Legge federale concernente la perequazione finanziaria

Disegno

(LPF) del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 47, 48, 50 e 135 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 14 novembre 20012, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1

Oggetto

La presente legge disciplina: a.

la perequazione delle risorse da parte dei Cantoni finanziariamente forti e da parte della Confederazione a favore dei Cantoni finanziariamente deboli;

b.

la perequazione dell'aggravio geo-topografico e sociodemografico da parte della Confederazione;

c.

la collaborazione intercantonale con perequazione degli oneri.

Art. 2

Obiettivi

La perequazione finanziaria intende:

1 2

a.

rafforzare l'autonomia finanziaria dei Cantoni;

b.

ridurre le disparità tra i Cantoni per quanto riguarda la capacità finanziaria e il carico fiscale;

c.

mantenere la concorrenzialità fiscale dei Cantoni;

d.

garantire ai Cantoni una dotazione minima di risorse finanziarie;

e.

compensare gli oneri finanziari eccessivi dei Cantoni dovuti alle loro condizioni geo-topografiche o sociodemografiche;

f.

garantire un'adeguata perequazione intercantonale degli oneri.

RS 101 FF 2002 2065

2326

2001-2239

Perequazione finanziaria. LF

Sezione 2: Perequazione delle risorse da parte di Confederazione e Cantoni Art. 3

Potenziale di risorse

1

Il potenziale di risorse di un Cantone è costituito dal valore delle risorse utilizzabili fiscalmente per abitante.

2

Esso è calcolato sulla base: a.

del reddito imponibile delle persone fisiche conformemente alla legge federale del 14 dicembre 19903 sull'imposta federale diretta;

b.

della sostanza delle persone fisiche;

c.

degli utili imponibili delle persone giuridiche conformemente alla legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta.

3

Il Consiglio federale stabilisce una deduzione unitaria (parte non computabile) dal reddito. Per la sostanza, ne considera solo la crescita e per gli utili tiene conto dell'imposizione ridotta delle società privilegiate fiscalmente.

4

Calcola annualmente, in collaborazione con i Cantoni, il potenziale di risorse di ogni Cantone in base alle cifre degli ultimi tre anni disponibili.

5 I Cantoni il cui potenziale di risorse è superiore alla media svizzera sono considerati finanziariamente forti. I Cantoni il cui potenziale di risorse è inferiore alla media svizzera sono considerati finanziariamente deboli.

Art. 4

Finanziamento della perequazione delle risorse

1

I Cantoni finanziariamente forti e la Confederazione mettono a disposizione i mezzi per la perequazione delle risorse.

2

La prestazione globale annua dei Cantoni finanziariamente forti alla perequazione delle risorse ammonta ad almeno due terzi della prestazione della Confederazione, ma non deve superarla.

Art. 5

Determinazione dei mezzi per la perequazione delle risorse

1

L'Assemblea federale determina, mediante un decreto federale sottoposto al referendum, il contributo di base per quattro anni dei Cantoni finanziariamente forti e quello della Confederazione alla perequazione delle risorse. Tiene conto al riguardo dei risultati del rapporto sull'efficacia e si attiene all'obiettivo di mantenere nei Cantoni aliquote fiscali concorrenziali a livello internazionale.

2

Per il secondo, terzo e quarto anno il Consiglio federale adegua il contributo di base dei Cantoni finanziariamente forti all'evoluzione del potenziale di risorse di questi Cantoni e il contributo di base della Confederazione all'evoluzione del potenziale di risorse di tutti i Cantoni.

3

RS 642.11

2327

Perequazione finanziaria. LF

3 I Cantoni finanziariamente forti versano per abitante una percentuale unitaria della differenza tra le loro risorse determinanti e la media svizzera.

Art. 6

Ripartizione dei mezzi della perequazione delle risorse

1

Il Consiglio federale stabilisce annualmente la ripartizione dei mezzi ai Cantoni finanziariamente deboli in base al potenziale di risorse e al numero di abitanti. Favorisce in misura superiore alla media i Cantoni particolarmente deboli.

2

I mezzi sono versati liberi da vincoli ai Cantoni.

