Traduzione1

Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo

Gli Stati parte della presente Convenzione, avendo presenti gli obiettivi e i principi della Carta delle Nazioni Unite relativi al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali nonché allo sviluppo di relazioni di buon vicinato, di amicizia e di cooperazione tra gli Stati, profondamente preoccupati dal moltiplicarsi, in tutto il mondo, degli atti di terrorismo in ogni sua forma e manifestazione, ricordando la Dichiarazione del cinquantesimo anniversario dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, in data 24 ottobre 19952, ricordando altresì la Dichiarazione sulle misure finalizzate ad eliminare il terrorismo internazionale annessa alla risoluzione 49/60 che l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato il 9 dicembre 1994, in cui gli «Stati Membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ribadiscono solennemente la loro condanna categorica, in quanto criminali e ingiustificabili, di tutti gli atti, di tutti i metodi e di tutte le pratiche terroristiche, ovunque essi siano compiuti e chiunque ne sia l'autore, in particolare di quelli che compromettono i rapporti amichevoli tra gli Stati e i popoli e minacciano l'integrità territoriale e la sicurezza degli Stati», tenendo presente che d'altra parte la Dichiarazione invita gli Stati «a esaminare urgentemente la portata delle disposizioni giuridiche internazionali vigenti relative alla prevenzione, alla repressione e all'eliminazione del terrorismo in ogni sua forma e manifestazione, al fine di accertarsi dell'esistenza di un ambito giuridico generale che includa tutti gli aspetti della questione», ricordando inoltre la risoluzione 51/210 del 17 dicembre 1996 e la Dichiarazione integrativa della Dichiarazione del 1994 sulle misure finalizzate ad eliminare il terrorismo internazionale annessa a quest'ultima, notando che gli attentati terroristici perpetrati per mezzo di ordigni esplosivi o di altri ordigni micidiali sono sempre più diffusi, notando inoltre che gli strumenti giuridici multilaterali esistenti non trattano adeguatamente questo tipo di attentato, convinti della necessità urgente di sviluppare una cooperazione internazionale tra gli Stati per l'elaborazione e l'adozione di misure efficaci destinate a prevenire questo tipo di atti terroristici e a perseguire e punire i loro autori, considerando che tali attentati sono motivo di viva preoccupazione per l'intera comunità internazionale,

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Traduzione dal testo originale francese.

Vedi risoluzione 50/6.

2002-0766

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notando che le attività delle forze armate degli Stati sono disciplinate da norme di diritto internazionale che esulano dall'ambito della presente Convenzione e che l'esclusione di alcuni atti dal campo di applicazione della Convenzione non giustifica né legittima atti peraltro illeciti e non impedisce l'esercizio di azioni giudiziarie in virtù di altre leggi, convengono quanto segue:

Art. 1 Ai fini della presente Convenzione: 1. Per «installazione governativa o pubblica» s'intende ogni attrezzatura o ogni mezzo di trasporto di tipo permanente o temporaneo utilizzato o occupato da rappresentanti di uno Stato, da membri del governo, del parlamento o della magistratura, o dagli agenti o dal personale di uno Stato o di ogni altra autorità o ente pubblico, o dagli agenti o dal personale di un'organizzazione intergovernativa, nell'ambito delle loro funzioni ufficiali.

2. Per «infrastruttura» s'intende ogni impianto pubblico o privato che fornisce servizi di utilità pubblica, quali l'approvvigionamento idrico, l'evacuazione delle acque reflue, l'energia, il combustibile o le comunicazioni.

3. Per «ordigno esplosivo o altro ordigno micidiale» s'intende: a)

ogni arma o ogni ordigno esplosivo o incendiario concepito per causare la morte, gravi lesioni corporali o rilevanti danni materiali, o suscettibile di causarli; ovvero

b)

ogni arma o ogni ordigno concepito per causare la morte, gravi lesioni corporali o rilevanti danni materiali, o suscettibile di causarli, mediante l'emissione, la propagazione o l'impatto di prodotti chimici tossici, di agenti biologici, tossine o sostanze analoghe o di radiazioni o di materie radioattive.

