Legge federale sull'agricoltura

Disegno

(Legge sull'agricoltura, LAgr) Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 29 maggio 20021, decreta: I La legge del 29 aprile 19982 sull'agricoltura è modificata come segue: Sostituzione di espressioni Nel titolo settimo e negli articoli 2, 148, 158, 159, 160, 161, 164, 165 e 173 le espressioni «sostanze ausiliarie dell'agricoltura» e «sostanze ausiliarie» sono sostituite da «mezzi di produzione».

Art. 7 cpv. 2 2

A tale proposito, tiene conto delle esigenze della sicurezza dei prodotti e dell'approvvigionamento del Paese.

Art. 8a (nuovo)

Prezzi indicativi

1

Le organizzazioni dei produttori di singoli prodotti o di gruppi di prodotti o le relative organizzazioni di categoria possono consigliare a livello regionale o nazionale prezzi indicativi che i fornitori e gli acquirenti devono concordare 2

I prezzi indicativi sono fissati in modo differenziato secondo criteri di qualità.

3

Le singole imprese non possono essere obbligate a rispettare i prezzi indicativi.

4

Per i prezzi al consumo non possono essere fissati prezzi indicativi.

Art. 9

Sostegno alle misure di solidarietà

1

Se le misure di solidarietà di cui all'articolo 8 capoverso 1 sono o potrebbero essere pregiudicate dalle imprese che non adottano le misure decise collettivamente, il Consiglio federale può emanare prescrizioni di durata limitata se l'organizzazione:

1 2

FF 2002 4208 RS 910.1

2002-0706

4357

Legge sull'agricoltura

a.

è rappresentativa;

b.

non è attiva nei settori della produzione, della trasformazione o della vendita;

c.

ha deciso le misure di solidarietà a grande maggioranza.

2

Il Consiglio federale può obbligare i non membri di un'organizzazione a contribuire al finanziamento delle misure di solidarietà previste nell'articolo 8 capoverso 1, se le condizioni di cui al capoverso 1 sono adempiute e l'organizzazione riscuote contributi dai suoi membri per finanziarie misure di solidarietà.

3 L'obbligo di contribuzione è di durata limitata. I contributi non possono essere utilizzati per finanziare l'amministrazione dell'organizzazione.

4 I prodotti in vendita diretta non possono essere sottoposti alle prescrizioni di cui al capoverso 1 e i venditori diretti non possono essere assoggettati all'obbligo di contribuzione secondo il capoverso 2.

Art. 11 cpv. 1 e 3 1

La Confederazione può obbligare i Cantoni e le organizzazioni di cui all'articolo 8 a mantenere servizi di assicurazione della qualità.

3 La Confederazione può partecipare al finanziamento dei servizi di assicurazione della qualità.

Art. 16 cpv. 5 e 6 5 Le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche registrate non possono essere registrate quali marchi per prodotti se è adempiuta una fattispecie di cui al capoverso 7.

6 Chi utilizza nomi di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica registrata per prodotti agricoli uguali o analoghi e per i relativi prodotti trasformati deve adempiere l'elenco degli obblighi di cui al capoverso 2 lettera b. Questo obbligo non si applica all'utilizzazione di marchi uguali o analoghi a una denominazione d'origine o a un'indicazione geografica depositata o registrata in buona fede o i cui diritti sono stati acquistati mediante l'uso in buona fede:

a.

prima del 1° gennaio 1996; o

b.

prima che il nome della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica fosse protetto secondo la presente legge o un'altra base legale.

4358

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Titolo prima dell'art. 28

Sezione 1: Campo d'applicazione Art. 28 rubrica e cpv. 2 Abrogata 2

Il Consiglio federale può applicare singole disposizioni, in particolare gli articoli 38 e 44, anche al latte di capra e di pecora.

Art. 29 Abrogato Art. 36 cpv. 1

1

Il produttore deve versare una tassa per il latte messo in commercio che supera il quantitativo di contingente totale spettantegli secondo gli articoli 30, 33 e 34. La tassa ammonta al massimo a 60 centesimi per chilogrammo di latte.