3

Insieme con le prestazioni derivanti dalla perequazione delle risorse, le risorse proprie determinanti di ogni Cantone devono se possibile raggiungere, per abitante, se possibile almeno l'85 per cento della media svizzera.

Sezione 3: Perequazione degli oneri da parte della Confederazione Art. 7

Perequazione dell'aggravio geo-topografico

1

La Confederazione accorda una perequazione ai Cantoni gravati eccessivamente a causa della loro situazione geo-topografica.

2

Le caratteristiche di un aggravio elevato sono in particolare: a.

percentuali superiori alla media di insediamenti ad alta quota e di superfici produttive;

b.

strutture d'insediamento disperse e bassa densità di popolazione.

Art. 8

Perequazione dell'aggravio sociodemografico

1

La Confederazione accorda una perequazione ai Cantoni gravati eccessivamente a causa della loro situazione sociodemografica.

2 Le caratteristiche di un aggravio elevato sono in particolare percentuali superiori alla media di:

3

a.

persone che vivono in povertà;

b.

anziani;

c.

adolescenti in formazione;

d.

disoccupati;

e.

tossicodipendenti;

f.

stranieri che necessitano di un sostegno d'integrazione.

È inoltre tenuto conto dell'aggravio di città e agglomerati.

2328

Perequazione finanziaria. LF

Art. 9

Determinazione e ripartizione dei mezzi

1

L'Assemblea federale determina, mediante un decreto federale sottoposto al referendum, il contributo di base per quattro anni destinato alla perequazione dell'aggravio geo-topografico e sociodemografico. Tiene conto al riguardo dei risultati del rapporto sull'efficacia.

2

Per il secondo, terzo e quarto anno il Consiglio federale adegua i mezzi al rincaro.

3

Stabilisce i criteri di ripartizione dei mezzi dopo aver sentito i Cantoni.

4

I mezzi sono versati liberi da vincoli ai Cantoni.

Sezione 4: Collaborazione intercantonale con perequazione degli oneri Art. 10

Obiettivi

I Cantoni prevedono una collaborazione con perequazione degli oneri al fine di: a.

garantire un'offerta minima di prestazioni pubbliche;

b.

adempire in modo economicamente razionale compiti cantonali in comune con altri Cantoni;

c.

compensare adeguatamente i costi dei servizi forniti a più Cantoni garantendo ai Cantoni interessati una partecipazione adeguata alle decisioni e all'attuazione.

Art. 11

Convenzione quadro intercantonale

Per la collaborazione intercantonale con perequazione degli oneri i Cantoni elaborano una convenzione quadro intercantonale. Essa stabilisce in particolare: a.

i principi della collaborazione intercantonale;

b.

i principi della perequazione degli oneri;

c.

gli organi competenti;

d.

la procedura di adesione e di denuncia;

e.

la procedura di composizione intercantonale delle controversie applicabile a tutte le controversie concernenti la collaborazione intercantonale con perequazione degli oneri;

f.

in che misura i principi della collaborazione intercantonale e della perequazione degli oneri devono essere osservati nei rapporti interni tra i Cantoni e i loro Comuni.

Art. 12

Obbligo di collaborare

1

Il Consiglio federale può obbligare i Cantoni alla collaborazione con perequazione degli oneri nei seguenti settori:

2329

Perequazione finanziaria. LF

a.

esecuzione delle pene e delle misure;

b.

università cantonali;

c.

scuole universitarie professionali;

d.

istituzioni culturali d'importanza sovrarregionale;

e.

smaltimento dei rifiuti;

f.

depurazione delle acque;

g.

trasporti pubblici negli agglomerati;

h.

medicina di punta e cliniche specializzate;

i.

istituzioni per l'integrazione e l'assistenza agli invalidi.

2

L'obbligo è imposto sotto forma di conferimento del carattere obbligatorio generale (art. 13) o di obbligo di partecipazione (art. 14).

3

I Cantoni disciplinano la loro collaborazione in trattati intercantonali.

Art. 13 1

2

Conferimento del carattere obbligatorio generale

Il Consiglio federale può conferire il carattere obbligatorio generale: a.

su richiesta di almeno 21 Cantoni: alla convenzione quadro intercantonale;

b.

su richiesta di almeno 18 Cantoni: a un trattato intercantonale nei settori di cui all'articolo 12.

