguamento: per il capitale sociale non versato sussiste solo la responsabilità solidale e sussidiaria dei soci prevista dal diritto vigente.

Occorre partire dal presupposto che un numero rilevante di società dovrà (cfr. art. 2 disp. trans.) o perlomeno vorrà (in molti casi, un adeguamento non sarà indispensabile) adeguare lo statuto al nuovo diritto. Ne risulteranno spese per la necessaria consulenza legale, la rogazione della deliberazione sulla modifica dello statuto e l'iscrizione nel registro di commercio (cfr. art. 780 D CO). Tali spese non possono essere quantificate in modo generale e dipendono in ampia misura dagli onorari chiesti nei Cantoni dai notai e dagli avvocati.

Se sono soddisfatte determinate condizioni (cfr. art. 818 D CO e n. 1.3.15 e 2.1.3.3), il disegno esige la designazione di un ufficio di revisione. Tuttavia, le piccole imprese sono in genere esonerate da quest'obbligo. Dato che la maggior parte delle Sagl sono piccole imprese, l'obbligo di revisione dovrebbe concernere soltanto il 10 per cento circa delle società. Gran parte delle Sagl più grandi designa già oggi un ufficio di revisione, sia di propria iniziativa sia in virtù di accordi con i creditori. La portata di un obbligo limitato di verifica del conto annuale non deve pertanto essere sopravvalutata. Va tuttavia rilevato che le spese connesse con l'attività dell'ufficio di revisione non sono irrilevanti, tanto più che ricorrono ogni anno. Concretamente, le spese inerenti alla verifica del conto annuale dipendono dall'onere di lavoro necessario, dalla complessità del compito e dagli onorari riscossi; per le Sagl, dovrebbero in media oscillare tra i 3000 e i 7000 franchi (meno, per le imprese piccole).

Se da un lato vi sono i costi provocati dall'adeguamento al nuovo diritto e, se del caso, dalla verifica del conto annuale, dall'altro vi sono i notevoli miglioramenti che apporterà la regolamentazione riveduta, segnatamente per quanto concerne i punti menzionati nel numero 3.2.1. Gli effetti positivi della revisione non possono certo essere
quantificati con precisione sul piano finanziario; alcune innovazioni, in particolare la semplificazione della cessione delle quote sociali, permetteranno tuttavia di realizzare risparmi.

Nuove Sagl Secondo il disegno, la costituzione di una Sagl richiede un capitale sociale minimo di 20 000 franchi. Questa soluzione corrisponde a quanto previsto dal diritto vigente. La Sagl resterà quindi a disposizione dei piccoli esercizi il cui fabbisogno di capitale proprio è poco elevato, in particolare delle piccole imprese di diversi settori di servizi. Grazie alla soppressione del massimale di due milioni di franchi attualmente previsto per il capitale sociale (art. 773 CO), la Sagl potrà tuttavia diventare una forma giuridica adatta anche alle grandi imprese con un numero limitato di soci; offrirà possibilità di configurazione adeguate segnatamente a consorzi e jointventures101. L'eliminazione degli svantaggi del diritto vigente consentirà inoltre di accrescere l'attrattiva della Sagl quale alternativa alla società anonima. Per la costituzione di nuove imprese, l'importanza della Sagl dovrebbe quindi aumentare considerevolmente con la modifica delle disposizioni vigenti.

101

Cfr. a tal proposito Peter Böckli, Peter Forstmoser, Jean-Marc Rapp, Révision du droit de la Sàrl, CEDIDAC n. 34, Losanna 1997, pag. 147 seg.

