Legge federale sull'imposizione del tabacco

Disegno

Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 20 febbraio 20021, decreta: I La legge federale del 21 marzo 19692 sull'imposizione del tabacco è modificata come segue: Preambolo visti gli articoli 31bis, 32 e 41bis capoverso 1 lettera c e capoversi 2 e 3 della Costituzione federale3, Art. 11 cpv. 2 lett. b 2

Il Consiglio federale può: b.

aumentare del 50 per cento al massimo le aliquote d'imposta in vigore all'atto della modificazione del ... 2002 di questa legge per cofinanziare i contributi della Confederazione all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità e alle prestazioni complementari della medesima;

II L'allegato IV è sostituito dalla versione qui acclusa.

III 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

1 2 3

FF 2002 2453 RS 641.31 Queste disposizioni corrispondono agli art. 95 cpv. 1, 131 cpv. 1 lett. a, 134 e 164 cpv. 1 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

2466

2001-2597

Imposizione del tabacco. LF

Allegato IV

Tariffa d'imposta per le sigarette e la carta da sigarette L'imposta ammonta: ­

per le sigarette a 6,656 centesimi il pezzo e al 25 per cento del prezzo al minuto, almeno a 11,781 centesimi il pezzo;

­

per la carta da sigarette a 0,9 centesimi il pezzo.

Osservazioni 1.

La competenza di cui dispone il Consiglio federale giusta l'articolo 11 lettera b di aumentare del 50 per cento le aliquote d'imposta si riferisce all'imposta stabilita per pezzo e all'imposta minima per pezzo, ma non alla parte d'imposta stabilita in funzione del prezzo di vendita al minuto.

2.

L'aliquota d'imposta globale per 1000 pezzi risultante dall'elemento specifico relativo al numero di pezzi e dall'elemento proporzionale relativo al prezzo di vendita al minuto dev'essere arrotondato ai 5 centesimi per eccesso. Le frazioni di centesimo non contano.

3283

2467