ad 02.423 Iniziativa parlamentare Normativa in materia di previdenza dei parlamentari Rapporto del 25 aprile 2002 della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale Parere del Consiglio federale del 29 maggio 2002

Onorevoli presidente e consiglieri, Conformemente all'articolo 21quater capoverso 4 della legge sui rapporti fra i Consigli (LRC), vi sottoponiamo il nostro parere sul rapporto del 25 aprile 2002 (FF 2002 6323) della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale concernente una normativa in materia di previdenza dei parlamentari.

Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

29 maggio 2002

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2002-1924

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Parere 1

Situazione iniziale

Con lettera del 25 aprile 2002, la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale ha sottoposto al Consiglio federale un rapporto concernente una normativa sulla previdenza dei parlamentari. Questo progetto intende compensare le perdite finanziarie in materia di previdenza professionale subite da un membro delle Camere che rinuncia a una parte delle sue attività professionali per dedicarsi al mandato di deputato. È inoltre volto ad attenuare le perdite finanziarie cui devono far fronte i deputati in caso di malattia, infortunio, maternità o cessazione non volontaria dell'esercizio delle funzioni parlamentari.

L'aumento del contributo per la previdenza, la nuova copertura dei rischi decesso e invalidità, il versamento di un importo sostitutivo della diaria in caso di malattia, infortunio e maternità, l'assicurazione per i viaggi all'estero e l'aiuto transitorio comportano un aumento annuo delle spese pari a circa 1,85 milioni di franchi.

2

Parere del Consiglio federale

Il Consiglio federale condivide l'opinione della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale secondo cui da qualche anno a questa parte i parlamentari devono dedicare viepiù tempo all'esercizio del loro mandato. Ritiene quindi giustificato che taluni svantaggi di carattere finanziario collegati con questa attività politica debbano essere adeguatamente compensati nell'ambito della previdenza professionale. Considerato che per taluni membri delle Camere l'attività parlamentare rappresenta un'importante fonte di reddito, non si oppone neppure all'idea di garantire questo reddito durante un periodo di tempo limitato, nel caso in cui per motivi di malattia, infortunio o maternità il parlamentare fosse impossibilitato a esercitare il suo mandato.

Per quanto concerne l'assegno di custodia, il Consiglio federale aderisce alla maggioranza della Commissione e propone di stralciare l'articolo 6a della legge del 18 marzo 1988 sulle indennità parlamentari (RS 171.21).

Il progetto introduce prestazioni di previdenza in caso di invalidità e di decesso. Al riguardo il Consiglio federale nutre dubbi di carattere formale e materiale.

Per quanto concerne l'aspetto formale, le nuove prestazioni assicurative vengono disciplinate unicamente nell'ordinanza dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari, senza che la pertinente legge contenga una chiara base giuridica. Il riveduto articolo 7 della legge menziona la previdenza in caso di invalidità e decesso, ma si riferisce soltanto agli indiscussi contributi a favore dei parlamentari per il mantenimento dell'attuale previdenza professionale.

Il Consiglio federale è dell'opinione che le prestazioni della Confederazione a favore dei parlamentari per i rischi di invalidità e decesso necessitino di una specifica ed esplicita base giuridica.

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Materialmente il nuovo strumento per la copertura dei rischi di invalidità e decesso porta a una sovrassicurazione. Il parlamentare che mantiene la sua previdenza professionale pagando i relativi contributi previsti dalla legge, in caso di invalidità riceve ­ oltre alle prestazioni della previdenza professionale che ha mantenuto e alle prestazioni dell'assicurazione federale per l'invalidità (AI) ­ anche le prestazioni secondo l'articolo 7a dell'ordinanza dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari. Anche in caso di decesso risulta un analogo cumulo a favore dei superstiti.

Il Consiglio federale propone di versare le prestazioni per i rischi invalidità e decesso unicamente se il parlamentare non può percepire le relative prestazioni di previdenza.

Nel rapporto, le prestazioni in caso di infortunio o di malattia durante soggiorni all'estero del parlamentare che danno diritto a un'indennità sono considerate sussidiarie, poiché vengono fornite soltanto nella misura in cui l'assicurazione privata del parlamentare contro le malattie e gli infortuni non copra le relative spese. La sussidiarietà non traspare però né dalla legge né dall'ordinanza. Il Consiglio federale ritiene che la formulazione delle basi giuridiche debba rispecchiare le intenzioni contenute nel rapporto.