Art. 36a (nuovo) Abolizione del contingentamento lattiero 1

Gli articoli 30-36 rimangono in vigore fino al 30 aprile 2007.

2

Sono esclusi dal contingentamento lattiero: a.

il 1° maggio 2005, i produttori la cui azienda è gestita conformemente alle esigenze dell'agricoltura biologica;

b.

il 1° maggio 2006, i produttori la cui azienda appartiene alla regione di montagna o alla regione di estivazione secondo il catasto di produzione.

3

Il Consiglio federale può escludere dal contingentamento lattiero, il più presto il 1° maggio 2005, i produttori membri di un'organizzazione di cui all'articolo 8 o associati in un'organizzazione insieme a un valorizzatore del latte importante a livello regionale, se: a.

l'organizzazione ha deciso di regolare i quantitativi a livello della produzione di latte;

b.

l'organizzazione ha fissato sanzioni nel caso in cui i quantitativi concordati individualmente siano superati; e

c.

è data la garanzia che l'aumento della produzione di latte non superi l'aumento di fabbisogno per i prodotti fabbricati.

4

Se le condizioni quadro economiche o la situazione internazionale si modificano in modo tale che occorra differire l'abrogazione del contingentamento lattiero, il Consiglio federale può prorogare di due anni al massimo i termini fissati nei capoversi 1-3.

4359

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Art. 38 cpv. 2 2

Il Consiglio federale stabilisce l'ammontare del supplemento e le condizioni.

Art. 39 cpv. 1 1

La Confederazione può versare ai produttori un supplemento per il latte prodotto senza somministrazione di insilati e trasformato in formaggio.

Art. 42 Abrogato Art. 43 cpv. 3 (nuovo)

3

I valorizzatori del latte notificano al servizio cantonale designato dal Consiglio federale i quantitativi concordati con i produttori e la durata dei contratti di acquisto di latte stipulati. Il servizio informa le cerchie interessate sui quantitativi totali concordati.

Titolo prima dell'art. 48

Sezione 2: Bestiame da macello, carne e uova Art. 48 1

Ripartizione dei contingenti doganali

I contingenti doganali per il bestiame da macello e la carne sono messi all'asta.

2 Per determinati prodotti delle voci di tariffa 0206, 0210 e 1602, il Consiglio federale può rinunciare a disciplinare la ripartizione.

Art. 50

Contributi a provvedimenti di sgravio del mercato della carne

La Confederazione può versare contributi per finanziare provvedimenti temporanei di sgravio del mercato in caso di eccedenze stagionali o di eccedenze temporanee di altro tipo sul mercato della carne.

Art. 51 cpv. 1 e 2 1

2

Il Consiglio federale può incaricare organizzazioni private in particolare di: a.

eseguire provvedimenti temporanei di sgravio del mercato in caso di eccedenze stagionali o di eccedenze temporanee di altro tipo sul mercato della carne;

b.

classificare secondo la qualità gli animali macellati.

Le organizzazioni private sono indennizzate per i compiti da esse svolti.

Titolo prima dell'art. 52 Abrogato 4360

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Art. 52

Contributi per sostenere la produzione di uova indigene

La Confederazione può versare contributi per: a.

sostenere la produzione di uova indigene nelle aziende contadine;

b.

finanziare i provvedimenti di valorizzazione a favore delle uova svizzere.

Art. 53 Abrogato Art. 58

Frutta e verdura

1

La Confederazione può prendere provvedimenti per valorizzare la frutta a granelli, la frutta a nocciolo, i loro derivati e l'uva. Può sostenere la valorizzazione mediante il versamento di contributi.

2 Può sostenere i provvedimenti collettivi dei produttori intesi ad adeguare la produzione di frutta e verdura alle esigenze dei mercati mediante il versamento di contributi. I contributi sono versati al più tardi fino alla fine del 2011.

