Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «per destinare le riserve d'oro eccedentarie della Banca nazionale svizzera al Fondo AVS (Iniziativa sull'oro)» e il controprogetto «L'oro all'AVS, ai Cantoni e alla Fondazione» del 22 marzo 2002

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1 visto il messaggio del Consiglio federale del 17 maggio 20002 esaminata l'iniziativa popolare «per destinare le riserve d'oro eccedentarie della Banca nazionale svizzera al Fondo AVS (Iniziativa sull'oro)», depositata il 30 ottobre 20003; visto il messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 20014, decreta:

Art. 1 1

L'iniziativa popolare del 30 ottobre 2000 «per destinare le riserve d'oro eccedentarie della Banca nazionale svizzera al Fondo AVS (Iniziativa sull'oro)» è valida ed è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.

2

L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 99 cpv. 3a (nuovo) 3a Le riserve monetarie della Banca nazionale che non servono più a scopi di politica monetaria sono trasferite, esse stesse o i loro redditi, al Fondo di compensazione dell'assicurazione vecchiaia e superstiti. La legislazione federale disciplina i particolari.

Art. 2 Contemporaneamente all'iniziativa è sottoposto al voto del popolo e dei Cantoni un controprogetto dell'Assemblea federale «L'oro all'AVS, ai Cantoni e alla Fondazione» L'Assemblea federale propone di modificare come segue le disposizioni transitorie della Costituzione federale del 18 aprile 1999:

1 2 3 4

RS 101 FF 2000 3455 FF 2000 5912 FF 2001 1221

2001-0278

2473

Iniziativa sull'oro

Art. 197 n. 2 (nuovo) 2. Disposizione transitoria dell'art. 99 (politica monetaria) 1 Il ricavo della vendita di 1300 tonnellate di oro della Banca nazionale svizzera è trasferito a un fondo giuridicamente indipendente, costituito dal Consiglio federale per via di ordinanza.

2 Il capitale del fondo deve essere mantenuto al suo valore reale. I versamenti sono effettuati per 30 anni nella misura di un terzo ciascuno all'AVS, ai Cantoni e a una fondazione istituita mediante legge. Lo scopo della fondazione è di adempiere compiti umanitari e preparare le nuove generazioni ad affrontare e padroneggiare consapevolmente le sfide del futuro.

3 Nella misura in cui il popolo e i Cantoni non decidano di mantenere o di modificare il fondo, il suo capitale spetta in ragione di un terzo ciascuno all'AVS, ai Cantoni e alla confederazione.

4 I Cantoni si ripartiscono la loro parte dei redditi e del capitale del fondo secondo le stesse disposizioni legali che disciplinano la loro parte all'utile netto della Banca nazionale svizzera (art. 99 cpv. 4).

Art. 3 L'Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa e di accettare il controprogetto.

Consiglio degli Stati, 22 marzo 2002

Consiglio nazionale, 22 marzo 2002

Il presidente: Anton Cottier Il segretario: Christoph Lanz

La presidente: Liliane Maury Pasquier Il segretario: Christophe Thomann

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