Prima di decidere sente i Cantoni interessati.

3

I Cantoni obbligati a partecipare in virtù del conferimento del carattere obbligatorio generale assumono gli stessi diritti e doveri degli altri partecipanti.

4

Il carattere obbligatorio generale può essere conferito per 25 anni al massimo.

5

Il Consiglio federale può revocare il carattere obbligatorio generale se non se ne giustifica più il mantenimento in base alle circostanze, in particolare se: a.

almeno sei Cantoni chiedono la revoca del carattere obbligatorio generale della convenzione quadro;

b.

almeno nove Cantoni chiedono la revoca del carattere obbligatorio generale di un trattato intercantonale.

6

I Cantoni possono chiedere di revocare il carattere obbligatorio generale al più presto cinque anni dopo il suo conferimento.

Art. 14

Obbligo di partecipazione

1

Il Consiglio federale può obbligare uno o più Cantoni a partecipare, su richiesta di almeno la metà dei Cantoni che partecipano a un trattato intercantonale o che hanno negoziato un progetto di trattato.

2

Prima di decidere sente i Cantoni interessati.

3

I Cantoni obbligati a partecipare assumono gli stessi diritti e doveri degli altri partecipanti.

2330

Perequazione finanziaria. LF

4

L'obbligo di partecipazione può essere ordinato per 25 anni al massimo.

5

Il Consiglio federale può revocare l'obbligo di partecipazione se non se ne giustifica più il mantenimento in base alle circostanze, in particolare se almeno la metà dei Cantoni che partecipano a un trattato intercantonale ne chiedono la revoca.

6

I Cantoni possono chiedere di revocare l'obbligo di partecipazione al più presto dopo cinque anni.

Art. 15

Protezione giuridica

1

I Cantoni designano autorità giudiziarie che decidono in qualità di autorità cantonali o intercantonali di ultima istanza su ricorsi contro decisioni degli organi intercantonali.

2

Se un Cantone viola un trattato o decisioni vincolanti di un organo intercantonale, ogni Cantone o l'intercantonale interessato può intentare un'azione al Tribunale federale per quanto la procedura intercantonale di composizione delle controversie non abbia portato a un accordo.

Art. 16

Applicabilità diretta

Se un Cantone non attua o non attua tempestivamente un trattato o una decisione vincolante di un organo intercantonale, i cittadini interessati possono far valere diritti derivanti da questo trattato o da questa decisione per quanto le relative disposizioni siano sufficientemente precise e chiare dal profilo materiale. Il Cantone risponde del danno che ne risulta.

Sezione 5: Rapporto sull'efficacia Art. 17

Rapporto sull'efficacia

1

Ogni quattro anni il Consiglio federale presenta all'Assemblea federale un rapporto sull'esecuzione e sull'efficacia della presente legge.

2

Il rapporto fornisce indicazioni sul raggiungimento degli obiettivi della perequazione finanziaria nel periodo trascorso e illustra i possibili provvedimenti per il periodo successivo.

3

Gli effetti della collaborazione intercantonale con perequazione degli oneri sono illustrati separatamente.

Sezione 6: Disposizioni transitorie Art. 18

Compensazione dei casi di rigore

1

La Confederazione e i Cantoni mettono a disposizione i mezzi finanziari per compensare i casi di rigore risultanti dal passaggio al nuovo sistema di perequazione finanziaria.

2331

Perequazione finanziaria. LF

2 La Confederazione finanzia la compensazione dei casi di rigore per due terzi, i Cantoni per un terzo.

3 L'Assemblea federale stabilisce mediante un decreto federale sottoposto al referendum:

a.

il contributo della Confederazione;

b.

il contributo di ogni Cantone in base al numero dei suoi abitanti.

4 L'Assemblea federale decide mediante un decreto federale sottoposto al referendum in merito all'abrogazione della compensazione dei casi di rigore se il suo mantenimento non risulta più necessario visti i risultati del rapporto sull'efficacia.