4. Per «forze armate di uno Stato» s'intendono le forze che uno Stato organizza, addestra ed equipaggia conformemente al proprio diritto interno essenzialmente ai fini della difesa nazionale o della sicurezza nazionale, nonché le persone che agiscono a sostegno di dette forze armate e che sono poste ufficialmente sotto il loro comando, autorità e responsabilità.

5. Per «luogo pubblico» s'intende le parti di qualsiasi edificio, terreno, pubblica via, corso d'acqua, e altro luogo accessibili o aperte al pubblico in modo continuato, periodico o occasionale, e comprende ogni luogo adibito ad uso commerciale, culturale, storico, educativo, religioso, ufficiale, ludico, ricreativo o altro, pertanto accessibile o aperto al pubblico.

6. Per «sistema di trasporto pubblico» s'intende tutte le attrezzature, veicoli e mezzi, pubblici o privati, utilizzati nell'ambito di servizi di trasporto di persone o di merci accessibili al pubblico.

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Art. 2 1. Commette reato ai sensi della presente Convenzione chiunque illecitamente e intenzionalmente consegni, collochi, o faccia esplodere o detonare un ordigno esplosivo o altro ordigno micidiale in o contro un luogo pubblico, un'installazione governativa o un'altra installazione pubblica, un sistema di trasporto pubblico o un'infrastruttura: a)

nell'intento di causare la morte o gravi lesioni corporali; o

b)

nell'intento di causare massicce distruzioni di tale luogo, installazione, sistema o infrastruttura, quando tali distruzioni comportino o rischino di comportare considerevoli perdite economiche.

2. Commette altresì reato chiunque tenti di commettere un reato previsto dal paragrafo 1.

3. Commette altresì reato chiunque: a)

si renda complice di un reato previsto dai paragrafi 1 o 2;

b)

organizzi la perpetrazione di un reato previsto dai paragrafi 1 o 2 o ordini ad altre persone di commetterlo;

c)

contribuisca in qualsiasi altro modo alla perpetrazione di uno o più dei reati previsti ai paragrafi 1 o 2 da parte di un gruppo di persone che agiscono di comune accordo; il suo contributo deve essere deliberato e fornito sia per facilitare l'attività criminale generale del gruppo o servirne gli scopi, sia in piena cognizione dell'intento del gruppo di commettere il reato o i reati di cui sopra.

Art. 3 La presente Convenzione non si applica qualora il reato sia commesso all'interno di un solo Stato, il presunto autore e le vittime del reato siano cittadini di quello Stato, il presunto autore del reato si trovi nel territorio di quello Stato, e nessun altro Stato abbia motivo, in virtù dei paragrafi 1 o 2 dell'articolo 6 della presente Convenzione, di far valere la sua competenza, fermo restando che in tale caso, eventualmente, si applicano le disposizioni degli articoli da 10 a 15.

Art. 4 Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie per: a)

qualificare come reato secondo il proprio diritto interno i reati di cui all'articolo 2 della presente Convenzione;

b)

punire detti reati con pene che tengano debitamente conto della loro gravità.

Art. 5 Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie e, eventualmente, una legislazione interna, per assicurare che gli atti criminali rientranti nella presente Convenzione in particolare quelli concepiti o calcolati per seminare il terrore nella popolazione, in 4901

Repressione degli attentati terroristici con esplosivo. Convenzione internazionale

un gruppo di persone o in singoli individui, non possano in alcun caso essere giustificati da considerazioni di natura politica, filosofica, ideologica, razziale, etnica, religiosa o da altri motivi analoghi, e siano passibili di pene commisurate alla loro gravità.

