Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione Proroga e modifica del 12 dicembre 2002
Il Consiglio federale svizzero decreta: I La validità dei decreti del Consiglio federale del 19 novembre 1998 e del 17 dicembre 20011 che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione, è prorogata.
II Le disposizioni modificate2 qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione, allegato ai decreti del Consiglio federale del 19 novembre 1998 e del 17 dicembre 2001, sono dichiarate d'obbligatorietà generale: Art. 10 cpv. 1 e 3
Salari minimi
Art. 12 cpv. 1
Tredicesima mensilità
III Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2003 e ha effetto sino al 31 dicembre 2003.
12 dicembre 2002
In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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FF 1998 440001, 2001 5822 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna.
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2002-2616