5 Il Consiglio federale disciplina la ripartizione dei mezzi tra i Cantoni in base al loro potenziale di risorse e ai risultati del bilancio finanziario del passaggio al nuovo sistema di perequazione finanziaria. Sente previamente i Cantoni.

6 Un Cantone perde il diritto alla compensazione dei casi di rigore se il suo potenziale di risorse sale sopra la media svizzera.

7

I mezzi sono versati liberi da vincoli ai Cantoni.

8

Nell'esame del raggiungimento dell'obiettivo della dotazione minima conformemente all'articolo 6 capoverso 3 sono considerate anche le prestazioni della compensazione dei casi di rigore.

Art. 19

Diritto ai sussidi

Nella misura in cui la nuova perequazione prevede uno sgravio finanziario della Confederazione, vale quanto segue: a.

le domande di aiuti finanziari e di indennità inoltrate dopo l'entrata in vigore della presente disposizione ma prima dell'entrata in vigore della nuova perequazione finanziaria nel relativo settore di sussidio sono valutate secondo il diritto vigente al momento dell'assegnazione;

b.

i sussidi assegnati formalmente dalla Confederazione prima dell'entrata in vigore della nuova perequazione finanziaria per progetti avviati solo dopo la sua entrata in vigore sono dovuti solo se il conto finale del progetto realizzato è presentato entro tre anni dall'entrata in vigore.

Sezione 7: Disposizioni finali Art. 20

Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione. Sente dapprima i Cantoni.

2332

Perequazione finanziaria. LF

Art. 21

Diritto previgente: abrogazione

La legge federale del 19 giugno 19594 concernente la perequazione finanziaria tra i Cantoni è abrogata.

Art. 22

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

4

RU 1959 953, 1974 139 1476, 1980 1791, 1985 1945

2333

Convenzione quadro intercantonale (CQI) del

A. Disposizioni generali Art. 1

Scopo della convenzione quadro

La presente convenzione quadro fissa i principi e le procedure della collaborazione intercantonale con perequazione degli oneri.

Art. 2

Obiettivi della collaborazione intercantonale con perequazione degli oneri

1 La collaborazione intercantonale mira a un adempimento dei compiti economicamente razionale e adeguato ai bisogni.

2

La collaborazione intercantonale con perequazione degli oneri è impostata in modo che i beneficiari coincidano il più possibile con i responsabili dei costi e delle decisioni.

Art. 3

Campo di applicazione

1

La convenzione quadro costituisce la base dei trattati di collaborazione intercantonali nei settori di cui all'articolo 12 della legge federale del ...5 concernente la perequazione finanziaria tra i Cantoni (LPF).

2 I particolari sono disciplinati dai trattati intercantonali nei rispettivi settori specifici.

Art. 4

Forme di collaborazione intercantonale con perequazione degli oneri

La convenzione quadro disciplina le seguenti forme di collaborazione intercantonale: a.

organizzazioni e istituzioni comuni (enti responsabili comuni);

b.

acquisizione di prestazioni mediante pagamenti compensativi o scambio di prestazioni pubbliche.

Art. 5

Commissione intercantonale permanente dei trattati (CIT)

1

I Cantoni istituiscono una Commissione intercantonale permanente dei trattati.

Quest'ultima è a disposizione dei Cantoni nell'ambito della composizione delle controversie.

2

5

La CIT si attiva su richiesta di un Cantone in base agli articoli 26-30.

RS ... ; RU ... (FF 2002 2326)

2334

Convenzione quadro intercantonale

Art. 6

Collaborazione intercantonale con perequazione degli oneri

1

I Cantoni si impegnano a osservare i principi della collaborazione intercantonale con perequazione degli oneri per analogia anche negli affari interni.

2

Ogni quattro anni, i Cantoni fanno rapporto sullo stato attuale dell'applicazione dei principi della collaborazione intercantonale con perequazione degli oneri negli affari cantonali interni alla Conferenza dei governi cantonali (CdC). Quest'ultima pubblica un rendiconto.

Art. 7

Parere dei parlamenti cantonali

1

I governi cantonali sono tenuti a informare tempestivamente ed esaustivamente i parlamenti cantonali sugli accordi esistenti o previsti nell'ambito della collaborazione intercantonale con perequazione degli oneri.

