Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento

Progetto

(LEF) (Eccezioni all'esecuzione in via di fallimento) Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 122 della Costituzione federale1, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 27 maggio 20022, visto il parere del Consiglio federale del 4 settembre 20023, decreta: I La legge federale dell'11 aprile 18894 sull'esecuzione e sul fallimento è modificata come segue: Art. 43 n. 1bis e 1ter (nuovi) L'esecuzione in via di fallimento è in ogni caso esclusa per: 1bis. premi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni; 1ter. crediti di diritto privato fino a 1000 franchi; sono riservate le pretese secondo i numeri 2 e 3; Minoranza (Garbani, Aeppli Wartmann, de Dardel, Gross Jost, Menétrey-Savary) Art. 43 n. 1 e n. 1bis (nuovo) L'esecuzione in via di fallimento è in ogni caso esclusa per: 1.

crediti fondati sul diritto pubblico;

1bis. crediti di diritto privato fino a 5000 franchi; sono riservate le pretese secondo i numeri 2 e 3; II La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

1 2 3 4

RS 101 FF 2002 6348 FF 2002 6356 RS 281.1

2002-1889

6355