ad 01.457 Iniziativa parlamentare Prescrizione dell'azione penale - adattamento di disposizioni del codice penale e del codice penale militare al nuovo diritto di prescrizione Rapporto del 16 novembre 2001 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati Parere del Consiglio federale del 30 novembre 2001

Onorevoli presidenti e consiglieri, conformemente all'articolo 21quater capoverso 4 della legge sui rapporti fra i Consigli vi sottoponiamo il nostro parere relativo al rapporto del 16 novembre 2001 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati, concernente l'iniziativa parlamentare «Prescrizione dell'azione penale ­ adattamento di disposizioni del codice penale e del codice penale militare al nuovo diritto di prescrizione».

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

30 novembre 2001

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2001-2650

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Parere Così come esposto dalla Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati (in seguito: Commissione), le nuove regole sulla prescrizione adottate dalle Camere federali il 5 ottobre 2001 non prevedono più la sospensione e l'interruzione della prescrizione, e di conseguenza nemmeno termini di prescrizioni assoluti; la disposizione corrispondente, ossia l'articolo 72 CP (e l'art. 53 CPM), è stata stralciata. In compenso il nuovo diritto prevede per l'azione penale termini di prescrizione più lunghi.

Poiché lo stralcio dell'articolo 72 CP (e dell'art. 53 CPM) comporterebbe un accorciamento involontario di diversi termini di prescrizione, in particolare per quel che concerne le contravvenzioni e il diritto penale accessorio, si impone quanto prima un adeguamento di tali termini di prescrizione.

Approviamo quindi incondizionatamente il rapporto e la proposta della Commissione concernenti la modifica delle disposizioni del CP e del CPM in materia di prescrizione.

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