2

Per il rimanente, spetta al diritto cantonale disciplinare i diritti di partecipazione dei parlamenti nell'ambito della collaborazione intercantonale con perequazione degli oneri.

B. Basi per la determinazione delle indennità Art. 8

Introduzione di conteggi dei costi e delle prestazioni

1

Quale base per la determinazione delle indennità, i Cantoni elaborano conteggi dei costi e delle prestazioni trasparenti e giustificabili.

2

I Cantoni che partecipano a un trattato elaborano insieme i requisiti che devono soddisfare i conteggi dei costi e delle prestazioni.

Art. 9

Bilancio costi-utilità

1

Prima di iniziare i negoziati, i partecipanti illustrano le prestazioni e i vantaggi di cui approfitteranno e gli effetti a loro svantaggio. I fornitori delle prestazioni giustificano i costi risultanti.

2

I Cantoni che traggono profitto in maniera rilevante dalle prestazioni di altri Cantoni devono tenere a disposizione la necessaria documentazione.

C. Principi applicabili alle indennità Art. 10

Indennità per prestazioni ricevute da altri Cantoni

1

Prestazioni connesse con notevoli costi, che i beneficiari extracantonali non si assumono, sono indennizzate mediante pagamenti compensativi dei Cantoni.

2 L'indennità per prestazioni ricevute è determinata di regola in funzione delle prestazioni e dei risultati.

2335

Convenzione quadro intercantonale

3

La determinazione delle indennità e degli altri contenuti contrattuali è in linea di massima di competenza delle parti contraenti. Se i fornitori di prestazioni sono Comuni, a questi ultimi dev'essere accordato il diritto di essere sentiti e consultati.

Art. 11

Criteri per la partecipazione ai costi

1

La base per determinare la partecipazione finanziaria è rappresentata dai costi globali medi (spese d'esercizio e d'infrastruttura).

2

La partecipazione ai costi è fissata in funzione dell'utilizzazione effettiva delle prestazioni.

3

Ai fini della determinazione dell'indennità si tiene inoltre conto dei seguenti criteri: a.

diritto concesso o richiesto di essere consultati;

b.

accesso accordato all'offerta di prestazioni;

c.

vantaggio notevole legato all'ubicazione o beneficio importante legato alla migrazione di diplomati per il Cantone fornitore;

d.

svantaggio notevole legato all'ubicazione del Cantone fornitore;

e.

trasparenza dei giustificativi dei costi;

f.

economicità della produzione della prestazione.

Art. 12

Indennità ai fornitori effettivi delle prestazioni

1

I Cantoni si impegnano a versare le indennità ai fornitori effettivi delle prestazioni sempre che questi ultimi ne sopportino i costi.

2 Si può prevedere in un trattato intercantonale che i Comuni o le organizzazioni di cui sono responsabili abbiano un diritto diretto alle indennità.

D. Organizzazioni e istituzioni comuni Art. 13

Consultazione dei Cantoni responsabili

1

I Cantoni che fanno parte di enti responsabili comuni dispongono in linea di massima di un diritto paritetico di essere consultati. Esso può essere ponderato eccezionalmente in funzione della partecipazione finanziaria.

2 Il diritto di essere consultati è integrale e si estende a tutti i settori relativi alla produzione della prestazione.

Art. 14

Parità di trattamento nell'accesso alle prestazioni

Gli abitanti dei Cantoni responsabili godono della parità di trattamento nell'accesso alle prestazioni.

2336

Convenzione quadro intercantonale

Art. 15

Vigilanza

1

I Cantoni responsabili assicurano una vigilanza efficace sulla gestione e sull'amministrazione delle organizzazioni e istituzioni comuni.

2

Essi affidano le funzioni di vigilanza a organi idonei esistenti o istituiscono appositamente nuovi organi. Tutti i Cantoni responsabili deve poter avere un seggio in questi organi.

Art. 16

Controllo di gestione

1

Per gli enti responsabili comuni sono istituite commissione interparlamentari di gestione.

2

I seggi sono ripartiti in funzione della chiave di finanziamento. A ogni Cantone è accordata una rappresentanza minima.