2941

A differenza del diritto vigente, il disegno esige che il capitale sociale sia interamente liberato già all'atto della costituzione della società (finora, le quote dovevano essere liberate nella misura di almeno il 50%; art. 774 cpv. 2 CO). Per le Sagl la cui dotazione di capitale è minima (cfr. art. 773 e 774 cpv. 2 CO) il fabbisogno di capitale proprio aumenterà quindi di 10 000 franchi. Va tuttavia rilevato che l'obbligo di liberare interamente le quote sociali all'atto della costituzione (art. 777c cpv. 1 D CO) non accresce di per sé l'onere finanziario dei soci: secondo il diritto vigente, se le quote sociali non sono interamente liberate all'atto della costituzione, i soci restano debitori nei confronti della società per l'importo non ancora versato. Dato che questi rispondono solidalmente e sussidiariamente della liberazione fino all'ammontare del capitale sociale complessivo (art. 802 CO; a tal proposito cfr. n. 1.3.7), il nuovo diritto riduce addirittura il rischio economico cui sono esposti i soci. La costituzione di una Sagl è tuttavia resa più difficile nella misura in cui l'intero capitale sociale deve essere liberato immediatamente. Se si considerano gli investimenti effettivamente richiesti nella prassi per la costituzione di un'impresa (anche piccola) e le eventuali spese di personale, l'obbligo di fornire alla società mezzi finanziari per un importo pari ad almeno 20 000 franchi è veramente contenuto entro limiti molto modesti.

All'atto della costituzione, possono risultare costi supplementari dal fatto che per la liberazione del capitale sociale mediante conferimenti in natura occorrono una relazione sulla costituzione e un'attestazione di verifica di questa relazione da parte di un revisore (art. 635 seg. CO in combinato disposto con l'art. 777c cpv. 2 n. 3 D CO; in merito al senso e allo scopo di queste disposizioni, cfr. il commento all'art. 777c D CO). Lo stesso vale in caso di assunzione di beni, liberazione mediante compensazione e attribuzione di vantaggi speciali a determinate persone.

Mentre la relazione sulla costituzione, in quanto resoconto dei promotori, non comporta di solito spese notevolmente superiori a quelle connesse con l'attività di consulenza giuridica usuale per la redazione dello statuto, la verifica della relazione da parte di un revisore provoca costi
supplementari. Questi dovrebbero tuttavia essere relativamente modici fintanto che la liberazione o l'assunzione di beni non presentano difficoltà considerevoli e complesse. In occasione della costituzione di nuove piccole imprese, tali costi possono tuttavia essere evitati rinunciando ai conferimenti in natura e alle assunzioni di beni.

Soci Il disegno rinuncia alla responsabilità solidale e sussidiaria dei soci di cui all'articolo 802 CO (cfr. n. 1.3.7), eliminando uno dei maggiori inconvenienti del diritto vigente per i soci. La protezione giuridica dei soci minoritari è migliorata in diversi punti, segnatamente per quanto concerne il diritto di opzione, il diritto di ottenere ragguagli e di consultare documenti, il diritto di recesso, l'indennità versata ai soci che lasciano la società, la limitazione quantitativa dell'obbligo di effettuare versamenti suppletivi e la limitazione, dal profilo del contenuto, dell'obbligo di fornire prestazioni accessorie. Inoltre, la cessione di quote sociali è semplificata (in particolare rinunciando all'atto pubblico e consentendo ai soci di possedere più quote sociali; cfr. n. 3.2.1).

Per contro, l'obbligo di liberare integralmente le quote sociali ha come conseguenza che all'atto della costituzione i soci devono versare un importo superiore a quello richiesto dal diritto vigente in caso di liberazione parziale. La modifica dell'obbligo

2942

dei soci di effettuare conferimenti prevista dal disegno concerne tuttavia soltanto il momento in cui la prestazione dovuta deve essere effettuata e non la sua estensione (cfr. anche il commento relativo alle nuove società).

Creditori La protezione legale dei creditori serve in primo luogo a salvaguardare gli interessi delle piccole imprese (p. es. dei fornitori); i grandi creditori sono generalmente in grado di proteggersi relativamente bene contro i rischi per via contrattuale. Il modo in cui è configurata la protezione dei creditori riveste quindi un'importanza non indifferente, in particolare per le PMI.

