Decreto federale concernente la revisione dei diritti popolari del 4 ottobre 2002

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati del 2 aprile 20011; visto il parere del Consiglio federale del 15 giugno 20012, decreta: I La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 138 cpv. 1 1

100 000 aventi diritto di voto possono proporre la revisione totale della Costituzione entro diciotto mesi dalla pubblicazione ufficiale della relativa iniziativa.

Art. 139

Iniziativa popolare elaborata per la revisione parziale della Costituzione federale

1

100 000 aventi diritto di voto possono chiedere la revisione parziale della Costituzione entro diciotto mesi dalla pubblicazione ufficiale della relativa iniziativa presentata in forma di progetto elaborato.

2

Se l'iniziativa viola il principio dell'unità della forma o della materia o disposizioni cogenti del diritto internazionale, l'Assemblea federale la dichiara nulla in tutto o in parte.

3

L'iniziativa è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni. L'Assemblea federale ne raccomanda l'accettazione o il rifiuto. Può contrapporle un controprogetto.

Art. 139a

Iniziativa popolare generica

1

100 000 aventi diritto di voto possono chiedere l'adozione, la modifica o l'abrogazione di disposizioni costituzionali o legislative entro diciotto mesi dalla pubblicazione ufficiale della relativa iniziativa presentata in forma di proposta generica.

2

Se l'iniziativa viola il principio dell'unità della forma o della materia o disposizioni cogenti del diritto internazionale, l'Assemblea federale la dichiara nulla in tutto o in parte.

3

Se condivide l'iniziativa, l'Assemblea federale elabora una corrispondente modifica della Costituzione o legislazione federale.

1 2

FF 2001 4315 FF 2001 6080

2001-0662

5783

Revisione dei diritti popolari. DF

4

L'Assemblea federale può contrapporre un controprogetto alla modifica che essa ha elaborato nel senso dell'iniziativa. La modifica costituzionale e il relativo controprogetto sono sottoposti al voto del Popolo e dei Cantoni; la modifica legislativa e il relativo controprogetto sono sottoposti al voto del Popolo.

5

Se respinge l'iniziativa, l'Assemblea federale la sottopone al voto del Popolo. Se l'iniziativa è accettata in votazione popolare, l'Assemblea federale elabora una corrispondente modifica della Costituzione o legislazione federale.

Art. 139b 1

Procedura in caso di votazione su un'iniziativa e sul relativo controprogetto

Gli aventi diritto di voto si pronunciano nel contempo: a.

sull'iniziativa popolare o sulla modifica elaborata in base a un'iniziativa popolare; e

b.

sul controprogetto dell'Assemblea federale.

2

Possono approvare entrambi i testi. Nella domanda risolutiva possono indicare a quale dei due va la loro preferenza nel caso risultino entrambi accettati.

3 Per le modifiche costituzionali, se entrambi i testi risultano accettati e, nella domanda risolutiva, un testo ha ottenuto la maggioranza del Popolo e l'altro la maggioranza dei Cantoni, entra in vigore il testo che nella domanda risolutiva ha ottenuto complessivamente la percentuale più elevata di voti del Popolo e dei Cantoni.

Art. 140 cpv. 2 lett. abis e b 2

Sottostanno al voto del Popolo: abis. il progetto di legge e il controprogetto dell'Assemblea federale inerenti a un'iniziativa popolare generica; b.

le iniziative popolari generiche respinte dall'Assemblea federale;

Art. 141 cpv. 1 frase introduttiva e lett. d n. 3 e cpv. 2 1 Se 50 000 aventi diritto di voto o otto Cantoni ne fanno richiesta entro cento giorni dalla pubblicazione ufficiale dell'atto, sono sottoposti al voto del Popolo:

d.

2

i trattati internazionali: 3. comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali.

Abrogato

Art. 141a 1

Attuazione dei trattati internazionali

Se il decreto di approvazione di un trattato internazionale sottostà al referendum obbligatorio, l'Assemblea federale può includere nel decreto le modifiche costituzionali necessarie per l'attuazione del trattato.

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Revisione dei diritti popolari. DF

2

Se il decreto di approvazione di un trattato internazionale sottostà al referendum facoltativo, l'Assemblea federale può includere nel decreto le modifiche legislative necessarie per l'attuazione del trattato.

Art. 156 cpv. 3

3

La legge prevede deroghe al fine di garantire che, in caso di disaccordo fra le due Camere, sia presa una decisione concernente: a.

la validità o la nullità parziale di un'iniziativa popolare;

b.

la concretizzazione di un'iniziativa popolare generica accettata dal Popolo;

c.

la concretizzazione di un decreto federale che dispone la revisione totale della Costituzione ed è stato accettato dal Popolo;

d.

il preventivo o un'aggiunta al medesimo.

Art. 189 cpv. 1bis 1bis

Giudica anche i ricorsi per inosservanza del contenuto e dello scopo di un'iniziativa popolare generica da parte dell'Assemblea federale.

II 1

Il presente decreto sottostà al voto del Popolo e dei Cantoni.

2

L'Assemblea federale ne determina l'entrata in vigore. L'articolo 189 capoverso 1bis rimane vigente anche in caso di entrata in vigore del decreto federale dell'8 ottobre 19993 sulla riforma giudiziaria.

Consiglio degli Stati, 4 ottobre 2002

Consiglio nazionale, 4 ottobre 2002

Il presidente: Anton Cottier Il segretario: Christoph Lanz

La presidente: Liliane Maury Pasquier Il segretario: Christophe Thomann

2902

3

FF 1999 7454; RU 2002 3148

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