Quanto al versamento dell'indennità di previdenza su un conto bloccato secondo l'articolo 7 capoverso 3 del progetto di ordinanza dell'Assemblea federale, il Consiglio federale ritiene che occorra precisare il tipo di conto e il trattamento fiscale dell'importo versato sullo stesso. Il capitale versato in caso di decesso in virtù dell'articolo 7b è per sua natura da considerarsi una prestazione assicurativa del 2o pilastro, rispettivamente della previdenza individuale vincolata (pilastro 3a); per questo motivo, contrariamente a quanto previsto dall'articolo 7b capoverso 3 del progetto, va applicato l'elenco di beneficiari della previdenza professionale secondo l'articolo 2 dell'OPP 3 (RS 831.461.3), rispettivamente secondo l'articolo 15 dell'ordinanza sul libero passaggio (RS 831.425).

Infine il Consiglio federale segnala alcune imprecisioni nel progetto 'di ordinanza dell'Assemblea federale che modifica il decreto federale concernente la legge sulle indennità parlamentari. Nell'articolo 7a capoverso
2 si rinvia erroneamente all'articolo 57 della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI); occorre qui rinviare invece agli articoli 28 e 29 LAI. Negli articoli 7a capoverso 3, 7b capoverso 2 e 8b capoverso 1 è utilizzata l'espressione «rendita AVS semplice secondo l'articolo 34 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti» (LAVS); ora, in seguito all'abolizione della rendita per coniugi, la LAVS non conosce più l'espressione «rendita semplice». Negli articoli citati è inoltre necessario precisare che si fa riferimento all'importo massimo della rendita annuale secondo l'articolo 34 LAVS.

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3

Modifica dei progetti

Per i motivi espressi nel numero precedente, il Consiglio federale propone di adeguare i progetti come segue:

Legge federale sulle indennità parlamentari (Previdenza professionale e copertura assicurativa dei parlamentari) Art. 7a (nuovo)

Previdenza per l'invalidità

L'ordinanza dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari1 può prevedere rendite di invalidità per i parlamentari che divengono invalidi ai sensi della legge federale del 19 giugno 19592 sull'assicurazione per l'invalidità durante l'esercizio del loro mandato e non possono ricevere prestazioni previdenziali corrispondenti.

Art. 8

Assicurazione contro gli infortuni e le malattie

1

Spetta al parlamentare assicurarsi contro gli infortuni e le malattie che possono sopravvenire durante l'attività parlamentare in Svizzera.

2

La Confederazione può farsi carico delle spese causate da malattie o infortuni di cui è vittima un parlamentare che si trova all'estero nell'esercizio delle proprie funzioni in quanto tali spese non siano assunte dall'assicurazione personale del parlamentare contro le malattie e gli infortuni. I dettagli sono disciplinati nell'ordinanza dell'Assemblea federale.

Ordinanza dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari Art. 7 cpv. 2 lett. b, 3 e 3bis (nuovo) 2

La Confederazione versa l'indennità di previdenza a: b.

Concerne soltanto i testi tedesco e francese.

3

Se non può essere versata a un istituto di cui al capoverso 2, o può esserlo soltanto in parte, l'indennità di previdenza è trasferita in tutto o in parte su un conto bancario o assicurativo bloccato designato dal parlamentare. Questi può disporre liberamente di tale conto soltanto una volta compiuto il 65° anno di età.

3bis

Il conto bloccato di cui al capoverso 3 non costituisce una forma di previdenza riconosciuta secondo l'articolo 1 dell'ordinanza del 13 novembre 19853 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute.

1 2 3

RS 171.211 RS 831.20 RS 831.461.3

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Art. 7 cpv. 2 e 3 2

... diritto alla rendita sono determinanti gli articoli 28 e 29 della legge federale del 19 giugno 1959 ...

3 ... annualmente al 150 per cento dell'importo massimo della rendita di vecchiaia annua secondo l'articolo 34 della legge federale del 20 dicembre 1946 ...

Art. 7b 1

Previdenza per il decesso

Stralciare

2

... 50 per cento dell'importo massimo della rendita di vecchiaia annua secondo l'articolo 34 della legge federale del 20 dicembre 1946 ...

3 L'ordine dei beneficiari è retto dall'articolo 15 capoversi 1 lettera b e 2 dell'ordinanza del 3 ottobre 19944 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

4

Stralciare

Art. 8 cpv. 2bis (nuovo) 2bis L'importo delle prestazioni della Confederazione di cui al capoverso 2 è ridotto in ragione dell'ammontare delle prestazioni fornite dall'assicurazione personale del parlamentare contro le malattie e gli infortuni.

Art. 8b cpv. 1 1

... 100 per cento dell'importo massimo della rendita di vecchiaia annua secondo l'articolo 34 della legge federale del 20 dicembre 1946 ...

4

RS 831.425

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