Art. 6 1. Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie per stabilire la sua competenza relativamente ai reati di cui all'articolo 2 qualora: a)

il reato sia stato commesso nel suo territorio;

b)

il reato sia stato commesso a bordo di una nave battente la sua bandiera o di un aeromobile immatricolato in conformità alla sua legislazione al momento della perpetrazione del reato;

c)

il reato sia stato commesso da uno dei suoi cittadini.

2. Ogni Stato Parte può inoltre stabilire la sua competenza su tali reati qualora: a)

il reato sia commesso contro uno dei suoi cittadini;

b)

il reato sia commesso contro un'installazione pubblica di detto Stato situata fuori del suo territorio, compresa un'ambasciata o locali diplomatici o consolari di detto Stato,

c)

il reato sia commesso da un apolide risiedente abitualmente nel suo territorio;

d)

il reato sia commesso con l'obiettivo di costringere detto Stato a compiere un atto qualsiasi o ad astenersi dal compierlo;

e)

il reato sia commesso a bordo di un aeromobile della compagnia di bandiera di detto Stato.

3. Al momento della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione della presente Convenzione o dell'adesione ad essa, ogni Stato Parte informa il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite della competenza che ha stabilito in virtù della sua legislazione interna conformemente al paragrafo 2. In caso di modifica, lo Stato Parte interessato ne informa immediatamente il Segretario Generale.

4. Ogni Stato Parte adotta altresì le misure necessarie per stabilire la sua competenza relativamente ai reati di cui all'articolo 2 nei casi in cui il presunto autore del reato si trovi nel suo territorio e lo Stato Parte non lo estradi verso uno qualunque degli Stati Parte che hanno stabilito la loro competenza conformemente ai paragrafi 1 e 2.

5. La presente Convenzione non esclude l'esercizio di alcuna competenza penale stabilita da uno Stato Parte conformemente al suo diritto interno.

Art. 7 1. Qualora venga a sapere che l'autore o il presunto autore di un reato di cui all'articolo 2 potrebbe trovarsi nel suo territorio, lo Stato Parte interessato adotta le

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misure che, conformemente alla sua legislazione interna, sono necessarie per indagare sui fatti portati a sua conoscenza.

2. Se ritiene che le circostanze lo giustifichino, lo Stato Parte, sul cui territorio si trovi l'autore o il presunto autore del reato, adotta le misure che, in virtù della sua legislazione interna, sono adeguate ad assicurare la presenza di quella persona ai fini di procedimenti o di estradizione.

3. Chiunque formi oggetto delle misure di cui al paragrafo 2 del presente articolo ha il diritto di: a)

mettersi tempestivamente in contatto con il più vicino rappresentante qualificato dello Stato di cui ha la cittadinanza o è altrimenti abilitato a tutelare i suoi diritti o, se si tratta di un apolide, dello Stato sul cui territorio risiede abitualmente;

b)

ricevere la visita di un rappresentante di quello Stato;

c)

essere informato dei diritti che gli conferiscono i commi a) e b).

4. I diritti di cui al paragrafo 3 si esercitano nell'ambito delle leggi e dei regolamenti dello Stato sul cui territorio si trova l'autore o il presunto autore del reato, fermo restando tuttavia che tali leggi e regolamenti devono permettere la piena realizzazione dei fini per i quali i diritti sono concessi in virtù del paragrafo 3.

5. Le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 lasciano impregiudicato il diritto di ogni Stato Parte che abbia stabilito la sua competenza conformemente al comma c) del paragrafo 1 o al comma c) del paragrafo 2 dell'articolo 6 di invitare il Comitato internazionale della Croce Rossa a comunicare con il presunto autore del reato e a fargli visita.

6. Qualora uno Stato Parte abbia posto una persona in stato detentivo conformemente alle disposizioni del presente articolo, esso dà immediata comunicazione di tale stato detentivo, nonché delle circostanze che lo motivano, direttamente o mediante il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, agli Stati Parte che hanno stabilito la loro competenza conformemente ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 6 e, se lo ritiene opportuno, a tutti gli altri Stati Parte interessati. Lo Stato che procede all'indagine di cui al paragrafo 1 ne comunica tempestivamente le conclusioni a detti Stati Parte indicando se intende esercitare la sua competenza.

