Legge federale sull'organizzazione dell'azienda delle poste della Confederazione

Disegno

(Legge sull'organizzazione delle poste, LOP) Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 22 maggio 20021, decreta: I La legge federale del 30 aprile 19972 sull'organizzazione delle poste è modificata come segue: Art. 10a (nuovo) Responsabilità 1

Ai membri del consiglio d'amministrazione e della direzione della Posta sono applicabili per analogia le disposizioni del diritto azionario in materia di responsabilità (art. 752 segg. CO3); non sono applicabili l'articolo 16 capoverso 3 e la legge federale del 14 marzo 19584 sulla responsabilità.

2

Le controversie relative alla responsabilità dei membri del consiglio d'amministrazione e della direzione sottostanno alla giurisdizione dei tribunali civili. In una siffatta procedura la Confederazione ha posizione di azionario e creditore.

Art. 11a (nuovo) Tesoreria 1

La Posta gestisce la propria tesoreria conformemente alle disposizioni della presente legge e a una convenzione stipulata con l'Amministrazione federale delle finanze (AFF), come pure in stretta collaborazione con quest'ultima.

2

La Posta fornisce all'AFF, in qualsiasi momento, tutte le informazioni necessarie alla valutazione della gestione della tesoreria. Le garantisce altresì il diritto di consultare i documenti e di accedere a tutti i locali.

3

L'AFF può ricorrere a periti esterni. La Posta prende a carico i relativi costi.

4

Il consiglio d'amministrazione della Posta presenta il rendiconto della tesoreria nel rapporto annuale.

1 2 3 4

FF 2002 4559 RS 783.1 RS 220 RS 170.32

2002-0729

4579

Legge sull'organizzazione delle poste

Art. 11b (nuovo) Solvibilità e assunzione di beni 1

La Posta assicura in qualsiasi momento la propria solvibilità.

2

Al fine di assicurare la solvibilità della Posta, il consiglio d'amministrazione può, nell'ambito della convenzione di cui all'articolo 11a capoverso 1, assumere beni sul mercato monetario e dei capitali.

Art. 11c (nuovo)

Investimenti

1

I fondi che non sono necessari per coprire le spese devono essere investiti in maniera sicura e in modo tale da garantire un utile conforme alle condizioni del mercato.

2 Nell'ambito della convenzione di cui all'articolo 11a capoverso 1, il consiglio d'amministrazione della Posta emette le direttive pertinenti in materia d'investimenti.

Art. 24 rubrica nonché cpv. 2 e 3 (nuovi) Obblighi di previdenza professionale 2

La Confederazione prende a proprio carico lo scoperto della previdenza professionale degli agenti della Posta soggetti a rapporti di servizio speciali.

3 Se gli obblighi della Posta nei confronti della cassa pensioni aumentano nel momento in cui essa applica per la prima volta le nuove norme per la presentazione dei conti, la Confederazione può ricapitalizzare gli obblighi previdenziali supplementari mediante un corrispondente contributo aggiuntivo al capitale di dotazione. Il Consiglio federale stabilisce il modo, i tempi e l'ammontare della necessaria ricapitalizzazione.

II Modifica del diritto vigente La legge federale del 6 ottobre 19895 sulle finanze delle Confederazione è modificata come segue: Art. 35 cpv. 2 primo periodo 2

Essa gestisce la tesoreria centrale della Confederazione e delle Ferrovie federali. ...

III 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

3476 5

RS 611.0

4580