Termine di referendum: 18 luglio 2002

Codice penale svizzero Codice penale militare (Prescrizione dell'azione penale) Modifica del 22 marzo 2002

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 16 novembre 20011; visto il parere del Consiglio federale del 30 novembre 20012, decreta: I Il Codice penale3 è modificato come segue: Art. 59 n. 1, terzo comma Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca.

Art. 75bis cpv. 2 2

Il giudice può attenuare liberamente la pena nel caso in cui l'azione penale fosse prescritta in applicazione degli articoli 70 e 71.

Art. 109 Prescrizione

L'azione penale si prescrive in tre anni, la pena in due anni.

Art. 118 cpv. 24 2

1 2 3 4

L'azione penale si prescrive in tre anni.

FF 2002 2416 FF 2002 1513 RS 311.0 Se la modifica del 23 marzo 2001 del Codice penale (Interruzione della gravidanza; FF 2001 1169) è accettata in votazione popolare, la presente modifica dell'articolo 118 capoverso 2 sarà sostituita da una modifica dell'articolo 118 capoverso 4, che avrà il seguente tenore: «Art. 118 cpv. 4: 4 Nei casi di cui ai capoversi 1 e 3, l'azione penale si prescrive in tre anni».

2001-2611

2481

Codice penale svizzero. Codice penale militare (Prescrizione dell'azione penale)

Art. 119 n. 1, quarto comma5 L'azione penale si prescrive in tre anni.

Art. 178 cpv. 1 1 Per i delitti contro l'onore, l'azione penale si prescrive in quattro anni.

Art. 302 cpv. 3 3

Nei casi previsti negli articoli 296 e 297 l'azione penale si prescrive in due anni.

Art. 333 cpv. 5 5

Nelle altre leggi federali, fintanto che non siano formalmente adeguate al nuovo diritto, vale quanto segue: a.

i termini di prescrizione dell'azione penale per i crimini e i delitti sono aumentati della metà; quelli per le contravvenzioni, del doppio;

b.

i termini di prescrizione dell'azione penale per contravvenzioni, se superiori a un anno, sono raddoppiati;

c.

le norme sull'interruzione e la sospensione della prescrizione dell'azione penale sono abrogate. È fatto salvo l'articolo 11 capoverso 3 della legge federale del 22 marzo 19746 sul diritto penale amministrativo;

d.

l'azione penale non si prescrive più se prima della scadenza del termine di prescrizione è pronunciata una sentenza in prima istanza.

le

II Il Codice penale militare del 13 giugno 19277 è modificato come segue: Art. 42 n. 1, terzo comma Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca.

5

6 7

Se la modifica del 23 marzo 2001 del Codice penale (Interruzione della gravidanza; FF 2001 1169) è accettata in votazione popolare, la modifica dell'articolo 119 diverrà priva di oggetto e non sarà messa in vigore dal Consiglio federale.

RS 313.0 RS 321.0

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Codice penale svizzero. Codice penale militare (Prescrizione dell'azione penale)

Art. 56bis cpv. 2 2 Il giudice può attenuare liberamente la pena nel caso in cui l'azione penale fosse prescritta in applicazione degli articoli 51 e 52.

Art. 148b Prescrizione dell'azione penale

L'azione penale per i reati contro l'onore si prescrive in quattro anni.

Art. 183 n. 1 1.

La facoltà di perseguire una mancanza di disciplina si prescrive in un anno. L'esecuzione della pena disciplinare si prescrive in sei mesi. L'interruzione della prescrizione dell'esecuzione della pena disciplinare è esclusa.

III 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 22 marzo 2002

Consiglio nazionale, 22 marzo 2002

Il presidente: Anton Cottier Il segretario: Christoph Lanz

La presidente: Liliane Maury Pasquier Il segretario: Christophe Thomann

Data di pubblicazione: 9 aprile 20028 Termine di referendum: 18 luglio 2002 3127

8

FF 2002 2481

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