Secondo il disegno, i creditori perdono il beneficio della responsabilità solidale e sussidiaria dei soci ai sensi dell'articolo 802 CO. In compenso, l'intero capitale sociale deve essere integralmente liberato all'atto della costituzione e l'effettiva liberazione è garantita meglio in caso di conferimenti in natura, assunzione di beni o compensazione (grazie alla relazione sulla costituzione e all'attestazione di verifica di un revisore). La responsabilità solidale per restituzioni di capitale e prelevamenti indebiti di utili o di interessi (cfr. art. 802 cpv. 2 CO) è soppressa senza essere sostituita. Va tuttavia rilevato che una simile responsabilità non è prevista neppure nel diritto della società anonima. L'introduzione di un obbligo limitato di verifica del conto annuale da parte di un ufficio di revisione migliora la protezione dei creditori.

La nuova regolamentazione dovrebbe in ultima analisi rivelarsi ben più efficace dell'attuale responsabilità solidale e sussidiaria.

Le modiche esigenze in materia di dotazione di capitale della Sagl possono comportare, in caso di costituzione di nuove società, un certo trasferimento del rischio ai creditori. Considerato l'obiettivo auspicato a livello economico di promuovere la creazione di nuove imprese, questo trasferimento del rischio è tuttavia accettabile. I cocontraenti obbligati ad anticipare le loro prestazioni possono garantire le proprie pretese per via contrattuale.

3.3.4

Conseguenze per l'economia nel suo complesso

Configurando la Sagl quale forma giuridica concepita per imprese con una cerchia ristretta di soci, il disegno migliora le possibilità di organizzare le strutture giuridiche delle PMI e mette a disposizione di consorzi o joint-ventures una forma di configurazione finora sconosciuta in Svizzera. La presente revisione contribuisce così a migliorare le condizioni quadro dell'economia. Le modeste esigenze in materia di dotazione di capitale e la possibilità di costituire società unipersonali dovrebbero facilitare e promuovere la creazione di nuove società.

3.3.5

Alternative

Considerata la necessità di attualizzare la normativa vigente (cfr. n. 3.2.1), non vi sono alternative alla revisione del diritto della Sagl. Come già rilevato, la creazione di una nuova forma giuridica nel senso di una «piccola società anonima» non risulta essere un'alternativa convincente (cfr. n. 1.4).

2943

3.3.6

Aspetti pratici dell'esecuzione

La revisione del diritto della Sagl elimina numerose imprecisioni del diritto vigente e ne semplifica l'attuazione. Dopo l'entrata in vigore del diritto riveduto, l'introduzione delle innovazioni proposte susciterà inevitabilmente talune incertezze iniziali. Statuti tipo consentiranno di sostenere le imprese, gli avvocati e i notai nell'applicazione del nuovo diritto.

4

Programma di legislatura

Il disegno di revisione del diritto della Sagl è annunciato nel rapporto del Consiglio federale del 1° marzo 2000 sul programma di legislatura 1999-2003 (n. 2.2 R 11 «Economia e competitività») quale oggetto previsto nelle direttive102. Figura inoltre tra gli obiettivi del Consiglio federale per il 2001103.

5

Rapporto con il diritto europeo

La Comunità europea ha emanato diverse direttive in materia di diritto delle società.

Tali direttive sono volte ad armonizzare il disciplinamento di questioni importanti per determinate forme giuridiche del diritto nazionale. Per quanto concerne il diritto della Sagl, sono determinanti le direttive seguenti: ­

la 1a direttiva104 relativa alla pubblicità (registro di commercio), ai poteri di rappresentanza degli organi e alla nullità di società;

­

la 4a direttiva105 relativa ai conti annuali (direttiva concernente il bilancio);

­

la 7a direttiva106 relativa ai conti consolidati;

­

l'8a direttiva107 relativa all'abilitazione dei revisori;

­

l'11a direttiva108 relativa alla pubblicità delle succursali;

­

la 12a direttiva109 relativa alle società unipersonali.