Art. 8 1. Nei casi in cui si applicano le disposizioni dell'articolo 6, lo Stato Parte sul cui territorio si trova il presunto autore del reato è tenuto, se non lo estrada, a sottoporre il caso, senza eccessivo ritardo e senza alcuna eccezione, a prescindere che il reato sia stato o meno commesso sul suo territorio, alle sue autorità competenti per l'esercizio dell'azione penale secondo una procedura conforme alla legislazione di tale Stato. Queste autorità adottano la loro decisione alle stesse condizioni previste per ogni altro reato grave conformemente alle leggi di tale Stato.

2. Ogniqualvolta, in virtù della sua legislazione interna, uno Stato Parte è autorizzato ad estradare o a consegnare uno dei suoi cittadini solo a condizione che l'interessato gli sia restituito per scontare la pena comminatagli al termine del pro4903

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cesso o della procedura nell'ambito della quale l'estradizione o la consegna era stata richiesta, e tale Stato e lo Stato richiedente l'estradizione accettino questa formula e le altre condizioni che possono ritenere appropriate, l'estradizione o la consegna condizionale è sufficiente a dispensare lo Stato Parte richiesto dall'obbligo previsto al paragrafo 1.

Art. 9 1. I reati previsti all'articolo 2 sono di pieno diritto considerati come casi di estradizione in qualsiasi trattato di estradizione concluso tra Stati Parte prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione. Gli Stati parte si impegnano a considerare tali reati come casi di estradizione in ogni trattato di estradizione da concludere in seguito tra loro.

2. Qualora uno Stato Parte che subordina l'estradizione all'esistenza di un trattato sia investito di una richiesta di estradizione da parte di un altro Stato Parte al quale non è vincolato da un trattato di estradizione, lo Stato Parte richiesto ha la facoltà di considerare la presente Convenzione come la base giuridica dell'estradizione relativamente ai reati previsti all'articolo 2. L'estradizione è subordinata alle altre condizioni previste dalla legislazione dello Stato richiesto.

3. Gli Stati Parte che non subordinano l'estradizione all'esistenza di un trattato, riconoscono i reati previsti all'articolo 2 come casi di estradizione tra loro, alle condizioni previste dalla legislazione dello Stato richiesto.

4. I reati previsti all'articolo 2 sono, eventualmente, considerati ai fini estradizionali tra Stati Parte come commessi sia nel luogo della loro perpetrazione sia sul territorio degli Stati che hanno stabilito la loro competenza conformemente ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 6.

5. Le disposizioni di tutti i trattati o accordi di estradizione conclusi tra Stati Parte relative ai reati di cui all'articolo 2 sono ritenute modificate tra Stati Parte qualora siano incompatibili con la presente Convenzione.

Art. 10 1. Gli Stati Parte si concedono la massima assistenza giudiziaria per ogni indagine o procedimento penale o procedura di estradizione relativa ai reati di cui all'articolo 2, nonché per l'acquisizione degli elementi di prova di cui dispongono e che sono necessari ai fini del procedimento.

2. Gli Stati Parte adempiono agli obblighi che attribuisce loro il
paragrafo 1 in conformità a qualsiasi trattato o accordo di assistenza giudiziaria che può esistere tra loro. In assenza di un tale trattato o accordo, gli Stati Parte si concedono tale assistenza in conformità alla loro legislazione interna.

Art. 11 Ai fini dell'estradizione o dell'assistenza giudiziaria tra Stati Parte, nessuno dei reati di cui all'articolo 2 è considerato come reato politico, reato connesso a un reato politico o reato ispirato da moventi politici. Pertanto, una richiesta di estradizione o 4904

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d'assistenza giudiziaria fondata su un tale reato non può essere respinta per il solo motivo che essa riguarda un reato politico, un reato connesso a un reato politico o un reato ispirato da moventi politici.