Art. 63 cpv. 3 (nuovo) 3

L'articolo 16 capoverso 6 è applicabile per analogia alle denominazioni d'origine, alle denominazioni d'origine controllate e alle indicazioni di provenienza.

Art. 64

Classificazione

1

Il Consiglio federale classifica le partite d'uva in categorie secondo il tenore naturale in zucchero e la resa per unità di superficie.

2 Può stabilire, per categoria, i tenori minimi in zucchero e la resa massima per unità di superficie.

3

I Cantoni possono stabilire tenori minimi in zucchero superiori e rese massime per unità di superficie inferiori.

Art. 66

Contributi di riconversione

La Confederazione può sostenere interventi di riconversione nella viticoltura mediante il versamento di contributi. I contributi di riconversione sono versati al più tardi fino alla fine del 2011.

Art. 70 cpv. 1, 3, 5 e 6 1 La Confederazione versa pagamenti diretti generali, contributi ecologici e contributi etologici ai gestori di aziende contadine che coltivano il suolo, a condizione che sia fornita la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate.

3

La Confederazione promuove mediante pagamenti diretti ecologici: a.

le forme di produzione particolarmente in sintonia con la natura e rispettose dell'ambiente (contributi ecologici); 4361

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b.

le forme di produzione particolarmente rispettose della vita animale (contributi etologici);

c.

lo sfruttamento sostenibile di aziende e pascoli d'estivazione (contributi d'estivazione).

5 Il Consiglio federale determina, per il versamento di pagamenti diretti generali, di contributi ecologici e di contributi etologici:

a.

il volume minimo di lavoro in unità standard di manodopera nell'azienda gestita;

b.

un limite d'età;

c.

valori limite per la somma dei contributi per unità standard di manodopera.

6

Per i pagamenti diretti generali, i contributi ecologici e i contributi etologici, il Consiglio federale può: a.

graduare i pagamenti diretti secondo le difficoltà di produzione;

b.

versare i pagamenti diretti per superfici nella zona economica estera secondo l'articolo 28 della legge del 1° ottobre 19253 sulle dogane;

c.

vincolare a oneri il versamento dei contributi.

Art. 76 cpv. 1 e 5 primo periodo 1

La Confederazione promuove mediante contributi ecologici l'applicazione e la diffusione di forme di produzione particolarmente in sintonia con la natura e rispettose dell'ambiente.

5 Stabilisce i contributi in modo tale che sia economicamente redditizio fornire la speciale prestazione ecologica. ...

Art. 76a (nuovo) Contributi etologici 1

La Confederazione promuove mediante contributi etologici l'applicazione e la diffusione di forme di produzione particolarmente rispettose della vita animale.

2 Stabilisce i contributi in modo tale che sia economicamente redditizio fornire la speciale prestazione etologica. Al riguardo tiene conto del maggiore ricavo ottenibile sul mercato.

Art. 77 cpv. 2 lett. b e 3 2

Il Consiglio federale stabilisce: b.

3

3

il contributo per unità di bestiame grosso estivato e per categoria di animali o secondo il carico usuale;

Abrogato

RS 631.0

4362

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Titolo prima dell'art. 78 (nuovo)

Titolo quarto: Misure sociali collaterali Capitolo 1: Aiuti per la conduzione aziendale Art. 79 cpv. 3 (nuovo) 3 Se il mutuo è garantito da un diritto di pegno immobiliare, la decisione dell'autorità che accorda il mutuo può tener luogo dell'atto pubblico relativo al contratto di pegno.

Art. 80 cpv. 1 lett. a e 2 1 I mutui a titolo d'aiuto per la conduzione aziendale sono di regola accordati se sono adempiute le seguenti condizioni:

a.

l'azienda, eventualmente con il concorso di un'attività non agricola, consente una sopravvivenza a lungo termine e richiede per la sua gestione un adeguato volume di lavoro, ma almeno un'unità standard di manodopera;

2

Per garantire la gestione o una sufficiente densità di insediamento, il Consiglio federale può fissare per le aziende nella regione di montagna e in quella collinare un volume di lavoro inferiore rispetto a quello di cui al capoverso 1 lettera a.