Anche le libertà fondamentali sancite nel Trattato che istituisce la Comunità europea rivestono una certa importanza per il diritto societario, in particolare la libera circolazione dei capitali, la libera circolazione delle persone, la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi110.

102 103 104 105 106 107 108 109 110

FF 2000 2037 segg., in particolare 2052.

Cfr. «Obiettivi del Consiglio federale 2001», obiettivo n. 7: «Potenziamento della concorrenza», pag. 10.

Direttiva 68/151/CEE; GU n. L 065 del 14 marzo 1968, pag. 8 segg.

Direttiva 78/660/CEE; GU n. L 222 del 14 agosto 1978, pag. 11 segg.

Direttiva 83/349/CEE; GU n. L 193 del 18 luglio 1983, pag. 1 segg.

Direttiva 84/253/CEE; GU n. L 126 del 12 maggio 1984, pag. 20 segg.

Direttiva 89/666/CEE; GU n. L 395 del 30 dicembre 1989, pag. 36 segg.

Direttiva 89/667/CEE; GU n. L 395 del 30 dicembre 1989, pag. 40 segg.

Cfr. il Trattato che istituisce la Comunità europea del 25 marzo 1957, modificato e rinumerato dal Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997, entrato in vigore il 1° maggio 1999 (GU n. C 340 del 10 novembre 1997, pag. 173 segg.); cfr. art. 39 segg. (libera circolazione delle persone), in particolare art. 43 (diritto di stabilimento); art. 49 segg. (libera prestazione dei servizi); art. 56 segg. (libera circolazione dei capitali).

2944

Le attività economiche, comprese quelle delle PMI, hanno vieppiù carattere internazionale. Nell'ambito della revisione del diritto della Sagl è quindi opportuno tener conto dei principi del diritto della Comunità europea111. Il disegno vi deroga tuttavia nei punti seguenti: ­

L'esigenza secondo cui una delle persone autorizzate a rappresentare la società deve essere domiciliata in Svizzera (cfr. art. 814 cpv. 2, 718 cpv. 3 e 898 cpv. 2 D CO) è in disaccordo con la libera circolazione delle persone; può tuttavia rivelarsi utile nell'ambito degli sforzi profusi dall'OCSE per assicurare la trasparenza delle imprese, in particolare nell'interesse della lotta contro il riciclaggio di denaro.

­

Il disegno rinuncia a esigere che le società unipersonali siano espressamente designate come tali nel registro di commercio (cfr. art. 3 della 12a direttiva; art. 775 cpv. 2 e 781 n. 6 AP CO). Per quanto concerne la società anonima, non è inoltre previsto l'obbligo di iscrivere l'azionista unico nel registro di commercio (tutti i soci di una Sagl devono invece esservi iscritti; art. 791 D CO). Prescrizioni finalizzate a contraddistinguere le società unipersonali nel registro di commercio avrebbero tuttavia una rilevanza limitata e potrebbero essere facilmente eluse.

­

I poteri di rappresentanza dei gerenti sono più limitati nel diritto svizzero: la loro limitazione agli atti che può implicare lo scopo sociale (art. 814 cpv. 4 D CO in combinato disposto con l'art. 718a cpv. 1 CO) non è conforme alle prescrizioni della 1a direttiva (cfr. art. 9), ma corrisponde alla regolamentazione prevista per altre forme giuridiche.

­

Secondo il disegno, le disposizioni del diritto della società anonima sono applicabili per quanto concerne le esigenze in materia di rendiconto e di pubblicità (cfr. art. 801 D CO; cfr. n. 1.3.13). Sotto diversi aspetti, la regolamentazione legale non è conforme alle direttive CEE determinanti per la Sagl e la società anonima. Occorre in particolare rilevare quanto segue112: ­ l'ammissibilità della costituzione arbitraria di riserve latenti e delle valutazioni globali (compensazione, in una posta del bilancio, di plusvalenze e minusvalenze) non è compatibile con i principi comunitari della presentazione fedele e della valutazione separata; ­ il grado di dettaglio richiesto per il bilancio e per il conto economico non soddisfa le esigenze della 4e direttiva per le grandi e medie società; ­ il diritto svizzero non prevede regole di consolidamento e di valutazione per il conto di gruppo; ­ diversamente da quanto previsto nel diritto svizzero (cfr. art. 697h CO), la pubblicazione del conto annuale non è limitata, secondo la 1a direttiva, alle società pubbliche; ­ le deroghe all'obbligo di designare un ufficio di revisione sono in linea di principio fissate conformemente all'8a direttiva. Le società tenute a

