Termine di referendum: 18 luglio 2002

Legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) Modifica del 22 marzo 2002

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 15 ottobre 20011, visto il parere del Consiglio federale del 21 novembre 20012, decreta: I La legge federale del 16 dicembre 19833 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero č modificata come segue: Art. 8 cpv. 3 terzo periodo Abrogato Art. 9 rubrica e cpv. 4 Motivi cantonali d'autorizzazione 4

Un'autorizzazione non č computata nel contingente: a.

se l'alienante ha giā ottenuto l'autorizzazione per l'acquisto dell'abitazione di vacanza o dell'unitā d'abitazione in un apparthotel;

b.

se essa č rilasciata giusta l'articolo 8 capoverso 3;

c.

per l'acquisto di una parte di comproprietā di un'abitazione di vacanza o di un'unitā di abitazione in un apparthotel, a condizione che l'acquisto di un'altra parte di comproprietā della medesima abitazione di vacanza o unitā d'abitazione in un apparthotel sia giā stato computato nel contingente.

Art. 11

Contingenti d'autorizzazioni

1

Il Consiglio federale stabilisce i contingenti cantonali annui delle autorizzazioni per l'acquisto di appartamenti di vacanza e di unitā d'abitazione in apparthotel nei

1 2 3

FF 2002 964 FF 2002 2413 RS 211.412.41

2001-2616

2479

Acquisto di fondi da parte di persone all'estero

limiti di un numero massimo previsto per l'insieme del Paese, tenendo conto degli interessi superiori dello Stato e degli interessi economici del Paese.

2

Il numero massimo secondo il capoverso 1 non deve superare le 1500 unitā di contingente.

3 Il Consiglio federale determina i contingenti in funzione dell'importanza del turismo per i Cantoni, dei piani di sviluppo turistico e della quota di proprietā fondiaria straniera sul loro territorio.

4

I Cantoni regolano la distribuzione delle autorizzazioni nell'ambito dei loro contingenti.

II 1

La presente legge sottostā al referendum facoltativo.

2

Entra in vigore il primo giorno del secondo mese dopo la scadenza del termine inutilizzato di referendum o con la sua accettazione in votazione popolare.

Consiglio nazionale, 22 marzo 2002

Consiglio degli Stati, 22 marzo 2002

La presidente: Liliane Maury Pasquier Il segretario: Christophe Thomann

Il presidente: Anton Cottier Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 9 aprile 20024 Termine di referendum: 18 luglio 2002 3125

4

FF 2002 2479

2480