Termine di referendum: 17 ottobre 2002

Legge federale sulle indennità parlamentari (Mezzi concessi ai parlamentari per l'adempimento del loro mandato) Modifica del 21 giugno 2002

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 24 gennaio 20021; visto il parere del Consiglio federale del 27 febbraio 20022, decreta: I La legge federale del 18 marzo 19883 sulle indennità parlamentari è modificata come segue: Titolo Legge federale sulla retribuzione e l'infrastruttura dei parlamentari e sui contributi ai gruppi (Legge sulle indennità parlamentari, LI) Art. 1

Principio

1

Ogni membro dell'Assemblea federale (in seguito: parlamentare) riceve dalla Confederazione una retribuzione, imponibile a titolo di reddito lavorativo.

2

Riceve un contributo a copertura delle spese derivanti dall'attività parlamentare.

Art. 2

Retribuzione annua

Il parlamentare riceve una retribuzione annua di 24 000 franchi per i lavori preparatori.

Art. 3

Diaria

Il parlamentare riceve a titolo di retribuzione una diaria di 400 franchi per ogni giorno di presenza a sedute del proprio Consiglio, di una commissione o delegazione, del proprio gruppo parlamentare o del comitato di quest'ultimo, nonché per ogni giornata di lavoro dedicata all'adempimento di compiti speciali su incarico del presidente del Consiglio o di una commissione.

1 2 3

FF 2002 3568 FF 2002 3591 RS 171.21

2002-0237

3965

Retribuzione dei parlamentari. LF

Art. 3a

Indennità per spese di personale e di materiale

Il parlamentare riceve un'indennità annua di 30 000 franchi a copertura delle spese di personale e di materiale derivanti dall'adempimento del mandato parlamentare.

Art. 4 Concerne soltanto il testo francese.

Art. 5

Indennità per spese di viaggio

Il parlamentare riceve un contributo a copertura delle spese per i viaggi effettuati all'interno del Paese o all'estero nell'ambito dell'attività parlamentare.

Art. 6 Concerne soltanto il testo francese.

Art. 14

Esecuzione della legge

1

L'esecuzione della presente legge è disciplinata in un'ordinanza dell'Assemblea federale.

2

All'inizio di ogni periodo di legislatura del Consiglio nazionale, è versata un'adeguata indennità di rincaro sulle retribuzioni, sulle indennità e sui contributi disciplinati dalla presente legge; l'importo di tale indennità è stabilito in un'ordinanza dell'Assemblea federale.

3 In caso di dubbio circa il diritto a una retribuzione o a un'indennità, o di contestazione dell'esattezza di un conteggio, decide definitivamente la Delegazione amministrativa dell'Assemblea federale.

II 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

La Conferenza di coordinazione dell'Assemblea federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 21 giugno 2002

Consiglio degli Stati, 21 giugno 2002

La presidente: Liliane Maury Pasquier Il segretario: Christophe Thomann

Il presidente: Anton Cottier Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 9 luglio 20024 Termine di referendum: 17 ottobre 2002 4

FF 2002 3965

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