111

Cfr. anche le conclusioni del Groupe de réflexion «Droit des sociétés», rapporto finale del 24 settembre 1993, pagg. 20 e 82 (Ordinazione presso l'UFCL, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna; art. n. 407.020 f).

112 Cfr. a tal proposito le considerazioni del Groupe de réflexion «Droit des sociétés», rapporto finale del 24 settembre 1993, pag. 8 segg. (Ordinazione presso l'UFCL, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna; art. n. 407.020 f).

2945

far rivedere il loro conto annuale in virtù dell'articolo 818 capoverso 1 numero 3 D CO dovrebbero tuttavia nominare un revisore particolarmente qualificato113. Il diritto comunitario prevede inoltre una procedura formale per quanto concerne l'abilitazione dei revisori.

6

Fondamenti giuridici

6.1

Costituzionalità

Il disegno di revisione del diritto della Sagl si fonda sulla competenza della Confederazione di legiferare in materia di diritto civile (art. 122 cpv. 1 Cost.114).

6.2

Delega di competenze legislative

Il disegno completa la norma di delega in vigore per quanto concerne il registro di commercio (art. 929 D CO). I dettagli elencati qui di seguito devono ora essere disciplinati a livello di ordinanza: la notificazione per l'iscrizione, i documenti giustificativi e l'esame degli stessi nonché il contenuto dell'iscrizione (cfr. n. 2.2.6). Questa delega consente di rinunciare a prevedere i corrispondenti elenchi nella legge.

L'importanza giuridica e politica delle fattispecie rilevate è modesta.

3312

113

A tal proposito cfr. l'ordinanza sui requisiti professionali dei revisori particolarmente qualificati; RS 221.302.

114 RS 101.

2946

Indice Compendio

2842

1 Parte generale 1.1 Situazione iniziale 1.2 Risultati della procedura preliminare 1.2.1 Elaborazione dell'avamprogetto 1.2.2 Procedura di consultazione 1.2.3 Elaborazione del disegno 1.3 Grandi linee del disegno 1.3.1 La Sagl, una società di capitali di carattere personale 1.3.2 Ammissibilità della costituzione di società unipersonali 1.3.3 Importo massimo e minimo del capitale sociale 1.3.4 Prestazione dei conferimenti 1.3.5 Aumento del capitale sociale 1.3.6 Rinuncia a un disciplinamento dei prestiti dei soci sostitutivi di capitale proprio 1.3.7 Soppressione della responsabilità solidale e sussidiaria dei soci 1.3.8 Quote sociali 1.3.9 Limitazione della trasferibilità delle quote sociali 1.3.10 Obbligo di effettuare versamenti suppletivi o di fornire prestazioni accessorie 1.3.11 Obbligo di fedeltà e divieto di concorrenza 1.3.12 Soppressione dell'obbligo annuale di comunicazione all'ufficio del registro di commercio 1.3.13 Rendiconto 1.3.14 Organizzazione della società; gestione e rappresentanza 1.3.15 Verifica del conto annuale 1.3.16 Recesso ed esclusione 1.3.17 Adeguamento del diritto della società anonima e del diritto della società cooperativa 1.4 Nuove forme di società; interventi parlamentari da togliere di ruolo