Titolo prima dell'art. 86a (nuovo)

Capitolo 2: Aiuti per la riqualificazione Art. 86a (nuovo) 1 La Confederazione può accordare a persone indipendenti attive nell'agricoltura o ai loro coniugi aiuti per la riqualificazione in professioni non agricole.

2

La concessione di un aiuto presuppone la cessazione dell'attività di gestione dell'azienda. Il Consiglio federale può stabilire altre condizioni e oneri.

3

Gli aiuti per la riqualificazione sono versati al più tardi fino alla fine del 2011.

Art. 87 cpv. 2 2 I provvedimenti sono realizzati in modo da non influire sulla concorrenza con le imprese artigianali direttamente interessate presenti nell'immediato raggio d'attività.

Art. 89 cpv. 1 lett. a e 2 1

I provvedimenti presi da singole aziende sono sostenuti se sono adempiute le seguenti condizioni: a.

l'azienda, eventualmente con il concorso di un'attività non agricola, consente una sopravvivenza a lungo termine e richiede per la sua gestione un adeguato volume di lavoro, ma almeno un'unità standard di manodopera; 4363

Legge sull'agricoltura

2

Per garantire la gestione o una sufficiente densità di insediamento, il Consiglio federale può fissare per le aziende nella regione di montagna e in quella collinare un volume di lavoro inferiore rispetto a quello di cui al capoverso 1 lettera a.

Art. 93 cpv. 2 Abrogato Art. 94 cpv. 2 lett. c 2

Per edifici agricoli s'intendono: c.

gli edifici collettivi nella regione di montagna costruiti dai produttori per la lavorazione, l'immagazzinamento e lo smercio dei prodotti della regione.

Art. 95 cpv. 4 (nuovo) 4

Essa può accordare contributi forfettari per il ripristino periodico di opere di bonifica fondiaria.

Art. 105 cpv. 4 (nuovo) 4 Se il mutuo è garantito da un diritto di pegno immobiliare, la decisione dell'autorità che accorda il mutuo può tener luogo dell'atto pubblico relativo al contratto di pegno.

Art. 106 cpv. 1 lett. c (nuova), 2 lett. d (nuova) e 5 1 I proprietari che gestiscono essi stessi la loro azienda agricola o la gestiranno essi stessi dopo l'investimento ricevono crediti d'investimento:

c.

2

per provvedimenti di diversificazione dell'attività nel settore agricolo e nei settori affini, allo scopo di creare ulteriori possibilità di reddito.

Gli affittuari ricevono crediti d'investimento: d.

per provvedimenti di diversificazione dell'attività nel settore agricolo e nei settori affini, allo scopo di creare ulteriori possibilità di reddito, sempre che siano adempiute le condizioni di cui alla lettera c.

5

Il Consiglio federale può stabilire condizioni e oneri nonché prevedere deroghe alla gestione diretta e alla concessione forfettaria di crediti d'investimento.

Art. 107 cpv. 1 lett. b e c (nuova) nonché 2 1

I crediti d'investimento sono accordati segnatamente per: b.

la costruzione o l'acquisto in comune di edifici, attrezzature e macchine da parte di produttori intenzionati a razionalizzare l'azienda o a facilitare la lavorazione, l'immagazzinamento e lo smercio dei prodotti della regione;

c.

la costituzione di organizzazioni contadine di solidarietà nell'ambito della produzione conforme al mercato e della conduzione aziendale.

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Legge sull'agricoltura

2

Per rilevanti progetti nella regione di montagna, possono essere accordati crediti d'investimento anche sotto forma di crediti di costruzione.

Art. 138 1 Nell'ambito dei crediti stanziati, la Confederazione promuove la consulenza versando aiuti finanziari. Al riguardo, può promuovere in particolar modo la consulenza nelle regioni di montagna.

2

Gli aiuti finanziari sono versati in base alle prestazioni fornite dai servizi e dalle centrali di consulenza.

