Legge federale sulla promozione del credito al settore alberghiero

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 75 e 103 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 20 settembre 20022, decreta:

Art. 1

Principio

1

La Confederazione promuove, nei limiti della presente legge, la concessione di crediti al settore alberghiero con lo scopo di mantenerne e migliorarne la competitività e la continuità.

2

A questo fine, essa sostiene l'opera della Società svizzera di credito alberghiero con sede a Zurigo (Società).

Art. 2

Forma giuridica della Società

La Società è una società cooperativa di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 829 del Codice delle obbligazioni3.

Art. 3 1

Compiti della Società

La Società concede mutui secondo le disposizioni della presente legge.

2

Essa può assumere altri compiti, come la consulenza d'economia aziendale per gli alberghi.

Art. 4 1

1 2 3

Scopo dei mutui

La Società può concedere mutui per: a.

il rinnovamento di un'azienda alberghiera o la sua sostituzione con una nuova costruzione;

b.

la costruzione di nuove aziende alberghiere;

RS 101 FF 2002 6379 RS 220

2002-1869

6449

Promovimento del credito alle aziende alberghiere

2

c.

il rinnovamento o la costruzione d'alloggi per il personale e stanze di lavoro come anche l'impianto di attrezzature interaziendali comuni di aziende alberghiere;

d.

agevolare l'acquisto di aziende alberghiere.

Anziché concedere nuovi mutui, la Società può rilevare quelli esistenti.

Art. 5 1

Limitazione alle regioni turistiche e alle stazioni balneari

I mutui sono destinati esclusivamente: a.

alle regioni turistiche;

b.

alle stazioni balneari.

2

Sono regioni turistiche le regioni e i luoghi in cui il turismo ha importanza essenziale ed è sottoposto a notevoli fluttuazioni stagionali. Il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, designa tali regioni e luoghi.

3

La Società può accordare eccezioni per regioni in cui le condizioni sono simili a quelle esistenti nelle regioni turistiche.

Art. 6

Condizioni di concessione dei mutui

La Società può concedere mutui qualora: a.

il debitore sia capace e degno di fiducia;

b.

i redditi presunti siano sufficienti a sostenere tutte le spese d'esercizio e a finanziare l'ammodernamento corrente dell'azienda.

Art. 7

Limite dei mutui e della garanzia

1

La somma dei mutui concessi in conformità dell'articolo 4 capoverso 1 e dei crediti di grado anteriore o uguale non deve superare il valore reddituale presumibile dopo il rinnovamento. Se circostanze particolari lo giustificano, può essere preso a fondamento un altro valore.

2

Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 8

Interesse e ammortamento

1

La Società stabilisce un saggio d'interesse per quanto possibile favorevole. Può prevedere una partecipazione al risultato dell'azienda sostenuta con il mutuo.

2 Quando stabilisce il saggio d'interesse, essa prende in considerazione il rendimento dei prestiti federali, la situazione del mercato e le possibilità finanziarie della Società.

3

I mutui concessi devono essere estinti il più presto possibile. Di regola, il termine d'ammortamento non deve superare 20 anni.

6450

Promovimento del credito alle aziende alberghiere

Art. 9 1

Garanzie e controllo

I mutui devono essere garantiti per ipoteca o altrimenti, salvo circostanze speciali.

2

La Società si fa concedere dal debitore la facoltà di fare controlli e d'esaminare i libri in ogni tempo. Essa lo obbliga a tenere una contabilità ordinata.

Art. 10

Tasse

1

La Società riscuote tasse per la trattazione delle domande di mutuo e i controlli secondo l'articolo 9 capoverso 2.

2

Essa stabilisce le tasse nel suo regolamento.

Art. 11

Capitale sociale

1

Il capitale sociale della Società è di 12 milioni di franchi almeno, di cui 6 milioni forniti dalla Confederazione e almeno 6 milioni da terzi. Il valore nominale delle quote sociali è di 500 franchi.

2

L'interesse pagato sul capitale sociale non deve superare il 4 per cento.

Art. 12

Organizzazione e attività della Società

1

I particolari circa l'organizzazione e l'attività della Società sono stabiliti nelle disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale, nello statuto e nel regolamento. Lo statuto, il regolamento e le loro modifiche devono essere approvati dal Consiglio federale.