3

La commissione interparlamentare di gestione è informata tempestivamente ed esaustivamente sul lavoro dell'ente responsabile comune.

4

Le commissioni interparlamentari di gestione possono chiedere ai Cantoni interessati di modificare il trattato. Nell'ambito dell'elaborazione di un mandato di prestazioni e di preventivi globali, essi hanno adeguati diritti di partecipazione. I particolari sono disciplinati dai pertinenti trattati nei rispettivi settori specifici.

Art. 17 1

Adesione

La procedura di adesione è disciplinata nei trattati intercantonali.

2

I nuovi membri dell'ente responsabile comune versano un contributo d'entrata, che corrisponde proporzionalmente agli investimenti già effettuati sino a quel momento dagli altri membri.

3

I membri presenti hanno diritto al contributo di entrata in funzione degli investimenti da essi effettuati.

Art. 18 1

Uscita

La procedura di uscita dev'essere disciplinata nei trattati intercantonali.

2

I membri uscenti di un'istituzione comune hanno diritto a un'indennità calcolata in funzione della partecipazione agli investimenti effettuati durante il periodo di permanenza nell'istituzione e in base al valore attuale di tale investimento.

3 I membri uscenti rispondono di impegni dell'istituzione comune sorti durante il periodo della loro adesione.

Art. 19

Scioglimento e liquidazione

L'eventuale ricavo dello scioglimento e della liquidazione dev'essere ripartito proporzionalmente fra le parti contraenti.

2337

Convenzione quadro intercantonale

Art. 20

Responsabilità dei Cantoni interessati

1

I Cantoni interessati rispondono a titolo sussidiario per le organizzazioni e istituzioni comuni proporzionalmente alle loro quote.

2 I rispettivi Cantoni rispondono per le persone che siedono negli organi intercantonali.

3

Per il rimanente, è applicabile il diritto cantonale interno in materia di responsabilità.

Art. 21

Informazione

I Cantoni interessati devono essere informati tempestivamente ed esaustivamente sulle attività delle organizzazioni e istituzioni comuni.

E. Acquisizione di prestazioni Sezione 1: Mediante pagamenti compensativi Art. 22

Consultazione degli acquirenti di prestazioni

Ai Cantoni che partecipano alla convenzione è concesso di regola almeno un diritto limitato di essere consultati.

Art. 23

Accesso alle prestazioni

1

Agli abitanti dei Cantoni contraenti è assicurata di regola la parità di trattamento nell'accesso alle prestazioni.

2 Nel caso in cui l'accesso alle prestazioni sia limitato, i richiedenti di Cantoni contraenti hanno la priorità sui richiedenti di Cantoni non contraenti.

3

Nel caso in cui l'accesso alle prestazioni sia limitato, i richiedenti di Cantoni corresponsabili hanno priorità rispetto ai richiedenti di Cantoni che sono acquirenti di prestazioni.

Sezione 2: Mediante scambio Art. 24

Parità di trattamento nell'accesso alle prestazioni

Nei limiti delle capacità convenute dai Cantoni, agli abitanti dei Cantoni interessati è garantita in linea di massima la parità di trattamento nell'accesso alle prestazioni.

Art. 25

Scambio d'informazioni

Il Cantone fornitore delle prestazioni deve informare periodicamente i Cantoni interessati sulle prestazioni da esso fornite.

2338

Convenzione quadro intercantonale

F. Composizione delle controversie Art. 26

Relazione fra procedura intercantonale di composizione delle controversie e azione dinanzi al Tribunale federale

1

In caso di controversie in relazione alla collaborazione intercantonale con perequazione degli oneri, prima di intentare un'azione secondo l'articolo 106 capoverso 1 lettera b della legge del ...6 sul Tribunale federale, i Cantoni si impegnano a partecipare alla procedura di conciliazione descritta di seguito.

2

Si impegnano a depositare negli atti giudiziari la documentazione della procedura di conciliazione.

Art. 27

Procedura di conciliazione

1

I Cantoni si adoperano per comporre le controversie derivanti da trattati intercantonali esistenti o previsti mediante negoziazione o mediazione.