3 Il Consiglio federale stabilisce quali prestazioni danno diritto all'aiuto finanziario.

Fissa l'ammontare dell'aiuto finanziario secondo la categoria della prestazione e il settore d'attività.

Art. 139 Abrogato Art. 148 cpv. 2 (nuovo) 2

Ciò facendo, rispetta le esigenze della sicurezza dei prodotti.

Titolo prima dell'art. 148a (nuovo)

Capitolo 1: Misure preventive Art. 148a (nuovo) 1

Possono essere adottate misure preventive se sembra verosimile che il mezzo di produzione o il materiale vegetale possa veicolare organismi nocivi particolarmente pericolosi, possa avere un effetto collaterale inaccettabile per la salute delle persone, degli animali e dei vegetali o per l'ambiente e la probabilità che tale rischio si verifichi è ritenuta elevata o le conseguenze che ne derivano sono di vasta portata, ma le informazioni scientifiche sono insufficienti per valutare in modo approfondito i rischi relativi a tale mezzo di produzione o materiale vegetale.

2

Le misure preventive sono esaminate ed adeguate in base alle nuove conoscenze scientifiche entro un congruo termine.

3

Quali misure preventive, il Consiglio federale può in particolare: a.

limitare, vincolare a condizioni o vietare l'importazione, l'immissione in commercio e l'utilizzazione di mezzi di produzione;

b.

limitare, vincolare a condizioni o vietare l'importazione e l'immissione in commercio di materiale vegetale e oggetti che possono veicolare organismi nocivi particolarmente pericolosi.

4365

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Titolo prima dell'art. 149

Capitolo 2: Protezione dei vegetali Sezione 1: Principi Art. 156 cpv. 2 2

L'indennità è fissata definitivamente secondo una procedura quanto più semplice possibile e gratuita per il danneggiato: a.

dall'Ufficio federale, se si tratta di provvedimenti presi al confine o di provvedimenti ordinati dall'Ufficio federale all'interno del Paese;

b.

dalla competente autorità amministrativa cantonale, se si tratta di altri provvedimenti presi all'interno del Paese.

Art. 157 1

Contributi

La Confederazione può incaricare organizzazioni private di eseguire i controlli.

2

Le organizzazioni private sono indennizzate per i compiti di controllo da esse svolti.

Titolo prima dell'art. 158

Capitolo 3: Mezzi di produzione Art. 159a (nuovo)

Prescrizioni sull'utilizzazione

Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sull'utilizzazione di mezzi di produzione. Può in particolare limitare o vietare l'utilizzazione di mezzi di produzione.

Art. 160 cpv. 2 e 6 2

Può sottoporre all'obbligo d'omologazione: a.

l'importazione e l'immissione in commercio di mezzi di produzione, nonché gli importatori e i responsabili della commercializzazione;

b.

i produttori di alimenti per animali e di materiale vegetale di moltiplicazione;

c.

i produttori di altri mezzi di produzione, sempre che il controllo del loro procedimento di fabbricazione fornisca un contributo essenziale affinché detti mezzi di produzione adempiano le esigenze per l'immissione in commercio.

6 Le omologazioni o la loro revoca, i rapporti d'esame e i certificati di conformità esteri che adempiono esigenze equivalenti sono riconosciuti per quanto le condizioni agronomiche e ambientali concernenti l'impiego di mezzi di produzione siano paragonabili. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.

4366

Legge sull'agricoltura

Art. 166 cpv. 2 2

Le decisioni prese in applicazione della presente legge e delle relative disposizioni d'esecuzione dagli uffici federali, dai dipartimenti e dai Cantoni in ultima istanza possono essere impugnate dinanzi alla Commissione di ricorso del DFE; fanno eccezione le decisioni cantonali sui miglioramenti strutturali sostenuti mediante contributi.

Art. 169 lett. g Concerne solo il testo francese Art. 173 cpv. 1 lett. f 1

Per quanto un'altra disposizione non commini una pena più severa, è punito con l'arresto o con la multa sino a 40 000 franchi chiunque intenzionalmente: f.

impianta vigneti senza autorizzazione, non osserva le disposizioni sulla classificazione o non ottempera ai suoi obblighi nel commercio del vino.

