Autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica, nella procedura per circolazione degli atti del 19 luglio 2001, visti: l'articolo 321bis del Codice penale svizzero (CP, RS 311.0); gli articoli 1, 2, 9 capoverso 4, 10, 11 e 13 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 concernente l'autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica (OATSP, RS 235.154); in re «Zwangsmassnahmen in der Psychiatrie und durch Sozialbehörden im Zeitraum von 1870­1970» concernente la domanda del 25 maggio 2001 per un'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP, a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica, decide Titolari dell'autorizzazione a.

Alla dott. phil. Marietta Meier, «Forschungsstelle für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte» dell'Università di Zurigo, in qualità di capo responsabile del progetto, è rilasciata un'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP nonché dell'articolo 2 OATSP, alle condizioni e agli oneri indicati più sotto, per la ricezione di dati non anonimizzati secondo il punto 2 e nell'ambito dello scopo di cui alla cifra 3. Essa è inoltre resa attenta del suo obbligo di mantenere il segreto in virtù dell'articolo 321bis CP.

b.

Al prof. dott. phil. Jakob Tanner, alla lic. phil. Gisela Hürlimann, alla cand.

phil. Brigitta Bernet, a Patrick Kammerer (tutti collaboratori al «Forschungsstelle für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte» dell'Università di Zurigo) nonché al prof. em. Klaus Ernst, è rilasciata un'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP nonché dell'articolo 2 OATSP, alle condizioni e agli oneri indicati più sotto, per la ricezione di dati non anonimizzati secondo il punto 2 e nell'ambito dello scopo di cui al punto 3. Essi devono Essi devono firmare una dichiarazione relativa all'obbligo di mantenere il segreto secondo l'articolo 321bis CP.

Autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale per dati personali a.

2002-1464

La presente autorizzazione autorizza tutti i medici attivi alla Psychiatrische Universitätsklinit di Zurigo (già Burghölzli) e alla Psychiatrische Klinik di Rheinau, nonché il loro personale ausiliario a permettere ai titolari dell'autorizzazione di cui al punto 1 di prendere visione delle anamnesi incluse le perizie psichiatriche e le relative cartelle cliniche dei pazienti, contro i quali sono state adottate misure coercitive tra il 1870 e il 1970 e ai quali, in questo ambito, è stato riservato un trattamento nelle cliniche summenzionate. Dette documentazioni si trovano oggi nello Staatsarchiv del Cantone di 4159

Zurigo. La comunicazione dei dati deve servire allo scopo definito al punto 3.

b.

Con il rilascio dell'autorizzazione non s'impone a nessuno l'obbligo di comunicare i dati.

Scopo della comunicazione dei dati La comunicazione di dati che soggiacciono al segreto professionale in campo medico in virtù dell'articolo 321 CP deve servire unicamente al progetto di ricerca «Zwangsmassnahmen in der Psychiatrie und durch Sozialbehörden im Zeitraum von 1870­1970».

Responsabilità per la protezione dei dati comunicati La dott. phil. Marietta Meier, capo del progetto, è tenuta a garantire la protezione dei dati comunicati.

Oneri a.

La dott. phil. Marietta Meier, la lic. phil. Gisela Hürlimann, la cand. phil.

Brigitta Bernet possono prendere visione delle anamnesi (incluse le perizie psichiatriche) e delle relative cartelle cliniche di circa diecimila pazienti contro i quali sono state adottate misure coercitive. Rilevano i dati e li registrano mediante un notebook. Data la mole della documentazione la sua completa registrazione risulta un'operazione alquanto dispendiosa. Esse hanno quindi la possibilità fare dei duplicati. Devono tuttavia garantire che persone non autorizzate non prendano visione né della documentazione non anonimizzata né di quella duplicata.

b.

L'accesso ai dati non anonimizzati deve essere limitato alle persone che prendono parte al progetto nonché al prof. dott. phil. Jakob Tanner, al prof.

em. dr. med. Klaus Ernst e a Patrick Kammerer.

c.

I richiedenti devono anonimizzare i dati il più presto possibile. Inoltre si deve garantire che i dati personali siano conservati in modo ben separato da quelli anonimizzati.

d.

Occorre assicurarsi che la registrazione elettronica con il computer avvenga mediante un sistema stand-alone che non possa essere messo in rete.

e.

I titolari dell'autorizzazione sono obbligati a informare per scritto i medici della Psychiatrische Universitätsklinik di Zurigo (già Burghölzli) nonché quelli della Psychiatrische Klinik Rheinau sull'estensione dell'autorizzazione. La comunicazione scritta ai medici deve essere fatta pervenire al Segretariato della Commissione peritale, all'attenzione del presidente, il più presto possibile, ossia prima dell'avvio dell'attività di ricerca.

Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso amministrativo in virtù dell'articolo 33 capoverso 1 lettera c della Legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) e dell'articolo 44 e seguenti della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (LPA; RS 172.021), entro 30 giorni dalla notifica rispettivamente dalla pubblicazione sul Foglio federale, presso la Commissione federale sulla protezione dei dati, casella postale, 3000 Berna 7.

4160

Il ricorso deve essere presentato in duplice copia e deve contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Comunicazione e pubblicazione La presente decisione è notificata per scritto ai titolari dell'autorizzazione e all'Incaricato federale della protezione dei dati. Il dispositivo della decisione è pubblicato sul Foglio federale. L'avente diritto al ricorso può, entro il termine di ricorso e dopo essersi annunciato telefonicamente (031 324 94 02), prendere visione dell'intera decisione presso il Segretariato della Commissione peritale, Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione giuridica, 3003 Berna.

16 luglio 2002

Commissione peritale per il segreto professionale in materia di ricerca medica: Il vicepresidente, prof. dr. med. Rudolf Bruppacher

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