Legge federale sulla navigazione aerea

Disegno

(LNA) Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 22 maggio 20021, decreta: I La legge federale del 21 dicembre 19482 sulla navigazione aerea è modificata come segue: Art. 40 cpv. 2, 2bis-2quinquies (nuovi) e 5 2

Esso può affidare integralmente o parzialmente il servizio civile e il servizio militare della sicurezza aerea a una società anonima di economia mista senza scopo lucrativo (società), il cui capitale appartiene in maggioranza alla Confederazione e i cui statuti sono subordinati all'approvazione del Consiglio federale. Il servizio civile e il servizio militare della sicurezza aerea sono coordinati in funzione del bisogno.

2bis

La Confederazione assicura un'adeguata dotazione di capitale della società. Se la società realizza un utile, può utilizzarlo per la costituzione di riserve. Le riserve servono al finanziamento degli investimenti e alla copertura di eventuali perdite.

2ter

La Confederazione può finanziare inizialmente, per intero o in parte, gli impegni supplementari della società nei confronti dei suoi istituti di previdenza risultanti dall'allestimento del rendiconto conformemente a norme internazionali riconosciute.

2quater

La Confederazione finanzia totalmente o parzialmente, a favore degli istituti di previdenza della società, il capitale di copertura supplementare messo a disposizione secondo il diritto anteriore per i controllori militari del traffico aereo in occasione del pensionamento anticipato.

2quinquies

Il Consiglio federale stabilisce le modalità, la data e l'entità del finanziamento della società e dei pagamenti al suo istituto di previdenza.

5

1 2

Abrogato

FF 2002 3947 RS 748.0

2002-0459

3963

LF sulla navigazione aerea

II 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

3428

3964