2

La procedura di conciliazione ha luogo in due fasi. Essa si compone di una procedura preliminare informale dinanzi alla presidenza della CdC e di una procedura di mediazione formale dinanzi alla CIT.

3

A tale scopo, ogni Cantone può avviare la procedura di conciliazione mediante una domanda di mediazione scritta alla presidenza della CdC.

Art. 28

Procedura preliminare

1

Dopo aver ricevuto la domanda di mediazione, il presidente della CdC o un'altra personalità da esso designata invita rappresentanti dei Cantoni interessati a un colloquio.

2

D'intesa con gli interessati, si può ricorrere a una persona particolarmente capace nell'ambito della mediazione.

3

Se il colloquio o la procedura di mediazione informale che ne segue non porta a un'intesa entro sei mesi, il presidente avvia la procedura di mediazione formale dinanzi alla CIT.

Art. 29

Procedura di mediazione formale

1

Non appena il segretariato della CIT viene a conoscenza del fallimento della procedura preliminare, comunica alle parti l'apertura della procedura di mediazione formale. In pari tempo, invita i membri della CIT a designare in comune una personalità quale presidente della procedura di mediazione in corso. Se questa persona è rifiutata da una parte o se i membri non riescono a trovare un'intesa su una proposta comune entro il termine di un mese, il presidente è designato dal Tribunale federale svizzero.

6

RS ... ; RU ... (FF 2001 4025)

2339

Convenzione quadro intercantonale

2 Le parti possono formulare e documentare le loro divergenze per scritto all'indirizzo della CIT e hanno la possibilità di esprimersi verbalmente dinanzi alla CIT.

Questo negoziato è oggetto di un verbale.

3 L'apertura della procedura di mediazione dev'essere annunciata alla Cancelleria federale con l'indicazione dell'oggetto della controversia. Qualora la controversia riguardi interessi della Confederazione, il Consiglio federale può designare una persona che partecipi quale osservatore della Confederazione alla procedura di mediazione.

4 Un'eventuale intesa è sancita dalla CIT in un documento ufficiale all'indirizzo degli interessati.

5 I Cantoni si impegnano a intentare un'azione presso il Tribunale federale svizzero entro sei mesi dalla dichiarazione formale di un eventuale fallimento della procedura di mediazione.

Art. 30

Commissione intercantonale dei trattati

1

La CIT si compone di sei membri nominati dalla CdC per un periodo amministrativo di quattro anni. La scelta deve tener conto di un'adeguata rappresentanza delle lingue ufficiali.

2

La CIT può negoziare validamente se partecipano almeno quattro membri e il presidente designato per ogni caso di mediazione.

3

Essa dispone di un proprio segretariato.

4

Essa si dà un regolamento amministrativo che deve essere approvato dalla CdC.

G. Disposizioni finali Art. 31

Adesione

L'adesione alla convenzione quadro intercantonale ha effetto con la comunicazione alla Commissione intercantonale dei trattati.

Art. 32

Entrata in vigore

La convenzione quadro entra in vigore non appena vi hanno aderito 18 Cantoni, tuttavia non prima della data di entrata in vigore della nuova legge federale concernente la perequazione finanziaria.

Art. 33

Durata di validità

1

La durata di validità della convenzione quadro è di 25 anni a partire dalla sua entrata in vigore.

2

Se la convenzione quadro non è denunciata da alcuna parte in virtù dell'articolo 34, la sua durata di validità è prolungata di altri 10 anni.

2340

Convenzione quadro intercantonale

Art. 34

Denuncia della convenzione quadro

La convenzione quadro può essere denunciata: a.

allo scadere della durata di validità, osservando il termine di un anno;

b.

di volta in volta al 31 dicembre, osservando un termine di due anni, la prima volta al 31 dicembre (...).

2 Una denuncia non può essere inoltrata prima di un periodo di cinque anni dall'avvenuta adesione.

Art. 35

Revisione della convenzione quadro

Su richiesta di tre Cantoni la Commissione intercantonale dei trattati avvia la revisione della convenzione quadro. Essa entra in vigore alle condizione previste nell'articolo 32.

3085

2341