Art. 12 Nessuna disposizione della presente Convenzione deve essere interpretata nel senso di comportare un obbligo di estradizione e d'assistenza giudiziaria se lo Stato Parte richiesto ha seri motivi di ritenere che la richiesta di estradizione per i reati di cui all'articolo 2 o la richiesta d'assistenza riguardante tali reati sia stata presentata al fine di perseguire o di punire una persona per motivi di razza, di religione, di nazionalità, di origine etnica o di opinioni politiche, o che dare seguito a tale richiesta arrecherebbe danno alla situazione di quella persona per uno qualsiasi di questi motivi.

Art. 13 1. La persona detenuta o che sta scontando una pena sul territorio di uno Stato Parte la cui presenza sia richiesta in un altro Stato Parte ai fini di testimonianza o di identificazione o al fine di contribuire all'accertamento dei fatti nell'ambito di inchieste o di azioni giudiziarie avviate in virtù della presente Convenzione può formare oggetto di un trasferimento se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a)

detta persona dà liberamente il suo consenso al trasferimento in piena cognizione di causa;

b)

le autorità competenti dei due Stati interessati acconsentono al trasferimento, fatte salve le condizioni che possono giudicare opportune.

2. Ai fini del presente articolo: a)

lo Stato verso il quale è effettuato il trasferimento può e deve mantenere l'interessato in stato detentivo, salvo richiesta o autorizzazione contraria da parte dello Stato a partire dal quale la persona è stata trasferita;

b)

lo Stato verso il quale è effettuato il trasferimento adempie tempestivamente all'obbligo di riconsegnare l'interessato alla custodia dello Stato dal quale il trasferimento è stato effettuato, conformemente a quanto preventivamente convenuto o a quanto le autorità competenti dei due Stati hanno altrimenti deciso;

c)

lo Stato verso il quale è effettuato il trasferimento non può esigere dallo Stato a partire dal quale è effettuato il trasferimento, che avvii una procedura di estradizione riguardante l'interessato;

d)

Si tiene conto del periodo che l'interessato ha passato in stato detentivo nello Stato verso il quale è stato trasferito ai fini del computo della pena da espiare nello Stato dal quale è stato trasferito.

3. A meno che lo Stato Parte dal quale una persona deve essere trasferita, conformemente alle disposizioni del presente articolo, non vi acconsenta, la persona in questione, a prescindere dalla sua cittadinanza, non può essere perseguita, detenuta o sottoposta ad altre restrizioni della sua libertà di movimento sul territorio dello 4905

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Stato in cui è trasferita in ragione di atti o condanne precedenti alla sua partenza dal territorio dello Stato dal quale è stata trasferita.

Art. 14 Alla persona posta in stato detentivo o nei confronti della quale è adottata qualsiasi altra misura o è avviato un procedimento in virtù della presente Convenzione sono garantiti un trattamento equo e tutti i diritti e tutte le garanzie conformi alla legislazione dello Stato nel territorio del quale si trova e alle disposizioni applicabili del diritto internazionale, comprese quelle riguardanti i diritti dell'uomo.

Art. 15 Gli Stati Parte collaborano al fine di prevenire i reati previsti all'articolo 2, in particolare: a)

adottando tutte le misure possibili, anche adattando eventualmente la loro legislazione interna, per prevenire o ostacolare la preparazione, nei loro rispettivi territori, di reati destinati ad essere commessi all'interno o all'esterno dei loro territori, in particolare le misure che vietano nei loro territori le attività illecite di individui, gruppi e organizzazioni che promuovono, fomentano, organizzano, finanziano con cognizione di causa o commettono i reati di cui all'articolo 2;

b)

scambiando informazioni esatte e verificate in conformità alle disposizioni della loro legislazione interna e coordinando le misure amministrative e di altro tipo eventualmente adottate per prevenire la perpetrazione dei reati di cui all'articolo 2;

c)

se del caso, grazie alla ricerca-sviluppo relativa ai metodi di rilevamento di esplosivi e di altre sostanze pericolose suscettibili di causare la morte o di provocare lesioni corporali, grazie a consultazioni sulla definizione di norme per la marcatura degli esplosivi al fine di identificarne l'origine al momento delle indagini effettuate in seguito ad esplosioni, grazie a scambi di informazioni relative alle misure di prevenzione, alla cooperazione e al trasferimento di tecnologia, di materiale e di mezzi connessi.