2 Nell'assemblea generale ogni membro della società ha diritto a tanti voti quante sono le sue quote.

3

Il presidente e la metà degli altri membri dell'amministrazione sono nominati dal Dipartimento federale dell'economia (DFE) e possono essere revocati soltanto da quest'ultimo.

4 Ove la presente legge, le prescrizioni d'esecuzione del Consiglio federale e lo statuto non dispongano altrimenti, sono applicabili le disposizioni del Codice delle obbligazioni4 sulla società cooperativa di diritto privato.

Art. 13

Protezione giuridica

1

Le decisioni prese dalla Società secondo la presente legge sono impugnabili dinanzi alla commissione di ricorso DFE; le decisioni di questa sono definitive, in quanto non sia ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

2

4

La procedura è retta dalle disposizioni generali sull'organizzazione giudiziaria.

RS 220

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Promovimento del credito alle aziende alberghiere

Art. 14

Garanzia federale per le perdite derivanti dalle fideiussioni

1

La Confederazione garantisce le fideiussioni concesse dalla Società, coprendo, in ciascun caso, fino al 75 per cento delle perdite subite. La Confederazione rifonde entro sei mesi la sua parte nelle perdite.

2 Le prestazioni della Confederazione per le perdite derivanti da fideiussioni sono limitate a 100 milioni di franchi.

3

Pagata la garanzia dalla Confederazione, la Società è tenuta a prendere tutti i provvedimenti adeguati alle circostanze per ricuperare l'ammontare del credito. Essa restituisce alla Confederazione il 75 per cento dei pagamenti che riceve.

Art. 15

Finanziamento della Società

1

La Confederazione può concedere alla Società mutui senza interesse entro i limiti dei crediti autorizzati.

2

La Società può inoltre procurare capitale di terzi da cerchie interessate o sul mercato finanziario.

3

La Confederazione sostiene le perdite della Società sui mutui che le concede, per quanto siano adempiute le condizioni della presente legge e la Società abbia osservato i suoi obblighi di diligenza. La Confederazione non risponde per eventuali impegni giusta il capoverso 2.

Art. 16 1

Esenzione fiscale

La Società è esente dalle imposte sul reddito e sul patrimonio.

2

Le quote sociali emesse dalla Società non sono sottoposte alla tassa federale di bollo sulle emissioni.

Art. 17

Vigilanza ed esecuzione

1

La Società è sottoposta alla vigilanza del Consiglio federale; esso informa l'Assemblea federale sull'attività della società nel rapporto di gestione.

2

Il DFE veglia affinché i fondi forniti alla Società in virtù della presente legge siano impiegati in conformità di questa. La Società presenta ogni anno un rapporto sulla sua attività al DFE.

3 Nel rimanente, il Segretariato di Stato dell'economia provvede all'esecuzione della presente legge.

6452

Promovimento del credito alle aziende alberghiere

Art. 18

Scioglimento della Società

1

La deliberazione dell'assemblea generale concernente lo scioglimento della Società è soggetta all'approvazione del Consiglio federale.

2 In caso di scioglimento della Società, sono da prima estinti i debiti, regolati gli impegni derivanti dalle fideiussioni e restituite le quote sociali fino all'ammontare massimo del valore nominale. Il patrimonio rimanente è destinato, sotto la vigilanza della Confederazione, ad altre misure di promozione dell'industria alberghiera stagionale e delle stazioni climatiche.

Art. 19

Valutazione

1

Il Consiglio federale provvede a valutare scientificamente le misure secondo la presente legge.

2 Il DFE riferisce al Consiglio federale quattro anni dopo l'entrata in vigore e gli sottopone proposte circa l'ulteriore procedere.

Art. 20

Abrogazione del diritto previgente

La legge federale del 1° luglio 19665 per il promovimento del credito all'industria alberghiera e alle stazioni climatiche è abrogata.

Art. 21

Disposizioni transitorie

Mutui e fideiussioni concessi prima dell'entrata in vigore della presente legge sono mantenuti fino alla loro scadenza alle condizioni stabilite per contratto conformemente al diritto previgente. Per le fideiussioni la Società può riscuotere un premio.

Essa lo stabilisce nel proprio regolamento.

Art. 22

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

5

RU 1966 1699, 1976 67, 1988 884, 1992 288, 1995 3517, 1998 1822, 2000 187

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