Art. 175 cpv. 2 2

Chi viola le prescrizioni concernenti le importazioni, le esportazioni e il transito è perseguito e punito in base alla legislazione in materia doganale. Nei casi di infrazione di esigua gravità nella gestione dei contingenti d'importazione di prodotti agricoli si può prescindere dal perseguimento penale.

Art. 177a (nuovo) Trattati internazionali

1

Il Consiglio federale ha la facoltà di concludere trattati internazionali in ambito agricolo. Sono fatti salvi gli Accordi sul commercio di prodotti agricoli.

2 L'Ufficio federale può, d'intesa con gli altri uffici e servizi federali interessati, concludere con autorità estere preposte all'agricoltura, istituti di ricerca di diritto pubblico o organizzazioni internazionali trattati di carattere tecnico concernenti in particolare:

a.

il riconoscimento di organismi d'esame, di valutazione della conformità, di accreditamento, di registrazione e d'omologazione in ambito agricolo;

b.

il riconoscimento dei rapporti di esame, delle valutazioni della conformità e delle omologazioni nell'ambito della protezione dei vegetali e dei mezzi di produzione, nonché dei metodi di produzione;

c.

la cooperazione tecnica e lo scambio di informazioni nell'ambito della protezione dei vegetali, nonché l'omologazione e l'immissione in commercio di mezzi di produzione;

d.

le condizioni e gli oneri per la consegna o il ritiro di risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura da banche di geni controllate dallo stato;

e.

il riconoscimento di denominazioni d'origine in ambito agricolo;

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Legge sull'agricoltura

f.

i pagamenti diretti, i provvedimenti di sostegno del mercato e i contributi di valorizzazione nelle enclave e nel Principato del Liechtenstein che sono in relazione con l'applicazione della legge sull'agricoltura e delle prescrizioni rilevanti per l'agricoltura della legge sulle epizoozie, della legge sulla protezione degli animali, della legge sulla protezione delle acque, della legge sulla protezione dell'ambiente o della legge sulla protezione della natura e del paesaggio;

g.

i progetti nell'ambito della ricerca agraria internazionale.

Art. 181 cpv. 1 1 Gli organi d'esecuzione della presente legge ordinano le misure di controllo e i rilevamenti necessari all'esecuzione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o delle decisioni su di esse fondate. Se l'attività di controllo riguarda nello stesso tempo anche l'esecuzione di altre leggi federali, essi la esercitano in comune e di concerto con gli organi di controllo competenti.

Art. 182

Perseguimento di infrazioni

1

Il Consiglio federale coordina l'esecuzione della legge del 9 ottobre 19924 sulle derrate alimentari, della legge del 1° ottobre 19255 sulle dogane e della presente legge; può inoltre obbligare l'Amministrazione federale delle contribuzioni a fornire informazioni.

2

Il coordinamento riguarda in particolare l'accertamento di infrazioni in materia di: a.

designazioni protette di prodotti agricoli;

b.

importazione, transito ed esportazione di prodotti agricoli;

c.

dichiarazione della provenienza e del metodo di produzione.

Art. 187b (nuovo) Disposizioni transitorie relative alla modifica del ...

1

I contingenti doganali secondo l'articolo 48 capoverso 1 sono venduti all'asta nella misura del 33 per cento per l'anno di contingentamento 2005 e del 66 per cento per l'anno di contingentamento 2006. Nell'anno di contingentamento 2005 il 67 per cento e nell'anno di contingentamento 2006 il 34 per cento sono assegnati secondo il diritto anteriore.

2

Il Consiglio federale può fino alla fine del 2006 incaricare le organizzazioni private di:

4 5

a.

sorvegliare l'andamento del mercato sui mercati pubblici e nei macelli;

b.

classificare secondo la qualità gli animali vivi.

RS 817.0 RS 631.0

4368

Legge sull'agricoltura

II 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

3433

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