Art. 16 Lo Stato Parte nel quale sia stata avviata un'azione penale nei confronti del presunto autore del reato ne comunica, alle condizioni previste dalla sua legislazione interna o dalle procedure applicabili, il risultato definitivo al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne informa gli altri Stati Parte.

Art. 17 Gli Stati Parte adempiono agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione nel rispetto dei principi dell'uguaglianza sovrana e dell'integrità territoriale degli Stati, nonché della non ingerenza negli affari interni degli altri Stati.

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Repressione degli attentati terroristici con esplosivo. Convenzione internazionale

Art. 18 Nessuna disposizione della presente Convenzione autorizza uno Stato Parte ad esercitare nel territorio di un altro Stato Parte una competenza o funzioni che sono riservate esclusivamente alle autorità dell'altro Stato Parte dal suo diritto interno.

Art. 19 1. Nessuna disposizione della presente Convenzione modifica gli altri diritti, obblighi e responsabilità che derivano agli Stati ed agli individui dal diritto internazionale, in particolare gli scopi ed i principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale umanitario.

2. Le attività delle forze armate in periodo di conflitto armato, in base al significato dato a questi termini nel diritto internazionale umanitario, e che sono disciplinate da tale diritto, non sono regolamentate dalla presente Convenzione; le attività svolte dalle forze armate di uno Stato nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, non sono neanch'esse regolamentate dalla presente Convenzione, in quanto disciplinate da altre norme del diritto internazionale.

Art. 20 1. Ogni controversia fra Stati Parti relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione che non può essere risolta per via negoziale entro un ragionevole periodo di tempo è sottoposta ad arbitrato a richiesta di uno di tali Stati.

Se, entro i sei mesi che seguono la data della richiesta di arbitrato, le parti non raggiungono un accordo sull'organizzazione dell'arbitrato, una qualsiasi di esse può sottoporre la controversia alla Corte Internazionale di giustizia, presentando un ricorso secondo lo Statuto della Corte.

2. Ogni Stato può, nel momento in cui firma, ratifica, accetta o approva la presente Convenzione o vi aderisce, dichiarare che non si considera vincolato dalle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo. Gli altri Stati Parti non sono vincolati da tali disposizioni nei confronti dello Stato Parte che ha formulato questa riserva.

3. Ogni Stato che ha formulato una riserva secondo le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo può in qualsiasi momento sciogliere tale riserva mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 21 1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati dal 12 gennaio 1998 al 31 dicembre 1999, presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite a New York.

2. La presente Convenzione sarà ratificata, accettata o approvata. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

3. La presente Convenzione è aperta all'adesione di tutti gli Stati. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

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Art. 22 1. La presente Convenzione entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventiduesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

2. Per ciascuno degli Stati che ratifica, accetta o approva la Convenzione o che vi aderisce dopo il deposito del ventiduesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, la Convenzione entra in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito da parte di questo Stato del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

Art. 23 1. Ogni Stato Parte può denunciare la presente Convenzione mediante una notifica scritta indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

2. La denuncia ha effetto un anno dopo la data in cui la notifica è stata ricevuta dal Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 24 L'originale della presente Convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, spagnola e russa fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che ne farà avere copia certificata conforme a tutti gli Stati.

In fede di che, i sottoscritti debitamente autorizzati a tal fine dai loro rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione che è stata aperta alla firma a New York, il 12 gennaio 1998.

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