Oggetto 2

Ordinanza dell'Assemblea federale che modifica il decreto federale concernente la legge sulle indennità parlamentari

Progetto

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 24 gennaio 20021; visto il parere del Consiglio federale del 27 febbraio 20022, decreta: I Il decreto federale del 18 marzo 19883 concernente la legge sulle indennità parlamentari è modificato come segue: Titolo Ordinanza dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari Art. 1

Compenso annuo e annualità per spese materiali

1

Il compenso annuo dei parlamentari per i lavori preparatori ammonta a 12 000 franchi.

2 L'annualità per spese materiali derivanti dall'adempimento del mandato parlamentare ammonta a 18 000 franchi.

3 Il compenso e l'annualità sono adeguatamente ridotti se il parlamentare non partecipa ai lavori consiliari e commissionali per un trimestre o più e la sua assenza non è dovuta a malattia o infortunio.

Art. 1a

Collaboratori personali e mandati

1

Il credito annuale a disposizione del parlamentare per l'assunzione di collaboratori personali e l'attribuzione di mandati a terzi ammonta al massimo a 40 000 franchi.

2

La Delegazione amministrativa dell'Assemblea federale emana contratti tipo per l'assunzione dei collaboratori personali e per l'attribuzione di mandati a terzi.

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FF 2002 3570 FF 2002 3591 RS 171.211

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2002-0238

Ordinanza dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari

Art. 3 rubrica, cpv. 1, 2 e 5 secondo periodo Concerne soltanto il testo francese 1

2

e Concerne soltanto il testo francese.

5

... La Delegazione amministrativa dell'Assemblea federale può stabilire indennità più elevate: ...

Art. 4

Indennità per spese di viaggio

1

Quale contributo forfettario a copertura delle spese di viaggio all'interno del Paese il parlamentare riceve: a.

un abbonamento generale di 1a classe delle imprese svizzere di trasporto; oppure

b.

un importo corrispondente al prezzo pagato dalla Confederazione per l'abbonamento generale.

2

Al parlamentare che viaggia con il proprio veicolo a motore sono rimborsate le tasse di parcheggio. La Confederazione copre i danni causati al veicolo durante le trasferte.

3

In casi speciali, la Confederazione può versare ai parlamentari un contributo supplementare a copertura delle spese di viaggio effettive, in particolare per i voli di linea interni da e per Berna. La concessione e l'importo di tale contributo sono decisi dalla Delegazione amministrativa dell'Assemblea federale.

4

La Confederazione procura i biglietti necessari per i viaggi effettuati per partecipare a manifestazioni all'estero. Se il parlamentare organizza il viaggio individualmente, la Confederazione gli rimborsa le seguenti spese: a.

trattandosi di viaggi che possono essere effettuati con un volo di linea: la metà del prezzo pagato dalla Confederazione per un biglietto d'aereo in Business Class;

b.

trattandosi di altri viaggi: il prezzo di un biglietto ferroviario di prima classe a partire dalla frontiera svizzera.

Art. 5

1

Disposizioni comuni per la diaria e per le indennità per il vitto, il pernottamento e le spese di viaggio nonché per l'indennità di percorso

Abrogato

2

Il parlamentare che, senza esserne stato incaricato dall'Ufficio o da una commissione, partecipa, su invito di un'autorità federale, a un congresso o a un'altra manifestazione da questa organizzata, ha diritto a un'indennità per il vitto, il pernottamento e le spese di viaggio nonché all'indennità di percorso, ma non alla diaria.

3 L'indennità per il vitto, il pernottamento e le spese di viaggio non è versata se la Confederazione mette a disposizione mezzi di trasporto nonché vitto e alloggio. Non sono tuttavia conteggiati i pasti offerti occasionalmente dalla Confederazione.

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Ordinanza dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari

Art. 6 rubrica, cpv. 1, 3 e 4 Concerne soltanto il testo francese 1

3

e Concerne soltanto il testo francese.

4

La Delegazione amministrativa dell'Assemblea federale approva le indennità di percorso calcolate dai servizi del Parlamento e decide nei casi particolari.

II La presente ordinanza dell'Assemblea federale entra in vigore lo stesso giorno della modifica del ... della legge federale sulle indennità parlamentari.

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