2843 2843 2845 2845 2845 2846 2847 2847 2848 2848 2849 2850

2858 2859

2 Parte speciale: Commento alle singole disposizioni 2.1 Diritto della società a garanzia limitata 2.1.1 Capo primo: Disposizioni generali 2.1.1.1 Nozione 2.1.1.2 Capitale sociale 2.1.1.3 Quote sociali 2.1.1.4 Buoni di godimento 2.1.1.5 Soci 2.1.1.6 Statuto 2.1.1.7 Costituzione 2.1.1.8 Iscrizione nel registro di commercio 2.1.1.9 Acquisto della personalità

2861 2861 2861 2861 2863 2863 2864 2864 2864 2867 2870 2870

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2.2

2.3

2.4 2.5

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2.1.1.10 Modifica dello statuto 2.1.1.11 Aumento del capitale sociale 2.1.1.12 Riduzione del capitale sociale 2.1.1.13 Acquisto di quote sociali proprie 2.1.2 Capo secondo: Diritti e obblighi dei soci 2.1.2.1 Quote sociali 2.1.2.2 Prestazione dei conferimenti 2.1.2.3 Responsabilità dei soci 2.1.2.4 Versamenti suppletivi e prestazioni accessorie 2.1.2.5 Dividendi, interessi e tantièmes 2.1.2.6 Quote sociali privilegiate 2.1.2.7 Restituzione di prestazioni 2.1.2.8 Relazione sulla gestione, riserve, pubblicazione dei conti 2.1.2.9 Consegna della relazione sulla gestione 2.1.2.10 Diritto di ottenere ragguagli e di consultare documenti 2.1.2.11 Obbligo di fedeltà e divieto di concorrenza 2.1.3 Capo terzo: Organizzazione della società 2.1.3.1 Assemblea dei soci 2.1.3.2 Gestione e rappresentanza 2.1.3.3 Ufficio di revisione 2.1.3.4 Lacune nell'organizzazione della società 2.1.3.5 Perdita di capitale e indebitamento eccessivo 2.1.4 Capo quarto: Scioglimento e uscita 2.1.4.1 Scioglimento 2.1.4.2 Uscita di soci 2.1.4.3 Liquidazione 2.1.5 Capo quinto: Responsabilità Modifica di altre disposizioni del Codice delle obbligazioni 2.2.1 Diritto della società in nome collettivo 2.2.2 Diritto della società in accomandita 2.2.3 Diritto della società anonima 2.2.4 Diritto della società in accomandita per azioni 2.2.5 Diritto della società cooperativa 2.2.6 Diritto del registro di commercio 2.2.7 Diritto delle ditte Modifica di altre leggi federali 2.3.1 Codice civile 2.3.2 Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento 2.3.3 Legge federale sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio 2.3.4 Legge federale sulle tasse di bollo 2.3.5 Legge federale sull'imposta preventiva Disposizioni transitorie Referendum ed entrata in vigore

2871 2871 2873 2874 2875 2875 2883 2884 2885 2889 2890 2890 2891 2891 2892 2893 2894 2894 2900 2906 2907 2907 2908 2908 2909 2912 2912 2913 2913 2913 2913 2921 2922 2923 2926 2929 2929 2931 2931 2932 2932 2932 2938

3 Conseguenze 3.1 Conseguenze finanziarie e ripercussioni sull'effettivo del personale 3.1.1 Per la Confederazione 3.1.2 Per i Cantoni 3.2 Conseguenze in materia informatica 3.3 Conseguenze economiche 3.3.1 Necessità di un intervento dello Stato 3.3.2 Test di compatibilità PMI 3.3.3 Conseguenze per i diversi attori della vita economica e sociale 3.3.4 Conseguenze per l'economia nel suo complesso 3.3.5 Alternative 3.3.6 Aspetti pratici dell'esecuzione

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4 Programma di legislatura

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5 Rapporto con il diritto europeo

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6 Fondamenti giuridici 6.1 Costituzionalità 6.2 Delega di competenze legislative

2946 2946 2946

Codice delle obbligazioni (diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali) (Disegno)

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